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sabato 9 febbraio 2013

Scatta l’obbligo di sostituzione dei maniglioni antipanico non CE


Dal febbraio 2005, è in vigore il D.M. 3 novembre 2004 il quale stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.

I maniglioni antipanico, sono essenziali per una corretta via di fuga, e rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti soprattutto in ambienti ad alto affollamento; tuttavia, non devono essere installati in tutte le attività ma è obbligatorio solo nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche come stabilito dal Decreto Ministeriale del 3 Novembre 2004 che, nell’articolo 1 e nell’articolo 3, elenca le categorie in cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico.

Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei maniglioni antipanico è prevista nei seguenti casi (art. 03 D.M. 3/11/2004):

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti (art. 4 D.M. 03/11/2004):

1. per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione;

2. per l’installatore:
b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);

3. per il titolare dell’attività:
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

I termini attuativi, per la sostituzione dei dispositivi NON MUNITI DI MARCATURA CE, come definito dall’art. 5 del D.M. 03/11/2004, già installati nelle attività di cui all’art. 3 del Decreto sono:
-in caso di rottura del dispositivo;
-sostituzione della porta;
-modifica dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo
-entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

La scadenza, quindi, per la sostituzione dei maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga, non provvisti di marcatura CE, in conformità al D.M. 03 novembre 2004 era prevista entro febbraio 2011.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 299 del 24 dicembre 2011, il Decreto 6 dicembre 2011 modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.

Decreto 6 dicembre 2011
Art. 2
1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2004, le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti «otto anni». Restano fermi i casi per cui e' prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato.

Decreto 6 dicembre 2011. Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. 



Il provvedimento ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo, inizialmente fissato dal D.M. 3 Novembre 2004 al 16 Febbraio 2011, per la sostituzione dei maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: la nuova data di riferimento è quindi il 16 febbraio 2013.

Il decreto introduce solo un nuovo termine ultimo per la sostituzione dei maniglioni privi di marcatura CE e non abroga assolutamente le disposizioni del D.M. 3 Novembre 2004.


Fonte: polizialocale.com

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