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domenica 20 aprile 2014

Corte Costituzionale: N. 82 ORDINANZA 7 - 8 aprile 2014 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Statuto dei lavoratori - Attivita' sindacale - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali - Limitazione alle sole associazioni sindacali, firmatarie di un contratto collettivo applicato nell'unita' produttiva.


N. 82 ORDINANZA 7 - 8 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Statuto dei lavoratori - Attivita'  sindacale  -  Costituzione  delle
  rappresentanze  sindacali  aziendali  -   Limitazione   alle   sole
  associazioni  sindacali,  firmatarie  di  un  contratto  collettivo
  applicato nell'unita' produttiva.
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della  liberta'  e
  dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e  dell'attivita'
  sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), art.  19,
  primo comma, lettera b).
-  
(GU n.17 del 16-4-2014 )  

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Gaetano SILVESTRI;
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, lettera
b), della legge 20 maggio 1970, n.  300  (Norme  sulla  tutela  della
liberta' e  dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento), promosso dal Tribunale ordinario di Melfi nel giudizio
civile tra la FIOM - Federazione impiegati  operai  metalmeccanici  -
Federazione Provinciale di Potenza e la SATA -  Societa'  autoveicoli
tecnologie avanzate s.p.a. ed altre, con ordinanza  del  28  novembre
2012, iscritta al n. 173 del registro  ordinanze  2013  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  34,  prima   serie
speciale, dell'anno 2013.
    Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli.
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso ex art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta'
e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e  dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e  norme  sul  collocamento),  l'adito
Tribunale ordinario di Melfi, premessane la rilevanza, ha  sollevato,
con   l'ordinanza   in   epigrafe,   questione,    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 19, primo comma, lettera b), della legge  n.
300 del 1970, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e  39  della
Costituzione, nella parte in cui non prevede  che  la  rappresentanza
sindacale aziendale possa  essere  costituita  anche  nell'ambito  di
associazioni  sindacali  che,  pur  non  firmatarie   dei   contratti
collettivi  applicati  nell'unita'   produttiva,   abbiano   comunque
partecipato alla negoziazione relativa agli  stessi  contratti  quali
rappresentanti dei lavoratori dell'azienda;
    che, nel presente giudizio,  non  vi  e'  stata  costituzione  di
parti, ne' ha spiegato intervento il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri.
    Considerato che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,
della medesima norma da questa denunciata, e' stata,  in  parte  qua,
dichiarata l'illegittimita' costituzionale con la sentenza di  questa
Corte n. 231 del 2013;
    che la questione in esame, per sopravvenuta carenza  di  oggetto,
e', quindi, manifestamente inammissibile.
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, e 9, commi 1 e  2,  delle  norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo  comma,  lettera  b),
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta'
e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e  dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento),  sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 39 della  Costituzione,  dal  Tribunale
ordinario di Melfi, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.

                                F.to:
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014.

                   Il Direttore della Cancelleria
                       F.to: Gabriella MELATTI

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