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venerdì 18 gennaio 2013

Redditometro, da bluff mediatico a farsa nazionale


riceviamo e pubblichiamo

Redditometro, da bluff mediatico a farsa nazionale

Nel 2013 l'accertamento in base al redditometro interesserà appena 35.000 contribuenti. Gli evasori pagheranno solo l'Irpef, senza nessuna conseguenza per le altre imposte Iva, Irap e contributi. 
di Oreste Saccone
Da bluff mediatico a farsa nazionale. La vicenda del redditometro è uno degli esempi più fulgidi di come il tema fiscale viene affrontato dal Centrodestra. Introdotto da Tremonti e Berlusconi per giustificare lo smantellamento delle misure antievasione varate dal governo Prodi, e reso operativo da Grilli e Monti, il rinnovato strumento viene oggi disconosciuto da tutti i 'padri' che non esitano a proporne la modifica o l'eliminazione. Pienamente consapevoli dei limiti e delle storture del mostriciattolo creato da Tremonti e soci è comunque opportuno esprimere tutto lo sconcerto possibile di fronte a politici che continuano a maneggiare con disinvoltura la materia fiscale capovolgendo e rinnegando quanto fatto e magnificato fino a un minuto prima. Un modo di operare già visto con Equitalia e l'Imu. Il tutto nella convinzione di compiacere elettori-contribuenti che in precedenza si era cercato di spaventare per indurli ad una minore evasione. Ma al di là dell'effetto mediatico, che tutto semplifica e deforma, e' utile valutarne la reale portata e i probabili effetti. 

Breve excursus del redditometro - Fino al 2008 l'accertamento sintetico e il redditometro venivano utilizzati nella normale prassi degli uffici operativi solo in via residuale ed essenzialmente nei confronti di contribuenti sconosciuti o semi-sconosciuti al fisco, quando dalle indagini effettuate questi soggetti risultavano acquirenti o utilizzatori di beni e servizi, indicativi di un tenore di vita del tutto ingiustificate rispetto ai redditi dichiarati e non attribuibili ad alcuna specifica attività o rendita. L'Ufficio fiscale, anche in presenza di elementi indicativi di maggiore capacità contributiva procedeva all'accertamento del reddito complessivo in via sintetica solo quando non era in grado di collegare il maggior reddito, presunto dal tenore di vita del contribuente, alla sua ordinaria fonte di reddito( impresa, professione, capitale, fabbricati, etc. etc,) . Ciò nella considerazione che la via maestra per accertare il reddito effettivo( e assicurare la maggiore corrispondenza dell'accertato alla reale capacità contributiva del soggetto) non può che essere la ricostruzione, anche eventualmente in via induttiva, dei singoli redditi che partecipano a determinare il reddito complessivo del contribuente. Nel 2008 il Governo Berlusconi, con Tremonti ministro dell'Economia, dando seguito alle promesse fatte in campagna elettorale, ha modificato radicalmente la strategia di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale avviata con ottimi risultati dal precedente Governo procedendo alla immediata abrogazione di strumenti di controllo fiscale, introdotti nel 2006-2007, che costituivano un forte ed efficace deterrente ai più noti e diffusi fenomeni di evasione fiscale (elenco telematico clienti e fornitori, misuratori fiscali telematici, tracciabilità dei compensi, etc,etc). Nel contempo con grande clamore mediatico lo stesso governo Berlusconi ha puntato sull'accertamento sintetico come strumento principe di lotta all'evasione fiscale di massa, prevedendone il potenziamento anche attraverso la previsione di nuovi e più puntuali indicatori di capacità contributiva (nuovo redditometro), che tenessero conto anche del contesto territoriale e familiare (art. 22, dl.78/2010)
I numeri del nuovo redditometro - Dopo quasi 3 anni, con grave ritardo, macon il solito grande clamore mediatico, è stato finalmente partorito il nuovo redditometro ( Dm 24.12.12), preceduto dal redditest, un software fai da te che consente di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno. Il nuovo redditometro vale per gli accertamenti relativi ai redditi 2009 e a quelli degli anni successivi; si compone di oltre cento voci di spesa e di 55 tipologie di famiglie, individuate per aree geografiche ( Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud,Isole) e consente uno scostamento del 20%. Si considerano sostenute dal contribuente le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico. L'amministrazione finanziaria entro il mese di marzo predisporrà le liste selettive dei contribuenti a rischio di evasione da assoggettare a controllo.
Controllo possibile, ma improbabile - Dal piano triennale 2012 – 2014 dell'Agenzia delle entrate emerge che per l'anno 2013 sono stati preventivati circa 35.000 accertamenti con determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. Considerando che il numero dei contribuenti italiani supera i 40 milioni di soggetti, è evidente che il numero dei soggetti che verranno realmente controllati, cioè 35 ogni 40.000 contribuenti, non scoraggerà certamente gli evasori. D'altra parte, pur facendo affidamento sul fatto che il nuovo redditometro dovrebbe consentire un sensibile miglioramento nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, neanche il dato qualitativo, cioè l'entità del gettito prevedibile da tali accertamenti, sembra migliorare la situazione. Difatti la maggiore imposta media accertata nel 2011, per gli accertamenti con determinazione sintetica del reddito, è risultata di circa 16.000 euro per soggetto accertato, l'ammontare complessivo della maggiore imposta accertata pari a 586 milioni di euro, l'ammontare complessivo della maggiore imposta concretamente definita con adesione o acquiescenza (cioè non contestata) di circa 108 milioni di euro. E'probabile che nel 2013 con l'impiego del nuovo redditometro si potrà recuperare qualcosa in più, ma il risultato sarà ben lungi dal produrre sensibili effetti dissuasivi, visto che il controllo è possibile ma improbabile, che le relativa sanzioni sono del tutto irrisorie in caso di acquiescenza o adesione (16.6%), e che l'entità della maggiore imposta accertata media è ampiamente fuori dai parametri che fanno scattare la violazione penale.
Inutile doppio contraddittorio obbligatorio – In ossequio ai principi contenuti nello Statuto del contribuente, nel procedimento relativo all' accertamento sintetico è stato opportunamente introdotto il contradditorio obbligatorio tra fisco e contribuente: l'ufficio ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o a mezzo di un suo rappresentante per fornire i chiarimenti del caso. Ma la disposizione ha previsto anche che, successivamente, una volta definita la proposta di accertamento, lo stesso ufficio ha l'obbligo di avviare la procedura di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 218/97. In concreto, se il contribuente, a cui l'ufficio dopo il primo contraddittorio obbligatorio ha inviato ai fini dell'adesione l'apposito invito a comparire, non comunica di prestare adesione alla proposta contenuta nell'invito stesso e non versa, nel contempo, quanto dovuto si dovrà procedere obbligatoriamente ad un nuovo contraddittorio, da cui potrà scaturire l'adesione del contribuente all'atto di accertamento o, in caso di mancata adesione, la notifica di un avviso di accertamento. La previsione obbligatoria del doppio contradditorio determina un inutile, gravoso e talvolta pericoloso allungamento dei tempi del procedimento, favorendo comportamenti volutamente dilatori, soprattutto in prossimità della scadenza dei termini di decadenza dell'azione di controllo dell'Ufficio fiscale. In questa procedura di controllo, inoltre, si inserisce il Comune di domicilio fiscale del contribuente, a cui l'ufficio fiscale invia un'apposita segnalazione, che ha 30 giorni per segnalare eventuali ulteriori elementi a carico del soggetto sottoposto a controllo.
Il redditometro potrebbe favorire l'evasione Iva - L'uso generalizzato del redditometro non potrà che favorire ulteriormente l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, che già attualmente è l'imposta più evasa. Con l'applicazione del redditometro l'imprenditore o il professionista evasore paga solo Irpef, perché il maggior reddito accertato sinteticamente non è collegato alla fonte di reddito tipica dell'imprenditore o professionista (reddito di impresa o di lavoro autonomo), ma viene imputato direttamente al reddito complessivo. Con la conseguenza che l'accertamento non colpisce l'Iva, l'Irap e gli oneri previdenziali, che pure sarebbero dovuti. Supponiamo, ad esempio, che Mario Rossi, commerciante, abbia dichiarato, per il periodo d'imposta 2010 il reddito complessivo di 15.000 euro (Irpef relativa 3.450 euro), occultando ricavi per 100.000 euro, e che, applicando il nuovo redditometro, venga accertato a suo carico sinteticamente il reddito complessivo di 115.000 euro (Irpef dovuta 39.170 euro). Al contribuente converrà aderire al redditometro. Difatti, dall'accertamento sintetico del maggior imponibile di 100.000 euro, scaturisce una maggiore imposta Irpef pari a 39.170 euro , più una sanzione amministrativa, in caso di adesione, di appena 6.528 euro (1/6 del minimo), oltre gli interessi, ma risparmia l'Iva ( 20.000 euro), l'Irap (3.900 euro) e gli oneri previdenziali ( circa 11.600 euro) , che avrebbe dovuto pagare se avesse dichiarato a suo tempo il reddito effettivo. Il signor Rossi, che, salvo prova contraria, ha evaso redditi d'impresa per 100.000 euro, con l'applicazione del redditometro beneficia, di fatto, di una sanatoria Iva, Irap e sui contributi previdenziali e risparmia quasi 29.000 euro, con uno sconto di circa il 38% . E' evidente che per il potenziale evasore, che sia imprenditore o esercente arti o professioni, l'accertamento sintetico del reddito complessivo può costituire un ottimo escamotage per non pagare l'Irap, l'Iva e gli oneri previdenziali eventualmente evasi .
fonte
http://www.fiscoequo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=628:redditometro-da-bluff-mediatico-a-farsa-nazionale&catid=52:attualita&Itemid=110

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