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lunedì 18 marzo 2013

ACCORDO 24 gennaio 2013 Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU). (13A02211) (GU n.63 del 15-3-2013)




CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 24 gennaio 2013  
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c),  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, le province,  i  comuni  e  le
comunita' montane in materia di identificazione e registrazione degli
animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU). (13A02211) 
(GU n.63 del 15-3-2013)
 
 
 
                       LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9,  comma
2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e  sancisce
Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e  Comunita'  montane,
al fine di  coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e
svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; 
  Vista la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, con la  quale  il
Ministero della salute ha trasmesso la proposta di  accordo  indicata
in oggetto; 
  Vista la nota in data 12 dicembre 2012, con la  quale  il  predetto
documento e' stato diramato alle Regioni e Province autonome ed  alle
Autonomie locali, nonche' alle Amministrazioni centrali interessate; 
  Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi  in  data
15 gennaio 2013, i rappresentanti  delle  Regioni,  dell'ANCI  e  del
Ministero  della  salute  hanno  concordato  alcune   modifiche   del
documento in parola; 
  Vista la nota in data 16 gennaio 2013, con  la  quale  il  suddetto
Ministero ha trasmesso  la  versione  definitiva  della  proposta  di
accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel
corso del predetto incontro; 
  Vista la nota in data 17 gennaio 2013, con  la  quale  la  suddetta
versione definitiva  del  provvedimento  di  cui  trattasi  e'  stata
diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali; 
  Acquisito nel corso  dell'odierna  seduta  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e delle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e
delle Autonomie locali; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province  autonome  di
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le  Comunita'  montane,  ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c)  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini; 
  Considerati: 
    la legge 14 agosto 1991, n.  281  "Legge  quadro  in  materia  di
animali d'affezione e prevenzione del  randagismo",  che  prevede  la
promozione della tutela degli animali d'affezione e, in  particolare,
gli articoli 3 e 4 che  attribuiscono  alle  Regioni,  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano ed ai Comuni specifiche competenze in
materia; 
    la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante: "ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli  animali   da
compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche'  norme  di
adeguamento dell'ordinamento interno"; 
    il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29  novembre
2001 recante: "definizione dei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  febbraio  2002,  n.  33  che,
nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in  ambienti  di  vita  e  di
lavoro -, al punto 4  dedicato  alla  sanita'  pubblica  veterinaria,
comprende la "lotta  al  randagismo  e  controllo  della  popolazione
canina"; 
    l'Accordo sancito il  6  febbraio  2003  tra  il  Ministro  della
salute, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
(rep. atti n. 1618/CSR), in materia di  benessere  degli  animali  da
compagnia e pet-therapy e, in particolare, l'art. 2  "Responsabilita'
e doveri del detentore" e l'art. 4 "Sistema  di  identificazione  dei
cani"; 
    il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28  febbraio
2003 concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il  Ministro  della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  del
6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di  benessere  degli
animali  da  compagnia  e  pet-therapy",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; 
    l'ordinanza  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  6   agosto   2008   recante:   "Misure   per
l'identificazione  e   registrazione   della   popolazione   canina",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  20
agosto 2008, n. 198, prorogata con  l'ordinanza  del  Ministro  della
salute 21 luglio 2010,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199; 
    che, nonostante quanto  previsto  nel  ricordato  accordo  del  6
febbraio 2003,  permane  l'incompleta  applicazione  dell'obbligo  di
identificazione e  d'iscrizione  dei  cani  nell'anagrafe  regionale,
oltre  che  rilevanti  difformita'   delle   disposizioni   normative
regionali  concernenti  la  gestione  dell'anagrafe   degli   animali
d'affezione con conseguenti rischi per la salute e per  l'incolumita'
pubblica; 
    altresi', l'ordinanza del Ministro della  salute  del  19  luglio
2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 25 agosto 2012, n. 198, di  proroga  fino  al  24  febbraio  2013
dell'efficacia della  citata  ordinanza  21  luglio  2010,  la  quale
prevede  che  venga  adottato  un  accordo  da  sancire   da   questa
Conferenza, teso a promuovere una piu' efficace armonizzazione  delle
disposizioni regionali attualmente vigenti  in  materia,  nonche'  ad
assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi  dettati
dal legislatore; 
    l'art. 12, lettera b), punto i) della Convenzione europea per  la
protezione degli animali da compagnia, firmata  a  Strasburgo  il  13
novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n.  201,  che
prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al  fine
di ridurre il fenomeno del randagismo; 
    che e' necessario dare  adempimento,  con  il  presente  Accordo,
anche alle disposizioni della predetta Convenzione; 
 
                            Si conviene: 
 
  1. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  si
impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente  Accordo,  ad
adottare disposizioni specifiche  in  materia  di  responsabilita'  e
doveri del proprietario e del detentore di  animali  d'affezione  che
prevedano, in particolare: 
    a) istituire e implementare l'anagrafe degli animali  d'affezione
attraverso  una  banca  dati  regionale  collegata  alla  banca  dati
nazionale; 
    b) che il proprietario o il detentore di un cane provveda  a  far
identificare e registrare l'animale entro il secondo  mese  di  vita,
mediante l'applicazione del microchip; 
    c)  che  il  proprietario  o  il  detentore  di  un  gatto  possa
provvedere, su base volontaria,  a  far  identificare  e.  registrare
l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione  del
microchip; 
    d) che i gatti  delle  colonie  feline  vengano  identificati  al
momento  della  sterilizzazione  e  registrati  nell'anagrafe   degli
animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio; 
    e) il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di  cani
e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il
presente Accordo, nonche' di cani e gatti di eta'  inferiore  ai  due
mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere  allontanati
dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico  veterinario
pubblico  o  privato  abilitato  ad  accedere   all'anagrafe   canina
regionale; 
    f) l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro  il
termine  di  trenta  giorni,  nelle  more  della  definizione   delle
modalita' tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c. 
  2. Al fine di  garantire  l'uniformita'  sul  territorio  nazionale
nelle modalita' di  identificazione  degli  animali  da  affezione  e
garantire il monitoraggio della  popolazione  dei  suddetti  animali,
nonche' assicurarne la  tracciabilita',  le  Regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si  impegnano,  entro  12  mesi
dall'approvazione del presente Accordo, a: 
    a)  promuovere  tra  i  cittadini   la   cultura   del   possesso
responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di
misure  atte  a  diffondere  ed  a  far   rispettare   l'obbligo   di
identificazione con  microchip  di  cani  e  gatti,  con  contestuale
registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione, nel
rispetto delle disposizioni del presente Accordo; 
    b) adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del
microchip  sia  effettuata  esclusivamente   da   medici   veterinari
ufficiali o da medici veterinari libero professionisti  abilitati  ad
accedere  all'anagrafe  regionale  degli  animali   d'affezione   che
pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti
modalita': 
      b.1) applicazione del microchip contestualmente, o in  caso  di
impossibilita' nel piu' breve  tempo  possibile,  alla  registrazione
degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale; 
      b.2) rilascio del certificato di  iscrizione  in  anagrafe,  al
momento  dell'applicazione  del  microchip,  che  deve   accompagnare
l'animale in tutti i trasferimenti di proprieta'; 
      b.3)  verifica  della  presenza  dell'identificativo   mediante
apposito lettore ISO compatibile; 
      b.4) informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in
caso   di   mancanza   o   di   illeggibilita'   dell'identificativo,
segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale  per
territorio 
    c) a  garantire  l'interoperabilita'  tra  anagrafi  regionali  e
l'anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna
a  definire  le  modalita'  tecniche  ed  operative   per   garantire
l'effettiva interoperabilita' delle anagrafi e a fornire  indicazioni
per un unico modello di identificazione e registrazione  del  cane  e
del gatto. 
  3. Le Regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  si
impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente  Accordo,  ad
adottare disposizioni volte a garantire che: 
    a)  i  Comuni  provvedano  a  far   identificare   e   registrare
nell'anagrafe degli animali  d'affezione,  avvalendosi  del  Servizio
veterinario  pubblico,  i  cani  rinvenuti  sul  territorio,   quelli
ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero  convenzionate.  Il
titolare  della  struttura  dove  l'animale  e'  ricoverato   e'   il
detentore; il Sindaco e' il responsabile delle procedure  di  cui  al
presente punto; 
    b) i Comuni  dotino  la  propria  Polizia  locale  di  almeno  un
dispositivo  di  lettura  di  microchip  ISO  compatibile,  al   fine
dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo. 
  4. Il Ministero della salute si impegna a: 
    a) istituire un registro dei produttori  e  dei  distributori  di
microchip, ai quali assegna una specifica serie  numerica  di  codici
identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli
animali d'affezione; i produttori e i distributori  devono  garantire
la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti; 
    b) stabilire, attraverso l'emanazione di apposite linee guida, le
procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione
in  anagrafe  degli  animali  d'affezione   quando   questi   vengono
trasferiti da una regione all'altra. 
  5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e  le  attivita'
previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'  previste  dalla  normativa
vigente. 
    Roma, 24 gennaio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Gnudi 
 
 
Il Segretario: Siniscalchi 

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