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giovedì 6 giugno 2013

Ministero della salute Nota 15-4-2013 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - Revisione nota 8 febbraio 2011, n. DGSA/2336/P e nota n. 600.3/SP.40/5261 del 14 novembre 2002.


Ministero della salute
Nota 15-4-2013
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - Revisione nota 8 febbraio 2011, n. DGSA/2336/P e nota n. 600.3/SP.40/5261 del 14 novembre 2002.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Uffici IV - VI - VII - VIII ex DGSA.

Nota 15 aprile 2013 (1).

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 - Revisione nota 8 febbraio 2011, n. DGSA/2336/P e nota n. 600.3/SP.40/5261 del 14 novembre 2002.

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, Uffici IV - VI - VII - VIII ex DGSA.



     

Ai
   

Posti di ispezione frontaliera
           

Loro sedi

e, p.c.:
   

Agli
   

Uffici veterinari adempimenti comunitari
           

Loro sedi
     

Agli
   

Assessorati alla sanità delle regioni e della provincia autonoma di Trento
         

Servizi veterinari
           

Loro sedi
     

All'
   

Assessorato all'agricoltura della provincia autonoma di Bolzano
           

Servizio veterinario
           

Sua sede
     

All'
   

Agenzia delle dogane
           

Sede
     

Al
   

Comando carabinieri per la tutela della pubblica salute
           

Sede
     

All'
   

Istituto superiore di sanità
           

Sede
     

Agli
   

Istituti zooprofilattici sperimentali
           

Loro sedi
     

Alle
   

Associazioni di categoria
           

Loro sedi
     

Alla
   

D.G.P.R.E.
           

Ufficio III
           

Sede
     

Alla
   

D.G.I.S.A.N.
           

Ufficio III
           

Sede
     

Alla
   

D.G.S.A.F.
           

Uffici I - II - III
           

Loro sedi
       



Con D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono state adottate disposizioni in materia di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

In applicazione di tali disposizioni, si rende necessario procedere ad una revisione delle note ministeriali di cui all'oggetto, eliminando dall'obbligo di preventiva autorizzazione o nulla osta ministeriale all'importazione tutti i procedimenti, di seguito elencati:

a) nulla osta sanitario per l'importazione in Italia di medicinali, privi di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), destinati a stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali (cfr. nota 8 febbraio 2011, n. DGSA/2336/P, punto 2, lett. d));

b) nulla osta sanitario per l'importazione in Italia di medicinali veterinari, privi di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), destinati a prove di laboratorio, presso officine farmaceutiche autorizzate, istituti universitari o centri di ricerca autorizzati (cfr. nota 8 febbraio 2011, n. DGSA/2336/P, punto 2, lett. e));

c) nulla osta sanitario per l'importazione in Italia di sostanze farmacologicamente attive di interesse veterinario destinate per uso sperimentale (cfr. nota 8 febbraio 2011, n. DGSA/2336/P, punto 3, lett. b));

d) nulla osta sanitario per l'importazione in Italia di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia (cfr. nota ministeriale n. 600.3/SP.40/5261 del 14 novembre 2002 e successive modifiche, allegato 1, secondo riquadro);

e) nulla osta sanitario per l'importazione in Italia di sottoprodotti di origine animale destinati per usi tecnici (cfr. nota ministeriale n. 600.3/SP.40/5261 del 14 novembre 2002 e successive modifiche, allegato 1, terzo riquadro);

f) nulla osta sanitario per l'importazione in Italia di miscele di agenti batterici non patogeni utilizzate per la depurazione di acquari ornamentali (cfr. nota n. 600.3/SP.40/5261 del 14 novembre 2002 e successive modifiche, allegato 1, quarto riquadro);

g) nulla osta sanitario per l'importazione in Italia di mangimi, compresi quelli medicati, esclusi dal campo di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009, destinati ad uso non commerciale (cfr. nota n. 600.3/SP.40/5261 del 14 novembre 2002 e successive modifiche, allegato 1, quinto riquadro);

h) nulla osta sanitario per l'importazione in Italia di organi e tessuti di ruminanti destinati alla produzione di coadiuvanti tecnologici (cfr. nota n. 600.3/SP.40/5261 del 14 novembre 2002 e successive modifiche, allegato 1, sesto riquadro).

In relazione ai prodotti sopra elencati, di cui alle lett. a), b), c), f), g) ed h), si ritiene comunque necessario continuare ad assoggettare la loro importazione alla vigilanza igienico-sanitaria esercitata da codesti Uffici, nel rispetto dei requisiti d'importazione, rispettivamente, elencati nella tabella di seguito riportata; resta, tuttavia, fermo che i vaccini veterinari privi di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), essendo inquadrati come organismi patogeni, ai sensi del D.Lgs. 13 dicembre 1996, n. 674, rimangono vincolati all'obbligo della preventiva autorizzazione ministeriale all'importazione, di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria):


Prodotto esonerato dall'obbligo di preventiva autorizzazione o nulla osta ministeriale all'importazione
   

Requisiti d'importazione

Medicinali veterinari, privi di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), diversi dai vaccini, destinati a stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali
   

Inoltro a destino in vincolo sanitario, previa verifica da parte del PIF, con l'Ufficio VI DGSAF, della sussistenza dei requisiti fissati dalla normativa veterinaria in materia di benessere animale

Medicinali veterinari, privi di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), diversi dai vaccini, destinati per prove di laboratorio in vitro o prove tecniche presso officine farmaceutiche autorizzate, ai sensi del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193, istituti universitari o centri di ricerca
   

Inoltro a destino in vincolo sanitario

Sostanze farmacologicamente attive, diverse da quelle di origine animale, destinate a stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali
   

Inoltro a destino in vincolo sanitario, previa verifica da parte del PIF, con l'Ufficio VI DGSAF, della sussistenza dei requisiti fissati dalla normativa veterinaria in materia di benessere animale

Miscele di agenti batterici non patogeni utilizzate per la depurazione di acquari ornamentali, costituite da microrganismi appartenenti ad una o più delle specie seguenti: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas stutzeri, Nitrosomonas europea e Nitrobacterium winogradskyi
   

Inoltro a destino in vincolo sanitario. Il prodotto deve riportare su etichetta inamovibile, apposta sia sul contenitore del prodotto stesso, sia sull'eventuale confezione esterna, la seguente indicazione: "Evitare il contatto diretto con il prodotto o con l'acqua trattata con il prodotto stesso, in presenza di lesioni cutanee, anche di modesta entità"

Campioni di mangimi esclusi dal campo di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 (mangimi non di origine animale) e diversi da paglia e fieno destinati a stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali, uso analitico o valutazioni commerciali
   

Inoltro a destino in vincolo sanitario, previa verifica da parte del PIF, con l'Ufficio VI DGSAF, della sussistenza dei requisiti fissati dalla normativa veterinaria in materia di benessere animale, nel caso di campioni destinati a stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali

Materie prime di ruminanti destinate alla produzione di coadiuvanti tecnologici impiegati nell'industria alimentare
   

Condizioni sanitarie riportate in allegato 3, allegato 3-bis, allegato 3-ter ed allegato 3-quater
   


Per ciò che riguarda, invece, i prodotti di cui alle lett. d) ed e), si precisa che i requisiti d'importazione sono già pienamente armonizzati a livello comunitario, conformemente alle prescrizioni sanitarie di cui al Reg. (CE) n. 1069/2009 e al Reg. (UE) n. 142/2011, ricadendo, in aggiunta, i medesimi nell'elenco dei prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri, di cui alla Dec. 2007/275/CE e successive modifiche.

Al fine di consentire una più agevole comprensione delle nuove modifiche, si ritiene, opportuno allegare alla presente uno schema aggiornato dei materiali disciplinati dalla nota n. 600.3/SP.40/5261 del 14 novembre 2002, recante distinzione fra materiali soggetti, ai fini della loro importazione, a preventiva autorizzazione ministeriale (allegato 1) e materiali non soggetti (allegato 2).

Tale aggiornamento recepisce, inoltre, le nuove disposizioni in materia di "...trofei di caccia ed altre preparazioni di animali" di cui al Reg. (UE) n. 142/2011, allegato XIII, capo VI, parte C, punto 1, lett. e) ed f), come modificato dal Reg. (UE) n. 294/2013.

Sempre in relazione alla nota ministeriale succitata, vengono, altresì, riportate in allegato 2-bis le deroghe ai requisiti d'importazione previste nel caso di scambi, fra Istituti Universitari o Centri di Ricerca Pubblici autorizzati, di taluni materiali, non soggetti a preventiva autorizzazione ministeriale, destinati per fini di ricerca.

Si riportano, infine, in allegato 3, allegato 3-bis, allegato 3-ter ed allegato 3-quater le nuove condizioni sanitarie fissate per l'importazione di materie prime di ruminanti destinate alla produzione di coadiuvanti tecnologici impiegati nell'industria alimentare. Al riguardo, per consentire agli operatori del settore di adeguarsi alle suddette condizioni e garantire la continuità dei flussi importativi, i nulla osta sanitari, attualmente in corso di validità, rilasciati dalla scrivente Direzione Generale per l'importazione delle materie prime in questione, conservano la loro efficacia fino alla data di scadenza, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite.

Si pregano gli organismi in indirizzo di dare ampia diffusione alla presente nota, al fine di garantire una capillare conoscenza delle disposizioni in essa contenute.


Il Direttore generale

Dott.ssa Gaetana Ferri



Allegato 1


Materiali soggetti a preventiva autorizzazione ministeriale all'importazione

(Nota n. 600.3/SP.40/5261 del 14 novembre 2002)


Tabella A: Materiale biologico e campioni di alimenti e mangimi di origine animale


Materiale
   

Norma di riferimento

Campioni di alimenti e mangimi di origine animale e sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, ivi inclusi quelli costituti da:
   

Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
     

Reg. (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011

- cellule geneticamente modificate di origine animale;

- cellule geneticamente modificate di origine animale;
   

D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80

- cellule geneticamente modificate di origine animale;
   
     

destinati per fini di ricerca, studi particolari, uso sperimentale, analisi, fini culturali, uso espositivo, nonché ad essere impiegati in forma di campioni commerciali, compresi quelli utilizzati per testare macchinari.
   
     

Sono esclusi:
   
     

- i campioni destinati alla ricerca elencati e disciplinati all'Allegato 2, Tabella A;
   

- le preparazioni di animali di cui al Reg. (UE) n. 142/2011, allegato XIII, capo VI, parte C, punto 1, lettere da a) ad f), importabili senza restrizioni ai sensi del medesimo regolamento.
   
   


Tabella B: Materiale patologico


Materiale
   

Norma di riferimento

Agenti batterici, virali, parassitari e micotici, o loro derivati, tossine e metaboliti, dotati di attività patogena verso gli organismi animali, compresi quelli destinati alla produzione di medicinali veterinari ad azione immunologica
   

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria)


D.Lgs. 13 dicembre 1996, n. 674

Medicinali veterinari immunologici privi di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) inquadrati come organismi patogeni ai sensi del D.Lgs. 13 dicembre 1996, n. 674
   

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria)


D.Lgs. 13 dicembre 1996, n. 674

Agenti microbici non convenzionali
   

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria)


D.Lgs. 13 dicembre 1996, n. 674

Cellule infette di origine animale o loro lisati ed estratti
   

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria)


D.Lgs. 13 dicembre 1996, n. 674

Secreti, escreti, trasudati, essudati, sangue, plasma, siero, organi e tessuti ottenuti da animali infetti.
   

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria)


D.Lgs. 13 dicembre 1996, n. 674

Cellule neoplastiche derivate da tessuti animali infetti
   

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria)


D.Lgs. 13 dicembre 1996, n. 674

Veleni e tossine di origine animale destinati per fini di ricerca e diagnostici
   

Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009


Reg. (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011


D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80

Secreti, escreti, trasudati, essudati, sangue, plasma, siero, organi e tessuti di animali con manifestazioni patologiche di natura non infettiva o sottoposti a trattamenti sperimentali con sostanze ad azione tossicologica
   

Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009


Reg. (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011


D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80

Cellule neoplastiche derivate da tessuti animali non infetti
   

Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009


Reg. (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011


D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80
   



Allegato 2


Materiali non soggetti a preventiva autorizzazione ministeriale all'importazione

(Nota n. 600.3/SP.40/5261 del 14 novembre 2002)


Tabella A: Campioni destinati alla ricerca non inclusi nell'allegato 1, tabella A e diversi dalle preparazioni di animali di cui al Reg. (UE) n. 142/2011, allegato XIII, capo VI, parte C, punto 1, lett. da a) ad f)


Materiale
   

Requisiti d'importazione

Anticorpi purificati derivati da equidi, animali aftoso sensibili, volatili e primati non umani
   

Certificazione veterinaria rilasciata dall'Autorità competente del Paese terzo di provenienza che attesti quanto segue: "Il prodotto non veicola agenti patogeni, poiché è stato ottenuto in condizioni igieniche da animali sani ed indenni da malattie infettive e diffusive"

Anticorpi purificati derivati da animali diversi dagli equidi, dagli animali aftoso sensibili, dai volatili e dai primati non umani
   

Certificazione veterinaria rilasciata dall'Autorità competente del Paese terzo di provenienza che attesti quanto segue: "Il prodotto, ottenuto in condizioni igieniche, non veicola agenti patogeni e non è pericoloso"

Cellule non infette di origine animale, escluse le cellule derivate da primati non umani, di cui all'Allegato 1, Tabella A, le cellule geneticamente modificate, di cui all'Allegato 1, Tabella A e le cellule neoplastiche, di cui all'Allegato 1, Tabella B
   

Certificazione veterinaria rilasciata dall'Autorità competente del Paese terzo di provenienza che attesti quanto segue: "Il prodotto, ottenuto in condizioni igieniche, non veicola agenti patogeni e non è pericoloso"

Estratti cellulari e tessutali ottenuti da materiali non infetti di origine animale, esclusi quelli derivati da primati non umani, di cui all'Allegato 1, Tabella A (sono escluse le preparazioni di animali di cui al Reg. (UE) n. 142/2011, allegato XIII, capo VI, parte C, punto 1, lettere da a) ad f), importabili senza restrizioni ai sensi del medesimo regolamento)
   

Certificazione veterinaria rilasciata dall'Autorità competente del Paese terzo di provenienza che attesti quanto segue: "Il prodotto, ottenuto in condizioni igieniche, non veicola agenti patogeni e non è pericoloso"

Campioni di origine animale trattati con formalina, alcool od altre sostanze fissanti/inattivanti, nonché estratti da essi ottenuti (sono escluse le preparazioni di animali di cui al Reg. (UE) n. 142/2011, allegato XIII, capo VI, parte C, punto 1, lettere da a) ad f), importabili senza restrizioni ai sensi del medesimo regolamento)
   

Documento firmato dal produttore od esportatore che attesti quanto segue: "Il prodotto, ottenuto in condizioni igieniche, non veicola agenti patogeni e non è pericoloso"

Preparati istologici allestiti con tessuti animali (sono escluse le preparazioni di animali di cui al Reg. (UE) n. 142/2011, allegato XIII, capo VI, parte C, punto 1, lettere da a) ad f), importabili senza restrizioni ai sensi del medesimo regolamento)
   

Documento firmato dal produttore od esportatore che attesti quanto segue: "Il prodotto, ottenuto in condizioni igieniche, non veicola agenti patogeni e non è pericoloso"
   


Tabella B: Materiali per i quali la normativa veterinaria, comunitaria e nazionale, non ha stabilito requisiti specifici d'importazione


Materiale
   

Requisiti d'importazione

Enzimi derivati da tessuti animali, importati allo stato fresco, ed impiegati nell'industria alimentare, in qualità di coadiuvanti tecnologici per la trasformazione di prodotti di origine animale (sono esclusi i cagli freschi già disciplinati, ai fini della loro importazione, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, art. 57, commi 1 e 2)
   

Certificazione veterinaria rilasciata dall'Autorità competente del Paese terzo di provenienza che attesti quanto segue: "Il prodotto non veicola agenti patogeni, poiché è stato ottenuto in condizioni igieniche da animali sani ed indenni da malattie infettive e diffusive"

Enzimi derivati da tessuti animali, importati allo stato secco, ed impiegati nell'industria alimentare, in qualità di coadiuvanti tecnologici per la trasformazione di prodotti di origine animale (sono esclusi i cagli secchi già disciplinati, ai fini della loro importazione, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, art. 56, comma 1)
   

Controllo sanitario-identificativo senza obbligo di presentazione di certificato veterinario

Microrganismi non patogeni d'interesse veterinario, diversi dagli additivi, compresi quelli impiegati, nell'industria alimentare, per la trasformazione di prodotti di origine animale (sono esclusi gli starters microbici impiegati nella preparazione degli insaccati carnei, la cui tecnologia produttiva non comporti trattamenti con il calore, già disciplinati, ai fini della loro importazione dal D.M. 28 dicembre 1994)
   

Certificazione sanitaria rilasciata dall'Autorità competente del Paese terzo di provenienza che attesti quanto segue: "Il prodotto, ottenuto in condizioni igieniche, non veicola agenti patogeni e non è pericoloso"

Enzimi di origine microbica d'interesse veterinario, diversi dagli additivi, compresi quelli impiegati, nell'industria alimentare, in qualità di coadiuvanti tecnologici per la trasformazione di prodotti di origine animale
   

Certificazione sanitaria rilasciata dall'Autorità competente del Paese terzo di provenienza che attesti quanto segue: "Il prodotto, ottenuto in condizioni igieniche, non veicola agenti patogeni e non è pericoloso"

Miscele di agenti batterici non patogeni utilizzate per la depurazione di acquari ornamentali, costituite da microrganismi appartenenti ad una o più delle specie seguenti: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas stutzeri, Nitrosomonas europea e Nitrobacterium winogradskyi
   

Inoltro a destino in vincolo sanitario. Il prodotto deve riportare su etichetta inamovibile, apposta sia sul suo contenitore, sia sull'eventuale confezione esterna, la seguente indicazione: "Evitare il contatto diretto con il prodotto o con l'acqua trattata con il prodotto stesso, in presenza di lesioni cutanee, anche di modesta entità"

Campioni di mangimi esclusi dal campo di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 (mangimi non di origine animale) e diversi da paglia e fieno destinati a stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali, uso analitico o valutazioni commerciali
   

Inoltro a destino in vincolo sanitario, previa verifica da parte del PIF, con l'Ufficio VI DGSAF, della sussistenza dei requisiti fissati dalla normativa veterinaria in materia di benessere animale, nel caso di campioni destinati a stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali

Reattivi per diagnostica o da laboratorio derivati da prodotti di origine animale (sono esclusi i reattivi disciplinati dal D.Lgs. 8 settembre 2000, n. 332)
   

Documento firmato dal produttore od esportatore che attesti quanto segue: "Il prodotto, ottenuto in condizioni igieniche, non veicola agenti patogeni e non è pericoloso"

Reattivi per diagnostica o da laboratorio, ad uso veterinario, di pronta utilizzazione, non derivati da prodotti di origine animale
   

Documento firmato dal produttore od esportatore che attesti quanto segue: "Il prodotto, ottenuto in condizioni igieniche, non veicola agenti patogeni e non è pericoloso"
   



Allegato 2-bis


Deroghe ai requisiti d'importazione per scambi, fra università o centri di ricerca pubblici autorizzati di taluni materiali non soggetti a preventiva autorizzazione ministeriale destinati per fini di ricerca

(Nota n. 600.3/SP.40/5261 del 14 novembre 2002)


Materiale
   

Requisiti derogatori d'importazione

Anticorpi purificati di origine animale
   

Dichiarazione rilasciata dall'Università o Centro di provenienza nella quale siano indicati la natura del prodotto e la sua esclusiva destinazione per fini di ricerca presso l'Università o Centro di destinazione

Cellule non infette di origine animale, escluse le cellule derivate da primati non umani, le cellule geneticamente modificate e le cellule neoplastiche

Estratti cellulari e tessutali ottenuti da materiali non infetti di origine animale, esclusi quelli derivati da primati non umani, di cui all'allegato 1, Tabella A (sono escluse le preparazioni di animali di cui al Reg. (UE) n. 142/2011, allegato XIII, capo VI, parte C, punto 1, lettere da a) ad f), importabili senza restrizioni ai sensi del medesimo regolamento)

Microrganismi non patogeni d'interesse veterinario, diversi dagli additivi

Enzimi di origine microbica d'interesse veterinario, diversi dagli additivi

Reattivi per diagnostica o da laboratorio, derivati da prodotti di origine animale (sono esclusi i reattivi disciplinati dal D.Lgs. 8 settembre 2000, n. 332)

Reattivi per diagnostica o da laboratorio, ad uso veterinario, di pronta utilizzazione, non derivati da prodotti di origine animale
   



Allegato 3


Condizioni sanitarie per l'importazione di materie prime di ruminanti destinate alla produzione di coadiuvanti tecnologici impiegati nell'industria alimentare


L'importazione di materie prime di ruminanti destinate alla produzione di coadiuvanti tecnologici impiegati nell'industria alimentare deve effettuarsi con l'osservanza degli artt. 56 e 57 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80, relativo all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi e introdotti nella Comunità Europea.


Le materie prime in argomento:

1) possono provenire soltanto da uno dei seguenti Paesi terzi: Australia, Canada, Nuova Zelanda o Stati Uniti d'America;

2) devono provenire:

a) in relazione ai seguenti Paesi terzi: Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America, da liste comunitarie di stabilimenti approvati dalle Autorità competenti dei Paesi terzi e pubblicati nelle sezioni FOOD del seguente sito web della Commissione Europea:;

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en. htm

b) in relazione all'Australia, da liste nazionali di stabilimenti approvati dall'Autorità competente australiana e preventivamente autorizzati dalla scrivente Direzione Generale; si riporta in allegato 3 bis la lista in questione;

3) devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello riportato in allegato 3-ter, o, per le merci provenienti dall'Australia, in allegato 3-quater, redatto almeno nella lingua dell'Autorità sanitaria che rilascia il certificato e nella lingua italiana;

4) devono essere presentate al confine italiano in contenitori sigillati;

5) devono essere destinate a stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 o del Reg. (CE) n. 853/2004.


I cartoni, i contenitori ed i documenti di scorta devono riportare almeno in lingua italiana la presente menzione: "prodotto non destinato al consumo alimentare umano diretto".

Il veterinario del P.I.F. d'ingresso deve sottoporre i prodotti ad accurati controlli allo scopo di verificarne lo stato di conservazione e, ove nulla osti, invia la merce a destino informando di tale inoltro l'A.S.L. di competenza che vigilerà sull'effettivo utilizzo della stessa come materia prima per la produzione di coadiuvanti tecnologici ad uso alimentare, dandone, a sua volta, informazione al P.I.F. d'ingresso.



Allegato 3-bis


Elenco stabilimenti dell'Australia autorizzati ad esportare verso l'Italia materie prime di ruminanti destinate alla produzione di coadiuvanti tecnologici impiegati nell'industria alimentare


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Allegato 3-ter


Certificato sanitario relativo all'esportazione verso l'Italia in duplice versione (italiana - inglese)


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Allegato 3-quater


Certificato sanitario relativo all'esportazione in duplice versione (italiana - inglese)


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Nota 8 febbraio 2011, n. DGSA/2336/P
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
D.Lgs. 13 dicembre 1996, n. 674
D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320
Reg. (CE) 25 febbraio 2011, n. 142/2011
Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009
Reg. (CE) 14 marzo 2013, n. 294/2013

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