Ministero dello sviluppo economico
Ris. 15-1-2013 n. 5885
Quesito in materia di esercizio di due attività di commercio al dettaglio all'interno dello stesso locale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e s.m.i., e dell'art. 65 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Ris. 15 gennaio 2013, n. 5885 (1).
Quesito in materia di esercizio di due attività di commercio al dettaglio all'interno dello stesso locale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e s.m.i., e dell'art. 65 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.
Si fa riferimento alla nota di codesto Comune con la quale chiede se l'art. 65 "Attività multidisciplinari" del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 abbia modificato l'articolo 7 "Esercizi di vicinato" del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ammettendo la possibilità di esercitare due attività di commercio al dettaglio in uno stesso locale, separato all'interno, ma con una sola entrata.
In relazione al quesito posto si fa presente che la scrivente Direzione generale, già in vigenza del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 su richiamato ha avuto modo di sostenere l'ammissibilità di due attività commerciali nello stesso locale in presenza di determinate condizioni.
Ci si riferisce alla Ris. 7 maggio 2002, n. 504797 che si allega in copia, il cui contenuto resta valido anche alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
Nella citata nota la scrivente ha sostenuto che due o più esercizi di vicinato possono coesistere nell'ambito spaziale di un medesimo locale commerciale - anche se ubicato nella medesima unità immobiliare e caratterizzato dal medesimo numero civico - purché la somma delle superfici dei due esercizi di vicinato rientri nei limiti indicati all'art. 4, comma 1, lett. d) del citato D.Lgs. n. 114/1998.
Ove detta soglia di superficie fosse superata, infatti, la scrivente ha già precisato l'inammissibilità della coesistenza in quanto l'attivazione dei suddetti determinerebbe, nella sostanza, conseguenze analoghe a quelle derivanti dall'apertura di una media struttura. Le attivazioni concretizzerebbero, infatti, una fattispecie in grado di determinare il mancato rispetto delle scelte di programmazione e delle potestà di verifica delle conseguenze delle aperture, in termini di impatto, affidate dalla disciplina agli enti territoriali.
Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio
Allegato
Ris. 7 maggio 2002, n. 504797
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Avvio attività di più esercizi di vicinato nello stesso locale commerciale (2)
(2) Il testo della risoluzione 7 maggio 2002, n. 504797, emanata dal Ministero delle attività produttive, è riportato autonomamente.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 7
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 4
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 65
D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 3
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