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venerdì 10 gennaio 2014

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 27-12-2013 n. 21140 Legge 3 agosto 2004, n. 206, "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice". Articolo 1, commi 794, 795 e 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007. Articolo 34 della legge n. 222 del 29 novembre 2007. Articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Aggiornamento procedura Li.Pe. per la liquidazione delle pensioni di reversibilità delle gestioni private.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 27-12-2013 n. 21140
Legge 3 agosto 2004, n. 206, "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice". Articolo 1, commi 794, 795 e 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007. Articolo 34 della legge n. 222 del 29 novembre 2007. Articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Aggiornamento procedura Li.Pe. per la liquidazione delle pensioni di reversibilità delle gestioni private.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 27 dicembre 2013, n. 21140 (1).

Legge 3 agosto 2004, n. 206, "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice". Articolo 1, commi 794, 795 e 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007. Articolo 34 della legge n. 222 del 29 novembre 2007. Articolo 2, commi 105 e 106, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Aggiornamento procedura Li.Pe. per la liquidazione delle pensioni di reversibilità delle gestioni private.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Premessa


A) Pensioni ai superstiti (sia di reversibilità che indirette) liquidate in favore di coniuge superstite e di figli superstiti, in base alle disposizioni dell’ articolo 4, c. 2-bis della legge n. 206 del 2004 come modificate dall’ art. 1, comma 792 della legge n. 296/2006 e dall’ articolo 2, comma 106, lettera a), della legge n. 244 del 2007.

Le pensioni ai superstiti agli aventi diritto di cui al presente punto liquidate a seguito di decesso di:

1. vittime INVALIDI PERMANENTI portatori di invalidità PARI O SUPERIORE ALL’80%;

2. vittime decedute al momento dell’evento terroristico o in epoca successiva a causa delle ferite riportate a seguito dell’evento subito;

3. invalidi portatori di invalidità non inferiore al 25% nei cui confronti si applicano le disposizioni dell’articolo 4, c. 2-bis della legge n. 206 del 2004 in quanto tali soggetti hanno proseguito l’attività lavorativa successivamente all’evento terroristico che ha comportato il perfezionamento della massima anzianità contributiva previsto nel Fondo di appartenenza, computando anche la maggiorazione dei 10 anni (all’articolo 3 della legge n. 206 del 2004 come modificato dalla legge n. 296 del 2006; art. 3, legge n. 206 del 2004).

Devono essere poste in pagamento con importo pari alla pensione diretta spettante al dante causa, senza applicazione delle aliquote di reversibilità:

- in presenza di più contitolari non può comunque essere superato l’importo totale del 100% della pensione diretta.

Detto trattamento ai superstiti non è decurtabile ad ogni effetto di legge (trattenuta L. n. 335/1995, contr. di solidarietà) (art. 4, comma 3, legge n. 206/2004).

Tali trattamenti di reversibilità sono integralmente esenti fiscalmente (circolare n. 122 del 24 ottobre 2007, circolare n. 94 del 22 giugno 2007 e circolare n. 98 del 11 novembre 2008).

I predetti benefici decorrono:

- dal 1° settembre 2004 per i familiari superstiti di vittime del terrorismo, destinatari delle disposizioni dell’articolo 4 della legge n. 206 del 2004, di eventi verificatisi sul territorio nazionale a far data dal 1° gennaio 1961 ovvero di eventi verificati fuori dal territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2003 (esempio Nassiriya); dal 1° gennaio 2008 in base alle disposizioni di cui all’articolo 4 come modificato dall’ articolo 2, commi 105, 106, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

- dal 1° gennaio 2007 per i familiari superstiti di vittime a causa degli eventi di Ustica e "banda uno bianca" e per i familiari superstiti di vittime con grado di invalidità pari o superiore al 25% che hanno proseguito l’attività lavorativa post-evento perfezionando la massima anzianità contributiva prevista nel Fondo di appartenenza anche con la maggiorazione dei 10 anni (articolo 3 della legge n. 206 del 2004 come modificato dalla legge n. 296 del 2006);

- dal 1° gennaio 2008 in base alle disposizioni di cui all’articolo 4 come modificato dall’ articolo 2, commi 105, 106, della legge 244 del 24 dicembre 2007;

- dal 1° aprile 2006 per i superstiti delle vittime dell’eccidio di Kindu ( legge n. 91 del 2006);

- dal 1° gennaio 2008 per gli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento" ( articolo 2, commi 105, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.



B) Pensioni ai superstiti (sia di reversibilità che indirette) liquidate in favore di coniuge superstite e di figli superstiti di soggetti di vittime del terrorismo portatori di invalidità inferiore al 25% nei cui confronti la pensione diretta è stata liquidata in base ai benefici degli artt. 2 e 3 della legge n. 206 del 2004 e successive modificazioni.

Le pensioni ai superstiti di cui al presente punto liquidate a seguito di decesso di vittime INVALIDI PERMANENTI portatori di invalidità inferiore al 25% nei cui confronti si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge n. 206 del 2004 e s.m.i. devono essere liquidate tenendo conto dell’aliquote percentuali di pensione ai superstiti previste per la generalità dei superstiti e su tali trattamenti devono essere applicate le disposizioni dell’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, qualora il coniuge sia in possesso di redditi valutabili per l’applicazione del comma 41.

Poiché gli aventi diritto sono annoverati tra i beneficiari della legge n. 206 del 2004, la pensione ai superstiti è integralmente esente fiscalmente.



C) Pensioni ai superstiti (sia di reversibilità che indirette) liquidate in favore di coniuge superstite e di figli superstiti di soggetti portatori di invalidità pari o superiore al 25% (fino al 79%) nei cui confronti si applicano esclusivamente i benefici di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 206 del 2004 e successive modificazioni in quanto le vittime non hanno proseguito post-evento l’attività lavorativa ovvero i quali pur avendo proseguito post-evento l’attività lavorativa non hanno perfezionato la massima anzianità contributiva prevista nel Fondo di appartenenza, comprendendo anche la maggiorazione dei 10 anni di cui all’art. 3 della legge n. 206 del 2004.

In tali fattispecie le pensioni ai superstiti devono essere liquidate tenendo conto delle aliquote percentuali di pensione ai superstiti previste per la generalità dei superstiti e su tali trattamenti devono essere applicate le disposizioni dell’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, qualora il coniuge superstite o i genitori superstiti siano in possesso di redditi valutabili ai fini dell’applicazione del comma 41 dell’articolo 1 della legge n. 35 del 1995.

Poiché gli aventi diritto sono annoverati tra i beneficiari della legge n. 206 del 2004, la pensione ai superstiti è sono integralmente esente fiscalmente e su detta pensione, peraltro, devono essere operate anche le altre ritenute di legge.

I predetti benefici decorrono:

- dal 1° settembre 2004 per i familiari superstiti di vittime del terrorismo, destinatari delle disposizioni dell’articolo 4 della legge n. 206 del 2004, di eventi verificatisi sul territorio nazionale a far data dal 1° gennaio 1961 ovvero di eventi verificati fuori dal territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2003 (esempio Nassiriya);

- dal 1° gennaio 2007 per i familiari superstiti di vittime a causa degli eventi di Ustica e "banda uno bianca" e per i familiari superstiti di vittime con grado di invalidità inferiore al 25% che non hanno proseguito l’attività lavorativa post-evento ovvero che pur avendo proseguito l’attività lavorativa post-evento non hanno perfezionato la massima anzianità contributiva prevista nel Fondo di appartenenza anche con la maggiorazione dei 10 anni (articolo 3 della legge n. 206 del 2004 come modificato dalla legge n. 296 del 2006);

- dal 1° gennaio 2008 per gli eventi verificatisi all’estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento" ( articolo 2, commi 105, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.



D) Pensioni ai superstiti derivanti da pensioni dirette o da assicurati, genitori di vittime del terrorismo (deceduti e feriti) (art. 3, L. n. 206/2004 e s.m.i.): decorrenza benefici dal 1° gennaio 2007.

In tali fattispecie la pensione ai superstiti spettante al coniuge superstite deve essere liquidata nelle aliquote previste per la generalità dei superstiti, comprensiva del beneficio della maggiorazione dei 10 anni, applicando l’esenzione Irpef in quanto il coniuge superstite, in qualità di genitore della vittima, è destinatario delle disposizioni al riguardo, la pensione ai superstiti è soggetta, in presenza di redditi influenti del coniuge superstite, alla disciplina del comma 41 dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995 e su detta pensione devono essere operate anche le altre ritenute di legge.

Qualora la pensione ai superstiti di che trattasi debba essere liquidata a favore di figli di genitori delle vittime e cioè a fratelli della vittima o a nipoti minori a carico dell’ascendente, il trattamento di che trattasi deve essere liquidato tenendo conto dell’aliquote percentuali di pensione ai superstiti previste per la generalità dei superstiti e su tali trattamenti devono essere applicate le disposizioni dell’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 qualora ne ricorrano le condizioni e poiché i fratelli delle vittime e i nipoti minori non sono annoverati tra i destinatari della legge n. 206 del 2004, la pensione non è esente da Irpef e su detta pensione devono essere operate anche le altre ritenute di legge.



E) Casi particolari.

Reversibilità derivante da pensione diretta di ex coniuge divorziato di vittima del terrorismo nei cui confronti sono stati attribuiti i benefici in quanto al momento dell’evento non era intervenuta la sentenza di divorzio.

Al riguardo si richiama la circolare n. 94 del 22 giugno 2007 nella quale per tali soggetti è stato precisato che qualora il divorzio intervenga in un momento successivo al verificarsi dell’evento terroristico la maggiorazione di 10 anni e la relativa esenzione fiscale della pensione diretta spetterà, comunque, all’ex coniuge divorziato. In tale contesto è stato altresì precisato che: «Nei casi di divorzio la maggiorazione non potrà essere riconosciuta all’ex coniuge divorziato qualora si trovi in tale situazione al momento dell’evento».

Qualora l’ex coniuge divorziato contragga nuovo matrimonio e successivamente deceda, al coniuge superstite il trattamento pensionistico ai superstiti derivante dalla pensione diretta dell’ex coniuge divorziato della vittima dovrà essere liquidato tenendo conto delle aliquote percentuali di pensione ai superstiti previste per la generalità dei superstiti e su tali trattamenti devono essere applicate le disposizioni dell’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, e poiché il nuovo coniuge superstite non è annoverato tra i destinatari della legge n. 206 del 2004, la pensione non è esente da Irpef e su detta pensione devono essere operate anche le altre ritenute di legge.


VITTIMA diretta che si risposa post-evento in seconde nozze.

Nel caso che la vittima successivamente deceda, la pensione ai superstiti al secondo coniuge, non presente al momento dell’evento terroristico, deve essere liquidata, prendendo a riferimento l’importo della pensione spettante al dante causa comprensiva dei benefici pensionistici di cui alla legge n. 206 del 2004 e deve essere liquidata tenendo conto delle aliquote percentuali di pensione ai superstiti previste per la generalità dei superstiti.

Su tali trattamenti devono essere applicate le disposizioni dell’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, qualora il coniuge superstite sia in possesso di redditi valutabili ai fini dell’applicazione del comma 41 dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995 e poiché il coniuge superstite non presente al momento dell’evento terroristico non è annoverato tra i destinatari della legge n. 206 del 2004, la pensione non è esente da Irpef e su detta pensione devono essere operate anche le altre ritenute di legge.


Pensione ai superstiti derivante da pensione diretta di coniuge superstite di vittima che si è risposata in seconde nozze.

Per tale fattispecie corre l’obbligo di precisare che sulla pensione diretta del coniuge superstite della vittima, ancorché si sia risposato in seconde nozze, i benefici di cui alla legge n. 206 del 2004 spettano a condizione che il Decreto rilasciato dalla Prefettura competente attesti lo status di coniuge di vittima del terrorismo.

Ciò posto, la pensione ai superstiti da liquidare al secondo coniuge, deve essere liquidata tenendo conto delle aliquote percentuali di pensione ai superstiti previste per la generalità dei superstiti.

Peraltro, tale pensione ai superstiti, non è fiscalmente esente tenuto conto che il secondo coniuge non è destinatario delle disposizioni di cui alla legge n. 206 del 2004 e su tale pensione operano le disposizioni di cui alla legge n. 335 del 1995 ( art. 1, comma 41) nonché le altre ritenute di legge.


Pensione ai superstiti derivante da pensione diretta o da assicurato figlio di vittima.

Al coniuge superstite (nuora o genero della vittima) ed ai figli del dante causa (nipoti della vittima) la pensione ai superstiti, sarà erogata prendendo a riferimento l’importo che sarebbe spettato al dante causa comprensivo dei benefici di legge, secondo le aliquote di reversibilità previste per la generalità dei superstiti e la pensione non sarà fiscalmente esente in quanto il genero o la nuora e i nipoti della vittima del terrorismo non sono destinatari dei benefici di cui alla più volte citata legge n. 206 del 2004.

È ovvio che anche in tale fattispecie, ove ne ricorrano le condizioni, sulla pensione di che trattasi, operano le disposizioni di cui alla legge n. 335 del 1995 ( art. 1, comma 41) nonché le altre ritenute di legge.



1. Aggiornamento delle procedure di liquidazione.

La procedura IVS74 non potrà essere utilizzata per la liquidazione delle pensioni di reversibilità quando il dante causa risultava beneficiario dei benefici previsti per le vittime del terrorismo e gli operatori saranno avvisati con un apposito messaggio.

Tali pensioni potranno essere liquidate esclusivamente con la procedura Li.Pe.


1.1. Individuazione delle pensioni dirette con i benefici delle vittime del terrorismo. Dati da acquisire sulla pensione di reversibilità

(Omissis)


1.2. Detassazione ai fini Irpef

(Omissis)


Qualora la pensione di reversibilità abbia diritto all’esenzione fiscale sia in base alla normativa richiamata nei paragrafi precedenti in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, sia per l’applicazione di Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione che espressamente ne prevedano la detassazione, in quanto il beneficiario risulta essere residente all’estero in uno dei Paesi con cui vigono tali trattati, l’operatore di sede dovrà comunque acquisire il valore "SI" nel campo "Esenzione Fiscale Vittime" del pannello "Istruttoria".

Ciò in quanto dovrà prevalere l’esenzione fiscale di tale prestazione in applicazione della normativa in favore delle vittime del terrorismo, a prescindere dalla residenza fiscale estera del beneficiario posseduta al momento della domanda.

Eventuali richieste di carattere normativo dovranno essere inviate all’indirizzo virginia.rosetti@inps.it mentre per le problematiche di carattere procedurale le segnalazioni dovranno essere inviate, con oggetto "Procedura Li.Pe. Vittime", all’indirizzo gruppocontrollopensioni@inps.it



D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 34
Dir.P.C.M. 27 luglio 2007
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1
L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 2
L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 3
L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 4
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 792 e segg.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1270
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 105

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