IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994,
recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico
alberghiere;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, recante
i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 6 ottobre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003,
recante l'approvazione della regola tecnica di aggiornamento delle
disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive
turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, recante
il piano straordinario biennale, adottato ai sensi dell'art. 15,
commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente
l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, che non abbiano completato
l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;
Ritenuto di dover riformulare il comma 6 dell'art. 5 del predetto
decreto, al fine di indicare espressamente la tipologia di corso che
gli addetti al servizio antincendi dovranno frequentare per
conseguire l'attestato di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3
della legge 28 dicembre 1996, n. 609;
Decreta:
Art. 1
Modifica del comma 6, dell'art. 5,
del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012
1. Il comma 6 dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'interno 16
marzo 2012 e' sostituito come segue:
«Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere
frequentato i corsi di cui all'allegato IX del decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le
strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del
tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo
allegato e, per le attivita' riportate nell'allegato X del decreto
del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, avere conseguito l'attestato
di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre
1996, n. 609.».
Roma, 29 marzo 2013
Il Ministro dell'interno: Cancellieri
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