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mercoledì 27 agosto 2014

BANCA D'ITALIA CONCORSO Borse di studio «Bonaldo Stringher», «Giorgio Mortara», «Donato Menichella» (GU n.66 del 26-8-2014)






BANCA D'ITALIA
CONCORSO


                Borse di studio «Bonaldo Stringher»,
               «Giorgio Mortara», «Donato Menichella»


(GU n.66 del 26-8-2014)


    A.  3   borse  di  studio  "Bonaldo  Stringher"  -  destinate  al
perfezionamento  degli  studi  all'estero  nel  campo   dell'economia
politica e della politica economica;
    B. 2  borse  di  studio  "Giorgio   Mortara"   -   destinate   al
perfezionamento degli studi all'estero sulle metodologie matematiche,
statistiche ed econometriche, principalmente finalizzate  all'analisi
delle istituzioni, dei mercati e degli strumenti finanziari  e  della
loro regolamentazione;
    C.  2  borse  di  studio  "Donato  Menichella"  -  destinate   al
perfezionamento   degli   studi   in   Italia   o all'estero    sulle
interrelazioni  tra  crescita  economica  ed  ordinamento   giuridico
nonche'  sugli  impatti  della   regolamentazione   sulle   attivita'
economiche.

                               Art. 1


       Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio


    La Banca d'Italia mette a concorso le borse  di  studio  «Bonaldo
Stringher», «Giorgio Mortara» e «Donato  Menichella»  (contrassegnate
dalle lettere A, B e C del presente bando di concorso) per consentire
a giovani laureati il perfezionamento  degli  studi  negli  specifici
campi tematici  di  interesse  dell'Istituto  sopra  specificati  per
ciascuna tipologia di borsa.
    Le  borse  comportano  l'obbligo  della  frequenza   per   l'anno
accademico 2015/2016 di un corso universitario di perfezionamento, di
durata prevista non inferiore a 9 mesi, a scelta  del  candidato.  Il
corso prescelto dovra'  essere  in  linea  con  gli  studi  svolti  e
coerente con il campo tematico della tipologia di borsa per la  quale
si concorre.
    E' consentito concorrere all'assegnazione di una  sola  tipologia
di borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a piu'  di
un concorso, viene invitato a precisare per  quale  concorso  intende
optare.

                               Art. 2


                     Requisiti di partecipazione


    Possono partecipare ai concorsi per  l'assegnazione  delle  borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea;
      2) laurea specialistica/magistrale ovvero laurea quadriennale o
di durata superiore conseguita posteriormente al 31 luglio 2012 - con
un punteggio non inferiore a 110/110 -  presso  un'universita'  o  un
istituto superiore italiani;
      3) ottima conoscenza  della  lingua  straniera  utilizzata  nei
corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa.
    I requisiti di cui ai precedenti punti  devono  essere  posseduti
alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.

                               Art. 3


                    Importi delle borse di studio


    Per l'anno accademico di frequenza dei corsi  di  perfezionamento
verra' erogato  (al  lordo  dell'imposizione  fiscale)  l'importo  di
€ 24.000 suddiviso in quattro rate.
    Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia  parte  dell'area  dell'euro,  verra'
erogato l'equivalente dell'importo  dovuto  nella  valuta  del  Paese
stesso,  calcolato  in  base  al  tasso  di  cambio  medio  del  mese
precedente all'effettuazione del pagamento.
    Il citato importo e' comprensivo delle  spese  di  viaggio  e  di
assicurazione contro le malattie.
    Le  tasse  universitarie  e  quelle   eventuali   di   soggiorno,
opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia.
    I vincitori delle borse di studio «Bonaldo Stringher» (lett.  A),
al  termine  del  primo  anno  di  corso  sovvenzionato  dalla  Banca
d'Italia, possono  chiedere  il  rinnovo  del  finanziamento  per  il
successivo anno di studi.  La  Banca  d'Italia  puo'  accordare  tale
rinnovo  valutando,  a  suo  insindacabile  giudizio,   il   profitto
conseguito.

                               Art. 4


                      Commissioni esaminatrici


    Le borse di studio  vengono  conferite  ai  candidati  dichiarati
vincitori dalle Commissioni nominate, una per ciascuno  dei  concorsi
di cui alle lettere A, B, C, dalla Banca d'Italia e  composte  ognuna
da  sette  membri  scelti  tra  accademici  dei  Lincei  e/o  docenti
universitari.
    La Commissione valuta preliminarmente la coerenza  tra  il  campo
tematico della borsa di studio prescelta dai candidati e  l'argomento
della tesi di  laurea  e  degli  eventuali  altri  lavori  presentati
escludendo dalle valutazioni di merito i candidati per i quali non si
ravvisi la citata coerenza. Gli interessati sono, pertanto,  invitati
a porre la massima  attenzione  nell'individuazione  della  borsa  di
studio per la quale intendono candidarsi (cfr. art. 1, comma 2).
    Successivamente, la Commissione valuta nell'ordine:
      il merito della tesi, l'attitudine all'attivita'  di  studio  e
ricerca  che  la  stessa  esprime  e,  quando  del  caso,  i  profili
comparatistici ivi contenuti;
      gli eventuali altri lavori, il  curriculum  degli  studi  e  le
eventuali attivita' professionali;
      il programma degli studi e delle ricerche che il  candidato  si
prefigge di compiere e le
      universita' presso le  quali  intende  fruire  della  borsa  di
studio.
    La Commissione tiene conto inoltre:
      dell'eventuale   risultato   ottenuto   nel   Graduate   Record
Examination (GRE), nel  Graduate  Management  Admission  Test  (GMAT)
ovvero in test omologhi ove richiesti dalle Universita' prescelte dal
candidato per l'ammissione ai relativi corsi di studio.
    La Commissione, oltre ai vincitori, individua fino a  un  massimo
di 8  candidati  per  il  concorso  per  l'assegnazione  delle  borse
«Stringher» (lett. A) e fino a un massimo di 6 candidati per ciascuno
dei concorsi per l'assegnazione delle borse «Mortara» e  «Menichella»
(lett. B e C), ritenuti particolarmente meritevoli da convocare  alla
prova d'esame di cui all'art. 12.
    Agli  assegnatari  delle  borse  viene  data  comunicazione   per
iscritto;  per  tutti  i  candidati  l'esito  della  selezione  viene
pubblicato    sul    sito    internet    della     Banca     d'Italia
www.bancaditalia.it.
    Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni  effetto  di
legge.

                               Art. 5


           Borse di avviamento alla ricerca («Internship»)


    La Banca d'Italia si riserva la facolta' di convocare i vincitori
e i particolarmente meritevoli  per  l'anno  accademico  2015/2016  a
selezioni per il conferimento di borse  di  avviamento  alla  ricerca
della durata  di  tre  mesi  prorogabili  fino  a  sei  e  da  fruire
all'interno dell'Istituto.
    Ove la Banca d'Italia si avvalga della facolta' di cui  al  comma
precedente, i vincitori delle  borse  per  il  perfezionamento  degli
studi verranno convocati solo alle selezioni  per  l'assegnazione  di
borse di avviamento alla ricerca indette per periodi non  coincidenti
con quelli di fruizione delle prime.
    La procedura e i criteri di selezione per il  conferimento  delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti  agli  interessati
successivamente.

                               Art. 6


                          Incompatibilita'


    Le borse per il perfezionamento degli studi non  sono  cumulabili
con altre  forme  di  finanziamento  assimilabili  quali  assegni  di
ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di  studio.
I candidati vincitori  delle  borse,  pertanto,  saranno  invitati  a
rinunciare agli altri finanziamenti  per  il  periodo  coperto  dalle
stesse, a pena di decadenza dal diritto di fruire delle medesime.

                               Art. 7


                      Domanda di partecipazione


    La domanda deve essere presentata - completa della documentazione
di cui al successivo art. 8 - entro il termine perentorio  delle  ore
18:00 del 13 ottobre 2014 (ora italiana), utilizzando  esclusivamente
l'applicazione disponibile sul sito  internet  della  Banca  d'Italia
www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine di  cui  al  comma  1,  non
permettera' piu' l'accesso  e  l'invio  della  domanda.  Al  fine  di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  previsto  dal  bando,  si
raccomanda  vivamente  di   formalizzare   per   tempo   la   propria
candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario  per  completare
l'iter di registrazione propedeutico alla presentazione della stessa.
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  della
domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 8


               Documentazione da allegare alla domanda


    Nel presentare la propria domanda secondo le modalita' di cui  al
comma 1 dell'art. 7, il candidato deve allegare in formato PDF:
      a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46  e
47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   445/2000,
contenente l'indicazione della data e  del  voto  di  laurea  nonche'
l'elenco di tutti gli esami sostenuti con l'indicazione della data di
effettuazione e della votazione (devono  essere  indicati  anche  gli
esami sostenuti per il conseguimento della laurea triennale);
      b) la tesi di laurea;
      c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di  non  piu'
di mille parole, che enuclei i  contributi  originali  del  candidato
sull'argomento discusso nella tesi;
      d)  la  documentazione  attestante  l'ottima  conoscenza  della
lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti  per  la
fruizione della borsa. La conoscenza potra' anche essere  documentata
dichiarando di aver conseguito idonea  attestazione  ovvero  di  aver
soggiornato all'estero per almeno un anno per motivi  di  studio  e/o
professionali (in  tal  caso  andranno  specificati:  la  durata  del
soggiorno,  gli  studi  svolti  e/o   le   esperienze   professionali
effettuate);
      e) il «curriculum vitae» dal quale  emerga  esaurientemente  il
quadro degli studi e delle attivita' professionali svolte;
      f) l'eventuale documentazione attestante il risultato  ottenuto
nel  Graduate  Record  Examination  (GRE),  nel  Graduate  Management
Admission  Test  (GMAT)  ovvero  in  test  omologhi  richiesti  dalle
Universita' prescelte per il perfezionamento degli studi;
      g) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni,
titoli professionali e culturali, attestati accademici  nonche'  ogni
altra documentazione riguardante attivita' scientifiche, didattiche e
di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettere A, B  e  C
del bando);
      h) un documento di riconoscimento in corso di validita'  ovvero
recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
    Andranno    inoltre    indicati,    negli    appositi    riquadri
dell'applicazione, il programma degli studi e delle ricerche  che  il
candidato si prefigge di compiere  con  la  frequenza  del  corso  di
perfezionamento nonche'  le  universita'  prescelte.  La  descrizione
dettagliata dovra'  illustrare  compiutamente  le  finalita'  che  il
candidato si ripromette di conseguire.
    La Banca d'Italia puo' verificare  in  ogni  momento  l'effettivo
possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente  bando  nonche'  la
conformita' all'originale di tutti i documenti allegati alla domanda.

                               Art. 9


                         Cause di esclusione


    Non  sono  tenute  in  considerazione  -  e   comportano   quindi
l'esclusione dai concorsi - le domande:
      a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno  o  piu'  dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dall'art. 2;
      b)  per  le  quali  sia  stata  accertata  la  non  conformita'
all'originale della documentazione allegata alla domanda;
      c) prive del documento di riconoscimento;
      d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e
d)  e  del  programma  degli   studi   e   delle   ricerche   nonche'
dell'indicazione, nel modulo di domanda, delle universita'  prescelte
di cui al precedente art. 8.
    La Banca d'Italia  comunica  per  iscritto  agli  interessati  il
provvedimento di esclusione.

                               Art. 10


Documentazione da  presentare  dopo  l'assegnazione  delle  borse  di
                               studio


    La Banca d'Italia comunichera' agli assegnatari  delle  borse  di
studio la  documentazione  da  presentare,  indicandone  modalita'  e
termini di invio.
    Nell'ambito della documentazione che dovra' essere  fornita  sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
      relative all'esistenza o meno di condanne penali,  di  sentenze
di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a  misure
di sicurezza nonche' di carichi pendenti;
      di  conformita'  all'originale  ovvero  di  veridicita'   della
documentazione di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), d),  f)  e
g) allegata alla domanda.
    La Banca d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  procedere  alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.  2  del  presente
bando, cosi' come dichiarati  e  documentati  dagli  interessati.  Le
eventuali difformita' riscontrate  rispetto  a  quanto  dichiarato  o
documentato  dagli  interessati   vengono   segnalate   all'Autorita'
giudiziaria.
    L'accertamento del mancato possesso di uno o piu'  dei  requisiti
di partecipazione e/o le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato comportano la revoca dell'assegnazione della  borsa
di studio e precludono anche la possibilita'  di  essere  chiamati  a
sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 12.

                               Art. 11


                   Fruizione della borsa di studio


    Gli assegnatari  sono  tenuti  a  seguire,  nell'anno  accademico
2015/2016, il corso di studi esclusivamente in una delle  universita'
indicate nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso.  Eventuali
cambiamenti di universita'  sono  eccezionalmente  autorizzati  dalla
Banca d'Italia in  presenza  di  validi  e  documentati  motivi.  Non
costituisce valido motivo il rigetto della  domanda  d'iscrizione  da
parte delle universita' indicate nella domanda di partecipazione  per
carenza di uno o piu' dei requisiti di ammissione.
    Gli assegnatari devono tempestivamente  comunicare  l'universita'
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento
nonche' il nome del tutor loro assegnato dall'universita'.
    La Banca d'Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore  tutor,
scelto tra i propri dipendenti. Il  borsista  e'  tenuto  a  riferire
sull'andamento degli studi e a inviare non meno di  due  relazioni  -
una a meta' del corso e una al suo termine - per illustrare gli studi
svolti, gli esami sostenuti e le tematiche  approfondite  durante  il
periodo di fruizione della borsa.
    I tutor - a meta' e alla fine del corso - redigono una  relazione
con la quale illustrano gli studi svolti,  gli  esami  sostenuti,  le
valutazioni riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
    L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma  da  parte  dell'interessato  dell'avvenuta  iscrizione
presso l'universita' prescelta;  la  seconda  alla  comunicazione  da
parte dell'universita' circa l'inizio della frequenza del  corso;  le
ultime  due  rate  -  a  meta'  del  corso  e  al   suo   termine   -
successivamente alla  ricezione  delle  relazioni  dei  tutor  e  del
borsista.
    La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della prima rata  nel
caso in cui l'assegnatario della borsa non  inizi  la  frequenza  del
corso di studi.
    La Banca d'Italia si riserva di non  corrispondere  le  rate  non
ancora maturate: a) nel caso di interruzione,  sia  pure  temporanea,
della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio  alla
Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento
degli  studi;  c)  qualora  da  tale   documentazione   risulti   che
l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
    La revoca della borsa di studio  preclude  la  convocazione  alla
prova d'esame di cui al successivo art. 12.

                               Art. 12


Prova d'esame per l'assunzione in esperimento nel grado di Coadiutore


    La Banca d'Italia si riserva di convocare gli  assegnatari  delle
borse di studio e i particolarmente meritevoli dei  concorsi  di  cui
alle lettere A, B e C a sostenere una  specifica  prova  d'esame  per
l'assunzione in esperimento nel grado di Coadiutore; la prova  potra'
essere sostenuta per una volta sola, al termine dell'anno  accademico
2015/2016 oppure al termine del successivo anno accademico 2016/2017.
    In tale occasione  la  Banca  d'Italia  si  riserva  altresi'  di
verificare  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui
all'art. 2 del bando.
    La Banca  d'Italia  nomina  una  Commissione  con  l'incarico  di
sovrintendere alla prova d'esame.
    La prova d'esame consiste in una prova scritta  e  in  una  orale
alla quale partecipano  i  candidati  che  hanno  superato  la  prova
scritta.
    Le modalita' di svolgimento della prova, il programma  d'esame  e
le ulteriori modalita' di  assunzione  saranno  comunicati  in  tempo
utile a tutti i candidati.
    La nomina alle dipendenze della  Banca  d'Italia  resta  comunque
subordinata al possesso da parte  degli  interessati  dei  prescritti
requisiti regolamentari.

                               Art. 13


                   Trattamento dei dati personali


    Ai sensi dell'art. 13 del decreto  legislativo  n.  196/2003,  in
materia di protezione dei dati  personali,  si  informa  che  i  dati
forniti  dai  candidati  sono  raccolti  presso  la  Banca  d'Italia,
Servizio Risorse umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per
le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in  forma
automatizzata. Per gli assegnatari delle borse il trattamento di tali
dati prosegue per le  finalita'  di  gestione  delle  stesse;  per  i
vincitori della prova d'esame, esso  prosegue  anche  successivamente
all'instaurazione del rapporto di lavoro per  le  finalita'  inerenti
alla gestione del medesimo.
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. In  caso  di  rifiuto  a
fornire i dati richiesti, la Banca  d'Italia  procede  all'esclusione
dal concorso.
    I dati di cui all'art. 10,  comma  2,  del  presente  bando  sono
trattati allo  scopo  di  accertare,  per  i  vincitori  della  prova
d'esame, il possesso del requisito di assunzione della compatibilita'
dei  comportamenti  tenuti  dagli  interessati  con  le  funzioni  da
espletare nell'Istituto,  in  base  a  quanto  previsto  dalle  norme
regolamentari della Banca d'Italia.
    Le informazioni fornite possono essere comunicate  unicamente  ad
altre  amministrazioni  pubbliche  a  fini  di  verifica  di   quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi  e
regolamenti.
    Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
d.lgs., tra i quali figura il diritto  di  accesso  ai  dati  che  li
riguardano  nonche'  alcuni  diritti  connessi  tra  cui  quello   di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge  nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    Tali diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 -  Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il  Capo
del Servizio Risorse umane. Oltre al responsabile del trattamento,  i
dipendenti della Banca d'Italia addetti alla Divisione  Assunzioni  e
selezioni esterne  del  Servizio  Risorse  umane  -  in  qualita'  di
incaricati del trattamento - potranno venire a  conoscenza  dei  dati
che riguardano i candidati.

                               Art. 14


                    Responsabile del procedimento


    L'Unita'  organizzativa  responsabile  del  procedimento  e'   il
Servizio Risorse umane. Il responsabile del procedimento e'  il  Capo
di tale Servizio.

                                         Il direttore generale: Rossi



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