Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 5-2-2013 n. 2
Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2013.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza - Ufficio II, Ispettorato generale del bilancio, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica.
Norme di contenimento della spesa pubblica
Nel corso dell'anno 2012, il Legislatore ha concentrato prevalentemente l'attenzione su interventi strutturali di revisione della spesa pubblica, prevedendo la riduzione di specifiche tipologie di spesa, al fine di conseguire, da un lato, il miglioramento dell'efficienza della pubblica Amministrazione e, dall'altro, minori oneri a carico della finanza pubblica.
Pertanto, per la predisposizione del bilancio di previsione 2013 degli enti ed organismi pubblici, continuano a trovare applicazione le norme previste dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le disposizioni normative emanate in passato ed ancora vigenti, alle quali si aggiungono quelle di cui al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelle stabilite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).
Per consentire una lettura sistematica delle norme concernenti il bilancio di previsione 2013, si fornisce un quadro sinottico al fine di una rapida consultazione (Allegato 1), rinviando, per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle singole norme di contenimento della spesa alle precedenti circolari emanate in materia ed, in particolare, alla circolare 22 gennaio 2010, n. 2, circolare 23 dicembre 2010, n. 40, circolare 15 aprile 2011, n. 12, circolare 28 dicembre 2011, n. 33, circolare 7 settembre 2012, n. 28 e circolare 22 ottobre 2012, n. 30 ferme restando le ulteriori precisazioni contenute, in ordine a specifici aspetti, nella presente circolare.
Con riferimento al bilancio di previsione 2013 e ad integrazione di quanto già esposto nella citata circolare 23 dicembre 2010, n. 40 e nella circolare 28 dicembre 2011, n. 33, si riportano nella presente circolare alcune precisazioni concernenti talune norme già previgenti, anche alla luce di modifiche introdotte dalla surrichiamata normativa emanata nel corso del 2012, nonché si forniscono elementi chiarificativi in ordine alle più recenti disposizioni, che, inserendosi nel quadro complessivo degli obiettivi finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, comportano significativi riflessi nella gestione amministrativo-contabile degli enti.
Pertanto, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questa Amministrazione dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conferma l'adempimento di compilazione dell'allegata scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, entro il 31 marzo di ciascun anno, agli indirizzi di posta elettronica, già riepilogati nell'elenco "allegato 3" alla circolare 28 dicembre 2011, n. 33.
Nella presente circolare si forniscono, altresì, chiarimenti ed indicazioni in materia di spese per il personale.
Spese per organismi collegiali ed altri organismi
La materia è stata oggetto di più interventi normativi di contenimento della spesa stratificatisi nel tempo.
Nel rinviare a quanto indicato nella circolare 23 dicembre 2010, n. 40, si segnala la disposizione dell'art. 12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la quale prevede che «a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche Amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103, nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'art. 8 e all'art. 19 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità».
Ai fini della corretta individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, occorre far riferimento agli organismi collegiali operanti in regime di proroga, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.L. n. 112/2008. Si rammenta che il citato articolo, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, ha disciplinato un meccanismo di proroga, per un periodo non superiore a due anni, circoscritto agli organismi ritenuti di perdurante utilità. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 78/2010, che ha introdotto il principio dell'onorificità della partecipazione ai predetti organismi e del contenimento dell'importo dei gettoni di presenza a 30 euro per seduta giornaliera, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Dir. Stato 4 agosto 2010, nelle more dell'adozione di un provvedimento di interpretazione autentica volto a coordinare le normative succedutesi tra il 2006 e 2010, ha ritenuto di poter prorogare l'operatività degli organismi a prescindere dal procedimento di proroga di cui al richiamato art. 68.
Pertanto, la sopravvenuta normativa dell'art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, nel prevedere il definitivo trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti in regime di proroga ai sensi dell'art. 68 nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni, ha inteso riferirsi sia agli organismi oggetto di espressa procedura di proroga, sia agli organismi di perdurante utilità da considerare prorogati in virtù di quanto disposto nella citata direttiva della Presidenza del Consiglio.
Al riguardo, si fa presente che le uniche eccezioni a tale principio sono quelle tassativamente individuate nel suindicato art. 12 e concernono organismi collegiali che continuano ad operare senza oneri per la finanza pubblica e senza diritto ad alcun compenso o indennità.
Si segnala, inoltre, che la normativa in esame non trova applicazione agli organi di direzione, amministrazione e controllo espressamente esclusi dalle procedure di riordino e proroga, ai sensi dell'art. 29, comma 7, del D.L. n. 223/2006. Per tali organismi restano comunque ferme le disposizioni recate dai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010.
Si fa presente, infine, che, qualora le Amministrazioni dovessero procedere all'istituzione di nuovi organismi collegiali, in relazione alla specificità delle competenze non riscontrabili all'interno dell'amministrazione, questi ultimi, in conformità con la vigente normativa in materia, dovranno operare in regime di gratuità e per un arco temporale ben definito, in ogni caso non superiore a due anni.
Carattere onorifico degli incarichi
In ordine al comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nel far rinvio a quanto riportato nella precedente circolare 23 dicembre 2010, n. 40 e nella circolare 28 dicembre 2011, n. 33, si evidenzia che il comma 2-bis dell'art. 35 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha fornito l'interpretazione autentica della norma in esame, escludendo il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica per i collegi dei revisori dei conti e sindacali e per i revisori dei conti.
Stante l'ampia definizione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma scelta dal Legislatore, si ritiene che siano destinatari della stessa anche gli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance (OIV) ovvero i nuclei di valutazione laddove i primi non fossero stati costituiti. Detti organismi, infatti, sono organi di controllo, come chiarito anche dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, nel parere n. 1072 del 23 dicembre 2010.
Spese per missioni
In materia di spese per missioni resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010. In merito all'applicazione di tale disposizione si rendono opportune alcune precisazioni.
Per effetto della novella legislativa recata dall'art. 29, comma 15, della legge n. 240/2010, che ha integrato il quarto periodo del comma 12 del citato art. 6 del D.L. n. 78/2010, l'esclusione dal limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 è stata estesa alle spese di missione effettuate dalle Università e dagli enti di ricerca «con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati».
Poiché le ipotesi di esclusione dal limite individuate dalla legge devono ritenersi tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, le missioni delle Università ed enti di ricerca gravanti su fondi o finanziamenti pubblici non possono ritenersi automaticamente sottratte dal tetto del 50% previsto dalla norma. Sotto tale profilo, per i predetti enti deve ritenersi superata la circolare 23 dicembre 2010, n. 40. Tuttavia, si segnala che per le missioni finanziate con fondi pubblici può essere comunque consentito il superamento del limite del 50%, in casi eccezionali, secondo la procedura amministrativa indicata al terzo periodo del suindicato art. 6, comma 12, ovvero con motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione da comunicare preventivamente agli organi di controllo e agli organi di revisione dell'ente.
In relazione al quinto periodo dell'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, che dispone la cessazione della corresponsione delle diarie per le missioni all'estero, giova richiamare quanto disposto dall'art. 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (cd. Legge comunitaria 2010), recante disciplina delle missioni connesse con gli impegni europei. Il citato articolo prevede che «la disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e successive modificazioni, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazioni a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea».
In merito alla portata applicativa della precitata norma, si segnala la necessità di procedere ad un'interpretazione restrittiva, al fine di non vanificare gli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti con il richiamato art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010.
Pertanto, si ritiene indispensabile circoscrivere l'applicazione dell'art. 4 della legge comunitaria esclusivamente alle missioni volte ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito delle quali viene formalizzata una decisione che abbia portata vincolante rispetto alla definitiva deliberazione dell'organo decisionale dell'Unione o dell'organismo internazionale. Conseguentemente, devono ritenersi escluse dalla concessione della diaria le missioni all'estero finalizzate alla partecipazione a riunioni, comitati o gruppi di lavoro che rivestano mera natura interlocutoria.
Vanno, altresì, esclusi dalla concessione dell'emolumento in esame le missioni finalizzate ad interventi nell'ambito di congressi, seminari o convegni in quanto trattasi di attività formative che esulano dalla partecipazione a processi di natura decisionale. Si ritengono, inoltre, escluse dall'applicazione del citato art. 4 le attività di negoziato afferenti alla fase della trattattiva preliminare alla formazione della decisione.
Si segnala, infine, che rientra nella competenza di ciascuna Amministrazione valutare la tipologia e la rilevanza della missione autorizzata ai fini della verifica della spettanza o meno della diaria, nonché vagliare l'effettiva indispensabilità della stessa in relazione all'esito finale della decisione.
Sotto il profilo soggettivo, si fa presente che la partecipazione ai processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali compete a coloro che abbiano la rappresentanza istituzionale dell'amministrazione o che siano ufficialmente incaricati.
Relativamente al sesto periodo del citato art. 6, comma 12, si segnala che, con D.M. 23 marzo 2011 del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (reperibile sul sito del MAE), sono stati definiti le misure ed i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero.
Si segnala, inoltre, con riferimento al settimo periodo del predetto art. 6, comma 12, che la Corte dei Conti, con delibera a Sezioni riunite n. 21/CONTR/11, confermando l'orientamento espresso con precedente deliberazione n. 8/CONTR/11, ha ritenuto possibile «il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tener conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto».
Con specifico riferimento ai rapporti tra le varie prescrizioni dell'art. 6 e segnatamente tra quelle contenute nel comma 21-sexies e quelle di cui al comma 12, quinto periodo, si riporta quanto già segnalato all'Agenzia delle dogane:
«Si evidenzia che la disposizione di cui all'art. 6, comma 21-sexies, non assolve la prescrizione dell'art. 6, comma 12, quinto periodo dello stesso D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto, stante la diversità sostanziale tra le due norme, non si può ritenere che l'una sia sostitutiva dell'altra né può postularsi un adempimento alternativo delle rispettive prescrizioni.
infatti, in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 12, quinto periodo del D.L. n. 78/2010, si evidenzia che la disposizione è di portata generale ed incide sullo stato giuridico del personale producendo l'effetto di eliminare automaticamente la fattispecie e la spettanza dell'emolumento, senza imporre alcun adempimento in capo alle amministrazioni.
In altri termini, con la citata disposizione il legislatore, anziché limitarsi ad imporre l'obbligo di riduzione percentuale della spesa connessa alle diarie per missioni all'estero, ha inteso operare la soppressione tout court dell'istituto.
In definitiva, quindi, i versamenti effettuati dalle Agenzie ai sensi dell'art. 6, comma 21-sexies, del citato decreto, devono ritenersi sostitutivi dei soli obblighi di contenimento della spesa contenuti nelle varie disposizioni dell'art. 6 e non di tutte le altre misure limitative contenute nel medesimo art. Imposte per legge e che prescindono dall'adempimento di qualunque onere a carico dell'amministrazione».
In tema di trattamento economico di missione nazionale si richiama, altresì, la previsione dell'art. 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), la quale dispone che «il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili».
In ordine all'applicazione della disposizione in esame, si chiarisce che le amministrazioni che dispongano di proprie strutture alloggiative dovranno utilizzarle con priorità rispetto al rimborso delle spese alberghiere e di consumazione pasti.
Spese per acquisti di mobili e arredi
Il comma 141 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha previsto che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili.
In tale caso, l'organo interno di controllo dovrà verificare preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma.
La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Va anche evidenziato che, ai sensi del successivo comma 142, le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al predetto comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria al capitolo n. 3502 - Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria". Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Infine, è da segnalare che, ai sensi del comma 165 della predetta legge i limiti di cui al comma 141 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88.
Spese per autovetture
L'art. 5, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che «A decorrere dall'anno 2013, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip S.p.A. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni».
Il comma 3, del medesimo art. 5, ha previsto, poi, che, fermi restando i limiti di cui al D.P.C.M. 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
Il successivo comma 4 ha stabilito che la violazione delle disposizioni prescritte dai precedenti commi 2 e 3, dello stesso art. 5 del D.L. n. 95/2012, è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Ciò posto, si ritiene utile sottolineare che le suddette misure di contenimento della spesa per autovetture devono intendersi aggiuntive alle riduzioni già operate, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito, dalla legge n. 122/2010.
Si evidenzia, nel contempo, che le somme derivanti dall'applicazione delle nuove riduzioni di spesa, di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012, non devono essere versate in conto entrate al bilancio dello Stato e, quindi, per le Amministrazioni interessate, tali importi, costituiscono delle economie.
Restano, invece, ancora da versare, nell'apposito capitolo in conto entrate al bilancio dello Stato, le somme derivanti dalle riduzioni compiute in applicazione del surrichiamato comma 14 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, in attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 21, dello stesso art. 6.
In materia di utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, vanno comunque tenute presenti le disposizioni, ancora vigenti, di cui all'art. 2 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011 e quelle di cui al D.P.C.M. 3 agosto 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011), con il quale sono state stabilite modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi.
Ciò stante, si deve, infine, evidenziare che la richiamata legge di stabilità 2013, all'art. 1, comma 143, ha sancito che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare autovetture ne possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniaziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.
Spese buoni pasto
Si ritiene opportuno, in tema di buoni pasto, richiamare la recente norma introdotta dall'art. 5, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui «A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (iSTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa».
Quindi, per effetto della citata disposizione, le Amministrazioni debbono procedere all'adeguamento dei buoni pasto eccedenti il valore nominale di 7,00 euro.
Quanto al personale appartenente al comparto enti pubblici, si segnala che il contributo sullo stesso gravante, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 509/1979, pari al 20 per cento del costo di gestione dei servizi di mensa aziendale, non può essere considerato quale costo aggiuntivo da dover ridurre in applicazione del citato art. 5, comma 7, del D.L. n. 95/2012.
Pertanto, fermo restando l'obbligo di contenimento della spesa gravante sull'Amministrazione, la previsione di un ulteriore contributo a carico del dipendente potrà essere valutato in sede di contrattazione integrativa.
Spese per consumi intermedi
In relazione alle misure di contenimento, concernenti la riduzione di spesa per consumi intermedi, previste dal comma 3 dell'art. 8 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, si rinvia alle indicazioni fornite con l'apposita circolare 7 settembre 2012, n. 28. In detta circolare, infatti, oltre ad individuare l'ambito di applicazione della predetta disposizione sono state anche fornite specifiche istruzioni sulle modalità di versamento delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa per effetto delle misure stabilite dalla stessa norma.
Si evidenzia, poi, che, con circolare 23 ottobre 2012, n. 31 si è provveduto a fornire ulteriori precisazioni in tema di consumi intermedi.
In proposito, si ritiene opportuno precisare che, a decorrere dall'anno 2013, lo stanziamento per consumi intermedi dovrà essere contenuto nei limiti dello stanziamento dell'anno 2012, risultante alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 95/2012, al netto della riduzione del 10 per cento da versare al bilancio dello Stato, con le modalità indicate nella richiamata circolare 7 settembre 2012, n. 28.
Ad integrazione delle direttive emanate con le su citate circolari in materia di consumi intermedi, corre l'obbligo di precisare che per le Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, saranno le stesse Amministrazioni vigilanti a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa, atteso che per le Amministrazioni centrali dello Stato la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi è già considerata nel livello degli stanziamenti 2013-2015, ai sensi dell'art. 1, comma 21, del medesimo D.L. n. 95/2012.
Società e Casse di previdenza privatizzate
Si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare 23 dicembre 2010, n. 40 in relazione all'esclusione dall'applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 che restano valide anche per l'anno 2012 e 2013 e, per le disposizioni applicabili, con la circolare 15 aprile 2011, n. 12 in quanto compatibili.
Con riferimento specifico alle società, si fa presente che, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (7 luglio 2012) e fino al 31 dicembre 2015, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche Amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Salva comunque l'applicazione di tale disposizione più restrittiva, continua tuttavia ad applicarsi alle medesime società l'art. 18, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le predette società lo stesso art. 4 del D.L. n. 95/2012 dispone, inoltre, che, a decorrere dall'anno 2013, la spesa per il personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possa eccedere il 50 per cento della spesa dell'anno 2009 e che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014, non possa superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.
Si segnalano, infine, le limitazioni introdotte dall'art. 2, comma 20-quater, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, con cui sono stati aggiunti i commi 5-bis e 5-ter all'art. 23-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tali commi aggiuntivi dispongono, infatti, che le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche delle società non quotate - direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 - nonché i trattamenti economici annui dei dipendenti delle medesime società non possono superare il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione. Dette limitazioni, tuttavia, per
espressa previsione dell'art. 2, comma 20-quinquies, del medesimo D.L. n. 95/2012, non trovano immediata applicazione, dovendosi, a tal fine, attendere, per le remunerazioni degli amministratori, il primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione n. 135/2012 e, per quelle dei dipendenti delle medesime società, i contratti stipulati e gli atti emanati successivamente a detta data.
Razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi
Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, sono state introdotte talune misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi, al fine di migliorare le condizioni economiche della pubblica Amministrazione grazie alla realizzazione di economie di scala, oltre a conseguire vantaggi in termini di semplificazione e trasparenza dei procedimenti di approvvigionamento.
In particolare l'art. 29, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto che tutte le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono avvalersi, stipulando apposite convenzioni, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di rilievo comunitario.
Siffatta possibilità è stata prevista in modo specifico dal legislatore, nei successivi commi 2 e 3 della citata legge, anche nei confronti, rispettivamente, degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (comma 2) e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Al di sotto della soglia Comunitaria, invece, il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, all'art. 7, comma 2, in materia di procedure di acquisto, ha introdotto modifiche all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo, in particolare, che le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
È fatta salva, comunque, nei casi di acquisti di beni e servizi sotto soglia Comunitaria, la possibilità, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, di ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e al mercato elettronico della pubblica Amministrazione, previsto dall'art. 328 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.
Tali disposizioni, che hanno lo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione vigente, sono state integrate, nell'ambito dell'attività di revisione della spesa pubblica (c.d. spending review) intrapresa dal Governo, dall'introduzione di ulteriori disposizioni volte a rafforzare il sistema centralizzato degli acquisti tramite Consip S.p.A. e le centrali regionali di acquisto.
Segnatamente, vanno menzionate le norme recate dall'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui ratio, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, è quella di garantire la massima economicità degli acquisti pubblici.
A tal fine, il comma 1 del predetto art. 1 ha sancito il principio della nullità dei contratti stipulati dalle Amministrazioni pubbliche nei casi in cui non siano stati rispettati i parametri di prezzo/qualità delle convenzioni Consip S.p.A., così come previsto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e di quelli conclusi in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.A.
Tali violazioni costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il danno erariale è determinato dalla differenza tra il prezzo contrattuale e quello indicato dagli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip S.p.A.
Il successivo comma 3, nella prospettiva di garantire l'effettività degli obblighi derivanti dalle norme di revisione della spesa pubblica, ha previsto, comunque, in via eccezionale, la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma, soltanto qualora le convenzioni Consip S.p.A. non siano ancora disponibili e purché vi sia una motivata urgenza di procedere all'acquisto, per la durata e la misura strettamente necessarie a soddisfare le
esigenze di approvvigionamento, sottoponendo, comunque, i contratti conclusi a condizione risolutiva nel caso in cui intervenga la stipula delle suddette convenzioni.
Relativamente a determinate categorie merceologiche di beni e di servizi ritenute di particolare rilevanza a livello di spesa pubblica e specificamente individuate (si tratta di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), il comma 7 del ripetuto art. 1 ha previsto, per le pubbliche Amministrazioni e le società incluse nell'elenco Istat a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, l'obbligatorietà di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o, in alternativa, ad esperire autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip S.P.A. e centrali di committenza regionali.
Tuttavia, è possibile procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che siano previsti corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali e siano effettuati mediante procedure di evidenza pubblica.
In questi casi, la disposizione precisa che i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con la possibilità per il contraente, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, di adeguamento ai predetti corrispettivi. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. Anche in questo caso, vale il principio della nullità dei contratti stipulati in violazione di questi obblighi, costituendo illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa. Conseguentemente, il danno erariale è determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo indicato nel contratto e quello desumibile dagli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip.
Inoltre, è previsto, al comma 13, il diritto, per le Amministrazioni pubbliche, di recedere - previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite - dai contratti di fornitura di beni o di servizi, validamente sottoscritti, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate successivamente da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli del contratto già concluso nel caso in cui l'appaltatore non consenta di modificare le condizioni economiche ai fini del rispetto di tali nuovi parametri.
Ogni patto contrario alla predetta disposizione è nullo ed il diritto di recesso è inserito automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
Il mancato esercizio del detto diritto di recesso obbliga l'Amministrazione pubblica a darne comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
I commi 15 e 16 introducono, infine, alcune misure eccezionali e di carattere transitorio dirette a massimizzare gli effetti derivanti dalla stipula delle convenzioni-quadro di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999, con la finalità di incrementarne l'utilizzo. In particolare, il comma 15 prevede che le convenzioni che si esauriscono nei volumi ovvero negli importi entro il 31 dicembre 2012 (ivi comprese quelle "esaurite" prima dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 135 del 2012, ma ancora "in essere", sotto il profilo della durata massima, alla predetta data) sono incrementate automaticamente in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario e solo se la Consip S.p.A. - così come disposto dal comma 16 - non proceda, prima della data di esaurimento, alla pubblicazione di un bando di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. Inoltre, per le medesime convenzioni rientranti nell'arco temporale individuato dal predetto comma 15, viene disposta, con il menzionato comma 16, la proroga fino al 30 giugno 2013.
Acquisto di beni e servizi delle Istituzioni scolastiche ed universitarie
Per quanto riguarda i precetti di cui alla legge di stabilità 2013, va segnalato che detta legge introduce ulteriori disposizioni dirette alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.
In particolare, si evidenzia che l'art. 1, comma 149, prevede di estendere anche agli istituti ed alle scuole di ogni ordine e grado, nonché alle istituzioni educative ed alle istituzioni universitarie, l'obbligo previsto attualmente per le amministrazioni statali centrali e periferiche ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pertanto, i predetti organismi sono tenuti a ricorrere al mercato elettronico della pubblica Amministrazione o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitari. Inoltre, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno definite le linee guida volte alla razionalizzazione e al coordinamento tra più istituzioni per gli acquisti omogenei per natura merceologica, avvalendosi del suddetto mercato. Giova precisare che i risultati conseguiti dalle singole istituzioni, a decorrere dal 2014, verranno presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.
Si soggiunge che, ai sensi del successivo comma 150, viene disposta la modifica dell'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel senso di prevedere anche per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, nonché per le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, l'obbligo - e non più la facoltà - di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni di cui agli artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Spese per consulenze in materia informatica
Il comma 146 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2013 prevede che le Amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati che richiedono il ricorso a specifiche professionalità per intervenire su problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informativi.
La norma prevede, inoltre, che la violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Locazioni passive
In tema di spese per locazioni passive, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, l'art. 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto specifiche misure di contenimento.
In particolare, il predetto articolo, al comma 1, stabilisce che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici Istat, previsto dalla normativa vigente, non si applica al canone dovuto, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob). Il limite in questione si applica per gli anni 2012, 2013 e 2014, con decorrenza, per l'anno 2012, dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.
Inoltre, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale, si prevede, al comma 4, un'ulteriore misura di contenimento. In particolare, tutte le Amministrazioni pubbliche centrali [1] inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2015, a ridurre i canoni di locazione relativi ai suddetti contratti del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. Tale riduzione si applica, comunque, prima della citata data del 1° gennaio 2015 per tutti i contratti di locazione di cui trattasi che, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto legge, siano scaduti o rinnovati. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche alle indennità dovute per gli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del richiamato D.L. n. 95 del 2012. Appare evidente l'intento del legislatore di ridurre, nella misura del 15 per cento, tutti i canoni e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche centrali nonché dalle Autorità indipendenti, compresa la Consob, per l'utilizzo di immobili destinati all'attività istituzionale in forza di un regolare contratto di locazione ovvero detenuti anche in forma extra-contrattuale.
In ogni caso, il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.
Ai sensi del successivo comma 5, i contratti di locazione, in mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), sono risolti di diritto alla scadenza dalle amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti. Le amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per la finanza pubblica e nel rispetto delle predette condizioni.
Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici vigilati dai Ministeri, si evidenzia che, pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal terzo periodo del sopra citato comma 4, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, detta prosecuzione deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo D.L. n. 95/2012, per i nuovi contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi e destinati ad uso istituzionale, è prevista la riduzione del 15 per cento sul canone congruito in conformità alle previsioni recate dall'art. 59 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.
Le disposizioni dei commi da 4 a 6 non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
Si fa presente, poi, che, in base al successivo comma 8 dell'art. 3 in esame -come integrato dall'art. 34, comma 3, lett. a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti in base all'art. 4 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.
Infine, circa l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 3, stante la vigente normativa speciale relativa agli immobili all'estero, nonché la pluralità ed eterogeneità degli ordinamenti giuridici vigenti nei vari paesi, si ritiene che le previsioni in esame non trovino applicazione con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ubicati fuori dal territorio italiano.
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[1] Per Amministrazioni pubbliche centrali devono intendersi quelle ricomprese nella prima parte dell'elenco Istat denominate "Amministrazioni centrali".
Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
L'art. 1, comma 138, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha novellato l'art. 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Si segnala, in particolare, l'inserimento al predetto art. 12 del comma 1-quater, il quale ha previsto che, per l'anno 2013, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso, né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.
Vengono esclusi dall'applicazione della disposizione gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'art. 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve anche le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate, alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità, con il decreto previsto dal comma 1 del citato art. 12.
Si evidenzia, inoltre, la disposizione di cui al comma 1-quinquies di cui allo stesso comma 138 che, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, esclude dal precedente divieto le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. Alla stessa stregua, il successivo comma 1-sexies, dispone l'esclusione delle operazioni in argomento previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88.
Si richiama, pertanto, l'attenzione dei revisori dei conti, sulla stretta osservanza della norma, che, per le operazioni di cui al comma 1-quinquies, dovranno anche verificare la sottoposizione delle stesse al vaglio del MEF - RGS, con le modalità indicate nel D.M. 16 marzo 2012 e nella circolare attuativa (circ. 4 giugno 2012, n. 21), per la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, previsto dal comma 1 del surrichiamato art. 12.
Ulteriori precisazioni concernenti le riduzioni di spesa
Con riferimento al più volte richiamato D.L. n. 95/2012, giova ricordare anche talune disposizioni dell'art. 8, in materia di riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali. Tale articolo, al comma 1, stabilisce che, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:
a) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online;
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovate modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi (per l'ottimizzazione del patrimonio immobiliare posseduto e destinato ad uso ufficio, si richiamano i criteri dettati dall'art. 2, comma 222-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191);
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
Versamenti al bilancio dello Stato
Si rammenta che, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, da versare al bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, sono versate annualmente ad appositi capitoli di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Per le modalità attuative inerenti ai suddetti versamenti si fa rinvio, oltre che alla presente, alla circolare 23 dicembre 2008, n. 36, alla circolare 13 febbraio 2009, n. 10, alla circolare 22 gennaio 2010, n. 2, alla circolare 23 dicembre 2010, n. 40, alla circolare 16 maggio 2011, n. 19, alla circolare 7 settembre 2012 n. 28 e alla circolare 22 ottobre 2012, n. 30 mentre, per ciò che concerne la tempistica, si rammentano, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti di cui tener conto nel corso della gestione dell'esercizio 2013:
- art. 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007 entro il 30 giugno capitolo n. 3452 - Capo X, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 della legge n. 244/2007";
- art. 61, comma 17, del D.L. n. 112/2008 entro il 31 marzo capitolo n. 3492 - Capo X, denominato "Somme da versare ai sensi dell'art. 61, comma 17, del D.L. n. 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma";
- art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008 capitolo n. 3490 - Capo X denominato "Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all'art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008";
- art. 67, comma 6, del D.L. n. 112/2008 entro il 31 ottobre capitolo n. 3348 - Capo X, denominato "Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del D.L. n. 112/2008";
- art. 6, comma 21, del D.L. n. 78/2010 entro il 31 ottobre capitolo n. 3334 - Capo X, denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria";
- art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, capitolo n. 3512 - Capo X denominato "Risorse rivenienti dall'applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche Amministrazioni statali, da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
- art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 entro il 30 giugno capitolo n. 3412 - Capo X, denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria";
- art. 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 31 ottobre capitolo n. 3691 - Capo X, denominato "Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione";
- art. 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 30 giugno capitolo n. 3692 - Capo X, denominato "Somme provenienti dai risparmi di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 1, comma 111, della legge n. 228 del 2012, versate dall'INAIL";
- art. 1, comma 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro il 30 giugno capitolo n. 3502 - Capo X, denominato "Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria".
Con riferimento al predetto capitolo n. 3490, si evidenzia che, essendo suddiviso per singola amministrazione, è necessario che il versamento sia effettuato all'articolo di pertinenza.
Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei suindicati adempimenti tenuto conto, soprattutto per ciò che concerne il versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 61 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, all'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, all'art. 23-ter, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 e dall'art. 1, comma 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), della priorità di acquisire tali risorse nei termini sopra indicati.
Spese di personale
1. Assunzioni
Per la formulazione delle previsioni per l'anno 2013, nel rinviare alle indicazioni fornite nella circolare 28 dicembre 2011, n. 33, si segnalano alcune sostanziali modifiche recentemente introdotte anche in materia di facoltà assunzionali dall'art. 14 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La disposizione ha previsto, tra l'altro, un'omogeneizzazione delle facoltà assunzionali per tutte le amministrazioni centrali, che, per il triennio 2012-2014, potranno procedere al ricambio del turn-over nella misura del 20 per cento nel triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 ed il pieno reintegro del personale cessato a partire dal 2016.
Nello specifico, per gli enti di ricerca si fa presente che, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, come modificato dal comma 4 del richiamato art. 14 del citato D.L. n. 95/2012, gli stessi possono procedere, per l'anno 2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Detto limite è innalzato, nell'anno 2015, al 50 per cento e, solo a decorrere dal 2016, sarà consentito il pieno reintegro del personale cessato.
Per quanto riguarda le Università, con l'art. 14, comma 3, del ripetuto D.L. n. 95/2012 - con il quale è stato inserito il comma 13-bis all'art. 66, del citato D.L. n. 112/2008 - viene introdotto, per il periodo 2012-2014, un nuovo e più organico sistema di programmazione delle assunzioni, in coerenza con i principi di stabilità finanziaria recentemente introdotti dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, riferendo i limiti assunzionali non più al singolo ateneo ma al sistema nel suo complesso e consentendo un'applicazione del vincolo legata non solo al mero andamento delle cessazioni ma anche ai criteri di valutazione della stabilità finanziaria di ciascuno di essi.
In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, il sistema delle università statali, per l'anno 2013, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Detto limite è innalzato al 50 per cento nell'anno 2015 fino al pieno reintegro del personale cessato solo a decorrere dal 2016. Inoltre, l'attribuzione del contingente delle assunzioni viene effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del predetto D.Lgs. n. 49/2012. Sono escluse dall'applicazione dei vincoli assunzionali, fino al 31 dicembre 2014, le istituzioni ad ordinamento speciale (IUSS Pavia, Istituto di Scienze Umane di Firenze e IMT Lucca) che, in ragione della recente istituzione, non presentano un numero sufficiente di cessazioni tale da consentire l'acquisizione di risorse umane necessarie per l'avvio dell'attività.
Per quanto riguarda le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 del medesimo D.L. n. 95/2012, anche le stesse possono procedere sino al 2014 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 95/2012.
Corre l'obbligo di segnalare, inoltre, che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, all'art. 14, comma 7, ha previsto che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché quelle avvenute a seguito dell'applicazione dei prepensionamenti di cui all'art. 2, comma 11, lett. a), del medesimo decreto legge, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
Riguardo ai trattenimenti in servizio, si conferma inoltre quanto disposto dall'art. 9, comma 31, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, ove viene previsto che gli stessi sono stati equiparati a nuove assunzioni e che, pertanto, debbono essere effettuati a valere sulle risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In proposito, è il caso di rammentare che, sempre in materia di trattenimenti in servizio, l'art. 1, comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, ha modificato l'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992, prevedendo, tra l'altro, che «... In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».
In materia di dotazioni organiche si segnalano le nuove misure riduttive introdotte dall'art. 2 del D.L. n. 95/2012, secondo cui le Amministrazioni pubbliche ivi indicate dovranno procedere alla riduzione degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni, in misura non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti e la contrazione del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della relativa spesa complessiva.
In merito all'applicazione delle predette misure riduttive si fa rinvio alle indicazioni contenute nella Dir. Stato 24 settembre 2012, n. 10/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
Per quanto riguarda gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, la legge di stabilità 2013 all'art. 1, comma 108, prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, tali enti, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3691 - Capo X, denominato "Versamenti da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, delle somme derivanti da ulteriori interventi di razionalizzazione". In particolare, si prevede che tali risparmi sono conseguiti prioritariamente tra le altre misure anche attraverso (lett. c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale.
La medesima legge di stabilità prevede, inoltre, al comma 111 che, al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del citato D.L. n. 95/2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate, entro il 30 giugno di ciascun anno, al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3692 - Capo X, denominato "Somme provenienti dai risparmi di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 1, comma 111, della legge n. 228 del 2012, versate dall'INAIL".
Per il personale con rapporto di lavoro flessibile si fa rinvio alle indicazioni fornite con la circolare 28 dicembre 2011, n. 33.
In materia si segnala, inoltre, che la Legge di stabilità 2013 ha previsto (art. 1, comma 400) la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 di prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, o il diverso limite previsto dai CCNL del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal medesimo art. 5, comma 4-bis del predetto D.Lgs. n. 368/2001. Quanto sopra nelle more dell'attuazione dell'art. 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al citato comma 400.
La stessa Legge di stabilità ha inoltre previsto (art. 1, comma 401) la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di avviare, nel limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, procedure di reclutamento mediante pubblico concorso con riserva parziale di posti (40 per cento) a favore del personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti ovvero per titoli ed esami finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto personale e da quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in possesso di determinati requisiti. Le modalità e i criteri applicativi di tale previsione saranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio 2013.
2. Ferie, riposi e permessi
Si segnala che, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
In proposito, si fa presente che sulla disposizione il Dipartimento della funzione pubblica, con nota 6 agosto 2012, n. 6/12/UPPA ha espresso un primo orientamento, condiviso da questa Amministrazione, riguardante l'ambito temporale di applicazione della nuova normativa, precisando che in assenza di una specifica disciplina transitoria debbono rimanere salvaguardate le situazioni relative ai rapporti di lavoro già cessati prima della sua entrata in vigore. Resta fermo che, in tali situazioni, la liquidazione delle ferie non godute potrà essere effettuata con riferimento ai soli e limitati casi e tipologie già previsti dalle disposizioni contrattuali e normative in precedenza applicabili.
Inoltre, il citato Dipartimento, con nota 8 ottobre 2012, n. DFP/40033, condivisa da questa Amministrazione, è ulteriormente intervenuto sulla materia, precisando che rimangono escluse dal divieto di monetizzazione le situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa dal servizio per inabilità permanente e assoluta) o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda, comunque, dalla volontà del dipendente (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni).
3. Incrementi retributivi e contenimento spese di personale
Nel richiamare le indicazioni fornite nella circolare 23 dicembre 2010, n. 40 e quelle impartite con la circolare 15 aprile 2011, n. 12 si fa presente che restano confermate per l'anno 2013 le disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici previste dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010, con le precisazioni che seguono.
Resta confermato, per l'anno 2013, quanto previsto dal predetto art. 9 in materia di:
- divieto di attribuire (comma 1) incrementi retributivi, nei termini indicati nella citata circolare 15 aprile 2011, n. 12. Conseguentemente, resta confermato anche il divieto di prevedere stanziamenti sul capitolo denominato "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" di cui all'art. 18 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 ed analoghe disposizioni regolamentari;
- blocco degli automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi (comma 21). Resta, altresì, confermata la previsione contenuta in tale comma secondo la quale le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici;
- risorse per il finanziamento del trattamento accessorio (comma 2-bis) per le quali si fa rinvio a quanto precisato nell'apposito paragrafo relativo alla contrattazione integrativa.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell'8 ottobre 2012, non possono trovare, invece, applicazione le disposizioni recate dal comma 2 dello stesso art. 9, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del comma 3, dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. Tenuto conto che la citata sentenza opera ex tunc si ritiene che, ove gli enti interessati non abbiano già provveduto alla restituzione delle somme trattenute per effetto della norma dichiarata incostituzionale o non abbiano già previsto in bilancio le occorrenti risorse, debbano procedere alle opportune variazioni di bilancio. Restano confermate per l'anno 2013 le restanti previsioni recate dal medesimo comma 2.
Si rammenta, inoltre, che ai sensi del comma 1 dell'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato adottato il D.P.C.M. 23 marzo 2012, concernente il "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche Amministrazioni statali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 - Serie generale - del 16 aprile 2012.
Gli artt. 2 e 3 di detto decreto stabiliscono che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, il trattamento retributivo percepito annualmente - comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da Amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza - dal personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche Amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nonché dal personale in regime di diritto pubblico, non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione, pari, nell'anno 2011, ad euro 293.658,95, disponendo altresì che, qualora superiore, lo stesso debba ridursi al predetto limite.
Inoltre il decreto in questione, all'art. 4, comma 1, riproducendo sostanzialmente il contenuto del comma 2 dell'art. 23-ter, ha specificato che - a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 214 del 2011 e fermo restando il limite massimo retributivo di cui al citato art. 3 - il predetto personale, qualora chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorità amministrative indipendenti, non possa ricevere - nell'ipotesi in cui conservi l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza - più del 25 per cento dell'ammontare complessivo di tale trattamento a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese. Il comma 2 del medesimo art. 4 ha, invece, considerato l'ipotesi in cui l'assunzione degli incarichi in questione comporti la perdita di elementi accessori propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza specificando che, in tale ipotesi, alla citata percentuale del 25 per cento si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima.
Con la circolare 22 ottobre 2012, n. 30 di questo Ministero - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a cui si rinvia, sono state definite le modalità attraverso le quali le risorse rivenienti dall'applicazione dei limiti retributivi previsti dal decreto stesso sono annualmente acquisite al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Circa l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nel citato D.P.C.M., nonché in ordine al regime del limite retributivo ivi fissato ed ai conseguenti interventi riduttivi si rinvia alle indicazioni di dettaglio fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con circolare 3 agosto 2012, n. 8/2012 elaborata d'intesa con questo Ministero, nella quale si precisa, tra l'altro, che rientrano nelle suddette limitazioni anche i trattamenti economici dei titolari di rapporti di lavoro con Amministrazioni pubbliche, la cui disciplina organizzativa è attratta in ambito statale, quindi, oltre alle Amministrazioni statali in senso proprio, anche organismi quali gli enti pubblici non economici nazionali, le Agenzie ex D.Lgs. n. 300/1999, gli enti parco nazionali, gli enti di ricerca nazionali, ecc.
4. Contrattazione integrativa
Per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, si rinvia alle precisazioni contenute nella circolare 15 aprile 2011, n. 12 e nella circolare 2 maggio 2012, n. 16 nonché a quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, in relazione all'utilizzo nell'ambito della contrattazione integrativa delle risorse derivanti dalle economie di cui al comma 4 del predetto articolo.
Si richiama, altresì, ai fini di una corretta esposizione della quantificazione dei fondi per la contrattazione integrativa e della relativa negoziazione ai fini della certificazione, la puntuale applicazione della circolare 19 luglio 2012, n. 25 concernente gli Schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi.
In materia si segnala, inoltre, che la legge di stabilità 2013 ha previsto all'art. 1, comma 110, per gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, che qualora con l'attuazione delle misure di contenimento di cui al comma 108, lett. da a) a e), della stessa legge (vedi quanto sopra riportato in materia di spese per assunzioni), non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e successive modificazioni.
Allegati delle Spese di personale al bilancio di previsione per l'anno 2013
Per quanto riguarda le istruzioni per la compilazione degli allegati delle spese di personale ai bilanci di previsione per l'anno 2013 in attuazione del Titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si rinvia direttamente alla Nota operativa, che verrà pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato nelle pagine dell'applicativo SICO dedicate agli allegati al bilancio di previsione 2013 del settore pubblico.
Si evidenzia che i criteri suesposti dovranno essere rispettati anche in occasione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2013 e nel corso della gestione del bilancio medesimo.
La rispondenza delle impostazioni previsionali alle indicazioni contenute nella presente circolare sarà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, sulla base anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.
In particolare, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive governative che mirano al contenimento ed al monitoraggio della spesa pubblica, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.
La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino i criteri sopraindicati volti al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.
Il Ministro
Mario Monti
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