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martedì 18 febbraio 2014

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 237 allievi marescialli all'86° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2014/2015. (GU n.14 del 18-2-2014)



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO

Concorso, per titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  237  allievi
  marescialli  all'86°   corso   presso   la   Scuola   ispettori   e
  sovrintendenti della Guardia  di  finanza,  per  l'anno  accademico
  2014/2015.
(GU n.14 del 18-2-2014) 

                       IL COMANDANTE GENERALE

    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza";
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige", ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego";
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti";
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari";
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi";
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza" e, in particolare, l'art. 35, comma 1,  che  prevede  che  i
marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, per il
70%  dei  posti  complessivamente  messi  a  concorso  attraverso  un
concorso pubblico, per titoli ed esami;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo";
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127";
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale";
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78",  ed  in  particolare  l'art.  68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche";
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
    Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  3
maggio 2006, come modificato dal decreto  ministeriale  15  settembre
2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del  ruolo
ispettori della Guardia di finanza;
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie";
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante "Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
"Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile";
    Visti gli articoli 636, 794, 861, 864,  867,  1033,  1494,  1495,
1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139,  2141,  2147,  2151  e  2157  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   recante   "Codice
dell'ordinamento militare";
    Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi dell'Aquila  e
il Comando Generale della Guardia di finanza, datata 24 maggio 2010;
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013,  concernente  le  modalita'
per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita'  attitudinale  al
servizio nel Corpo della  Guardia  di  finanza  nei  confronti  degli
aspiranti all'arruolamento;
    Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari:
      a 27 unita', a favore dei candidati in possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752;
      a 12 unita', a favore dei candidati appartenenti  a  una  delle
categorie di cui all'art. 2151,  comma  1,  lettera  b),  del  citato
decreto  legislativo  n.  66/2010,  sempreche'  in   possesso   degli
ulteriori requisiti previsti dal presente bando;
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

                             Determina:


                               Art. 1


                          Posti a concorso


    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2014/2015,  un  pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'86° corso  presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
      a) n. 217 allievi marescialli del contingente ordinario;
      b) n. 20 allievi marescialli del  contingente  di  mare,  cosi'
suddivisi:
        1) n. 8  per  la  specializzazione  "nocchiere  abilitato  al
comando";
        2) n. 10 per la specializzazione "tecnico di macchine";
        3)  n.  2  per  la  specializzazione  "tecnico  dei   sistemi
elettronici di comunicazione e scoperta".
    2. Dei 217 posti per il contingente ordinario:
      a) 27 sono riservati, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti  prescritti  dall'art.  2,   ai   candidati   in   possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
      b) 12 sono riservati, subordinatamente al possesso degli  altri
requisiti prescritti dall'art. 2, al coniuge e ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
    3. Quattro dei dieci posti  disponibili  per  il  contingente  di
mare, specializzazione  "tecnico  di  macchine",  sono  riservati  ai
militari del Corpo, in possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con  esito  favorevole,
il corso per  "motorista  navale"  presso  la  Scuola  Nautica  della
Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle  Autorita'  di  cui
all'art. 2, comma 3, sulla base dei requisiti  di  cui  all'art.  10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.  I  militari
in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda,
al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal  concorso.  A
tal fine, i posti disponibili sono assegnati  ai  militari  giudicati
meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione  di  "motorista
navale" con maggior punteggio di merito, maggiorato  degli  eventuali
titoli ovvero, a  parita'  di  punteggio,  a  quelli  di  grado  piu'
elevato. A parita' di grado, e' prevalente l'anzianita'  di  servizio
e, a parita' della stessa, la maggiore eta'.
    4. La specializzazione "motorista navale" deve  essere  posseduta
alla data di scadenza del termine di  cui  all'art.  3,  comma  1,  e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
    5. La partecipazione al concorso per i posti di cui  al  comma  3
non e' ammessa per piu' di due volte.
    6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il  contingente
ordinario o per una o piu' specialita' del contingente  di  mare,  le
unita'   disponibili   sono   compensate,   secondo    le    esigenze
dell'Amministrazione, tra gli altri posti a concorso.
    7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui  al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per  il  concorso
di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 35 del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali  e  l'ordine  in  esso
stabilito.
    8. Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
      b) una prova scritta di composizione italiana;
      c) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      e) una prova orale di cultura generale;
      f)  un  esame  facoltativo  in  una  o  piu'   lingue   estere,
consistente in una prova scritta ed  una  prova  orale  per  ciascuna
lingua prescelta;
      g) una prova facoltativa di informatica.
    9. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'Autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili.
                               Art. 2


         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso


    1. Possono partecipare al concorso:
      a)  gli  appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  ed  al  ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli  ufficiali
di complemento del Corpo della Guardia di finanza che:
        1) non abbiano, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  superato  il
35° anno di eta';
        2) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'art.  3,  comma  1,  di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro  che,
pur non essendo in  possesso  del  previsto  diploma,  lo  conseguano
nell'anno scolastico 2013/2014;
        3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
        4) non  siano  stati  giudicati,  nell'ultimo  biennio,  "non
idonei" all'avanzamento;
        5) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza;
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
        1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art.  3,  comma  1,  eta'  non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
        2) godano dei diritti civili e politici;
        3) non  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica amministrazione;
        4) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
        5)  non  siano,  alla  data  dell'effettivo   incorporamento,
imputati o condannati per  delitti  non  colposi,  ne'  sottoposti  a
misura di prevenzione;
        6) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
        7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
        8) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza;
        9) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'art.  3,  comma  1,  di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale  16
marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro  che,
pur non essendo in  possesso  del  previsto  diploma,  lo  conseguano
nell'anno scolastico 2013/2014.
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e  conservati
fino alla data di effettivo incorporamento.
    3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui  all'art.  10,
comma 3, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  dalle
seguenti Autorita':
      a)  Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando  Interregionale  (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
      b)  Comandante  Regionale  (o  equiparato),  relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
      c) Sottocapo di Stato  Maggiore  e  Capi  Reparto  del  Comando
Generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
Articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  Articolazioni  del
Comando Generale direttamente dipendenti dalle Autorita' di  Vertice,
il giudizio e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio;
      d) Comandante del Quartier  Generale,  Comandante  del  Reparto
Tecnico  Logistico  Amministrativo  degli  Istituti  di   Istruzione,
Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo  dei  Reparti
Speciali, Comandante del  Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo
Navale e Comandante  del  Reparto  Tecnico  Logistico  Amministrativo
Aereo, relativamente al personale dipendente.
    4. Per la valutazione del requisito di cui al  comma  1,  lettera
a), punto 4), si fa riferimento alla data del  provvedimento  con  il
quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al  grado
superiore.
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
                               Art. 3


                      Domanda di partecipazione


    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art. 10.
    I militari del Corpo, che partecipano per i  posti  riservati  di
cui  all'art.  1,  comma  3,  dopo  aver  compilato  la  domanda   di
partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e  a
spedirla al Centro di Reclutamento secondo le modalita' ed  entro  il
termine indicati al comma 2. Le  istanze  non  inoltrate  secondo  la
predetta procedura non saranno prese in considerazione.
    2.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita,  a
mezzo di raccomandata,  con  avviso  di  ricevimento,  al  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18,
00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
    3. Tutti i militari del Corpo devono consegnare, altresi',  copia
della domanda  di  partecipazione  al  reparto  dal  quale  dipendono
direttamente per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'art.
5, commi 1 e 2.
    Per i militari in forza al Comando Generale copia  della  domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale.
    4. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni.
    5. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del  Corpo
che partecipano per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 3:
      a) sono restituite agli interessati  per  essere  regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur  prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari  ovvero  incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4;
      b) sono archiviate nel caso in cui:
        1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma 2;
        2) pur se spedite entro tale termine,  non  pervengano  entro
quarantacinque giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando;
        3) non siano sottoscritte;
        4)  non  siano  regolarizzate  entro  cinque   giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
    6. I provvedimenti di archiviazione di cui al  comma  5,  lettera
b), sono adottati dal Comandante del  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia  di  finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso:
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
    7. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per  un  solo
contingente.  Per  il  contingente  di   mare,   e'   consentita   la
partecipazione per una sola specializzazione.
    8. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera a), dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
    9. L'ammissione con riserva deve  intendersi  fino  all'avvio  al
corso di formazione.
                               Art. 4


                 Elementi da indicare nella domanda


    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda:
      a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e  luogo  di  nascita,  nonche'  il  contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
      b) il reparto cui e' in forza;
      c) di non essere gia' stato rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
      d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire nell'anno scolastico 2013/2014;
      e) di non essere stato  giudicato,  nell'ultimo  biennio,  "non
idoneo" all'avanzamento;
      f)  l'eventuale   possesso   dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di punteggio,  tra  quelli  elencati  nell'art.  20.  Le
certificazioni  attestanti  il  possesso  di  tali  titoli  -  ovvero
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge  -  devono
essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate  all'art.
5, comma 4;
      g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
      h) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
    2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati  di
cui all'art. 1, comma 3, devono  farne  richiesta  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione "motorista navale".
    3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda:
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita;
      b)   il   contingente   (ordinario   o   mare   con    relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere;
      c) il possesso della cittadinanza italiana;
      d) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico;
      e) di essere iscritto nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
residenza e di godere dei diritti civili;
      f) di non essere imputato e di non  aver  subito  condanne  per
delitti  non  colposi,  ne'  di  essere  sottoposto   a   misura   di
prevenzione;
      g) di non essere gia' stato rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
      h)  se  alle  armi,  il  grado  rivestito  ed  il  reparto   di
appartenenza;
      i) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
      l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire nell'anno scolastico 2013/2014;
      m) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
      n)  l'indirizzo  proprio  ed,  eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico  e  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica;
      o) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni;
      p)  l'eventuale   possesso   dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di punteggio,  tra  quelli  elencati  nell'art.  20.  Le
certificazioni  attestanti  il  possesso  di  tali  titoli  -  ovvero
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge  -  devono
essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate  all'art.
5, comma 4;
      q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
      r) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
    4. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative:
      a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte  tra
le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
      b) prova di informatica.
    5. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  a),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,   gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per  tali
posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere le previste prove scritta e orale.
    6. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  b),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,  gli
estremi e l'autorita' che ha  attestato  il  possesso  del  requisito
richiesto.
    7. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 11, 13, 15  e  20,  concernenti,  tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di
convocazione per le prove successive e la procedura di notifica delle
graduatorie finali di merito.
    8. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra'  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita.
    9. I candidati devono  segnalare  ogni  variazione  di  indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -  Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa  possibili
disguidi derivanti da  errate,  mancate  o  tardive  segnalazioni  di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.  Deve,  infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di  Reclutamento
ogni  variazione  che  dovesse  intervenire,  concorso  durante,   in
relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
                               Art. 5


                           Documentazione


    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro di Reclutamento provvede a richiedere:
      a) copia autenticata degli atti  matricolari  (aggiornati  alla
data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1), ai  reparti
detentori della documentazione matricolare.
      Per i militari  nei  cui  confronti  sia  terminato  l'iter  di
sostituzione della documentazione cartacea con  il  "Documento  Unico
Matricolare" (D.U.M.), la  competente  sottocommissione  rilevera'  i
dati direttamente da tale documento;
      b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli  1,  comma
3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza
del termine di cui all'art. 3, comma 1.
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione.
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art.  11,  il
Centro  di  Reclutamento  provvede,  tramite  i  reparti  del   Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica;
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
      c) certificato generale del casellario giudiziale.
    4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti  attitudinali
di cui all'art. 14 devono  presentare  in  tale  sede  i  certificati
rilasciati dalle competenti autorita' su  carta  semplice  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 20.
    I candidati che concorrono per i posti riservati di cui  all'art.
1, comma 3, devono inviare la  citata  documentazione  al  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre 2014.
    La documentazione presentata oltre i termini sopra  indicati  non
e' presa in considerazione.
    5. I  candidati  che  non  prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art.
20, devono  inviare  al  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero  della  difesa,
con cui, qualora rivestano lo status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissata,   ufficiale   delle   forze   di
completamento, maresciallo o sergente, chiedono  di  rinunciarvi  per
conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti  della
Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.
                               Art. 6


                      Commissione giudicatrice


    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
      b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da:
        1) due ufficiali della Guardia di finanza;
        2)  due  professori  in  possesso   del   prescritto   titolo
accademico nelle materie oggetto di esame.
      La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le
ulteriori  fasi  concorsuali,  da  un'altra  sottocommissione,  unico
restante il presidente.  All'ulteriore  sottocommissione,  avente  la
medesima  composizione  di  quella  originaria,   non   puo'   essere
attribuito un numero di candidati inferiore a 500;
      c)  sottocommissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori;
      d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri;
      e) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri.
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio.
    3. Le sottocommissioni esaminatrici per  l'esame  facoltativo  di
una o piu'  lingue  estere  e  la  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica  sono  quelle  indicate  al  comma  1,  lettera  b),
integrate, rispettivamente, da:
      a)  docenti  abilitati  all'insegnamento  delle  lingue  estere
oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore  in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore
della lingua stessa;
      b) un ufficiale o un ispettore  in  servizio  permanente  della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orale  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  le  competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752,  riferito  al  diploma  d'istituto  d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e  tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera  c),  puo'  avvalersi,
altresi', durante  gli  accertamenti  attitudinali,  dell'ausilio  di
psicologi.
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
    7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e),  possono,  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  avvalersi   di
personale  di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal  Centro   di
Reclutamento.
                               Art. 7


                 Adempimenti delle sottocommissioni


    1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere  c),
d) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da  tutti
i componenti.
                               Art. 8


                       Esclusione dal concorso


    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui al presente bando.
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a).
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della  Guardia  di  finanza,  entro  30  giorni  dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
                               Art. 9


                    Documento di identificazione


    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' in corso  di  validita'  oppure  un  documento  di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente.
                               Art. 10


       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare


    1. I candidati, che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione
dallo stesso, sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le  abilita'
linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della  lingua  italiana,
presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale  Europa  n.
97, Bari (Palese), che si svolgera' a partire dal 3 aprile 2014.
    2. Il calendario e le modalita'  di  svolgimento  della  suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 25 marzo 2014, mediante avviso
pubblicato  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  presso  l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI aprile n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
    Con il medesimo avviso saranno,  altresi',  rese  note  eventuali
variazioni del periodo  e  della  sede  di  svolgimento  della  prova
preliminare.
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
    5. I candidati concorrenti per i posti di cui all'art.  1,  comma
2,  lettera  a),  che  abbiano  fatto  richiesta,  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritte  e
orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto,  l'assistenza
di  personale  qualificato  conoscitore  della  lingua  stessa,   per
ottenere  chiarimenti  sulle  modalita'  di  esecuzione  della  prova
preliminare.
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni.
Eventuali apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti  devono  essere
obbligatoriamente spenti.
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare,  da  parte  dei  candidati,  saranno  rese   disponibili
informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it.
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).
    11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di  cui
al comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi  per  la
valutazione delle prove dei candidati.
    12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta, di cui all'art. 11,  i  candidati  classificatisi  nei
primi:
      a) 1.680 posti della graduatoria del contingente ordinario;
      b) 80 posti della graduatoria del contingente  di  mare,  cosi'
distinti:
        1)  40  posti  della  graduatoria  per  la   specializzazione
"nocchiere abilitato al comando";
        2)  30  posti  della  graduatoria  per  la   specializzazione
"tecnico di macchine";
        3)  10  posti  della  graduatoria  per  la   specializzazione
"tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e scoperta".
    13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta i  concorrenti  che
abbiano   conseguito   lo   stesso    punteggio    del    concorrente
classificatosi, nell'ambito delle  predette  graduatorie,  all'ultimo
posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
    14. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di  sabato  domenica  e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima tornata  della  predetta
prova, mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o
presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico della Guardia  di
finanza, viale XXI aprile n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso:
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
                               Art. 11


         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta


    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08,00 del giorno  14
maggio 2014, presso la Legione  Allievi  della  Guardia  di  finanza,
viale Europa n. 97, Bari (Palese).
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per  tutti  i
candidati.
    3. Eventuali variazioni della sede o della  data  di  svolgimento
della prova saranno rese note, con l'avviso di cui all'art. 10, comma
14.
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti.
                               Art. 12


           Prescrizioni da osservare per la prova scritta


    1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera  b),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni  di  cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
    2.  Durante  la  prova  scritta,  possono  essere  consultati  il
vocabolario della lingua italiana e  il  dizionario  dei  sinonimi  e
contrari.
    Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.
                               Art. 13


                    Revisione della prova scritta


    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera b).
    2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a venti ventesimi.
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi.
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di 10 ventesimi.
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal  18
giugno 2014, con avviso disponibile sul sito internet  www.gdf.gov.it
o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il pubblico  della  Guardia
di finanza, viale XXI aprile n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10.
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a   presentarsi   per
l'effettuazione dell'accertamento attitudinale e,  se  idonei  e  non
appartenenti  al   Corpo,   per   l'effettuazione   dell'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, secondo il  calendario  e  le  modalita'
comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5.
    Tali prove hanno il seguente svolgimento:
      a) 1° e 2° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      b)  3°,   4°   e   5°   giorno:   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica.
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso.
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 14


              Accertamento dell'idoneita' attitudinale


    1. L'idoneita' attitudinale dei  concorrenti  al  servizio  quale
maresciallo della Guardia di finanza  e'  accertata  da  parte  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
.
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito.
    3. Detto accertamento si articola in:
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento;
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato;
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari;
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
    4.  Prima  dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale   dei
candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera
c),  fissa,  in  apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per  lo
svolgimento e la valutazione dello stesso.
    5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale:
      a) se non appartenenti al Corpo, sono ammessi  all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica;
      b) se appartenenti al Corpo, sono convocati  per  sostenere  la
prova orale, secondo il calendario  e  le  modalita'  comunicati  con
l'avviso di cui all'art. 13, comma 5.
    I candidati risultati non  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono esclusi dal concorso.
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 15


              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma
1, lettera d), mediante visita medica di primo  accertamento,  presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita.
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare:
      a) di statura non inferiore a m. 1,65, per  gli  uomini,  e  m.
1,61, per le donne;
      b)  in  possesso  del  profilo  sanitario  di  cui  al  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  al  decreto  del  Comandante
Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003,
e successive modificazioni e integrazioni.
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it.
    I candidati che concorrono per  il  contingente  di  mare  devono
comunque avere, per la specializzazione:
      1) "nocchiere abilitato al comando": acutezza visiva  uguale  o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che
vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali;
senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
      2) "tecnico di  macchine":  visus  corretto  10/10  in  ciascun
occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare 3 diottrie
per  la  miopia,  3  diottrie  per  l'ipermetropia,  1  diottria  per
l'astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione  totale  non
dovra'  comunque  superare  3  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico
composto, 3 diottrie per l'astigmatismo  ipermetropico  composto  con
lente  cilindrica  non  superiore  a  1  diottria,  3  diottrie   per
l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria,
2 diottrie per l'anisometropia sferica e  astigmatica  purche'  siano
presenti la fusione e la visione binoculare;
      3)  "tecnico  dei  sistemi  elettronici  di   comunicazione   e
scoperta": visus naturale 10/10 in ciascun  occhio.  Senso  cromatico
normale alle tavole pseudoisocromatiche.  Funzione  uditiva,  deficit
non superiore ai seguenti parametri: Monolaterale 24 dB -  Bilaterale
P.P.T. 10%.
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite:
      a) visita medica generale;
      b) esami delle urine ed ematochimici;
      c) visita neurologica;
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.
    4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  d),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio.
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai  seguenti
accertamenti:
      a) visita medica generale;
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
    In tali casi, la competente sottocommissione non  attribuisce  il
profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime  il  solo
giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
    6. I candidati che,  alla  data  del  16  giugno  2014,  prestano
servizio nel Corpo della Guardia di finanza non sono sottoposti  alla
visita medica.
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 11.
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere:
      a) presentata  al  presidente  della  sottocommissione  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera d), al momento  della  comunicazione  di
non idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente  sono
ritenute nulle;
      b) integrata da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio  Sanitario  Nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno  solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal  fine,  la  stessa
potra' essere  anticipata  via  fax  ai  numeri  06/564912362  (linea
esterna) o 830/2362  (linea  interpolizia)  ovvero  all'indirizzo  di
posta elettronica RM0300028@gdf.it.
    La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sara'
presa in considerazione.
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento.
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
valutata la certificazione prodotta, puo':
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento;
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  Reclutamento,
per  sottoporlo  ad  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi:
      a) mancato raggiungimento dell'altezza minima di cui  al  comma
2, lettera a);
      b) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve;
      c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante  test
tossicologici;
      d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
    In tali casi, la sottocommissione di  cui  al  comma  1  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto ad ulteriori visite o esami.
    12. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono convocati per sostenere la prova orale, secondo il calendario  e
le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 13, comma 5.
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
    15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1,  lettere  d)  ed  e),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 16


   Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare


    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  Reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a  sessanta
giorni:
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali;
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
      c) test audiometrico in cabina silente;
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
      I  certificati  devono  essere  rilasciati  da  una   struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio Sanitario Nazionale;
      e) certificato  (fac-simile  in  allegato  3),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
        1) lo stato di buona salute;
        2)   la   presenza/assenza   di   pregresse    manifestazioni
emolitiche;
        3)    la    presenza/assenza    di    gravi    manifestazioni
immuno-allergiche;
        4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso.
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove  lo
stato di temporaneo impedimento sussista  ancora  alla  data  del  20
settembre 2014.
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento;
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  d),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 17


                             Prova orale


    1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'art. 6, comma 1, lettera b), e consiste in:
      a) un esame di storia ed educazione civica (durata  massima  15
minuti);
      b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
      c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),
      nei limiti del programma riportato in allegato 4.
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
    3. Le sottocommissioni di cui al  comma  1  assegnano  a  ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero  a  venti
ventesimi.
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi.
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un  punto  di
merito non inferiore a 10 ventesimi.
    6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a  10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
    8. Al termine di  ogni  seduta,  le  competenti  sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto  dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della  sede  di  esame.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato ad ogni candidato.
    9.   Prima   dell'effettuazione    della    prova    orale,    le
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b),  fissano  in
apposito atto i  criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  della
stessa.
                               Art. 18


                          Prove facoltative


    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 17, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o piu' lingue
estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 5.
    2. L'aspirante che concorre per i posti riservati di cui all'art.
1,  comma  2,  lettera  a),  puo'  richiedere  di  sostenere  l'esame
facoltativo di lingua straniera in inglese, francese  o  spagnolo.  A
tal proposito,  lo  stesso  puo'  essere  assistito,  sul  posto,  da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per  ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
    3.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), integrate  a
norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.
    4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la  prova  scritta  che
per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente,  che
nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso  tra  i
10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di
merito la maggiorazione di cui all'art. 20, comma 3, lettera a).
    5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 17, e'  sottoposto  alla  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 5.
    6. Analogamente a quanto previsto al  comma  2,  l'aspirante  che
concorre per i posti riservati di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera
a), puo' essere assistito,  nel  corso  della  prova  facoltativa  di
conoscenza dell'informatica,  da  personale  qualificato  conoscitore
della lingua tedesca, per  ottenere  i  chiarimenti  necessari  sulle
modalita' di esecuzione della stessa.
    7.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), integrate  a
norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.
    8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che  riporta  un  voto
compreso tra i 10  e  20  ventesimi,  consegue  nel  punteggio  della
graduatoria finale di merito la maggiorazione  di  cui  all'art.  20,
comma 3, lettera b).
    9. Prima dell'effettuazione delle prove  facoltative  di  cui  al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
                               Art. 19


                Mancata presentazione e differimento
                del candidato alle prove concorsuali


    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per:
      a)   sostenere    la    prova    preliminare,    l'accertamento
dell'idoneita'    attitudinale,     l'accertamento     dell'idoneita'
psico-fisica e  la  prova  orale,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli 10, 14, 15 e 17, e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso  dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici   di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive  nonche'  delle  prove
facoltative di cui all'art. 18, i presidenti  delle  sottocommissioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), hanno  facolta'
- su istanza dell'interessato, esclusivamente per  documentate  cause
di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della  Guardia  di
finanza,  su  richiesta  del  reparto  di  appartenenza,   solo   per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio  -  di  anticipare  o
posticipare  la  convocazione  dei  candidati,   nel   rispetto   del
calendario di svolgimento delle stesse.
      L'istanza, inviata  presso  il  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,  Sezione  allievi  marescialli,
via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve  essere
anticipata, via fax, al  numero  06564912362  (linea  esterna)  o  al
numero 8302362 (linea interpolizie)  ovvero  all'indirizzo  di  posta
elettronica RM0300028@gdf.it . Eventuali variazioni a  tali  recapiti
saranno  rese  note  con  avviso   pubblicato   sul   sito   internet
www.gdf.gov.it;
      b) sostenere la prova scritta, nella  data  prevista  dall'art.
11, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza.
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a),  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,
escluso dal concorso.
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.
                               Art. 20


                    Graduatorie finali di merito


    1. Le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  b),
predispongono  distinte  graduatorie  finali   di   merito   per   il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente  di
mare.
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 8, ad esclusione  delle  lettere
f) e g).
    I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e b), non beneficiano  di  tale  riserva  laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di  cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria  di  secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle  categorie  di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. In tali  casi,  gli  stessi  sono  iscritti  nella
graduatoria  finale  di  merito   per   il   contingente   ordinario,
nell'ordine del punteggio conseguito.
    3. Per la formazione delle graduatorie  e'  presa  come  base  la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui agli articoli 11 e 17, cosi' maggiorata:
      a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di  esame  di
cui all'art. 18, per ogni lingua estera conosciuta:
        1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi;
        2) 1 ventesimo, per un voto compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi;
        3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
      b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di  prova  di
cui all'art. 18:
        1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi;
        2) 1 ventesimo, per un voto compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi;
        3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
      c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili  e  di
servizio posseduti dall'aspirante:
        1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor  militare  o
al valor civile;
        2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare
o al valor civile  o  per  promozione  straordinaria  per  merito  di
guerra;
        3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce  di  guerra  al  valor  militare  o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
        4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna  di  guerra  e  per  ogni  encomio  solenne  o
attestato di benemerenza;
        5) 1 ventesimo, per  gli  appartenenti  al  Corpo  che  siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'art. 35, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
        6)  2  ventesimi,  per  gli  ufficiali  ed  i   sottufficiali
provenienti dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per
i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza;
        7)  1  ventesimo,  al  concorrente  appartenente   al   ruolo
"sovrintendenti";
        8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
        9)  0,50  ventesimi,  ai  concorrenti  aventi  i   gradi   di
finanziere scelto o finanziere nonche' per i  militari  in  ferma  di
leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle  Forze  armate
(esclusa l'Arma  dei  carabinieri)  quali  elettricisti,  magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi,  radiomontatori,  operatori  meccanografici,   piloti   di
elicottero,  nocchieri,  meccanici  e   motoristi   navali,   tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio,  che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
        10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella  Guardia  di  finanza,  fino  al
massimo di  4  ventesimi.  Nel  computo  del  servizio  prestato,  e'
considerato anche il  tempo  trascorso  per  infermita'  riconosciuta
dipendente da causa di servizio, in luoghi di  cura,  in  licenza  di
convalescenza o in aspettativa;
      d) 2  ventesimi,  per  il  diploma  di  laurea,  ovvero  laurea
specialistica, o titolo equipollente (con esclusione,  quindi,  delle
lauree c.d. "triennali" o di "I livello");
      e) 0,25 ventesimi, per i  candidati  del  contingente  di  mare
iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;
      f) 1 ventesimo, per i candidati  del  contingente  di  mare  in
possesso del diploma di istituto tecnico ad indirizzo nautico.
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico  o  al  valor  civile,  ai  militari  in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla  data  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191.
    6. La graduatoria per i posti riservati ai militari  in  possesso
della specializzazione di motorista  navale  e'  formata  secondo  le
disposizioni dell'art. 1, comma 3, ed e' maggiorata dai  punteggi  di
cui al presente articolo.
    7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti  validi  se
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4.
    8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante  dalla  documentazione  personale,
sara' acquisita d'ufficio.
    9. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultino  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso,  tenuto  conto  delle  riserve  di
posti di cui all'art. 1, comma 2.
    10. Le citate graduatorie sono rese note con  avviso  disponibile
sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  presso   l'Ufficio   Centrale
Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  aprile
n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10.
                               Art. 21


Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei  vincitori  del
                              concorso


    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
di cui all'art. 1, comma 9, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi al corso di formazione in qualita'  di  allievi  marescialli,
previo superamento (solo per  i  non  appartenenti  al  Corpo)  della
visita medica di incorporamento, alla  quale  sono  sottoposti  prima
della firma dell'atto di arruolamento,  da  parte  del  Dirigente  il
Servizio  Sanitario  della   Scuola   Ispettori   e   Sovrintendenti,
avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico  nonche'  delle
strutture del Centro di Reclutamento della  Guardia  di  finanza,  al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
    2. Il corso di formazione ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due  anni
accademici.
    3. Entro venti giorni dall'inizio del corso,  con  determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori  del  concorso
altri  concorrenti  idonei   nell'ordine   delle   graduatorie,   per
ricoprire:
      a) i posti resisi,  comunque,  disponibili  tra  i  concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;
      b) altri posti, nel limite di  un  decimo  di  quelli  messi  a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo "ispettori" per l'anno in cui  gli  aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
    4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del  Corpo,
a un corso di laurea individuato dal Comando Generale  della  Guardia
di finanza. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in  situazioni
comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'.
    5. Gli ufficiali di complemento e i  militari  in  congedo  della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo  delle  altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
ad ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
    6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della  Guardia  di
finanza,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  di  formazione,  sono
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo.
    Il  periodo  di  servizio  prestato  come  ufficiale   in   ferma
prefissata e' comunque:
      a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
      b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento  economico  e
per  la  determinazione  dell'anzianita'  lavorativa  ai   fini   del
trattamento previdenziale.
    7. Ai sensi dell'art. 43, comma 7,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad  analoghi  e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
    8. Il Comando Generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione.
    9. Per i soli candidati non appartenenti al  Corpo,  l'ammissione
al  corso  di  formazione  di  cui  al  comma  8  e'  subordinata  al
superamento  della  visita  medica  di   incorporamento,   cui   sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a  cura  del
Dirigente  il   Servizio   Sanitario   della   Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti  della  Guardia  di   finanza.   Quest'ultimo,   nello
svolgimento dei propri  lavori,  si  avvarra'  del  supporto  tecnico
nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza,  reiterando,  al  fine   di   verificare   il   mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti  gli  accertamenti
previsti dall'art. 15.
    10. I concorrenti, convocati dal  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 9, devono presentare i certificati ed  il  test  (se  di  sesso
femminile)  previsti  all'art.  16,  secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite.
    11.  I  provvedimenti  con  i  quali  il  Dirigente  il  Servizio
Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta,  ai  sensi
del presente articolo, la non idoneita'  psico-fisica  dei  candidati
devono essere notificati agli interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso:
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
    12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso ad  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.
                               Art. 22


                   Mancata presentazione al corso


    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215, al massimo entro
3 giorni dall'inizio del corso, al Comandante della Scuola  Ispettori
e Sovrintendenti della Guardia  di  finanza,  che  li  valuta  e,  se
indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire un
ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti.  Le  decisioni  sono  comunicate  al
candidato a cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
                               Art. 23


Spese per la partecipazione al concorso e concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami


    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
    2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al  Corpo  della  Guardia   di   finanza,   sono   concesse   licenze
straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari.
La rimanente licenza straordinaria per esami, fino  alla  concorrenza
di giorni 30, puo' essere concessa, per la  preparazione  agli  esami
orali, solo a coloro che hanno conseguito il  giudizio  di  idoneita'
agli accertamenti  attitudinali.  Per  i  militari  frequentatori  di
corso, le assenze maturate per la fruizione della  predetta  licenza,
sono computate ai fini del calcolo dei  periodi  massimi  di  assenza
dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'  disposto  il  rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo  restando  il
tetto massimo di 45 giorni annui di  licenza  straordinaria  previsto
dalla normativa in vigore.
    Qualora il concorrente non si  presenti  alla  prova  orale,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso  e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo.
    4.  La  partecipazione  alle  prove   concorsuali   deve   essere
comprovata  da  apposito  attestato   rilasciato   dalla   competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.
                               Art. 24


Nomina a maresciallo, completamento della formazione  e  assegnazione
                        alle sedi di servizio


    1. Al termine del corso di cui all'art. 21, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa,  a  completamento  della  formazione  di
base.
    2. I marescialli del contingente di mare,  durante  il  corso  di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso.
    3. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo.
                               Art. 25


           Trattamento economico degli allievi marescialli


    1. Durante il corso,  gli  allievi  marescialli  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
                               Art. 26


                 Sito internet ed informazioni utili


    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
                               Art. 27


                   Trattamento dei dati personali


    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' concorsuali e sono trattati presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo.
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a   prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza.

      Roma, 11 febbraio 2014

                                          Gen. C.A.: Saverio Capolupo
                                                           Allegato 1


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato 2


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato 3


              Parte di provvedimento in formato grafico


                                                           Allegato 4


              PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO
         PER L'AMMISSIONE ALL'86° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI


                     STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

Storia

    L'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870
    Il contesto politico economico dell'Europa dopo il  congresso  di
Berlino
    Imperialismo e colonialismo
    La prima guerra mondiale
    La rivoluzione bolscevica
    La crisi del dopoguerra in Italia e il regime fascista
    La Germania del dopoguerra e il nazismo
    La seconda guerra mondiale
    Dalla Resistenza alla proclamazione della Repubblica Italiana
    Il dopoguerra: egemonia USA-URSS;  zone  di  influenza  e  guerra
fredda
    Il Medio Oriente: problemi politici, economici e religiosi
    Decolonizzazione, neocolonialismo e sottosviluppo dei  paesi  del
terzo mondo
    Gli anni '80: dalla ripresa della guerra fredda alla  caduta  dei
regimi comunisti europei
    Gli anni 90: la prima guerra del Golfo e il  conflitto  nella  ex
Jugoslavia

Educazione civica

    La Costituzione della Repubblica Italiana:
      struttura e linee fondamentali
      principi fondamentali
      diritti e doveri dei cittadini
      gli organi costituzionali
      gli enti locali
    L'Unione Europea:
      origini, evoluzione e obiettivi
      Istituzioni e Organi
    Altre organizzazioni e associazioni per la  cooperazione  Europea
(E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d'Europa)
    L'O.N.U.
    Gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O)

                              GEOGRAFIA

L'Italia

    Confini, superficie, popolazione e religione
    Le Alpi  e  gli  Appennini:  suddivisione  tradizionale,  cime  e
valichi importanti
    Mari, coste, golfi, isole e penisole
    Fiumi e laghi
    Le pianure
    Agricoltura, allevamento e pesca
    Risorse minerarie ed energetiche
    Industria e artigianato
    Il commercio e le altre attivita' terziarie
    Principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime

L'Europa

    Territorio ed elementi fisici del continente europeo
    Aspetti politico economici degli Stati e  territori  appartenenti
a:
    Penisola Iberica
    Regione Carpatico-Danubiana
    Penisola Balcanica
    Regione Scandinava
    Regno Unito ed Irlanda
    Paesi del Benelux
    Regione Francese
    Europa Centrale
    Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia
    Paesi Baltici

                             MATEMATICA

Aritmetica ed algebra

    Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z, Q,
R
    Operazioni sui radicali
    Calcoli  percentuali.  Interesse,  sconto,  montante  semplice  e
composto
    Progressioni aritmetiche e geometriche
    Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
    Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le  frazioni
algebriche
    Equazioni di 1° e 2° grado. Principi di  equivalenza.  Regola  di
Cartesio
    Funzioni di  una  variabile.  Funzioni  implicite  ed  esplicite:
retta, esponenziali, logaritmiche
    Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi di
1° e 2° grado
    Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
    Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole

Geometria

    Rette, semirette, segmenti, angoli
    Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
    Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni  regolari
e cerchio
    Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
    Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita'  diretta  e  inversa.
Teorema di Talete e sue conseguenze
    Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili.  Teoremi  di
Euclide

                                TESI


                     STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

TESI N. 1

    a. imperialismo e colonialismo
    b. la seconda guerra mondiale
    c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
    d. l'Unione Europea: Istituzioni ed Organi

TESI N. 2

    a. la prima guerra mondiale
    b. decolonizzazione, neocolonialismo e  sottosviluppo  dei  paesi
del terzo mondo
    c. l'ONU
    d.  la  Costituzione  della  Repubblica  Italiana:   gli   organi
costituzionali

TESI N. 3

    a. la crisi del dopoguerra in Italia e il regime fascista
    b. il Medio Oriente: problemi politici, economici e religiosi
    c.  la   Costituzione   della   Repubblica   Italiana:   principi
fondamentali
    d.  altre  organizzazioni  e  associazioni  per  la  cooperazione
Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d'Europa)

TESI N. 4

    a. gli anni 90: la prima guerra del Golfo e il conflitto nella ex
Jugoslavia
    b. l'unificazione dell'Italia nel contesto europeo  dal  1848  al
1870
    c. la Costituzione: diritti e doveri dei cittadini
    d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.)

TESI N. 5

    a. la seconda guerra mondiale
    b. la rivoluzione bolscevica
    c. la Costituzione: gli enti locali
    d. l'Unione Europea: storia, obiettivi e struttura

TESI N. 6

    a. la prima guerra mondiale
    b. il contesto politico economico dell'Europa dopo  il  congresso
di Berlino
    c.  la  Costituzione  della  Repubblica  Italiana:   gli   organi
costituzionali
    d. l'Unione Europea: Istituzioni e Organi

TESI N. 7

    a. l'unificazione dell'Italia nel contesto europeo  dal  1848  al
1870
    b. la Germania del dopoguerra e il nazismo
    c.  la   Costituzione   della   Repubblica   Italiana:   principi
fondamentali
    d.  altre  organizzazioni  e  associazioni  per  la  cooperazione
Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d'Europa)

TESI N. 8

    a. gli anni '80: dalla ripresa della guerra  fredda  alla  caduta
dei regimi comunisti europei
    b. dalla Resistenza alla proclamazione della Repubblica Italiana
    c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
    d. l'O.N.U.

TESI N. 9

    a. la seconda guerra mondiale
    b. il dopoguerra: egemonia USA-URSS; zone di influenza  e  guerra
fredda
    c. la Costituzione: gli enti locali
    d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.)

TESI N. 10

    a. la prima guerra mondiale
    b. la crisi del dopoguerra in Italia e il regime fascista
    c. la Costituzione della Repubblica Italiana:  diritti  e  doveri
dei cittadini
    d. l'Unione Europea: storia, obiettivi e struttura

                              GEOGRAFIA

TESI N. 1

    a. l'Italia
      (1) confini, superficie, popolazione e religione
      (2)  principali  linee  di  comunicazione  terrestri,  aeree  e
marittime
    b. l'Europa
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti alla Penisola Iberica

    TESI N. 2

    a. l'Italia
      (1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime  e
valichi importanti
      (2) il commercio e le altre attivita' terziarie
    b. l'Europa
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti alla Regione Carpatico-Danubiana

TESI N. 3

    a. l'Italia
      (1) le pianure
      (2) industria e artigianato
    b. l'Europa
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti alla Penisola Balcanica

    TESI N. 4

    a. l'Italia
      (1) fiumi e laghi
      (2) risorse minerarie ed energetiche
    b. l'Europa
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti alla Regione Scandinava

    TESI N. 5

    a. l'Italia
      (1) mari, coste, golfi, isole e penisole
      (2) agricoltura, allevamento e pesca
    b. l'Europa
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti al Regno Unito ed all'Irlanda

TESI N. 6

    a. l'Italia
      (1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime  e
valichi importanti
      (2) industria e artigianato
    b. l'Europa
    (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
    (2)  aspetti  politico  economici   degli   Stati   e   territori
appartenenti ai Paesi del Benelux

TESI N. 7

    a. l'Italia
      (1) fiumi e laghi
      (2) il commercio e le altre attivita' terziarie
    b. l'Europa
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti alla Regione francese

TESI N. 8

    a. l'Italia
      (1) confini, superficie, popolazione e religione
      (2) agricoltura, allevamento e pesca
    b. l'Europa
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti all'Europa centrale

TESI N. 9

    a. l'Italia
      (1) mari, coste, golfi, isole e penisole
      (2)  principali  linee  di  comunicazione  terrestri,  aeree  e
marittime
    b. l'Europa
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti alla Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia

TESI N. 10

    a. l'Italia
      (1) le pianure
      (2) risorse minerarie ed energetiche
    b. l'Europa
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti ai Paesi Baltici

                             MATEMATICA

TESI N. 1

    a. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z,
Q, R
    b. Scomposizione  in  fattori  di  polinomi.  Operazioni  con  le
frazioni algebriche
    c. Rette, semirette, segmenti, angoli
    d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni

TESI N. 2

    a. Operazioni sui radicali
    b. Equazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Regola di
Cartesio
    c.  Uguaglianza  di  figure  piane:  criteri  di  congruenza  dei
triangoli
    d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita' diretta e inversa.
Teorema di Talete e sue conseguenze

TESI N. 3

    a. Calcoli percentuali. Interesse, sconto,  montante  semplice  e
composto
    b. Funzioni di una variabile. Funzioni  implicite  ed  esplicite:
retta, esponenziali, logaritmiche
    c.  Misure  riguardanti  triangoli,   parallelogrammi,   poligoni
regolari e cerchio
    d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni  simili.  Teoremi
di Euclide

TESI N. 4

    a. Progressioni aritmetiche e geometriche
    b. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi
di 1° e 2° grado
    c. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita' diretta e inversa.
Teorema di Talete e sue conseguenze
    d. Rette, semirette, segmenti, angoli

TESI N. 5

    a. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
    b. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
    Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole
    c. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
    d.  Misure  riguardanti  triangoli,   parallelogrammi,   poligoni
regolari e cerchio

TESI N. 6

    a. Funzioni di una variabile. Funzioni  implicite  ed  esplicite:
retta, esponenziali, logaritmiche
    b. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z,
Q, R
    c. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni  simili.  Teoremi
di Euclide
    d.  Uguaglianza  di  figure  piane:  criteri  di  congruenza  dei
triangoli

TESI N. 7

    a. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi
di 1° e 2° grado
    b. Operazioni sui radicali
    c.  Misure  riguardanti  triangoli,   parallelogrammi,   poligoni
regolari e cerchio
    d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita' diretta e inversa.
Teorema di Talete e sue conseguenze.

TESI N. 8

    a. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
      Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole
    b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto,  montante  semplice  e
composto
    c. Rette, semirette, segmenti, angoli
    d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni  simili.  Teoremi
di Euclide

TESI N. 9

    a. Scomposizione  in  fattori  di  polinomi.  Operazioni  con  le
frazioni algebriche
    b. Progressioni aritmetiche e geometriche
    c.  Uguaglianza  di  figure  piane:  criteri  di  congruenza  dei
triangoli
    d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni

TESI N. 10

    a. Equazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Regola di
Cartesio
    b. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
    c.  Misure  riguardanti  triangoli,   parallelogrammi,   poligoni
regolari e cerchio
    d. Rette, semirette, segmenti, angoli
                                                           Allegato 5


           PROGRAMMA DELLE PROVE FACOLTATIVE DEL CONCORSO
         PER L'AMMISSIONE ALL'86° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI


               PROVE SCRITTA E ORALE DI LINGUA ESTERA

    La prova scritta consistera' in un dettato, nel corso  del  quale
il candidato dovra' dar prova di  scrivere  correttamente  la  lingua
prescelta.
    Con la prova  orale,  della  durata  massima  di  15  minuti,  il
candidato  dovra'  dimostrare  di  parlare  correntemente  la  lingua
prescelta, attraverso:
      a) la lettura di un brano;
      b) una conversazione guidata che abbia  come  spunto  il  brano
letto.
    Durante lo svolgimento della prova non e'  consentito  l'uso  del
vocabolario.

                        PROVA DI INFORMATICA

    La prova, svolta  con  l'ausilio  del  personal  computer,  avra'
durata massima di 15 minuti e si articolera' sulla base del  seguente
programma:
      a) concetti di base della Tecnologia dell'Informazione;
      b) uso del computer e gestione dei file;
      c) elaborazione testi;
      d) foglio elettronico;
      e) navigazione e ricerca sul web.

ALLEGATI

1
2
3

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