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sabato 13 aprile 2013

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 29 marzo 2013 Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. (13A03218)




MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 marzo 2013 
Modifica al decreto 16 marzo  2012  recante  il  piano  straordinario
biennale di adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione  incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. (13A03218) 
(GU n.86 del 12-4-2013)
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  «Regolamento  recante  semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  concernente  le  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  9  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  20  maggio  1994,
recante l'approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi
per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive  turistico
alberghiere; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  10  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,  recante
i criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la  gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno  del  6  ottobre  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  239  del  14  ottobre  2003,
recante l'approvazione della regola tecnica  di  aggiornamento  delle
disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le  attivita'  ricettive
turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16   marzo   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012,  recante
il piano straordinario biennale,  adottato  ai  sensi  dell'art.  15,
commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.  14,  concernente
l'adeguamento  alle  disposizioni  di   prevenzione   incendi   delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, che non  abbiano  completato
l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi; 
  Ritenuto di dover riformulare il comma 6 dell'art. 5  del  predetto
decreto, al fine di indicare espressamente la tipologia di corso  che
gli  addetti  al  servizio  antincendi   dovranno   frequentare   per
conseguire l'attestato di  idoneita'  tecnica  previsto  dall'art.  3
della legge 28 dicembre 1996, n. 609; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Modifica del comma 6, dell'art. 5, 
         del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 
 
  1. Il comma 6 dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'interno 16
marzo 2012 e' sostituito come segue: 
  «Gli  addetti  del  servizio  di  cui  al  comma  3  devono   avere
frequentato i corsi di cui all'allegato IX del decreto  del  Ministro
dell'interno 10  marzo  1998,  rispettivamente  di  tipo  B,  per  le
strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato  I  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011,  n.  151,  e  del
tipo C, per le  strutture  ricettive  di  categoria  C  del  medesimo
allegato e, per le attivita' riportate nell'allegato  X  del  decreto
del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, avere conseguito l'attestato
di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3  della  legge  28  dicembre
1996, n. 609.». 
    Roma, 29 marzo 2013 
 
                                Il Ministro dell'interno: Cancellieri 

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