N. 82 ORDINANZA 7 - 8 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Statuto dei lavoratori - Attivita' sindacale - Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali - Limitazione alle sole
associazioni sindacali, firmatarie di un contratto collettivo
applicato nell'unita' produttiva.
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), art. 19,
primo comma, lettera b).
-
(GU n.17 del 16-4-2014 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Gaetano SILVESTRI;
Giudici :Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio
MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano
AMATO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, lettera
b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), promosso dal Tribunale ordinario di Melfi nel giudizio
civile tra la FIOM - Federazione impiegati operai metalmeccanici -
Federazione Provinciale di Potenza e la SATA - Societa' autoveicoli
tecnologie avanzate s.p.a. ed altre, con ordinanza del 28 novembre
2012, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2013 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie
speciale, dell'anno 2013.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice
relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso ex art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta'
e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), l'adito
Tribunale ordinario di Melfi, premessane la rilevanza, ha sollevato,
con l'ordinanza in epigrafe, questione, di legittimita'
costituzionale dell'art. 19, primo comma, lettera b), della legge n.
300 del 1970, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 39 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza
sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di
associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti
collettivi applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque
partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali
rappresentanti dei lavoratori dell'azienda;
che, nel presente giudizio, non vi e' stata costituzione di
parti, ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
della medesima norma da questa denunciata, e' stata, in parte qua,
dichiarata l'illegittimita' costituzionale con la sentenza di questa
Corte n. 231 del 2013;
che la questione in esame, per sopravvenuta carenza di oggetto,
e', quindi, manifestamente inammissibile.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, lettera b),
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta'
e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, dal Tribunale
ordinario di Melfi, con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
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