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venerdì 7 novembre 2014

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06777 presentato da DALL'OSSO Matteo testo di Giovedì 6 novembre 2014, seduta n. 326   DALL'OSSO, LOREFICE, GRILLO e SILVIA GIORDANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che: .. l'infermiere della Polizia di Stato, nonostante l'accesso ai ruoli, avviene previo conseguimento della laurea, è destinato alla carriera esecutiva, ossia quella riservata agli assunti con la licenza media e perfino a questi ultimi subordinato, ciò, si ribadisce, in applicazione del decreto ministeriale interno 18 luglio 1985 (Profili professionali ruoli tecnici), sebbene vi siano stati provvedimenti legislativi successivi e di rango superiore (lex superior e lex posterior) che hanno contribuito alla valorizzazione della laurea e della professione infermieristica e che avrebbero dovuto far evolvere automaticamente, con lo strumento razionale della discrezionalità amministrativa, la professione del dottor infermiere; ..

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06777
presentato da
DALL'OSSO Matteo
testo di
Giovedì 6 novembre 2014, seduta n. 326

DALL'OSSO, LOREFICE, GRILLO e SILVIA GIORDANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   per esercitare la professione di infermiere è necessario il titolo di studio della laurea (decreto ministeriale 2 aprile del 2001 e successivo decreto n. 270 del 2004);
   il decreto ministeriale n. 509 del 1999 varò la laurea di 1o livello per detta professione, e ancora prima con il decreto ministeriale n. 24 luglio 1996 il titolo di Infermiere era un diploma universitario, per arrivare al decreto legislativo n. 502 del 1992, che prevedeva già il requisito del diploma di maturità per l'accesso ai corsi di infermiere;
   l'infermiere della Polizia di Stato, nonostante l'accesso ai ruoli, avviene previo conseguimento della laurea, è destinato alla carriera esecutiva, ossia quella riservata agli assunti con la licenza media e perfino a questi ultimi subordinato, ciò, si ribadisce, in applicazione del decreto ministeriale interno 18 luglio 1985 (Profili professionali ruoli tecnici), sebbene vi siano stati provvedimenti legislativi successivi e di rango superiore (lex superior e lex posterior) che hanno contribuito alla valorizzazione della laurea e della professione infermieristica e che avrebbero dovuto far evolvere automaticamente, con lo strumento razionale della discrezionalità amministrativa, la professione del dottor infermiere;
   la valutazione giuridica e lavorativa dell'infermiere determinata dal decreto ministeriale 18 luglio 1985 si riverbera sperequativamente anche nella comparazione con le altre figure professionali sanitarie non mediche del medesimo dipartimento PS (Fisioterapisti, Tecnici di laboratorio, tecnici di neurofisiopatologia, e altro), determinando una posizione di pieno ed insormontabile subordine dell'Infermiere nei confronti di questi operatori, di pari dignità accademica, giuridica e professionale, che viceversa, a differenza dell'Infermiere che viene equiparato a maniscalchi, calzolai e carpentieri; vengono inseriti nel superiore ruolo carriera dei periti, determinando nei confronti del dottor Infermiere, una fruibilità gerarchica e operativa. In netta contraddizione ai principi di buon andamento, ragionevolezza e legalità della pubblica amministrazione e in netta distonia con il resto della sanità pubblica e privata italiana ed europea, dove viceversa, i titoli e le professioni sanitarie non mediche sono corrispondenti;
   ancora più palese è la sperequazione che avviene, rispetto all'inquadramento lavorativo e giuridico, con gli assunti in possesso del diploma di scuola media superiore, che accedono ai superiori ruoli di perito e ispettore della stessa Polizia di Stato (articoli 25-bis, commi 1 e 2 e 25-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 emanato ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, legge n. 121 del 1981, decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, decreto ministeriale n. 243 del 1999, decreto legislativo n. 53 del 2001, decreto ministeriale n. 129 del 2005), viceversa, l'infermiere laureato è inquadrato nella carriera dei revisori, ossia a quella ad essi subordinata, determinando che un laureato abbia accesso alla qualifica subordinata alla posizione riservata all'accesso con il diploma di scuola media superiore, ossia alla carriera prevista per la licenza media o per le qualifiche professionali di tipo regionale e a quest'ultimi, si riafferma, sia peraltro ulteriormente subordinato;
   ancora più difficile è accogliere, che il medesimo ordinamento della Polizia di Stato, preveda il ruolo tecnico direttivo speciale (decreto legislativo n. 334 del 2000) dove si accede con il diploma di scuola media superiore, quando come già indicato, viceversa, i laureati sono inquadrati nel ruolo Esecutivo dei revisori (decreto ministeriale 18 luglio 1985);
   la legge n. 42 del 1999 «Articolo 1 comma 1 – La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione professione sanitaria, che equipara l'esercizio della professione infermieristica a professione sanitaria, al pari dei medici e degli altri professionisti sanitari. Inoltre all'articolo 4 della medesima legge, rendendo equipollenti ai fini della formazione post-base e dell'esercizio professionale, i titoli conseguiti con i precedenti ordinamenti;
   la legge n. 43 del 2006, che definisce la denominazione di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, ossia, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. Indicando il titolo universitario per il conseguimento e l'esercizio della professione sanitaria infermieristica e di altre;
   il decreto ministeriale Salute n. 739 del 1994, che indica il profilo professionale dell'infermiere, abrogando il precedente mansionario, che il decreto ministeriale 18 luglio 1985 ancora, indirettamente, legittima;
   il nesso tra qualifica/carriera/ruolo e titolo di studio, affonda le sue radici nel decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (carriere: Direttiva, Concetto, Esecutiva, Ausiliaria), si è rinnovato con l'avvento della legge n. 312 del 1980 introducente le qualifiche funzionali, anch'esse estrinsecazione del titolo di studio posseduto (articolo 108 legge n. 312 del 1980), è continuato con il CNNL 2006/09 del comparto ministeri, mantenendo l'accesso alla carriera di funzionario con il possesso della Laurea [già triennale – vedasi il Ministero dell'interno, nella classificazione del personale prevede l'accesso all'area 3o funzionario (ex carriera direttiva – funzionario) con la laurea (triennale)], e a tutt'oggi, in ossequio al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, (articolo 4 «Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici), si stabilisce nella laurea (anche triennale) il requisito per l'accesso alla carriera direttiva (vedasi note del dipartimento della Funzione Pubblica, 1) n. 0011963 del 21 marzo 2012 e 2) n. 0027780 del 16 giugno 2008 e sentenza Tar Lazio – Roma n. 430 del 16 gennaio 2012) –:
   perché, a tutt'oggi, sia ancora palesemente ammessa e tollerata, e non sia stata ancora oggetto d'intervento e risoluzione, la manifesta iniquità e discriminazione che continua a perpetrarsi a danno del personale laureato in infermieristica, in servizio nel comparto sanitario della Polizia di Stato e scaturente dalla lapalissiana constatazione che l'attuale inquadramento giuridico, lavorativo e professionale dei dottori in infermieristica, determinato dal decreto ministeriale 18 luglio 1985) è, a differenza di tutte le amministrazioni pubbliche e private dove si prevede un riconoscimento lavorativo nel ruolo funzionari (area 3o) o ad esso equipollente, inserito in un'inopportuna ed impropria Carriera/Ruolo avente mansioni prettamente esecutive (decreto ministeriale interno del 18 luglio 1985 – articolo 20-ter decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 ruolo revisori) equiparato ad un generico, sia giuridicamente che professionalmente;
   come intenda agire il Governo al fine di colmare tale discrepanza normativa e garantire l'equipollenza e l'uguaglianza nello svolgimento di professioni eguali. (4-06777)

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