IL CAPO DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e personale
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni, e,
in particolare, l'art. 75, in materia diaccertamento dei requisiti di
idoneita' alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e
loro rimorchi, il cui comma 3-bis demanda a decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche
per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali
elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su
tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 gennaio 2013, n. 20, concernente «Regolamento recante norme in
materia di approvazione nazionale di sistemi ruote, nonche' procedure
idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in
circolazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo
2013 e, nello specifico, l'art. 10, comma 2, che dispone: «Decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
cui possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza
delle prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 77, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
15 maggio 2014, n. 84, concernente «Regolamento recante il
differimento del termine di entrata in vigore delle disposizioni di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10
gennaio 2013, n. 20»;
Visto il parere n. 56/2015 del Consiglio di Stato, sezione
consultiva per gli atti normativi, il quale, nell'adunanza del 12
febbraio 2015, si e' espresso nel senso che la previsione di deroga
in argomento non puo' essere disciplinata, allo stato attuale, con
norma regolamentare e che permane in capo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti la possibilita' di provvedere con atto
amministrativo di carattere generale alla deroga in argomento;
Considerata l'opportunita', in relazione all'attuale congiuntura
economica ed alla conseguente contrazione del mercato di settore, di
prevedere in via eccezionale una deroga per la commercializzazione
sul territorio nazionale delle ruote giacenti in magazzino, prodotte
ed importate entro il 30 novembre 2014;
Decreta:
Art. 1
In relazione alla necessita' di smaltire le scorte di magazzino dei
sistemi ruota prodotti ed importati entro il 30 novembre 2014, ad
oggi legittimamente presenti sul territorio dell'Unione europea, in
via eccezionale, detti sistemi potranno essere commercializzati in
Italia entro e non oltre il 30 settembre 2015. Si deroga, pertanto,
esclusivamente per i sistemi ruota sopraindicati, a quanto stabilito
dall'art. 10 comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti del 10 gennaio 2013, n. 20, modificato dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 maggio 2014, n.
84.
Art. 2
L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 e' limitata ai
costruttori di sistemi ruote riconosciuti idonei alla produzione in
serie dalla direzione generale per la Motorizzazione o da un centro
prova autoveicoli.
I costruttori dei sistemi, in possesso dei requisiti di cui al
precedente comma 1, presentano domanda di deroga alla direzione
generale per la Motorizzazione per la messa in commercio, sul
territorio nazionale, delle ruote da loro stessi prodotte.
La domanda precisa le ragioni tecniche ed economiche che la
giustificano e contiene l'elenco dei tipi di ruota, individuati per
codice ruota, denominazione commerciale e misura, ed i relativi
quantitativi presenti sul territorio dell'Unione europea per i quali
e' richiesta la deroga.
La direzione generale per la Motorizzazione predispone un elenco
dei costruttori che hanno richiesto ed ottenuto la deroga, di cui al
precedente art. 1.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
Roma, 24 febbraio 2015
Il capo Dipartimento: Fumero
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