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lunedì 4 novembre 2013

Ministero dell'interno Circ. 16-10-2013 n. 20/2013 D.P.R. 18 ottobre 2012, n. 193, concernente le modalità di attuazione del Reg. (UE) n. 211/2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. Proposta d'iniziativa "Acqua potabile - Diritto umano universale". Verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte.


Ministero dell'interno
Circ. 16-10-2013 n. 20/2013
D.P.R. 18 ottobre 2012, n. 193, concernente le modalità di attuazione del Reg. (UE) n. 211/2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. Proposta d'iniziativa "Acqua potabile - Diritto umano universale". Verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Circ. 16 ottobre 2013, n. 20/2013 (1).
D.P.R. 18 ottobre 2012, n. 193, concernente le modalità di attuazione del Reg. (UE) n. 211/2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. Proposta d'iniziativa "Acqua potabile - Diritto umano universale". Verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.



Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica


Loro sedi

Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento

Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al
Sig. Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta


Servizio affari di Prefettura


Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana


Palermo

Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna


Cagliari

Al
Dipartimento per le politiche europee


Roma

Al
Gabinetto dell'On. Ministro


Sede

Al
Dipartimento della pubblica sicurezza


sede

All'
Anci


Roma

All'
Anusca


Castel S. Pietro Terme (BO)

Alla
DeA - Demografici associati


Cascina (PI)





Come è noto, il 30 novembre scorso è entrato in vigore il D.P.R. 18 ottobre 2012, n. 193, concernente le modalità di attuazione del Reg. (UE) n. 211/2011, in oggetto indicato.
Il citato regolamento ha introdotto negli ordinamenti degli Stati membri il diritto di iniziativa legislativa europea, quale nuovo strumento di democrazia, attraverso il quale è riconosciuta ai cittadini dell'Unione la possibilità di partecipare direttamente alla stesura della legislazione europea.
Un'iniziativa legislativa europea costituisce un invito rivolto alla Commissione europea perché la stessa proponga un atto legislativo su argomenti che rientrano nella competenza della Unione europea.
Secondo il regolamento UE citato, previa costituzione di un comitato composto da almeno sette cittadini, residenti in almeno sette stati membri, tutti i cittadini dell'Unione che hanno raggiunto l'età per il diritto di voto alle elezioni al Parlamento europeo, secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, hanno la possibilità di organizzare una iniziativa; affinché un'iniziativa possa essere considerata valida, è necessario che a livello europeo siano state raccolte almeno un milione di dichiarazioni di sostegno, con un numero minimo specifico per ciascuno Stato membro, e per l'Italia determinato in n. 54.000. Per sostenere una proposta di iniziativa, è necessario compilare un modulo di "dichiarazione di sostegno", su supporto cartaceo oppure on-line, messo a disposizione dagli organizzatori, conforme a quello previsto nel regolamento, e i cui dati sono determinati dallo Stato membro (per l'Italia, il modulo è quello di cui all'allegato III - parte B che prevede, oltre alla indicazione completa delle generalità del cittadino sottoscrittore, nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, data della sottoscrizione, anche l'indicazione del numero del passaporto o della carta di identità).
Terminata la fase di raccolta, il regolamento UE prevede che si apra, in ogni Stato, la fase della verifica delle dichiarazioni di sostegno, da completare entro tre mesi dal ricevimento delle stesse; completata la verifica, lo Stato membro rilascia agli organizzatori dell'iniziativa un certificato attestante il numero di dichiarazioni valide.
Per l'Italia, il D.P.R. n. 193 del 2012, citato in premessa, all'art. 1, ha individuato in questo Dipartimento l'autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno delle iniziative e, per le modalità della verifica delle dichiarazioni, ha indicato il procedimento di campionamento casuale semplice.
In particolare, l'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 193 del 2012, definisce le regole per la verifica, sul campione individuato, dei requisiti di ricevibilità e di completezza delle dichiarazioni presentate, e le modalità del controllo della veridicità delle dichiarazioni di sostegno, stabilendo che detto controllo sia effettuato" mediante un confronto dei dati indicati nelle dichiarazioni di sostegno con i dati detenuti negli archivi anagrafici comunali o con i dati delle Questure, limitatamente alla verifica delle dichiarazioni di sostegno nelle quali è indicato il passaporto".
In base alle descritte disposizioni, il 10 settembre u.s. è stata qui consegnata la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per la presentazione della prima proposta d'iniziativa legislativa europea in Italia, denominata "Acqua potabile - diritto umano universale".
Poiché questo Dipartimento ha completato le operazioni preliminari di verifica, sul campione individuato, dei requisiti di ricevibilità e completezza, si rende ora necessario procedere alla fase del controllo della veridicità delle dichiarazioni di sostegno.
A tal fine, è stato elaborato, per ciascuna di codeste Prefetture, un foglio elettronico, recante le dichiarazioni di sostegno da verificare, in quanto relative all'ambito provinciale di competenza, secondo il comune di residenza indicato dal sottoscrittore.
In tale documento, che si allega alla presente circolare, sono stati inseriti, in aggiunta al modello comunitario, due ulteriori campi: "verifica positiva - sì/no" e "note", da valorizzare, a cura di codeste Prefetture, secondo l'esito della verifica, positivo o meno, ovvero qualora sia risultata non completa la corrispondenza dei dati.
La certificazione del numero di dichiarazioni valide deve essere rilasciata agli organizzatori entro il 10 dicembre p.v.


Si invitano, pertanto, le SS.LL a procedere, attraverso i rispettivi uffici, al riscontro della veridicità dei dati delle dichiarazioni presentate con quelli in possesso degli uffici anagrafici del comune di residenza o della locale Questura, e a restituire il documento allegato, debitamente compilato, entro e non oltre il 30 novembre p.v., all'indirizzo di posta elettronica certificata: servizidemografici.anagrafe@pec.interno.it.


Si confida nella consueta, fattiva, collaborazione.


Il Capo dipartimento
Postiglione

D.P.R. 18 ottobre 2012, n. 193, art. 1
D.P.R. 18 ottobre 2012, n. 193, art. 3

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