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martedì 18 febbraio 2014

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 5-2-2014 n. 936 Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2014/2015.


Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Nota 5-2-2014 n. 936
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2014/2015.
Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Ufficio sesto.

Nota 5 febbraio 2014, n. 936 (1).

Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2014/2015.

(1) Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Ufficio sesto.



   

-Al
   

Direttori generali degli uffici
       

Scolastici regionali
       

Loro sedi
   

-Al
   

Sovrintendente scolastico per la
       

Provincia autonoma di
       

Bolzano
   

-All'
   

Intendente scolastico per la scuola
       

In lingua tedesca
       

Bolzano
   

-All'
   

Intendente scolastico per la scuola
       

Delle localita' ladine
       

Bolzano
   

- Al
   

Dirigente del dipartimento istruzione per la
       

Provincia autonoma di trento
       

Trento
   

- Al
   

Sovrintendente agli studi per
       

La regione autonoma della valle d'aosta
       

Aosta

e, p.c.:
   

- Al
   

Capo di gabinetto
   

- Al
   

Capo dell'ufficio
       

Legislativo
       

Sede
   

- Al
   

Dipartimento del tesoro-ministero
       

Dell'economia e delle finanze
       

Direzione i-analisi economica finanziaria
       

00187- Roma
       



L'art. 21, comma 9, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce che i limiti di reddito previsti dall'art. 28, comma 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.

II Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione I- Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 29 gennaio 2014 che il tasso d'inflazione programmato per il 2014 è pari all'1,5 per cento.

I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2014/2015 come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
   

limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2013/2014 riferito all'anno d'imposta 2012
   

rivalutazione in ragione dell'1,5 % con arrotondamento all'unità di euro superiore
   

limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2014/2015 riferito all'anno d'imposta 2013

1
   

5.173,00
   

78,00
   

5.251,00

2
   

8.579,00
   

129,00
   

8.708,00

3
   

11.027,00
   

165,00
   

11.192,00

4
   

13.169,00
   

198,00
   

13.367,00

5
   

15.310,00
   

230,00
   

15.540,00

6
   

17.352,00
   

260,00
   

17.612,00

7 e oltre
   

19.389,00
   

291,00
   

19.680,00
           


La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n. 118 del 23 maggio 1990); le tipologie, determinate in lire, rapportate in euro, si riferiscono a :

- tassa di iscrizione (euro 6,04);

- tassa di frequenza (euro 15,13);

- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione (euro 12,09);

- tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).

Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; con la C.M. n. 2 del 4 gennaio 2006 e con la C.M. n. 13 del 30 gennaio 2007 è stato precisato che l'esonero è stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Tale esonero resta confermato anche per l'anno scolastico 2014/2015, risultando immutato il regime di adempimento dell'obbligo di istruzione.

Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile "una tantum" all'atto dell'iscrizione al quarto anno.

Sembra opportuno far presente che, come già precisato con la O.M. n. 13 del 24 aprile 2013, art. 23, il versamento del contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie.

II pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.


Il Direttore generale

Carmela Palumbo

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