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lunedì 1 dicembre 2014

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-01472 presentata da ALDO DI BIAGIO mercoledì 26 novembre 2014, seduta n.360 DI BIAGIO - Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze - Premesso che: il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è stato definito dall'art. 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005, rettificando, sotto il profilo normativo, una ingiusta disparità di trattamento tra categorie di soggetti vittime di eventi lesivi o luttuosi, nell'ambito del loro servizio allo Stato;..



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-01472
presentata da
ALDO DI BIAGIO
mercoledì 26 novembre 2014, seduta n.360
DI BIAGIO - Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è stato definito dall'art. 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005, rettificando, sotto il profilo normativo, una ingiusta disparità di trattamento tra categorie di soggetti vittime di eventi lesivi o luttuosi, nell'ambito del loro servizio allo Stato;
è opportuno ricordare che la categoria delle vittime del dovere interessa coloro (magistrati, personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici in attività di servizio o comunque persone che abbiano prestato assistenza legalmente richiesta a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti, nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, in attività quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico, le attività di pubblico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza e le attività che vedono l'Italia impegnata in difficili scenari nel contesto internazionale;
l'estensione a costoro, nonché ai loro equiparati e familiari, dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rappresenta un atto doveroso, che esprime anche il più alto senso del valore riconosciuto dallo Stato al sacrificio prestato per l'intera collettività;
la corresponsione dei benefici è stata disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, per quanto riguarda termini e modalità, al quale hanno fatto seguito ulteriori disposizioni legislative che hanno interessato l'estensione di singoli ulteriori benefici, tramite l'art. 34 del decreto-legge n. 159 del 2007, e l'art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
in sede di replica all'atto di sindacato ispettivo 3-00758, resa l'8 ottobre 2014 presso la 4ª Commissione permanente (Difesa), il sottosegretario di Stato per la difesa ha evidenziato come "Allo stato, per la completa equiparazione tra le due categorie di vittime, sono da regolarizzare la maggior parte dei benefici di carattere pensionistico-previdenziale e il riadeguamento di altri benefici di natura economica", fotografando una situazione in cui, di fatto, a quasi 9 anni dall'enunciazione del principio di equiparazione permane una forte disparità di trattamento, che non è giustificabile neanche nell'ottica di una "gradualità" che, declinando l'equiparazione, avrebbe dovuto consentirne il completamento;
in particolare, sottolineava che le provvidenze tuttora mancanti riguardano gli articoli 2, 3, 4 e 5 commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, nonché l'art. 7, della legge n. 206 del 2004 e l'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni ed integrazioni;
è infatti da evidenziare che l'art. 1, comma 494, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto a partire dal 1° gennaio 2014 il riconoscimento al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, del diritto allo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili di cui alla legge n. 206 del 2004 nonché all'assegno vitalizio, non reversibile, di 500 euro di cui alla legge n. 407 del 1998;
considerato che:
in riferimento agli oneri finanziari conseguenti dall'estensione dei benefici mancanti, il Sottosegretario ha fornito una stima complessiva, per il decennio 2014-2023, di circa 69 milioni di euro annui, provvedendo a tal scopo ad aggiornare i dati del tavolo tecnico, che erano fermi al 2012, data dell'ultima relazione presentata;
la copertura di tali oneri finanziari, pur consistenti, rappresenta un atto doveroso anche per la rilevanza simbolica che riveste, quale giusto riconoscimento a dei servitori dello Stato, che hanno messo a rischio la propria incolumità in attività volte a garantire la sicurezza e la legalità dell'intera cittadinanza;
la positiva soluzione della problematica si pone come fortemente necessaria anche al fine di superare il consistente contenzioso, attualmente in atto, suscettibile di comportare un ulteriore aggravio di spesa;
nell'ottica di individuare le opportune coperture per riprendere e completare il processo di equiparazione, pur attraverso interventi cadenzati, è indispensabile che si chiarisca, in primo luogo, in maniera puntuale, la spesa necessaria a coprire le singole voci;
alle problematiche di natura finanziaria si aggiunge l'enorme frammentarietà normativa sulla materia, evidenziata dai lavori del tavolo tecnico, che richiederebbe una definitiva armonizzazione, finalizzata ad evitare che, ad ogni doveroso intervento nei confronti delle vittime del terrorismo, si riproponga la spiacevole e ingiustificabile situazione per cui le vittime del dovere si trovano "un passo indietro",
si chiede di sapere:
quali siano gli oneri derivanti, per singola voce di spesa, dall'estensione alle vittime del dovere e loro equiparati, delle ulteriori provvidenze tuttora mancanti, riguardati gli articoli 2, 3, 4 e 5 commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, nonché l'art. 7, della legge n. 206 del 2004 e l'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano attivare al fine di fornire a tutta la materia un'adeguata armonizzazione sotto il profilo normativo;
quali iniziative siano previste al fine di proseguire, nelle sedi opportune, l'equiparazione tra le varie categorie di vittime, per garantire a tutti i servitori dello Stato un'adeguata tutela.

(3-01472)

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