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giovedì 2 ottobre 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 27 agosto 2014 Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni. (14A07408) (GU n.229 del 2-10-2014)



 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 agosto 2014

Modifiche  al  disciplinare  per  le  scorte  tecniche   ai   veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato
con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni. (14A07408)

(GU n.229 del 2-10-2014)




          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato con decreto-legge 27  giugno  2003,  n.
152, convertito dalla legge 1° agosto 2004, n. 214, che conferisce al
personale  abilitato  a  svolgere  le  scorte  tecniche  ai   veicoli
eccezionali ed  ai  trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita'  la
possibilita' di compiere attivita' di scorta  e  di  regolazione  del
traffico, di cui all'articolo 11, comma  1,  lettere  c)  e  d),  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto l'articolo 16 del regolamento di esecuzione e  di  attuazione
del  nuovo  codice  della  strada,  approvato  con  il  decreto   del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica  16  settembre  1996,  n.
610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n.
235;
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, come  modificato  dal
decreto ministeriale 28 maggio  1998,  dal  decreto  ministeriale  24
aprile 2003, dal decreto ministeriale 18 marzo  2005  e  dal  decreto
ministeriale 4 febbraio 2011, di approvazione del disciplinare per le
scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in  condizioni
di eccezionalita';
  Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  12
febbraio 2013, n. 31, che ha modificato l'articolo 16 del decreto del
citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495;
  Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del  disciplinare  per
le  scorte  tecniche  ai  veicoli  eccezionali  ed  ai  trasporti  in
condizioni di eccezionalita', approvato con decreto  ministeriale  18
luglio 1997, e successive modificazioni, alle innovazioni  introdotte
dall'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12
febbraio 2013, n. 31;

                              Decreta:

  Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai
trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con  decreto  18
luglio 1997, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modifiche:
                               Art. 1


         Modifiche all'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997, dopo il  comma  1-bis
e' inserito il seguente:
  "1-ter. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al  comma
1, lettera g3), gli altri veicoli utilizzati dall'impresa autorizzata
possono essere da essa acquisiti anche in comodato,  documentato  con
atto scritto riportante data certa. Fermo  restando  quanto  previsto
dal comma 1, lettera g4), l'impresa autorizzata si puo' avvalere  per
lo svolgimento dell'attivita' di scorta di altro personale abilitato,
assunto anche a tempo determinato o in modo  occasionale,  in  regola
con le disposizioni vigenti in materia  di  lavoro  dipendente  o  di
collaborazione.".

                               Art. 2


         Modifiche all'articolo 3 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto 18 luglio 1997 e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Per gli altri veicoli utilizzati e per
il personale abilitato oltre la soglia  minima,  di  cui  al  periodo
precedente, valgono le disposizioni dell'articolo 2, comma 1-ter.".

                               Art. 3


         Modifiche all'articolo 4 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 4, comma 5, del decreto 18  luglio  1997,  l'ultimo
periodo e' sostituito  dal  seguente:  "L'autorizzazione  e'  inoltre
sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata per un periodo  da  quindici
giorni a due mesi  quando,  nell'esecuzione  dei  servizi  di  scorta
tecnica, il personale abilitato dipendente dall'impresa  autorizzata,
assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, sia  incorso
per  almeno  sei  volte  in  un  biennio  nella  violazione  di   cui
all'articolo 10, comma 25-ter,  del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, di cui  almeno  3  commesse
dalla stessa persona.".

                               Art. 4


         Modifiche all'articolo 5 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 5 del decreto 18 luglio  1997,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis. Le persone, di cui al comma 1, devono possedere un'eta' non
inferiore a 18 anni ed i requisiti  richiesti  dall'articolo  11  del
testo unico di pubblica sicurezza, approvato  con  Regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento diattuazione.";
  b) al comma 3 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
scadenza dell'abilitazione e' riportata sul titolo abilitativo.".

                               Art. 5


         Modifiche all'articolo 6 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 6 del decreto 18 luglio 1997, dopo il  comma  6  e'
inserito il seguente:
  "6-bis. Il colloquio di cui al comma 6 puo' essere  sostenuto  dopo
la scadenza dell'abilitazione, ovvero  nei  5  mesi  precedenti  alla
scadenza stessa. Se sostenuto in data antecedente alla  scadenza,  la
nuova scadenza  dell'abilitazione  decorre  dalla  data  di  scadenza
precedente. Se  il  candidato  non  supera  il  colloquio  con  esito
favorevole l'abilitazione e' immediatamente revocata.".

                               Art. 6


        Modifiche all'articolo 10 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 10, comma  1,  del  decreto  18  luglio  1997  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo la lettera  a2),  e'  inserita  la  seguente:  "a-2bis)  un
autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche  indicate  dagli
articoli precedenti, con a bordo una persona munita  di  abilitazione
ai sensi dell'articolo 5 oltre alla persona che guida il veicolo, per
veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di  eccezionalita'  che
hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall'articolo 61 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e lunghezza non superiore
a m. 29, ovvero larghezza non superiore a m.  2,70  e  lunghezza  non
superiore a m. 21, ovvero larghezza non superiore a m. 3,20,  purche'
la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti  dall'art.  61  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  quando  circolano  sulle
strade a doppio senso di circolazione con una  corsia  per  senso  di
marcia;";
  b) la lettera a3) e' soppressa;
  c) al penultimo periodo, le parole: "Per i veicoli  o  i  trasporti
eccezionali di cui alle lettere c), d) ed e)," sono sostituite  dalle
seguenti:" Per i veicoli  o  i  trasporti  eccezionali  di  cui  alle
lettere b), c), d) ed e),».

                               Art. 7


      Modifiche all'articolo 10-bis del decreto 18 luglio 1997

  1. L'articolo 10-bis del decreto 18 luglio 1997 e'  sostituito  dal
seguente:
  «Articolo 10-bis (Servizi di scorta mista). - 1. Nei casi  indicati
dall'articolo 16, comma 5, lettera a),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni,
il numero  dei  veicoli  e  degli  abilitati,  nonche'  del  restante
personale della scorta tecnica che integra,  caso  per  caso,  quella
prevista dall'articolo 10, non puo' essere superiore ad un veicolo ed
a due persone abilitate.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi indicati
dall'articolo 16, comma 5, lettera b),  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  16   dicembre   1992,   n.   495,   e   successive
modificazioni, quando non  e'  ritenuto  necessario  l'intervento  di
personale  dipendente  degli  organi  di  polizia  stradale  di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285.
  3. Nei casi indicati dall'articolo 16, comma  5,  lettera  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992  n.  495,  e
successive modificazioni, quando e' previsto che  la  scorta  tecnica
sia supportata e coordinata da  personale  dipendente  da  uno  degli
organi di polizia stradale di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero dei  veicoli  e
degli abilitati della scorta tecnica e' fissato con provvedimento del
responsabile dell'ufficio da  cui  gli  organi  di  polizia  stradale
dipendono.  Salvo  che  siano  necessari  particolari  interventi  di
regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale della
strada per tratti aventi lunghezza superiore a km. 2, ovvero che  sia
prevista la formazione di un convoglio  di  piu'  di  tre  veicoli  o
trasporti eccezionali, il  numero  dei  veicoli  e  degli  abilitati,
nonche' del restante personale della scorta tecnica, non puo'  essere
superiore a quello indicato all'articolo 10,  comma  1,  lettera  e),
ovvero comma 2, secondo  periodo.  In  ogni  altro  caso,  il  numero
massimo dei veicoli e delle persone di scorta  tecnica  indicati  nel
periodo precedente non puo' essere incrementato di piu' un veicolo  e
di due persone abilitate.
  4.  Salvo  che  sia  necessario  intervenire  con   interventi   di
regolazione del traffico particolarmente lunghi o complessi, nei casi
indicati dai commi 1 e 2, gli  organi  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, non possono impiegare piu' di un veicolo e di due dipendenti.
  5. Nel corso dello svolgimento dei servizi  di  scorta  di  cui  al
comma 1, la posizione dei veicoli di scorta  tecnica  e'  determinata
dal caposcorta le cui  funzioni,  ai  sensi  dell'articolo  13,  sono
assunte dal soggetto nominato dal responsabile  dell'ufficio  da  cui
gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dipendono.".

                               Art. 8


        Modifiche all'articolo 14 del decreto 18 luglio 1997

  1. All'articolo 14 del decreto 18 luglio 1997, il  comma  2-bis  e'
sostituito dal seguente:
  "2-bis. Nei casi e con i tempi indicati dall'articolo 16, comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e  successive  modificazioni,  il  caposcorta  deve   effettuare   la
comunicazione all'organo di polizia stradale di cui all'articolo  12,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  competente  per  territorio  rispetto  al  luogo   di
partenza, secondo le modalita' indicate dal  Ministero  dell'interno.
La comunicazione deve contenere la data e l'ora d'inizio del  viaggio
e le  generalita'  del  capo-scorta  designato  ed  il  suo  recapito
telefonico.   Secondo   le   disposizioni   fornite   dal   Ministero
dell'interno, la  comunicazione  puo'  essere  effettuata  anche  con
strumenti telematici.".

                               Art. 9


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche ai  veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'  previste
dal presente decreto verranno  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della
pubblicazione.
  2. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, relative  al  possesso
dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico di  pubblica
sicurezza, entrano in vigore 180 giorni dopo la  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   delle   presenti
modifiche.
    Roma, 27 agosto 2014

                                     Il Ministro delle infrastrutture
                                               e dei trasporti      
                                                    Lupi            

Il Ministro dell'interno
         Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2014
Ufficio controllo atti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 3498

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