D.L. 21-6-2013 n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013, n. 144, S.O.
Titolo II
SEMPLIFICAZIONI
Capo I
Misure per la semplificazione amministrativa
Art. 28 Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo maturato a tale data, l'istante può proporre ricorso ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti, dell'articolo 118 stesso codice.
4. Nel giudizio di cui all'articolo 117, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.
7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione è comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è fatta menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ed è altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento.
9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento.».
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente al detta data di entrata in vigore.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.
12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.
L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(commento di giurisprudenza)
2. Conclusione del procedimento (6) (7).
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo (8).
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni (9).
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza (10).
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione (11).
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza (12).
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti (13).
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (14).
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria (15).
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (16).
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (17).
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato (18).
(6) Il presente articolo, già modificato dagli artt. 2 e 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito prima dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(7) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono stati determinati con:
- D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246, per il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione;
- Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del, per la Corte dei conti;
- D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271, per il Ministero per i beni e le attività culturali;
- D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272 e il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273, per il Ministero dello sviluppo economico;
- D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, e D.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 46, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Reg. 18 marzo 2011, per l'ACI;
- D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 72 e con D.P.C.M. 11 novembre 2011, n. 225, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, e D.P.C.M. 8 settembre 2011, n. 178, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, per il Ministero degli affari esteri;
- D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109 e con D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147, per il Ministero dell'economia e delle finanze, per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Agenzia delle entrate, per l'Agenzia del territorio, per l'Agenzia delle dogane, per la Guardia di finanza e per i Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza;
- Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011 per l'Agenzia spaziale italiana;
- D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 163, per l'Istituto nazionale di statistica;
- Provv. 26 settembre 2012, per l'Agenzia del demanio;
- D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214, per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, e D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero dell'interno.
(8) Comma così modificato dal comma 38 dell’art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(9) Vedi, anche, il comma 3 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(10) Vedi, anche, il comma 3 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(11) Vedi, anche, il comma 3 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(12) Vedi, anche, il comma 3 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del. 28 novembre 2012, n. 18388.
(13) Gli attuali commi da 8 a 9-quinquies così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 1, D.L. n. 5 del 2012. In precedenza il comma 8 era stato sostituito dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 3 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.
(14) Gli attuali commi da 8 a 9-quinquies così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 1, D.L. n. 5 del 2012.
(15) Gli attuali commi da 8 a 9-quinquies sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 01 dell’art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 1, D.L. n. 5 del 2012 e l'art. 28, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
(16) Gli attuali commi da 8 a 9-quinquies così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 1, D.L. n. 5 del 2012.
(17) Gli attuali commi da 8 a 9-quinquies così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 1, D.L. n. 5 del 2012.
(18) Gli attuali commi da 8 a 9-quinquies così sostituiscono gli originari commi 8 e 9, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 1, D.L. n. 5 del 2012.
L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(commento di giurisprudenza)
2-bis. Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento (19).
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento (20) .
(19) Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(20) Il presente comma - già abrogato dal n. 14) del comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento - è stato nuovamente aggiunto dall'art. 28, comma 9, D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Vedi, anche, il comma 10 dello stesso art. 28, D.L. n. 69/2013.
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