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martedì 16 settembre 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 24 luglio 2014, n. 135 Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso interno, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00141) (GU n.214 del 15-9-2014)



 MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2014, n. 135

Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso interno, di
cui all'articolo 97, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
dei collaboratori e dei sostituti direttori  amministrativo-contabili
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00141)

(GU n.214 del 15-9-2014)


 Vigente al: 30-9-2014






                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»,  e  in
particolare l'articolo  97,  disciplinante  l'accesso  al  ruolo  dei
collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006,  recante
«Individuazione dei titoli di studio  per  l'accesso  alla  qualifica
iniziale del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei  sostituti  direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217»;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 luglio  2007,  n.  148
«Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' di conferimento
e le modalita'  d'uso  dei  segni  di  benemerenza  e  delle  insegne
conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  Considerato che, a norma dell'articolo  97,  comma  7,  del  citato
decreto legislativo n. 217 del 2005,  con  regolamento  del  Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei  collaboratori  e
dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco;
  Effettuata la concertazione sindacale ai sensi dell'articolo 35 del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  20
febbraio 2014;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

                               Adotta


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


             Ambito di applicazione e bando di concorso

  1. Il presente regolamento  disciplina  il  concorso  interno,  per
titoli di servizio ed esami, per l'accesso  alla  qualifica  iniziale
del   ruolo   dei   collaboratori   e   dei    sostituti    direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
  2. Il bando di  concorso  e'  emanato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile,  di  seguito  denominato  Dipartimento,  e  pubblicato
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in materia.  Il
decreto, in conformita' a quanto stabilito dal presente  regolamento,
indica le modalita' di  svolgimento  del  concorso,  i  requisiti  di
ammissione, il diario delle prove di esame  ovvero  le  modalita'  di
comunicazione delle stesse, le materie oggetto delle prove di  esame,
le modalita' di presentazione dei titoli  valutabili  ai  fini  della
formazione della graduatoria nonche' eventuali particolari  modalita'
di presentazione delle domande al concorso medesimo.
  3. Il concorso e' riservato al personale del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo  97,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

                               Art. 2


                           Prove di esame

  1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e  da  un
colloquio.
  2. La prima prova scritta verte su: elementi di diritto privato  e,
congiuntamente  o  disgiuntamente,  di   diritto   costituzionale   e
amministrativo.
  3.  La  seconda  prova  scritta  verte  su:  elementi  di  economia
aziendale   e,   congiuntamente   o   disgiuntamente,   elementi   di
contabilita' di Stato.
  4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano  riportato  in
ciascuna delle prove scritte una  votazione  non  inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi).
  5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2  e
3 del presente articolo, sulle seguenti materie:
    a) elementi di economia politica;
    b) elementi di scienza delle finanze e sistema tributario;
    c) elementi di statistica metodologica;
    d)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile;
    e) conversazione tendente ad accertare la conoscenza della lingua
straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione  della
domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso;
    f) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse.
  6. Il colloquio si intende superato se  il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

                               Art. 3


                         Titoli di servizio

  1. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono:
    a)  la  frequenza,  con  profitto,  di  corsi  di   aggiornamento
professionale  organizzati  dall'amministrazione  e  di  durata   non
inferiore a una settimana o a 36 ore:  punti  0,25  per  settimana  o
periodo di 36 ore, fino ad un massimo di punti 2,50;
    b) riconoscimenti, di cui al decreto del Ministro dell'interno  5
luglio 2007, n. 148, fino ad un massimo di punti 2,00:
      medaglia al merito di servizio - punti 0,80;
      diploma di benemerenza con medaglia - punti 0,50;
      encomio - punti 0,25;
      elogio - punti 0,15;
    c)  anzianita'  di  effettivo  servizio,   esclusa   l'anzianita'
richiesta quale requisito per la partecipazione  al  concorso:  punti
1,00 per ogni anno, fino a ad un massimo di punti 6,00;
    d) lodevole  servizio  prestato  per  almeno  un  anno  in  altre
amministrazioni: punti 0,50.
  2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di  adozione
del bando di indizione del concorso.
  3. Ai sensi  dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  ai  titoli  non  puo'  essere
attribuito   un   punteggio    complessivo    superiore    a    10/30
(dieci/trentesimi) o equivalente.
  4. La valutazione dei titoli di  servizio  e'  effettuata  dopo  le
prove scritte e prima che si proceda  alla  correzione  dei  relativi
elaborati.

                               Art. 4


                      Commissione esaminatrice

  1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del
Dipartimento,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di  genere.  Essa   e'
presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed  e'  composta
da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle  prove
di  esame,  non  inferiore  a  quattro,  dei  quali  almeno  uno  non
appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e'
nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi
di assenza o impedimento del componente effettivo. Per  le  prove  di
lingua straniera e di informatica,  il  giudizio  e'  espresso  dalla
commissione con l'integrazione, ove  occorra,  di  un  esperto  delle
lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
Ove non sia disponibile personale in servizio  nel  Dipartimento,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  2. Le funzioni di segretario della commissione sono  svolte  da  un
appartenente  al  ruolo   dei   funzionari   amministrativo-contabili
direttori del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  ovvero  da  un
appartenente ai ruoli  dell'amministrazione  civile  dell'interno  di
equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

                               Art. 5


Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione  dei  vincitori
                            del concorso

  1. La commissione forma la graduatoria di merito sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove scritte e  nel  colloquio.  L'amministrazione  redige  la
graduatoria finale del concorso tenendo conto, nell'ordine,  in  caso
di parita' nella graduatoria di merito, ai  sensi  dell'articolo  97,
comma 2, del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  della
qualifica, dell'anzianita' di qualifica, dell'anzianita' di  servizio
e della maggiore eta'.
  2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la
graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i
candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria.   Il   decreto   e'
pubblicato secondo le modalita' previste dalla normativa  vigente  in
materia.

                               Art. 6


                           Norme di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e,  in
quanto  compatibili,  quelle  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 24 luglio 2014

                                                  Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1847

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