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giovedì 2 ottobre 2014

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 30-9-2014 n. 46 Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2014.



I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Circ. 30-9-2014 n. 46
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2014.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni economiche.

Circ. 30 settembre 2014, n. 46 (1).

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2014.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale prestazioni economiche.





Al


Direttore generale vicario


Ai


Responsabili di tutte le strutture centrali e territoriali

e, p.c.:


A:


Organi istituzionali


Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo


Organismo indipendente di valutazione della performance


Comitati consultivi provinciali




Quadro normativo

- D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche e integrazioni.

Artt. 76-80-85-116-124-218-223-235.

- D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968: "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria", recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.

- L. n. 780 del 27 dicembre 1975: "Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale".

- L. n. 251 del 10 maggio 1982: "Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

- Circ. Inail n. 24 del 12 maggio 1982: "L. 26 febbraio 1982, n. 54. Conversione in legge con modificazioni del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale".

- Circ. Inail n. 41 dell'11 luglio 1985: "Speciale assegno continuativo mensile ex L. 5 maggio 1976, n. 248 modificata con L. 10 maggio 1982, n. 251. Nuove norme procedurali. Modifica dei moduli 67bis - Protocollo delle domande e delle concessioni dello speciale assegno continuativo mensile".

- Circ. Inail n. 56 del 6 novembre 1991: "Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° luglio 1991. Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per i medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e da sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 1991".

- L. n. 243 del 19 luglio 1993: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica".

- L. n. 81 dell'11 marzo 2006: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa".

- L. n. 296 del 27 dicembre 2006: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, comma 778.

- Determina del Presidente n. 102 del 14 aprile 2014: "Rivalutazione dal 1° luglio 2014 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, marittimi, per i medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi".

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2014 nel settore industria".

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2014 nel settore agricoltura".

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2014 in favore dei medici radiologi".

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 giugno 2014: "Determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1° luglio 2014".



Premessa

Sulla base dei decreti ministeriali citati nel quadro normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale, compreso il settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2014.

Di conseguenza, con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione.



1. Liquidazione delle prestazioni

1.1. Rendite per inabilità permanente

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.

Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 76,97[1].

Retribuzione annua minima


euro 16.163,70

Retribuzione annua massima


euro 30.018,30



Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 76,97) e della retribuzione annua minima (euro 16.163,70), la retribuzione annua massima è così fissata [2]:

Comandanti e capi macchinisti


euro 43.226,35

Primi ufficiali di coperta e di macchina


euro 36.622,33

Altri ufficiali


euro 33.320,31



Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 24.394,60[3]. In particolare:

Lavoratori subordinati a tempo determinato


Su retribuzione annua convenzionale


euro 24.394,60

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato


Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:


minimo


euro 16.163,70

massimo


euro 30.018,30

Lavoratori autonomi


Su retribuzione annua convenzionale


euro 16.163,70[4]



Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi operano le seguenti misure retributive annue:

Eventi anni 2005

e precedenti


euro 26.081,69


X


1,0113


=


euro 26.376,41

Eventi anno 2006


euro 25.888,86


X


1,0113


=


euro 26.181,40

Eventi anno 2007


euro 26.571,92


X


1,0113


=


euro 26.872,18

Eventi anno 2008


euro 26.345,75


X


1,0113


=


euro 26.643,46

Eventi anni 2009,2010,2011, 2012 e 2013


euro 26.338,99


X


1,0113


=


euro 26.636,62



Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive opera la seguente misura retributiva annua:

Retribuzione convenzionale


euro 59.943,38



1.2. Assegno una tantum in caso di morte

Nei settori industriale e agricolo l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.132,45.

Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 59.943,38 secondo le seguenti percentuali:

- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;

- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;

- un sesto negli altri casi.


1.3 Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a tempo determinato[5]


Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di


euro 42,33[6]

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Lavoratori autonomi


Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale:


euro 47,58[7]


[1] D.M. 10 giugno 2014.

[2] D.M. 10 giugno 2014, art. 1, comma 2.

[3] D.M. 10 giugno 2014.

[4] Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

[5] D.L. n. 2 del 10 gennaio 2006 convertito, con modificazioni, nella L. n. 81 dell'11 marzo 2006.

[6] L. n. 54 del 1982 e Circ. Inail n. 24 del 1982.

[7] L. n. 243 del 1993, art. 14, lettera d).



2. Riliquidazione delle prestazioni in corso

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per l'organizzazione digitale [8], secondo i seguenti criteri:


2.1 Rendite per inabilità permanente:

- settore industriale

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono [9]:

Per l'anno 2012 e precedenti


1,0113

Per l'anno 2013 e I semestre 2014


1,0000



- settore agricolo

La riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a

tempo determinato


Su retribuzione annua

convenzionale


euro 24.394,60[10]

Lavoratori subordinati a

tempo indeterminato:

rendite con decorrenza dal

1° gennaio 1982


Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:


minimo


euro 16.163,70

massimo


euro 30.018,30

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato:

rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982


Su retribuzione annua convenzionale


euro 24.394,60

Lavoratori autonomi:

rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993


Su retribuzione annua convenzionale


euro 24.394,60

Lavoratori autonomi:

rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993


Su retribuzione minimale del settore industriale


euro 16.163,70[11]



2.2. Integrazione rendita

Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2014 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione (15 settembre 2014), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.


2.3. Assegno per assistenza personale continuativa

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro 532,21 [12].


2.4. Assegni continuativi mensili

Gli importi degli assegni continuativi [13] vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

INABILITÀ (%)


SETTORE INDUSTRIALE


SETTORE AGRICOLO

Da 50 a 59


euro 298,64


euro 374,06

Da 60 a 79


euro 418,99


euro 521,98

Da 80 a 89


euro 777,93


euro 896,13

Da 90 a 100


euro 1.198,49


euro 1.270,26

100 + a.p.c.


euro 1.731,41


euro 1.802,47



2.5. Prestazioni del settore marittimo

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni provvederà la Direzione centrale per l'organizzazione digitale con l'elaborazione relativa al mese di novembre 2014, secondo i citati limiti minimali e massimali ed in applicazione dei suddetti coefficienti di rivalutazione (1,0113 per l'anno 2012 e precedenti; 1,0000 per l'anno 2013 e primo semestre 2014).

[8] Allegato 5.

[9] Testo unico, art. 116, e D.M. 15 ottobre 2004.

[10] D.P.R. n. 448 del 27 aprile 1968.

[11] L. n. 243 del 1993, art. 14, lettera d).

[12] Testo unico, artt. 76 e 218, e L. n. 251 del 1982.

[13] Testo unico, artt. 124 e 235, e L. n. 780 del 1975.



3. Indirizzi operativi alle unità territoriali ai fini della riliquidazione (escluso settore marittimo)

Le unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:

a) rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata [14];

b) speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio e alla malattia professionale" [15], che al 1° luglio 2014 dovranno essere adeguati [16] alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi [17];

c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale prestazioni economiche, riguardanti le:

1. liquidazioni particolari (cod. 2-3);

2. rendite cessate successivamente al 1° luglio 2014 per i settori industria, agricoltura e medici radiologi;

3. rendite unificate.

Relativamente al punto 3), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2013 va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole [18].

In occasione della rivalutazione decorrente dal 1° luglio 2014 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per l'organizzazione digitale ha provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite.


3.1 Rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore

Con effetto dall'anno 2006 [19] è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari [20] (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore [21].

Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2014, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate.


3.2 Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica

La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.

Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.


3.3 Azione di surroga e regresso - aggiornamento valori capitali delle rendite.

Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali - in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso - sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1° luglio 2014.

Le unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2014.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, dovranno chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.

[14] Allegato 5: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.

[15] L. n. 248 del 1976.

[16] L. n. 251 del 1982, art. 11.

[17] Circ. Inail n. 41 del 1985.

[18] Testo unico, art. 80.

[19] L. n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 778.

[20] D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 11.

[21] D.L. n. 115 del 30 giugno 2005, art. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 17 agosto 2005.



4. Indirizzi operativi alle sedi compartimentali del settore navigazione ai fini delle riliquidazioni

Le sedi compartimentali dovranno procedere autonomamente per le seguenti riliquidazioni:

- rendite dei beneficiari residenti all'estero, per le quali avranno cura di verificare la correttezza dei dati registrati a sistema;

- rendite cessate successivamente al 1° luglio 2014;

- assegni una tantum in caso di morte, per gli eventi avvenuti successivamente al 1° luglio 2014;

- assegni per l'assistenza personale continuativa per i mesi da luglio a ottobre 2014;

- casi di integrazione rendita relativi all'anno 2014 e non definiti entro la data in cui si è provveduto ad effettuare la rivalutazione. Il pagamento della prestazione integrativa in caso di riapertura dell'assistenza per la temporanea inabilità da parte di un beneficiario di rendita deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invierà gli appositi file per il controllo della rivalutazione del rateo del mese di novembre e degli arretrati da rivalutazione da luglio 2014.

Con separata lettera di istruzioni sarà inviata la nuova tempistica delle elaborazioni dei pagamenti del mese di novembre 2014, contenente le date delle operazioni ed elaborazioni finalizzate alla rivalutazione monetaria delle rendite.

Per le azioni di surroga e regresso valgono le indicazioni di cui al paragrafo 3.3. della presente circolare.


Il Direttore generale



Allegato 1


VISTO l'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della L. 10 maggio 1982, n. 251, e dall'articolo 20 della L. 28 febbraio 1986, n. 41;

VISTO il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

VISTO l'articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell’articolo 20, commi 3 e 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del L. 28 febbraio 1986, n. 41 articolo 20;

VISTO l'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di Amministrazione degli Enti di cui al D.Lgs. n. 479 del 1994;

VISTO il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;

VISTO il D.M. 10 giugno 2013 concernente "Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2013 nel settore industria";

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 102 del 14 aprile 2014, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata determina;

VISTO che si è verificata una variazione pari al 1,13 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2013 rispetto a quella dell'anno 2012;

VISTO che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 maggio n. 40993;

VISTA la Conferenza dei servizi tenuta in data 6 giugno 2014 ove è stato acquisito l’assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento;


Decreta


Art. 1.

A norma dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall’articolo 1 della L. 10 maggio 1982, n. 251, dall'articolo 20 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, e dall’articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 76,97 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2014, nella misura di euro 16.163,70 e di euro 30.018,30.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 43.226,35 per i comandanti e i capi macchinisti, in euro 36.622,33 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in euro 33.320,31 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma dell'articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2012 e precedenti


1,0113

anno 2013 e I semestre 2014


1,0000



Art.2.

A norma dell'articolo 76 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 6 della L. 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2014, è fissato in euro 532,21.


Art.3.

A norma dell'articolo 85 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 7 della L. 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2014, è fissato in euro 2.132,45.


Art.4.

A norma dell'art. 8 della L. 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0113 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità


Importi dall’1/07/2014

Dal 50 al 59%


298,64

Dal 60 al 79%


418,99

Dall'80 al 89%


777,93

Dal 90 al 100%


1.198,49

100% + a.p.c.


1.731,41



Art.5.

A norma dell'art. 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del L. 28 febbraio 1986, n. 41 articolo 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.


Il Ministro



Allegato 2


VISTO l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della L. 10 maggio 1982, n. 251, e dall'articolo 20 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, dall’articolo 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'articolo 14 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella L. 19 luglio 1993, n. 243;

VISTO il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all’art. 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL;

VISTO l’articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l’altro, ha stabilito che con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'articolo 20, commi 3 e 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del L. 28 febbraio 1986, n. 41 articolo 20;

VISTO l'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella L. 30 luglio 2010, n, 122 che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di Amministrazione degli Enti di cui al D.Lgs. n. 479 del 1994;

VISTO il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;

VISTO il D.M. 10 giugno 2013 concernente "Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2013 nel settore agricoltura";

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 102 del 14 aprile 2014, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata determina;

VISTO che si è verificata una variazione pari al 1,13 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2013 rispetto a quella dell'anno 2012;

VISTO che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.05.2014 n. 40993;

VISTA la Conferenza dei servizi tenuta in data 6 giugno 2014 ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento;


DECRETA


Art.1.

A norma dell'articolo 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 3 della L. 10 maggio 1982, n. 251, dall'articolo 20 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, dall'articolo 14, lettera c) della L. 19 luglio 1993, n. 243 e dall'articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° luglio 2014, in euro 24.394,60.

A norma dell'articolo 14, lettera e), della L. 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 205, comma 1, lettera b), del citato testo unico, è fissata dal 1° luglio 2014 in euro 16.163,70 pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.


Art.2.

A norma dell'articolo 218 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 6 della L. 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2014, è fissato in euro 532,21.


Art.3.

A norma dell'articolo 233 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'articolo 8 della L. 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2014, è fissato in euro 2.132,45.


Art.4.

A norma dell’art. 8 della L. 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui all’art. 235 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.

Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di rivalutazione 1,0113 si ottengono i seguenti importi:

Inabilità


Importi dall'1/07/2014

Dal 50 al 59%


374,06

Dal 60 al 79%


521,98

Dall'80 al 89%


896,13

Dal 90 al 100%


1.270,26

100% + a.p.c.


1.802,47



Art.5.

A norma dell'art. 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del L. 28 febbraio 1986, n. 41 articolo 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.


Il Ministro



Allegato 3


VISTO l'articolo 5 della L. 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

VISTO l'articolo 20 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

VISTO il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

VISTO l'articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% fissata nell'articolo 20, commi 3 e 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20;

VISTO l'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto l'attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di Amministrazione degli Enti di cui al D.Lgs. n. 479 del 1994;

VISTO il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;

VISTO il D.M. 10 giugno 2013 concernente "Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2013 in favore dei medici radiologi;

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 102 del 14 aprile 2014, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata determina;

VISTO che si è verificata una variazione pari al 1,13 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2013 rispetto a quella dell’anno 2012;

VISTO che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.05.2014 n. 40993;

VISTA la Conferenza dei servizi tenuta in data 6 giugno 2014 ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l’adozione del presente provvedimento;


DECRETA


Art.1.

La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in euro 59.943,38 con effetto dal 1° luglio 2014.


Art.2.

A norma dell'articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.


Il Ministro



Allegato 4


VISTO l'art. 6 della L. 31 gennaio 1983, n. 25, che nel prevedere l'estensione a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica, svolgenti attività lavorativa autonoma, delle disposizioni di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni (assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive) stabilisce, altresì, che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. del 23 febbraio 2000, n. 38, con il Ministero della sanità, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

VISTO l’articolo 20 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

VISTO l’art.11 del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, che, tra l’altro, ha stabilito che con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAlL ai mutilati ed agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissato all’art.20 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del art. 20 del L. 28 febbraio 1986, n. 41;

VISTO l'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto l’attribuzione al Presidente delle funzioni del Consiglio di Amministrazione degli Enti di cui al D.Lgs. n. 479 del 1994;

VISTO il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;

VISTO il decreto ministeriale 10 giugno 2013 concernente "determinazione della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, decorrenza 1° luglio 2014";

VISTA la determina del Presidente dell’INAIL n. 102 del 14 aprile 2014, nonché la relazione del Direttore Generale dell'INAIL e la relazione tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'INAIL allegate alla citata determina;

VISTO che la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale applica la rivalutazione dell’1,13% alle prestazioni del settore Tecnici Sanitari di Radiologia Medica Autonomi.

VISTO il parere della Federazione nazionale dei Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso con Nota del 1 aprile 2014, prot. n. 486/14;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 maggio 2014, n. 40993;

VISTO il parere della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 2 maggio 2014, n. 11978;

VISTA la Conferenza di servizi, tenuta in data 6 giugno 2014, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute per l'adozione del presente provvedimento;


Decreta:


Art.1.

Le retribuzioni annue da assumersi a base per la rivalutazione ai sensi dell'articolo 20 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 11 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi colpiti da malattie e da lesioni causale dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2014, nelle misure di seguito esposte:

Eventi anno 2005 e precedenti


Euro 26.081,69 x 1,0113= 26.376,41

Eventi anno 2006


Euro 25.888.86 x 1,0113= 26.181,40

Eventi anno 2007


Euro 26.571,92 x 1,0113= 26.872,18

Eventi anno 2008


Euro 26.345,75 x 1,0113= 26.643,46

Eventi anno 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013


Euro 26.338,99 x 1,0113= 26.636,62



Art.2.

A norma dell'art.11 del D.Lgs. del 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra riportati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del art. 20 del L. 28 febbraio 1986, n. 41.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.


Il Ministro



Allegato 5


Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1°luglio 2014 criteri di riliquidazione


1. Gestione industriale


1.1 Rendite liquidate su retribuzioni effettive

Le rendite per infortuni e per malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2013 - calcolate su retribuzioni annue effettive eventualmente già rivalutate1 - sono riliquidate, a decorrere dal 1° luglio 2014, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti stabiliti2, entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 16.163,70 ed euro 30.018,30.


Artigiani

Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo, sono da considerare "convenzionate" o "convenute" e, quindi, da assimilare alle effettive.

Tali retribuzioni sono state rivalutate secondo il corrispondente coefficiente ai fini della riliquidazione delle rendite.

Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dal 1° gennaio 1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice "E" ("effettiva")3.


1.2 Rendite liquidate su retribuzioni convenzionali

Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2014, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro 16.163,70 qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 2014 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro 30.018,30.


Studenti e alunni

In conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l'industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 2014 - conformemente a quanto disposto4 - sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla Circ. Inail n. 50 del 2013:

a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti: euro 16.164,13;

b) per gli alunni e studenti di scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16° anno di età fino ai 21 anni compiuti: euro 17.014,67;

c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore, e, comunque, dal 22° anno di età in poi: euro 18.433,67.

1 Art. 116 del Testo unico e successive modifiche.

2 D.M. 10 giugno 2014.

3 Circ. Inail n. 70 del 1996.

4 D.M. 12 dicembre 1968, art. 2.


Lavoratori portuali

Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione:

a) rendite per eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, costituite sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex "Compagnie portuali" e per lavoratori degli ex "gruppi portuali" per le quali è prevista la rivalutazione automatica5.

Tali rendite vengono riliquidate dal 1° luglio 2014, applicando il coefficiente di rivalutazione alle retribuzioni in essere al 30 giugno 2014; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro 30.018,30 (euro 29.682,90 x 1,0113) e sulla retribuzione di euro 16.163,70 (euro 15.983,10 x 1,0113).

b) Rendite per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996, costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica: vengono riliquidate sul massimale di euro 30.018,306.

c) Rendite relative a:

- lavoratori portuali del ramo industriale

- carenanti ed ormeggiatori del porto di Genova

- lavoratori del Porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica

- lavoratori merci varie

vengono riliquidate sul massimale di euro 30.018,30.


Allievi di corsi aziendali

Le rendite relative ad allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul minimale di euro 16.163,707.


Lavorazioni meccanico-agricole

Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate8 sono riliquidate sul minimale di euro 16.163,70.


Lavori domestici e familiari

Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro 16.163,70, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori - per la quasi totalità - alla misura anzidetta. Qualora le unità operative evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni.

5 D.M. 13 novembre 1987. Vedi Circ. Inail n. 52 del 1988.

6 Cfr. lettera ai Dirigenti delle Unità periferiche del 12.12.1996 con oggetto "Aggiornamento Circ. n. 27 del 1996 e Circ. n. 70 del 1996".

7 D.M. 26 ottobre 1970.

8 Titolo I del Testo unico.


Familiari partecipanti all'impresa familiare

Le rendite relative ai familiari partecipanti all'impresa familiare9, per le quali è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione (1,0302) alla retribuzione convenzionale giornaliera di euro 53,51 in essere al 1° luglio 2013, ovvero, se più favorevole, sul minimale di euro 15.983,10.


Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati

Le rendite erogate ai lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali10, ovviamente entro il massimale e il minimale di legge dell'industria.


Lavori occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi

Le rendite relative ai lavoratori che svolgono attività occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi sono riliquidate sul minimale di euro 16.163,70.


2. Gestione agricola

Tutte le rendite in corso di godimento sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 4 della presente circolare.

Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nel settore agricolo nei paesi non convenzionati sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro 24.394,60.


3. Gestione per conto dello stato

I criteri di riliquidazione innanzi descritti sono applicati11 alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo12, nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e a cittadini italiani in forza di legge.

In particolare si precisa che:

1) le rendite a cittadini italiani costituite a seguito di eventi lesivi verificatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania13 sono riliquidate sul minimale di euro 16.163,70;

2) le rendite a infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati nella presente circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo e il loro importo è raddoppiato14;

3) le rendite agli studenti di scuole o istituti di istruzione statale15 sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate;

4) le rendite ai detenuti, internati per misure di sicurezza e ai minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavori condotti direttamente dallo Stato16 sono riliquidate sulla retribuzione effettiva, fermi restando i limiti del minimale (euro 16.163,70) e del massimale (euro 30.018,30) rivalutati; le rendite ai detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell'entrata in vigore della sotto citata convenzione16 sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli (euro 24.394,60);

5) le rendite ai cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 - 18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona "B" del territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro 16.163,70; per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;

6) le rendite a persone colpite dalla catastrofe del Vajont17 sono riliquidate come segue:

- coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro18,

- per coloro la cui retribuzione non è stata determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni19, secondo i seguenti criteri:

a) per i lavoratori autonomi e i prestatori d'opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 16.163,70;

b) per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria, sul minimale di euro 16.163,70 o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo

tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 30.018,30;

c) per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di euro 16.163,70;


7) le rendite attribuite:

- ai cittadini colpiti dai terremoti in Sicilia dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 196820;

- ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 196821;

- ai cittadini colpiti da calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 197022;

- ai cittadini colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo23;

- ai cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 della Sicilia e della Calabria24;

sono riliquidate come segue:

- per le persone la cui retribuzione, ai fini delle liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l'assicurazione infortuni, su quest'ultima retribuzione rivalutata con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 16.163,70 e di euro 30.018,30;

- per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro 24.394,60;

- per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell'assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:

a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati dediti ad attività non soggette alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 16.163,70, ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 30.018,30;

b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa non viventi nell'ambiente economico agricolo, sul minimale di euro 16.163,70;

c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa viventi nell'ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l'agricoltura di euro 24.394,60.

8) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto del Friuli Venezia Giulia del maggio 197625 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.163,7026;

9) le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto in Basilicata e Campania del novembre 198027 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.163,70;

10) le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme28 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.163,70;

11) le rendite a favore dei cittadini dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 198729 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.163,70;

12) le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 199430 sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 16.163,70;

13) le rendite a favore del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva31 sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;

14) le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari32 sono riliquidate sul minimale di euro 16.163,70 o sulla retribuzione di euro 24.394,60 prevista per il settore agricolo, a seconda che l'evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo unico.

Per le persone - ivi compresi i marittimi - già titolari di rendita a carico dell'Ente assicuratore libico o rumeno, sono confermati i criteri di cui alla Circ. Inail n. 113 del 1970 e Circ. Inail n. 1 del 1975.

Pertanto, ove l'importo delle rendite già liquidate dall'Ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell'industria di euro 16.163,70 o alla retribuzione convenzionale di euro 24.394,60 per il settore agricolo, le medesime rendite devono essere integrate dalle unità operative, che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;

15) le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio33 sono soggette all'operatività dell'art. 116 del Testo unico, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del nuovo massimale di euro 30.018,30.

La riliquidazione deve essere operata dalle competenti Unità operative per:

- le rendite per le quali, al 1° luglio 2014, era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita32 e quella erogata dal Fonds des maladies professionnelles di Bruxelles;

- le rendite unificate34 attualmente segnalate come "prestazioni particolari"35.

Le stesse unità operative devono ovviamente riliquidare, a partire dal 1° luglio 2014, le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.

9 Circ. Inail n. 42 del 1989 e Circ. Inail n. 24 del 1990.

10 Circ. Inail n. 9 del 2014.

11 Testo unico, art. 190.

12 Testo unico, art. 127.

13 L. n. 251 del 1982, art. 10.

14 D.Lgs.Lgt. n. 320 del 12 aprile 1946 e successive modifiche.

15 D.M. 12 dicembre 1968.

16 Convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia. Vedi Circ. Inail n. 10 del 1980.

17 L. n. 357 del 31 maggio 1964, art. 22.

18 R.D. n. 1765 del 17 agosto 1935 e successive modifiche e integrazioni

19 D.M. 5 febbraio 1966.

20 D.L. n. 79 del 27 febbraio 1968, convertito, con modificazioni, nella L. n. 247 del 18 marzo 1968.

21 L. n. 6 del 12 febbraio 1969.

22 L. n. 979 del 12 dicembre 1970.

23 L. n. 288 del 26 maggio 1971.

24 L. n. 36 del 23 marzo 1973.

25 L. n. 336 del 29 maggio 1976 e L. n. 730 del 30 ottobre 1976.

26 L. n. 336 del 29 maggio 1976, art. 39.

27 L. n. 872 del 22 dicembre 1980.

28 L. n. 662 del 21 novembre 1985.

29 L. n. 470 del 19 novembre 1987.

30 L. n. 22 del 21 gennaio 1995.

31 Circ. Inail n. 42 del 1981.

32 L. n. 744 del 19 ottobre 1970 e D.M. 6 novembre 1973.

33 L. 27 luglio 1962, n. 1115.

34 Art. 80 del Testo unico.

35 Lettere alle Direzioni regionali del 23 luglio 1998 e 1 dicembre 1998.

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