N. 84 ORDINANZA 7 - 8 aprile 2014
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Straniero - Allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
comunitario per cessazione delle condizioni che determinano il
diritto di soggiorno - Provvedimento del prefetto territorialmente
competente secondo la residenza o dimora del destinatario -
Disciplina del contenuto e delle modalita' di esecuzione.
- Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri), art. 21.
-
(GU n.17 del 16-4-2014 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Gaetano SILVESTRI;
Giudici :Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo
Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio
MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri), promosso dal Tribunale ordinario di
Rovigo, sul ricorso proposto da B.R.C., con ordinanza dell'11
dicembre 2012, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2013 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 2013.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Rovigo, in composizione
monocratica, con ordinanza dell'11 dicembre 2012, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 10, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri), nella parte «in cui consente al Prefetto di
decretare l'allontanamento dal territorio dello Stato» del cittadino
dell'Unione europea verso altro Stato membro, che nei confronti del
medesimo cittadino ha emesso mandato di arresto europeo (M.A.E.), ai
sensi della legge n. 69 del 2005, «qualora si verta nelle ipotesi di
cui all'art. 18 di detta legge stabilite con sentenza della corte di
appello»;
che il rimettente espone che B.R.C. ha gravato - ex art. 17 del
decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e art. 22 del
d.lgs. n. 30 del 2007 - il decreto di allontanamento emesso dal
Prefetto di Rovigo l'8 maggio 2012 sulla base dell'art. 21 del
medesimo d.lgs n. 30 del 2007 - per la ritenuta insussistenza delle
condizioni di legge che permettevano la permanenza dell'interessato
nel territorio dello Stato e, in particolare, quelle di cui agli
artt. 5-bis, 6, 7 e 13 del d.lgs. n. 30 del 2007;
che, sebbene non abbia dimostrato le condizioni che legittimano
il suo soggiorno in Italia, il ricorrente avrebbe comunque
documentato di essere stato destinatario di un mandato di arresto
europeo per un reato commesso all'epoca in cui era minorenne, mandato
reso esecutivo da una sentenza del Tribunale di Hunedoara (Romania),
in esecuzione del quale e' stato arrestato in data 22 marzo 2012 in
Adria;
che, in relazione a tale evento, il rimettente assume che la
Corte d'appello di Venezia, chiamata a decidere sulla consegna del
B.R.C. all'autorita' romena, ha ritenuto di doverla negare sulla base
dell'art. 18, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri),
cosi' come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 227
del 2010;
che il giudice a quo, sulla premessa che i concetti di "consegna"
e di "allontanamento" sono in grado di sovrapporsi, in quanto
l'esecuzione dell'allontanamento mediante la presentazione al
Consolato italiano in patria potrebbe risolversi nella traduzione
coatta del cittadino comunitario in ambito territoriale compreso
nella sfera di dominio dello stesso Stato membro che ha emesso il
mandato di arresto;
che, a suo giudizio, il disposto dell'art. 18 della legge n. 69
del 2005 imporrebbe allo Stato di non consegnare la persona allo
Stato membro rogante, ponendosi in conflitto con le previsioni del
d.lgs. n. 30 del 2007;
che tali norme determinerebbero una sovrapposizione di normative
contrastanti incidenti su identica condizione e dunque irragionevoli
e contrarie all'art. 3 Cost.;
che, inoltre, l'esecuzione di un ordine di allontanamento con
destinazione nel territorio dello Stato membro coincidente con quello
che ha emesso il mandato europeo potrebbe frustrare, in concreto, sia
l'autorita' della decisione giurisdizionale che ha negato la
consegna, sia il diritto del cittadino dello Stato membro a non
essere consegnato, e cio' «potrebbe tradursi nella violazione
dell'art. 10 secondo comma della Costituzione laddove si consideri
che la legge n. 69 del 2005 attua, nell'ordinamento interno, le
disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002», relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti
in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi
supremi dell'ordinamento costituzionale in materia di diritti
fondamentali, nonche' in materia di diritti di liberta' e del giusto
processo;
che si imporrebbe, dunque, una «lettura costituzionalmente
orientata [...] con sacrificio delle ragioni sottese alla ratio
dell'art. 21 del d.lgs n. 30 del 2007 da ritenersi concretamente
soccombenti rispetto ai valori che informano invece le previsioni di
cui all'art. 18 della legge 69 del 2005»: sicche' la prima norma
sarebbe costituzionalmente illegittima «nella parte in cui consente
al Prefetto di decretare l'allontanamento dal territorio dello Stato
ex art. 21 d.lgs. n. 30 del 2007, con destinazione del cittadino
comunitario a quello di altro Stato membro che nei confronti dello
stesso cittadino ha emesso Mandato di Arresto Internazionale [rectius
europeo] (M.A.E.) ai sensi della legge n. 69 del 2005 qualora si
verta nelle ipotesi di cui all'art. 18 di detta legge stabilite con
sentenza della Corte d'Appello»;
che nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
inammissibile e, comunque, infondata.
che nel giudizio si e' costituito il B.R.C.
Considerato che il Tribunale ordinario di Rovigo dubita della
legittimita' costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri), nella parte «in cui consente al Prefetto di decretare
l'allontanamento dal territorio dello Stato» del cittadino
dell'Unione europea verso altro Stato membro, che nei confronti del
medesimo cittadino ha emesso mandato di arresto europeo (M.A.E.), ai
sensi della legge 22 aprile 2005 n. 69 (Disposizioni per conformare
il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri), «qualora si verta nelle
ipotesi di cui all'art. 18 di detta legge stabilite con sentenza
della corte di appello»;
che la questione e' manifestamente inammissibile perche'
l'ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione
della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da
precludere lo scrutinio nel merito delle censure;
che, infatti, il rimettente non specifica a quale delle ipotesi
di cui agli artt. 5-bis, 6, 7 e 13 del d.lgs n. 30 del 2007 il
provvedimento prefettizio abbia fatto riferimento, ne' se, fra le
condizioni in base alle quali sono state valutate, ai sensi del comma
2 della norma impugnata, l'integrazione sociale e culturale ed i
legami con il Paese di origine, sia stata considerata anche
l'esistenza del provvedimento di rifiuto di esecuzione del mandato di
arresto;
che, infatti, l'ordinanza nulla dice in merito alla data del
provvedimento della Corte lagunare, sicche' non e' dato conoscere se
quel provvedimento avesse preceduto o seguito il decreto prefettizio,
con diverse conseguenze in ordine alla rilevanza di tale fatto
nell'ambito di un procedimento in cui si realizza un effetto
devolutivo pieno;
che, nonostante faccia riferimento ad un mandato in executivis,
per l'esecuzione di una sentenza in relazione ad un reato commesso
allorche' il condannato era minorenne, il rimettente non specifica se
il rifiuto della consegna sia stato emesso quando il ricorrente era
minorenne o maggiorenne, omettendo di indicare, ancora, se il
provvedimento di rifiuto sia divenuto definitivo e se la Corte
d'appello, con riferimento alla lettera r) dell'art. 18 della legge
n. 69 del 2005, abbia disposto l'esecuzione della pena in Italia,
secondo il diritto interno ne' se questa pena sia stata espiata;
che, in mancanza di tali riferimenti specifici alla fattispecie
concreta che ha dato origine al giudizio a quo, e' inibita a questa
Corte la necessaria verifica circa l'influenza della questione di
legittimita' sulla decisione richiesta al rimettente (ex plurimis,
ordinanze n. 193, n. 177, n. 171 e n. 162 del 2011);
che, infine, il parametro dell'art. 10, secondo comma, Cost., non
e' utilizzabile per le norme internazionali convenzionali rilevanti
nella specie, atteso che «l'esigenza di coerenza con l'ordinamento
comunitario trova collocazione adeguata nell'art. 11 della
Costituzione» (sentenza n. 284 del 2007);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri), per violazione degli artt. 3 e 10, secondo comma, della
Costituzione, sollevata dal Tribunale ordinario di Rovigo, con
l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
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