MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2014, n. 130
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso interno, di
cui all'articolo 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
per la promozione alla qualifica di funzionario
amministrativo-contabile direttore vicedirigente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. (14G00145)
(GU n.210 del 10-9-2014)
Vigente al: 25-9-2014
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in
particolare l'articolo 122, disciplinante la promozione alla
qualifica di funzionario amministrativo-contabile direttore
vicedirigente;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148
«Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' di conferimento
e le modalita' d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne
conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Considerato che, a norma dell'articolo 122, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalita' di
svolgimento del concorso per la promozione alla qualifica di
funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20
febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e bando di concorso
1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per
titoli di servizio ed esami, per la promozione alla qualifica di
funzionario amministrativo-contabile direttore vicedirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 122 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia. Il
decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento,
indica le modalita' di svolgimento del concorso, il numero dei posti
messi a concorso, i requisiti di ammissione, il diario delle prove di
esame ovvero le modalita' di comunicazione delle stesse, le materie
oggetto delle prove di esame, le modalita' di presentazione dei
titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche'
eventuali particolari modalita' di presentazione delle domande al
concorso medesimo.
Art. 2
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un
colloquio.
2. La prova scritta verte su una delle tre tracce proposte dalla
commissione, tra le seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilita' di Stato.
3. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto costituzionale;
b) elementi di diritto comunitario;
c) elementi di diritto civile, con particolare riferimento al
libro IV del codice civile «Delle obbligazioni»;
d) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate
nel bando di concorso;
e) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse;
f) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
5. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 3
Titoli di servizio
1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento
professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non
inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o
periodo di 36 ore, fino ad un massimo di punti 2,50;
b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno 5
luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:
medaglia al merito di servizio - punti 0,80;
diploma di benemerenza con medaglia - punti 0,50;
encomio - punti 0,25;
elogio - punti 0,15;
c) anzianita' di effettivo servizio, esclusa l'anzianita'
richiesta quale requisito di ammissione al concorso: punti 1,00 per
ogni anno, fino ad un massimo di punti 6,00;
d) lodevole servizio prestato per almeno un anno presso altre
amministrazioni: punti 0,50.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data del 31
dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei
posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30
(dieci/trentesimi) o equivalente.
4. La valutazione dei titoli di servizio avviene dopo la prova
scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e'
presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed e' composta
da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove
di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non
appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e'
nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi
di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di
lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla
commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle
lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile
dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.
Art. 5
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
del concorso
1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nella prova scritta e nel colloquio.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto e'
pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in
materia.
Art. 6
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1851
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