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domenica 6 gennaio 2013

Corte dei Conti: CARABINIERI   -   PENSIONI   -   PREVIDENZA SOCIALE

CARABINIERI   -   PENSIONI   -   PREVIDENZA SOCIALE
C. Conti Sicilia Sez. App., Sent., 04-03-2010, n. 70
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha respinto la domanda del ricorrente Brig. capo c.c. in congedo dal 30 settembre 1997 (Lpd)., tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, con decorrenza dal 30 settembre 1997, con l?aumento del 18% dell?assegno funzionale pensionabile previsto dall?art. 1, comma 9, del D.L. 379 del 1987, modificato dall?art. 1 della L. n. 468 del 1987, nella misura di cui all?art. 4 della L. n. 231 del 1990 e dall?art. 6 della legge n. 472 del 1987.
Avverso tale sentenza il signor (Lpd). ha proposto appello chiedendo che la Sezione riconosca il suo diritto ad avere liquidata la pensione con l?inclusione dell?assegno funzionale nella base pensionabile assoggettata alla maggiorazione del 18%; ha sostenuto in proposito che l?assegno funzionale rivesta carattere retributivo, fisso e generalizzato, attribuito per anzianità e rivalutabile in base ad essa; il che consente che debba essere incluso di per sé nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18% in virtù del comma 1 dell?art. 16 della legge 177 del 1976.
Si è costituito il Comando Regione Carabinieri Sicilia con memoria depositata il 29 novembre 2009, nella quale ha chiesto il rigetto dell?appello in epigrafe; l?amministrazione resistente sottolinea che l?assegno funzionale sia da considerare soltanto parte della retribuzione nel suo complesso per cui, in quanto elemento di natura accessoria dello stipendio, non potrebbe essere assoggettato alla maggiorazione del 18% in sede di liquidazione della pensione; conclusivamente insiste per il rigetto dell?appello e, in subordine, chiede l?applicazione della prescrizione quinquennale sui ratei maturati, giusta eccezione già sollevata nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.
Motivi della decisione
L?art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall?art. 15 della legge n. 177 del 1976, per il personale civile, stabilisce: ?Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento: a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato; c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato; e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3?. Il successivo comma 2 prevede: ?Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile?. Analoghe disposizioni prevede, per il personale militare, l?art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall?art. 16 della legge n. 177 del 1976.
L?amministrazione, aderendo ad una certa interpretazione di tali disposizioni, sostiene, in sostanza, che l'assegno funzionale previsto dall?art. 1, comma 9, del D.L. 379 del 1987, mod. dall?art. 1 della L. n. 468 del 1987, nella misura di cui all?art. 4 della L. n. 231 del 1990, sebbene sia stato computato, come si vedrà, nella base pensionabile, non è tuttavia soggetto alla maggiorazione del 18 per cento. Sottolinea, inoltre, che le decisioni di questa sezione in materia sono in contrasto con la giurisprudenza delle altre sezioni e, in particolare, con la sentenza delle Sezioni Riunite n. 9/QM del 2006.
In realtà, il contrasto denunciato dalle amministrazioni costituite è soltanto apparente. Infatti, questa Sezione ha sempre sostenuto (quando si è trattato, per esempio, di decidere se, in presenza di determinate condizioni, l?indennità di amministrazione introdotta dall'art. 34, secondo comma, lettera a, del CCNL comparto Ministeri del 16.5.1995, confermata dall'art. 33 del CCNL del 16.2.1999 e dall'art. 17, comma 11, del CCNL del 16.5.01 dovesse farsi rientrare nella quota ?A? o nella quota ?B? della pensione di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 503 del 1992) che l?inclusione di un?indennità o un assegno accessorio nella base pensionabile ai sensi degli artt. 43 e 53 del D.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituiti dagli artt. 15 e 16 della legge n. 177 del 1976, è governata dal principio di tassatività e nominatività degli emolumenti. Tale principio, espressamente sancito dall'ultimo comma delle disposizioni citate, ove è prescritto che ?agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, può essere considerato se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile?, postula che nessun assegno o indennità, indipendentemente dalla sua natura, possa entrare a fare parte della base pensionabile se una norma di legge non lo preveda. L?orientamento di questa sezione non è, dunque, in linea di principio, affatto diverso da quello espresso nella sentenza delle sezioni riunite 9/QM/2006, secondo cui l'assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché pensionabili, ?non sono inclusi nella base pensionabile? e ?quindi? non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53, comma 1 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177.
Ciò detto, deve, però, subito aggiungersi che l?applicazione di un simile sistema di regole avrebbe dovuto comportare nella specie l?esclusione dell?assegno funzionale dalla base pensionabile presa a riferimento per il calcolo del trattamento economico liquidato all?appellante. Invece, ed è qui il punto che pare sfuggire ai più, nel caso in esame - come, peraltro, in quello oggetto della sentenza n. 9/QM/2006 citata e in tutti gli altri casi analoghi esaminati fino ad oggi dalla Sezione - l?amministrazione ha incluso l?assegno funzionale nella base pensionabile (v. decreto del Comando generale dell?Arma Carabinieri ? Centro Nazionale Amministrativo n. 316 del 18 gennaio 2006) mentre l?ha escluso ai fini del computo dell?aumento del 18% della stessa base pensionabile.
Il problema che si pone in concreto, dunque, non è quello di stabilire se detto assegno debba essere incluso o meno nella base pensionabile perché l?amministrazione l?ha già incluso, ma l?altro di decidere se, data tale inclusione e indipendentemente dalla natura dell?assegno funzionale (questione questa assolutamente irrilevante), la domanda dei pensionati diretta ad ottenere il computo dell?aumento del 18% anche in relazione a tale assegno debba essere accolta.
In proposito, questa Sezione ha varie volte cercato di spiegare che le disposizioni sopra citate contengono tre diverse norme. La prima, sostituendo integralmente i precedenti art. 43, comma 1, e 53, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973, ribadisce sostanzialmente, il principio secondo cui la base pensionabile si determina in relazione all'ultimo stipendio o all'ultima paga percepiti e agli assegni o indennità pensionabili specificamente individuati dalla norma. La seconda prevede, innovando, una maggiorazione automatica del 18% dell?intera base pensionabile, determinata secondo i criteri dettati dalla norma precedente. In definitiva, in base a queste prime due norme, la base pensionabile è formata soltanto dagli assegni tassativamente indicati dagli artt. 43, comma 1, e 53, comma 1, citati, ovvero da quelli valutabili nella base pensionabile per espressa e specifica previsione legislativa: il tutto viene, poi, assoggettato alla maggiorazione del 18%. La terza norma, anch?essa innovativa, è stata posta invece dal legislatore al precipuo scopo di precludere interpretazioni giurisprudenziali estensive (che in passato si erano già verificate), che consentissero l?inserimento nella base pensionabile di altri assegni o indennità non indicati esplicitamente e tassativamente dagli art. 43, comma 1, e 53, comma 1, predetti. Quest?ultima norma, che non a caso è stata spesso evocata nella prassi e nella giurisprudenza proprio per escludere la pensionabilità di determinati assegni o indennità, ha soltanto lo scopo di rafforzare il principio posto dalla norma che stabilisce i criteri di formazione della base pensionabile, senza per questo incidere sul regime della maggiorazione del 18%, la cui applicazione è, peraltro, assolutamente consequenziale alla concreta determinazione della base pensionabile. Pertanto, poiché nella specie, come si è già detto, l?amministrazione ha spontaneamente incluso nella base pensionabile l?assegno funzionale in discussione, anche a questo deve necessariamente applicarsi la maggiorazione del 18%. Infatti, l?assegno in questione non può essere una prima volta incluso nella base pensionabile ai fini della determinazione della pensione ed esserne, invece, escluso ai fini dell?aumento del 18%, perché, a parte l?evidente contraddizione logica insita in un simile ragionamento, le norme citate non prevedono affatto questa sorta di disciplina diacronica cui sembra alludere l?amministrazione. Di fronte alla domanda del pensionato diretta ad ottenere sostanzialmente il computo dell?aumento del 18% sull?intera base pensionabile, pertanto, il giudice - dati i limiti che discendono dall?oggetto della domanda e dal rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non potendo certamente negare il diritto del pensionato stesso al trattamento già spontaneamente liquidato dall?amministrazione (escludendo, in sostanza, totalmente l?assegno funzionale dalla base pensionabile), né virtualmente estrarre dalla stessa un assegno che l?amministrazione vi ha spontaneamente incluso al fine della determinazione della pensione, poiché, come si è già detto, le norme non prevedono una disciplina diacronica del beneficio - non ha altra strada che quella di riconoscergli tale aumento che, d?altra parte, le norme medesime attribuiscono in maniera consequenziale alla concreta determinazione della base pensionabile.
Si riconosce fondata l?eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria di costituzione nel presente giudizio dal Comando Regione Carabinieri ? Sicilia? che già aveva sollevato la stessa eccezione nel giudizio di primo grado (v. memoria n. 3005/199-2000 del 20 maggio 2009). Sono, pertanto, da dichiararsi prescritti i ratei pensionistici maturati prima del quinquennio antecedente la data del 12 ottobre 2004 sotto la quale il signor G. ebbe a notificare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nel quale chiese la riliquidazione della pensione con la maggiorazione del 18% dell?assegno funzionale. Non sono documentati al fascicolo precedenti atti interruttivi.
Le spese di giudizio sono compensate in relazione all?accoglimento parziale del ricorso per applicazione della prescrizione quinquennale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d?appello per la regione siciliana
ACCOGLIE
il ricorso proposto dal signor (Lpd). ex brig. capo c.c. e, per l?effetto, afferma il suo diritto al computo nella base pensionabile della maggiorazione del 18 per cento dell'assegno funzionale ai fini della liquidazione della pensione.
Il Ministero della difesa - Comando Regione Carabinieri Sicilia è chiamato ad assumere gli atti necessari per procedere alla riliquidazione della pensione nonché al pagamento in favore dell?appellante delle competenze arretrate per il titolo suindicato; secondo la vigente normativa sulla gestione del trattamento di pensione dei dipendenti statali al pagamento delle somme riconosciute al pensionato sig. (Lpd). provvederà materialmente l?INPDAP nella sede territorialmente competente in relazione alla residenza anagrafica del pensionato medesimo.
Sulle competenze differenziali maturate va liquidata la rivalutazione monetaria, da determinarsi secondo gli indici I.S.T.A.T. di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e gli interessi legali, con esclusione del loro cumulo secondo i criteri stabiliti dall'art. 16, comma 6, della L. n. 412/91 e dall'art. 45, comma 6, della L. 29.12.98, n. 448, a decorrere l'una e gli altri dalla scadenza dei singoli ratei e fino al soddisfo
Sono dichiarati prescritti i ratei pensionistici maturati prima del quinquennio antecedente la data del 12 ottobre 2004 il signor G. ebbe a notificare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado nel quale chiese la riliquidazione della pensione con la maggiorazione del 18% dell?assegno funzionale.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2010.
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge Palermo, 04 marzo 2010.

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