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domenica 30 giugno 2013

Agenzia delle dogane e dei Monopoli Nota 25-6-2013 n. 75112 Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2013. Disponibilità software.


Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Nota 25-6-2013 n. 75112
Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2013. Disponibilità software.
Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio per le accise, per le esenzioni e per le agevolazioni fiscali.
Nota 25 giugno 2013, n. 75112 (1).
Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2013. Disponibilità software.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti, Ufficio per le accise, per le esenzioni e per le agevolazioni fiscali.


Alle
Direzioni regionali, interregionali e provinciali dell'agenzia delle dogane e dei monopoli

Loro sedi
Agli
Uffici delle dogane

Loro sedi
Agli
Uffici di diretta collaborazione del direttore

Sede
Alle
Direzioni centrali

Sede
Al
Dipartimento delle finanze

Via Pastrengo, 22

00185 - Roma

df.dirgen.segreteria@finanze.it
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Comando generale della guardia di finanza - Ufficio operazioni

Viale XXI aprile, 55

00162 - Roma

urp@gdf.it
Al
Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti

Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

Roma

(segreteria.apc@mit.gov.it)
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Regioni a statuto ordinario
Alle
Regioni a statuto speciale
Alle
Province autonome di Trento e Bolzano
Al
Comitato centrale albo degli autotrasportatori

Via G. Caraci, 36

Roma

segreteria@alboautotrasporto.it
Alla
Confindustria

Viale dell'Astronomia, 30

fax 06/5923713
All'
E.N.I.

P.le Mattei, 1

Roma

fax 06/59825995
All'
Unione petrolifera

Via del Giorgione, 129

Roma

fax 06/59602925
All'
Assopetroli

Largo dei Fiorentini, 1

Roma

assopetroli@confcommercio.it
Alla
Federpetroli

P.za S. Giovanni, 6

Firenze

fax 055/2381793
All'
Assocostieri

Via di Vigna Murata, 40

00143 - Roma

assocostieri@assocostieri.it
All'
Assogasliquidi

V.le Pasteur, 10

Roma

assogasliquidi@federchimica.it
Alla
Confcommercio

P.za G. Belli, 2

Roma

confcommercio@confcommercio.it
Alla
Confesercenti

Via Farini, 5

Roma

fax 06/4746556
All'
Agci

V.le Palmiro Togliatti

Roma

info@agci.it
All'
Anita

Via Oglio, 9

Roma

anita@anita.it
Alla
Confetra

Via Panama, 62

Roma

confetra@confetra.com
All'
Asstra

Piazza Cola di Rienzo, 80/A

Roma

fax 06/68603555
Al
Cuna (Coordinamento unitario autotrasporto)

Via Nomentana, 248

Roma

fax 06/86212589
Alla
Federcorrieri

Via Sammartini, 33

Milano

segreteria@federcorrieri.it
Alla
Fita

Via Guattani, 13

Roma

fax 06/44249506
All'
Anef - Associazione nazionale esercenti funiviari

Via Padova, 27

Roma

fax 06/33628904
All'
Anav

P.za Esquilino, 29

Roma

anavmail@tin.it
Alla
Federazione autotrasportatori italiani

Via Bacchiglione, 16

Milano

segremilano@conftrasporto.it
Alla
Grandi reti Soc. Cons. a.r.l.

Via Monferrato, 7

Milano

fax 02/48012170
Al
Consorzio italiano g.p.l. autotrazione

Via IV novembre, 7

Casalecchio di Reno (BO)

fax 051/254440
All'
U.N.C.I.

Unione nazionale cooperative italiane

Via San Sotero, 32

00165 - Roma

info@unci.eu
All'
Assogasmetano

Bologna

info@assogasmetano.it
Al
Comitato tecnico professionale GPL

Via Larga, 8

20122 - Milano

info@ctpgpl.it




Con riferimento alla materia in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 31 luglio p.v.


A tal riguardo si fa presente quanto segue.

I) Disponibilità del software
Sul sito internet di questa Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click - Accise - Benefici per il gasolio autotrazione - Benefici per il gasolio autotrazione 2° trimestre 2013) è disponibile il software aggiornato per la 5 compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - CD-rom, DVD, pen drive USB - al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.
Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione relativa al trimestre in questione, il software suddetto consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento automatico dei dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola.


Tutti i dettagli sono descritti nel "Manuale utente" pubblicato insieme al software in parola.

II) Importi rimborsabili
In attuazione dell'art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2013.

III) Aventi diritto, termini e modalità di fruizione del rimborso
Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, ferma restando l'esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Reg. (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.
Le Direzioni regionali, interregionali e provinciali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità.
Per ottenere il rimborso dell'importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lett. a), b), c) e d) presentano, pertanto, l'apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. 11 ottobre 2000, n. 238) entro il sopraindicato termine del 31 luglio 2013.
Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall'art.1, comma 53, sopra richiamato.
Per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).


Come già evidenziato in passato, si conferma che:


- i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lett. b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

IV) Invio telematico delle dichiarazioni
Si rammenta, ancora, che gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.
A tal riguardo, si ribadiscono le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del sistema suddetto, già evidenziate con la nota 7 maggio 2010, n. 59316/RU. In particolare:
- gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I.;
- le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it , nella specifica sezione ad esso relativa.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale è possibile:
- utilizzare il software disponibile secondo le istruzioni contenute nel Manuale utente (capitolo 5) pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2013 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2013";
- fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2013 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2013".


Tutto ciò premesso, si sottolinea che, al fine dell'invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale - E.D.I. Non sono consentite ulteriori modalità di invio telematico.

V) Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre
Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno 2013 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2014.
Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2015.


Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.


Il Direttore centrale ad interim
Ing. Walter De Santis

Allegato


Modello di dichiarazione


Scarica il file

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 61
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, art. 6
D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 3
D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 4

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