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lunedì 4 febbraio 2013

Ministero della salute Nota 24-12-2012 n. DGSAF/23711-P Chiarimenti in merito all'art. 84 del D.Lgs. n. 193/2006. Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 04 ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario.


Ministero della salute
Nota 24-12-2012 n. DGSAF/23711-P
Chiarimenti in merito all'art. 84 del D.Lgs. n. 193/2006.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 04 ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario.

Nota 24 dicembre 2012, n. DGSAF/23711-P (1).

Chiarimenti in merito all'art. 84 del D.Lgs. n. 193/2006.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Ufficio 04 ex DGSA - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario.



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Aisad
     

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Foi
     

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Loc. Le Mose
     

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fax 0523/571613
   



In riferimento alla recente modifica del comma 3 dell'art. 84 del D.Lgs. n. 193/2006, apportata dal comma 4-bis dell'art. 13 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

La norma attualmente vigente consente al medico veterinario di consegnare al proprietario o all'allevatore di animali non destinati alla produzione di alimenti le confezioni di medicinali della propria scorta che non sono state ancora aperte, al fine di consentire loro di iniziare la terapia, nel caso i medesimi non abbiano possibilità, nell'immediato, di procurarsi i medicinali di cui trattasi ed in attesa che i medesimi se li procurino.

Per quanto riguarda lo scarico dei medicinali sopracitati, se il medico veterinario detiene anche scorte di medicinali destinati ad animali da reddito, esso avverrà secondo le modalità previste per questi ultimi, qualora le scorte siano costituite solo da medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia, gli adempimenti di scarico delle confezioni suddette saranno assolti annotando le relative operazioni mediante uno strumento di registrazione stabilito dall'interessato (ad esempio un registro informatizzato).


Il Direttore generale

Dott. Gaetana Ferri



D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193, art. 84
D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 13

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