LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma
2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce
Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane,
al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Vista la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, con la quale il
Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata
in oggetto;
Vista la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale il predetto
documento e' stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle
Autonomie locali, nonche' alle Amministrazioni centrali interessate;
Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data
15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del
Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del
documento in parola;
Vista la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto
Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di
accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel
corso del predetto incontro;
Vista la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale la suddetta
versione definitiva del provvedimento di cui trattasi e' stata
diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo,
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e
delle Autonomie locali;
Sancisce accordo
tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunita' montane, ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini;
Considerati:
la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di
animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la
promozione della tutela degli animali d'affezione e, in particolare,
gli articoli 3 e 4 che attribuiscono alle Regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano ed ai Comuni specifiche competenze in
materia;
la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante: "ratifica ed esecuzione
della Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di
adeguamento dell'ordinamento interno";
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001 recante: "definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che,
nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di
lavoro -, al punto 4 dedicato alla sanita' pubblica veterinaria,
comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione
canina";
l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy e, in particolare, l'art. 2 "Responsabilita'
e doveri del detentore" e l'art. 4 "Sistema di identificazione dei
cani";
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio
2003 concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del
6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;
l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 6 agosto 2008 recante: "Misure per
l'identificazione e registrazione della popolazione canina",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20
agosto 2008, n. 198, prorogata con l'ordinanza del Ministro della
salute 21 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199;
che, nonostante quanto previsto nel ricordato accordo del 6
febbraio 2003, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di
identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale,
oltre che rilevanti difformita' delle disposizioni normative
regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali
d'affezione con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumita'
pubblica;
altresi', l'ordinanza del Ministro della salute del 19 luglio
2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 25 agosto 2012, n. 198, di proroga fino al 24 febbraio 2013
dell'efficacia della citata ordinanza 21 luglio 2010, la quale
prevede che venga adottato un accordo da sancire da questa
Conferenza, teso a promuovere una piu' efficace armonizzazione delle
disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonche' ad
assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati
dal legislatore;
l'art. 12, lettera b), punto i) della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13
novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che
prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine
di ridurre il fenomeno del randagismo;
che e' necessario dare adempimento, con il presente Accordo,
anche alle disposizioni della predetta Convenzione;
Si conviene:
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si
impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad
adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilita' e
doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione che
prevedano, in particolare:
a) istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione
attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati
nazionale;
b) che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far
identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita,
mediante l'applicazione del microchip;
c) che il proprietario o il detentore di un gatto possa
provvedere, su base volontaria, a far identificare e. registrare
l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del
microchip;
d) che i gatti delle colonie feline vengano identificati al
momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli
animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;
e) il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani
e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il
presente Accordo, nonche' di cani e gatti di eta' inferiore ai due
mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati
dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario
pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina
regionale;
f) l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il
termine di trenta giorni, nelle more della definizione delle
modalita' tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c.
2. Al fine di garantire l'uniformita' sul territorio nazionale
nelle modalita' di identificazione degli animali da affezione e
garantire il monitoraggio della popolazione dei suddetti animali,
nonche' assicurarne la tracciabilita', le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi
dall'approvazione del presente Accordo, a:
a) promuovere tra i cittadini la cultura del possesso
responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di
misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di
identificazione con microchip di cani e gatti, con contestuale
registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione, nel
rispetto delle disposizioni del presente Accordo;
b) adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del
microchip sia effettuata esclusivamente da medici veterinari
ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad
accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che
pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti
modalita':
b.1) applicazione del microchip contestualmente, o in caso di
impossibilita' nel piu' breve tempo possibile, alla registrazione
degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale;
b.2) rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al
momento dell'applicazione del microchip, che deve accompagnare
l'animale in tutti i trasferimenti di proprieta';
b.3) verifica della presenza dell'identificativo mediante
apposito lettore ISO compatibile;
b.4) informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in
caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo,
segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per
territorio
c) a garantire l'interoperabilita' tra anagrafi regionali e
l'anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna
a definire le modalita' tecniche ed operative per garantire
l'effettiva interoperabilita' delle anagrafi e a fornire indicazioni
per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e
del gatto.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si
impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad
adottare disposizioni volte a garantire che:
a) i Comuni provvedano a far identificare e registrare
nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio
veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli
ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il
titolare della struttura dove l'animale e' ricoverato e' il
detentore; il Sindaco e' il responsabile delle procedure di cui al
presente punto;
b) i Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un
dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine
dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
4. Il Ministero della salute si impegna a:
a) istituire un registro dei produttori e dei distributori di
microchip, ai quali assegna una specifica serie numerica di codici
identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli
animali d'affezione; i produttori e i distributori devono garantire
la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti;
b) stabilire, attraverso l'emanazione di apposite linee guida, le
procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione
in anagrafe degli animali d'affezione quando questi vengono
trasferiti da una regione all'altra.
5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attivita'
previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' previste dalla normativa
vigente.
Roma, 24 gennaio 2013
Il Presidente: Gnudi
Il Segretario: Siniscalchi
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