Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Nota 5-2-2014 n. 936
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2014/2015.
Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Ufficio sesto.
Nota 5 febbraio 2014, n. 936 (1).
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2014/2015.
(1) Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Ufficio sesto.
-Al
Direttori generali degli uffici
Scolastici regionali
Loro sedi
-Al
Sovrintendente scolastico per la
Provincia autonoma di
Bolzano
-All'
Intendente scolastico per la scuola
In lingua tedesca
Bolzano
-All'
Intendente scolastico per la scuola
Delle localita' ladine
Bolzano
- Al
Dirigente del dipartimento istruzione per la
Provincia autonoma di trento
Trento
- Al
Sovrintendente agli studi per
La regione autonoma della valle d'aosta
Aosta
e, p.c.:
- Al
Capo di gabinetto
- Al
Capo dell'ufficio
Legislativo
Sede
- Al
Dipartimento del tesoro-ministero
Dell'economia e delle finanze
Direzione i-analisi economica finanziaria
00187- Roma
L'art. 21, comma 9, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce che i limiti di reddito previsti dall'art. 28, comma 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
II Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione I- Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 29 gennaio 2014 che il tasso d'inflazione programmato per il 2014 è pari all'1,5 per cento.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per l'anno scolastico 2014/2015 come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2013/2014 riferito all'anno d'imposta 2012
rivalutazione in ragione dell'1,5 % con arrotondamento all'unità di euro superiore
limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2014/2015 riferito all'anno d'imposta 2013
1
5.173,00
78,00
5.251,00
2
8.579,00
129,00
8.708,00
3
11.027,00
165,00
11.192,00
4
13.169,00
198,00
13.367,00
5
15.310,00
230,00
15.540,00
6
17.352,00
260,00
17.612,00
7 e oltre
19.389,00
291,00
19.680,00
La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n. 118 del 23 maggio 1990); le tipologie, determinate in lire, rapportate in euro, si riferiscono a :
- tassa di iscrizione (euro 6,04);
- tassa di frequenza (euro 15,13);
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione (euro 12,09);
- tassa di rilascio dei relativi diplomi (euro 15,13).
Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali; con la C.M. n. 2 del 4 gennaio 2006 e con la C.M. n. 13 del 30 gennaio 2007 è stato precisato che l'esonero è stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Tale esonero resta confermato anche per l'anno scolastico 2014/2015, risultando immutato il regime di adempimento dell'obbligo di istruzione.
Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile "una tantum" all'atto dell'iscrizione al quarto anno.
Sembra opportuno far presente che, come già precisato con la O.M. n. 13 del 24 aprile 2013, art. 23, il versamento del contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di Istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.
La misura del contributo per le predette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni ed attribuzioni sia delle istituzioni scolastiche statali che di quelle paritarie.
II pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore Generale.
Il Direttore generale
Carmela Palumbo
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