I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 14-1-2013 n. 769
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Modalità di recupero dei contributi sospesi - Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Msg. 14 gennaio 2013, n. 769 (1).
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Modalità di recupero dei contributi sospesi - Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
L'art. 11, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede che, in considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al D.M. 1 giugno 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto ministeriale che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ("legge di stabilità" per l'anno 2013, pubblicata in G.U. 29 dicembre 2012, n. 302), con l'art. 1, comma 379, è intervenuta sull'ambito normativo di cui al citato art. 11, comma 5, del D.L. n. 174/2012, prevedendo che tale disposizione "si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore".
Sulla base del quadro normativo derivante dalle disposizioni sopra descritte, i datori di lavoro, committenti o associanti, nell'operare le ritenute contributive delle quote a carico di lavoratori, collaboratori o associati, devono effettuarle nel limite del quinto dello stipendio, così come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Inoltre, si rende noto che l'art. 1, commi 365 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 consente l'accesso ad un finanziamento dagli Istituti di credito, assistito da garanzia dello Stato, per il pagamento di tributi, contributi e premi, a favore dei soggetti - diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del D.L. n. 74/2012, convertito in legge n. 122/122, ovvero all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 - che hanno subito un danno economico a causa degli eventi sismici di maggio 2012, senza applicazione di sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno 2013.
Tale finanziamento agevolato si applica ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni del cratere, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012. Il danno economico è dimostrato dalla sussistenza di almeno due delle quattro condizioni previste: diminuzione del volume d'affari, riduzione di personale o utilizzo di cassa integrazione, riduzione di consumi per utenze, riduzione di costi variabili correlati ai volumi di produzione. Si comunica, altresì, che il periodo da prendere in esame è quello relativo ai pagamenti dovuti dal 20 maggio 2012 al 30 giugno 2013, anche se già scaduti o in scadenza prima dell'efficacia delle disposizioni. L'efficacia dei commi 365 e seguenti dell'art. 1, legge n. 228/2012, è subordinata alla verifica della compatibilità da parte degli Organi comunitari, di cui il ministero dell'Economia darà notizia con decreto. Le sopra descritte disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013.
Il Direttore generale
Nori
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 11
D.M. 1 giugno 2012
D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 379
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 365 e segg.
D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 3
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 3-bis
Msg. 14-1-2013 n. 769
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Modalità di recupero dei contributi sospesi - Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Msg. 14 gennaio 2013, n. 769 (1).
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213. Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Modalità di recupero dei contributi sospesi - Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
L'art. 11, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213 prevede che, in considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta, conseguente al D.M. 1 giugno 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 6 giugno 2012, n. 130, i sostituti di cui al predetto decreto ministeriale che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali già operate ovvero che non hanno adempiuto alla effettuazione e al riversamento delle stesse successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 20 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 ("legge di stabilità" per l'anno 2013, pubblicata in G.U. 29 dicembre 2012, n. 302), con l'art. 1, comma 379, è intervenuta sull'ambito normativo di cui al citato art. 11, comma 5, del D.L. n. 174/2012, prevedendo che tale disposizione "si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore".
Sulla base del quadro normativo derivante dalle disposizioni sopra descritte, i datori di lavoro, committenti o associanti, nell'operare le ritenute contributive delle quote a carico di lavoratori, collaboratori o associati, devono effettuarle nel limite del quinto dello stipendio, così come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Inoltre, si rende noto che l'art. 1, commi 365 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 consente l'accesso ad un finanziamento dagli Istituti di credito, assistito da garanzia dello Stato, per il pagamento di tributi, contributi e premi, a favore dei soggetti - diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del D.L. n. 74/2012, convertito in legge n. 122/122, ovvero all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 - che hanno subito un danno economico a causa degli eventi sismici di maggio 2012, senza applicazione di sanzioni per i pagamenti dovuti fino al 30 giugno 2013.
Tale finanziamento agevolato si applica ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni del cratere, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012. Il danno economico è dimostrato dalla sussistenza di almeno due delle quattro condizioni previste: diminuzione del volume d'affari, riduzione di personale o utilizzo di cassa integrazione, riduzione di consumi per utenze, riduzione di costi variabili correlati ai volumi di produzione. Si comunica, altresì, che il periodo da prendere in esame è quello relativo ai pagamenti dovuti dal 20 maggio 2012 al 30 giugno 2013, anche se già scaduti o in scadenza prima dell'efficacia delle disposizioni. L'efficacia dei commi 365 e seguenti dell'art. 1, legge n. 228/2012, è subordinata alla verifica della compatibilità da parte degli Organi comunitari, di cui il ministero dell'Economia darà notizia con decreto. Le sopra descritte disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013.
Il Direttore generale
Nori
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, art. 11
D.M. 1 giugno 2012
D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 379
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 365 e segg.
D.L. 6 giugno 2012, n. 74, art. 3
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 3-bis
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