Translate

venerdì 6 marzo 2015

Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-03561 presentata da ALESSANDRA BENCINI martedì 3 marzo 2015, seduta n.401 BENCINI, ORELLANA, DE PIETRO, MUSSINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, GAMBARO, VACCIANO, CASALETTO, MASTRANGELI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute - Premesso che: per dispositivi di protezione individuale (DPI) si intendono quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossi, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute, potenziando la sicurezza (decreto legislativo n. 475 del 1992 e successive modificazioni);..



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-03561
presentata da
ALESSANDRA BENCINI
martedì 3 marzo 2015, seduta n.401
BENCINI, ORELLANA, DE PIETRO, MUSSINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, GAMBARO, VACCIANO, CASALETTO, MASTRANGELI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute - Premesso che:
per dispositivi di protezione individuale (DPI) si intendono quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossi, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute, potenziando la sicurezza (decreto legislativo n. 475 del 1992 e successive modificazioni);
il decreto legislativo n. 81 del 2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce che i DPI utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 475 del 1992 e che essi corrispondono a "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" (art. 74, comma 1);
i DPI devono essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro e ai rischi da prevenire senza comportare un rischio maggiore per il lavoratore e devono tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore;
i DPI sono divisi in categorie, in funzione del tipo di rischio: vi sono, infatti, dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi (autocertificati dal produttore), altri finalizzati a prevenire rischi significativi (prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato), e ancora dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi (prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato con controllo della produzione);
i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti in maniera sufficiente dalla prevenzione, dall'organizzazione del lavoro e dai dispositivi di protezione collettiva;
tra le protezioni previste per specifiche esigenze di lavoro vi sono i cosiddetti indumenti e dispositivi ad alta visibilità; per alcuni lavori, infatti, si rende necessaria un'alta visibilità del lavoratore ossia l'utilizzo di particolari indumenti e dispositivi autonomi di lavoro;
considerato che:
il Sapaf Toscana (Sindacato autonomo polizia ambientale forestale) ha più volte, nel corso del 2014, portato all'attenzione delle autorità competenti l'illegittimità di ordini di servizio con i quali si disponevano posti di controllo con DPI ad alta visibilità non adeguati alla normativa vigente, ovvero senza l'utilizzo di giubbotti antiproiettile;
in particolare, il Sapaf ha denunciato la violazione dell'art. 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 che, in tema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, impone al datore di lavoro ed al dirigente di "richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione" (comma 1, lettera f));
la violazione ha riguardato, nello specifico, i DPI ad alta visibilità rappresentati dalle pettorine ad alta visibilità, caschi e giubbotti antiproiettile;
ancora ad oggi, in Toscana, nonostante gli innumerevoli interventi delle organizzazioni sindacali, i giubbotti antiproiettile in possesso delle strutture del Corpo forestale dello Stato sono scaduti da quasi 20 anni, mentre quelli "a norma" ammontano a sole 13 unità;
l'amministrazione regionale toscana, investita in più occasioni della questione, ha dato soluzioni contrapposte alle richieste di intervento formulate dal Sapaf, non approdando ad alcuna soluzione univoca,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta e dei motivi per cui non vi sia stato, sino ad ora, nessun intervento risolutivo per dotare il corpo della Polizia ambientale forestale della regione Toscana dei DPI ad alta visibilità conformi alla normativa vigente;
se intendano, a tal fine, impegnarsi, entro i limiti di propria competenza, affinché la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro venga osservata senza deroga ed eccezione alcuna.

(4-03561)

Nessun commento: