Ministero della salute
Nota 24-12-2012 n. DGSAF/23705-P
Vendita al dettaglio di medicinali veterinari negli esercizi commerciali di cui alla legge n. 248/2006 (parafarmacie). Chiarimenti.
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 04 ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario.
Nota 24 dicembre 2012, n. DGSAF/23705-P (1).
Vendita al dettaglio di medicinali veterinari negli esercizi commerciali di cui alla legge n. 248/2006 (parafarmacie). Chiarimenti.
(1) Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 04 ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario.
Alla
Regione Puglia
Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità
Servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione
Ufficio II
Sanità veterinaria
Via Caduti di tutte le guerre, 15
70126 - Bari
In merito al quesito di pari oggetto inviato con nota n. 16828 del 6 dicembre 2012 dalla Regione Puglia, si comunica quanto segue.
Ai sensi del D.M. 19 ottobre 2012 del Ministro della salute le parafarmacie che intendono effettuare vendita al dettaglio di medicinali veterinari dietro presentazione di prescrizione medicoveterinaria, se obbligatoria, devono adempiere agli obblighi già previsti dalla normativa vigente, ed a quelli di cui all'art. 2 del suddetto decreto (punto 1 del quesito), devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al decreto stesso (punto 2 del quesito), e debbono svolgere la propria attività ispettiva nell'ambito della farmacosorveglianza con gli stessi strumenti e le medesime procedure utilizzate per le farmacie (punto 3 del quesito).
Il Direttore generale
Dott. Gaetana Ferri
Allegato
Nota 6 dicembre 2012, n. 16828
Vendita al dettaglio di medicinali veterinari negli esercizi commerciali di cui alla legge n. 248/2006 (Parafarmacie). Chiarimenti.
Al
Ministero della salute
DGSAF
Ufficio 4 - Farmaco veterinario
Via G. Ribotta, 5
Roma
L'art. 11, comma 14 della legge 24 marzo 2012, n. 27 ha modificato l'art. 70, comma 1 del D.Lgs. n. 193/2006, ampliando la vendita al dettaglio di medicinali veterinari, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria, (con l'esclusione dei medicinali stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309/1990 e succ. mod.), negli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006.
In riferimento a ciò, dal territorio, giungono diverse richieste di chiarimento che si riassumono brevemente nei seguenti quesiti:
1. Sono previsti ulteriori adempimenti amministrativi, oltre alla specifica autorizzazione, prevista anche da norme regionali, per le Parafarmacie che intendono effettuare la vendita di cui all'oggetto?
2. Sono richiesti requisiti strutturali aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel D.M. 9 marzo 2012, considerato che in tale decreto non viene fatta alcuna menzione o riferimento ai medicinali veterinari?
3. Ai fini della Farmacosorveglianza, le Parafarmacie sono inserite alla stessa stregua delle Farmacie e conseguentemente, deve essere utilizzata, per l'ispezione e la valutazione del rischio, la stessa "lista di riscontro"?
In attesa di riscontro si auspica, inoltre, che codesto Ministero provveda sempre a dare ampia diffusione a note di chiarimento a quesiti, anche se posti da singole Regioni o singoli Enti, ma di interesse comune al fine di uniformare i comportamenti su tutto il territorio nazionale.
Cordiali saluti
Il Dirigente dell'ufficio
Dr. Onofrio Mongelli
D.M. 19 ottobre 2012, art. 2
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 5
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 11
D.M. 9 marzo 2012
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