IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il proprio decreto 19 novembre 2014, recante «Composizione
della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica
territoriale in materia di sostanze esplodenti» e le relative
premesse da intendersi qui integralmente richiamate;
Tenuto conto che il Ministero della difesa ha evidenziato
difficolta' nell'individuazione dei propri rappresentanti da
designare ai fini delle costituzioni delle Commissioni tecniche
territoriali, proponendo di integrare la composizione delle
Commissioni medesime;
Tenuto conto, altresi', che le Prefetture - Uffici territoriali del
Governo hanno evidenziato la necessita' di integrare le Commissioni
tecniche territoriali anche con un ispettore del lavoro laureato in
medicina del Servizio sanitario nazionale in organico alle Aziende
sanitarie locali territorialmente competenti, qualora le Direzioni
territoriali del lavoro non dispongano di funzionari in possesso di
laurea in medicina;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e successive modifiche e integrazioni,
ed, in particolare, l'art. 21, relativo all'«Organizzazione dei
servizi di prevenzione»;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di integrare la composizione
della Commissione tecnica territoriale;
Decreta:
Art. 1
Modifiche e integrazioni all'art. 2 del decreto 19 novembre 2014
1. All'art. 2 del decreto 19 novembre 2014, recante «Composizione
della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica
territoriale in materia di sostanze esplodenti», sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) da
un ufficiale o da un appartenente al ruolo dei marescialli o
corrispondenti dell'Esercito, o della Marina militare, o
dell'Aeronautica militare, o dell'Arma dei Carabinieri»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di cui uno laureato in ingegneria e
uno in medicina» sono aggiunte le seguenti: «o, in alternativa a
quest'ultimo, da un ispettore medico del Servizio sanitario nazionale
operante presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente
competente»;
c) al comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «o, in alternativa
a quest'ultimo, da un ispettore medico del Servizio sanitario
nazionale operante presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente
competente».
Art. 2
Clausola di invarianza della spesa
1. All'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma
2, ultimo periodo, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali,
logistiche e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 marzo 2015
Il Ministro: Alfano
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