D.L. 1-7-2013 n. 78
Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 2013, n. 153.
Art. 2 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
In vigore dal 3 luglio 2013
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;
b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1.1 è soppresso;
2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;
3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
«1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-bis.»;
4) il comma 9 è soppresso;
c) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.
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