MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2014, n. 135
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso interno, di
cui all'articolo 97, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00141)
(GU n.214 del 15-9-2014)
Vigente al: 30-9-2014
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in
particolare l'articolo 97, disciplinante l'accesso al ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006, recante
«Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio 2007, n. 148
«Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' di conferimento
e le modalita' d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne
conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Considerato che, a norma dell'articolo 97, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei collaboratori e
dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20
febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e bando di concorso
1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per
titoli di servizio ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia. Il
decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento,
indica le modalita' di svolgimento del concorso, i requisiti di
ammissione, il diario delle prove di esame ovvero le modalita' di
comunicazione delle stesse, le materie oggetto delle prove di esame,
le modalita' di presentazione dei titoli valutabili ai fini della
formazione della graduatoria nonche' eventuali particolari modalita'
di presentazione delle domande al concorso medesimo.
3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in possesso dei requisiti di cui all'articolo 97,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Art. 2
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un
colloquio.
2. La prima prova scritta verte su: elementi di diritto privato e,
congiuntamente o disgiuntamente, di diritto costituzionale e
amministrativo.
3. La seconda prova scritta verte su: elementi di economia
aziendale e, congiuntamente o disgiuntamente, elementi di
contabilita' di Stato.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in
ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2 e
3 del presente articolo, sulle seguenti materie:
a) elementi di economia politica;
b) elementi di scienza delle finanze e sistema tributario;
c) elementi di statistica metodologica;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile;
e) conversazione tendente ad accertare la conoscenza della lingua
straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della
domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso;
f) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 3
Titoli di servizio
1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
a) la frequenza, con profitto, di corsi di aggiornamento
professionale organizzati dall'amministrazione e di durata non
inferiore a una settimana o a 36 ore: punti 0,25 per settimana o
periodo di 36 ore, fino ad un massimo di punti 2,50;
b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno 5
luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:
medaglia al merito di servizio - punti 0,80;
diploma di benemerenza con medaglia - punti 0,50;
encomio - punti 0,25;
elogio - punti 0,15;
c) anzianita' di effettivo servizio, esclusa l'anzianita'
richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso: punti
1,00 per ogni anno, fino a ad un massimo di punti 6,00;
d) lodevole servizio prestato per almeno un anno in altre
amministrazioni: punti 0,50.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di adozione
del bando di indizione del concorso.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30
(dieci/trentesimi) o equivalente.
4. La valutazione dei titoli di servizio e' effettuata dopo le
prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e'
presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed e' composta
da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove
di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non
appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e'
nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi
di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di
lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla
commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle
lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un
appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di
equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Art. 5
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
del concorso
1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove scritte e nel colloquio. L'amministrazione redige la
graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine, in caso
di parita' nella graduatoria di merito, ai sensi dell'articolo 97,
comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, della
qualifica, dell'anzianita' di qualifica, dell'anzianita' di servizio
e della maggiore eta'.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati in graduatoria. Il decreto e'
pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in
materia.
Art. 6
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1847
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