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domenica 20 aprile 2014

Corte Costituzionale: N. 84 ORDINANZA 7 - 8 aprile 2014 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino comunitario per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno - Provvedimento del prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario - Disciplina del contenuto e delle modalita' di esecuzione.


N. 84 ORDINANZA 7 - 8 aprile 2014

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero - Allontanamento dal territorio dello Stato  del  cittadino
  comunitario per cessazione  delle  condizioni  che  determinano  il
  diritto di soggiorno - Provvedimento del prefetto  territorialmente
  competente  secondo  la  residenza  o  dimora  del  destinatario  -
  Disciplina del contenuto e delle modalita' di esecuzione.
- Decreto legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione  della
  direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini  dell'Unione
  e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente  nel
  territorio degli Stati membri), art. 21.
-  
(GU n.17 del 16-4-2014 )  

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Gaetano SILVESTRI;
Giudici :Luigi MAZZELLA,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Sergio
  MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  21  del
decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione   della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione  e
dei loro familiari di circolare  e  di  soggiornare  liberamente  nel
territorio degli Stati membri), promosso dal Tribunale  ordinario  di
Rovigo,  sul  ricorso  proposto  da  B.R.C.,  con  ordinanza  dell'11
dicembre 2012, iscritta al n.  228  del  registro  ordinanze  2013  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  44,  prima
serie speciale, dell'anno 2013.
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nella camera di consiglio del  12  marzo  2014  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di  Rovigo,  in  composizione
monocratica, con ordinanza dell'11 dicembre 2012,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3 e 10,  secondo  comma,  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  21  del  decreto
legislativo 6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione  della  direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e  dei  loro
familiari di circolare e di soggiornare  liberamente  nel  territorio
degli Stati membri), nella parte «in  cui  consente  al  Prefetto  di
decretare l'allontanamento dal territorio dello Stato» del  cittadino
dell'Unione europea verso altro Stato membro, che nei  confronti  del
medesimo cittadino ha emesso mandato di arresto europeo (M.A.E.),  ai
sensi della legge n. 69 del 2005, «qualora si verta nelle ipotesi  di
cui all'art. 18 di detta legge stabilite con sentenza della corte  di
appello»;
    che il rimettente espone che B.R.C. ha gravato - ex art.  17  del
decreto  legislativo  1°  settembre   2011   n.   150   (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69)  e  art.  22  del
d.lgs. n. 30 del 2007 -  il  decreto  di  allontanamento  emesso  dal
Prefetto di Rovigo l'8  maggio  2012  sulla  base  dell'art.  21  del
medesimo d.lgs n. 30 del 2007 - per la ritenuta  insussistenza  delle
condizioni di legge che permettevano la  permanenza  dell'interessato
nel territorio dello Stato e, in  particolare,  quelle  di  cui  agli
artt. 5-bis, 6, 7 e 13 del d.lgs. n. 30 del 2007;
    che, sebbene non abbia dimostrato le condizioni  che  legittimano
il  suo  soggiorno  in  Italia,  il   ricorrente   avrebbe   comunque
documentato di essere stato destinatario di  un  mandato  di  arresto
europeo per un reato commesso all'epoca in cui era minorenne, mandato
reso esecutivo da una sentenza del Tribunale di Hunedoara  (Romania),
in esecuzione del quale e' stato arrestato in data 22 marzo  2012  in
Adria;
    che, in relazione a tale evento,  il  rimettente  assume  che  la
Corte d'appello di Venezia, chiamata a decidere  sulla  consegna  del
B.R.C. all'autorita' romena, ha ritenuto di doverla negare sulla base
dell'art.  18,  lettera  r),  della  legge  22  aprile  2005,  n.  69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa  al  mandato
d'arresto europeo e alle procedure di  consegna  tra  Stati  membri),
cosi' come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 227
del 2010;
    che il giudice a quo, sulla premessa che i concetti di "consegna"
e di  "allontanamento"  sono  in  grado  di  sovrapporsi,  in  quanto
l'esecuzione  dell'allontanamento  mediante   la   presentazione   al
Consolato italiano in patria  potrebbe  risolversi  nella  traduzione
coatta del cittadino  comunitario  in  ambito  territoriale  compreso
nella sfera di dominio dello stesso Stato membro  che  ha  emesso  il
mandato di arresto;
    che, a suo giudizio, il disposto dell'art. 18 della legge  n.  69
del 2005 imporrebbe allo Stato di  non  consegnare  la  persona  allo
Stato membro rogante, ponendosi in conflitto con  le  previsioni  del
d.lgs. n. 30 del 2007;
    che tali norme determinerebbero una sovrapposizione di  normative
contrastanti incidenti su identica condizione e dunque  irragionevoli
e contrarie all'art. 3 Cost.;
    che, inoltre, l'esecuzione di un  ordine  di  allontanamento  con
destinazione nel territorio dello Stato membro coincidente con quello
che ha emesso il mandato europeo potrebbe frustrare, in concreto, sia
l'autorita'  della  decisione  giurisdizionale  che  ha   negato   la
consegna, sia il diritto del  cittadino  dello  Stato  membro  a  non
essere  consegnato,  e  cio'  «potrebbe  tradursi  nella   violazione
dell'art. 10 secondo comma della Costituzione  laddove  si  consideri
che la legge n. 69  del  2005  attua,  nell'ordinamento  interno,  le
disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del
13 giugno  2002»,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo  e  alle
procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti
in cui tali  disposizioni  non  sono  incompatibili  con  i  principi
supremi  dell'ordinamento  costituzionale  in  materia   di   diritti
fondamentali, nonche' in materia di diritti di liberta' e del  giusto
processo;
    che  si  imporrebbe,  dunque,  una  «lettura   costituzionalmente
orientata [...] con  sacrificio  delle  ragioni  sottese  alla  ratio
dell'art. 21 del d.lgs n. 30  del  2007  da  ritenersi  concretamente
soccombenti rispetto ai valori che informano invece le previsioni  di
cui all'art. 18 della legge 69 del  2005»:  sicche'  la  prima  norma
sarebbe costituzionalmente illegittima «nella parte in  cui  consente
al Prefetto di decretare l'allontanamento dal territorio dello  Stato
ex art. 21 d.lgs. n. 30 del  2007,  con  destinazione  del  cittadino
comunitario a quello di altro Stato membro che  nei  confronti  dello
stesso cittadino ha emesso Mandato di Arresto Internazionale [rectius
europeo] (M.A.E.) ai sensi della legge n.  69  del  2005  qualora  si
verta nelle ipotesi di cui all'art. 18 di detta legge  stabilite  con
sentenza della Corte d'Appello»;
    che nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata  manifestamente
inammissibile e, comunque, infondata.
    che nel giudizio si e' costituito il B.R.C.
    Considerato che il Tribunale ordinario  di  Rovigo  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 21 del  decreto  legislativo  6
febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE  relativa
al  diritto  dei  cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di
circolare e di soggiornare liberamente  nel  territorio  degli  Stati
membri), nella parte  «in  cui  consente  al  Prefetto  di  decretare
l'allontanamento  dal   territorio   dello   Stato»   del   cittadino
dell'Unione europea verso altro Stato membro, che nei  confronti  del
medesimo cittadino ha emesso mandato di arresto europeo (M.A.E.),  ai
sensi della legge 22 aprile 2005 n. 69 (Disposizioni  per  conformare
il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al  mandato  d'arresto  europeo  e  alle
procedure di consegna tra Stati  membri),  «qualora  si  verta  nelle
ipotesi di cui all'art. 18 di  detta  legge  stabilite  con  sentenza
della corte di appello»;
    che  la  questione  e'   manifestamente   inammissibile   perche'
l'ordinanza di rimessione presenta carenze in  punto  di  descrizione
della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza  tali  da
precludere lo scrutinio nel merito delle censure;
    che, infatti, il rimettente non specifica a quale  delle  ipotesi
di cui agli artt. 5-bis, 6, 7 e 13  del  d.lgs  n.  30  del  2007  il
provvedimento prefettizio abbia fatto riferimento,  ne'  se,  fra  le
condizioni in base alle quali sono state valutate, ai sensi del comma
2 della norma impugnata, l'integrazione  sociale  e  culturale  ed  i
legami  con  il  Paese  di  origine,  sia  stata  considerata   anche
l'esistenza del provvedimento di rifiuto di esecuzione del mandato di
arresto;
    che, infatti, l'ordinanza nulla dice  in  merito  alla  data  del
provvedimento della Corte lagunare, sicche' non e' dato conoscere  se
quel provvedimento avesse preceduto o seguito il decreto prefettizio,
con diverse conseguenze  in  ordine  alla  rilevanza  di  tale  fatto
nell'ambito  di  un  procedimento  in  cui  si  realizza  un  effetto
devolutivo pieno;
    che, nonostante faccia riferimento ad un mandato  in  executivis,
per l'esecuzione di una sentenza in relazione ad  un  reato  commesso
allorche' il condannato era minorenne, il rimettente non specifica se
il rifiuto della consegna sia stato emesso quando il  ricorrente  era
minorenne  o  maggiorenne,  omettendo  di  indicare,  ancora,  se  il
provvedimento di rifiuto  sia  divenuto  definitivo  e  se  la  Corte
d'appello, con riferimento alla lettera r) dell'art. 18  della  legge
n. 69 del 2005, abbia disposto l'esecuzione  della  pena  in  Italia,
secondo il diritto interno ne' se questa pena sia stata espiata;
    che, in mancanza di tali riferimenti specifici  alla  fattispecie
concreta che ha dato origine al giudizio a quo, e' inibita  a  questa
Corte la necessaria verifica circa  l'influenza  della  questione  di
legittimita' sulla decisione richiesta al  rimettente  (ex  plurimis,
ordinanze n. 193, n. 177, n. 171 e n. 162 del 2011);
    che, infine, il parametro dell'art. 10, secondo comma, Cost., non
e' utilizzabile per le norme internazionali  convenzionali  rilevanti
nella specie, atteso che «l'esigenza di  coerenza  con  l'ordinamento
comunitario  trova   collocazione   adeguata   nell'art.   11   della
Costituzione» (sentenza n. 284 del 2007);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara   manifestamente   inammissibile   la    questione    di
legittimita' costituzionale dell'art. 21 del  decreto  legislativo  6
febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE  relativa
al  diritto  dei  cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di
circolare e di soggiornare liberamente  nel  territorio  degli  Stati
membri), per violazione degli artt. 3  e  10,  secondo  comma,  della
Costituzione,  sollevata  dal  Tribunale  ordinario  di  Rovigo,  con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.

                                F.to:
                    Gaetano SILVESTRI, Presidente
                     Giuseppe TESAURO, Redattore
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014.

                   Il Direttore della Cancelleria
                       F.to: Gabriella MELATTI

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