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giovedì 26 marzo 2015

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 24 febbraio 2015 Deroga alle disposizioni di cui al decreto 10 gennaio 2013, n. 20, concernente «Norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruote, nonche' procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione». (15A02240) (GU n.71 del 26-3-2015)



         MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 febbraio 2015 
Deroga alle disposizioni di cui al decreto 10 gennaio  2013,  n.  20,
concernente «Norme in materia di approvazione  nazionale  di  sistemi
ruote, nonche' procedure  idonee  per  la  loro  installazione  quali
elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli  sulle
autovetture nuove o in circolazione». (15A02240) 
(GU n.71 del 26-3-2015)

 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                  per i trasporti, la navigazione, 
                   gli affari generali e personale 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni ed integrazioni,  e,
in particolare, l'art. 75, in materia diaccertamento dei requisiti di
idoneita' alla circolazione e omologazione dei  veicoli  a  motore  e
loro rimorchi, il cui comma 3-bis  demanda  a  decreti  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche
per  l'approvazione  nazionale  di  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali
elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei  veicoli,  su
tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 gennaio 2013, n. 20, concernente  «Regolamento  recante  norme  in
materia di approvazione nazionale di sistemi ruote, nonche' procedure
idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o  di
integrazione di  parti  di  veicoli  sulle  autovetture  nuove  o  in
circolazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7  marzo
2013 e, nello specifico, l'art. 10, comma 2,  che  dispone:  «Decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  in
cui possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza
delle prescrizioni di  cui  al  presente  decreto,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 77, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
15  maggio  2014,  n.  84,  concernente   «Regolamento   recante   il
differimento del termine di entrata in vigore delle  disposizioni  di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  10
gennaio 2013, n. 20»; 
  Visto  il  parere  n.  56/2015  del  Consiglio  di  Stato,  sezione
consultiva per gli atti normativi, il  quale,  nell'adunanza  del  12
febbraio 2015, si e' espresso nel senso che la previsione  di  deroga
in argomento non puo' essere disciplinata, allo  stato  attuale,  con
norma  regolamentare  e  che  permane  in  capo  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti la possibilita' di provvedere con atto
amministrativo di carattere generale alla deroga in argomento; 
  Considerata l'opportunita', in  relazione  all'attuale  congiuntura
economica ed alla conseguente contrazione del mercato di settore,  di
prevedere in via eccezionale una deroga  per  la  commercializzazione
sul territorio nazionale delle ruote giacenti in magazzino,  prodotte
ed importate entro il 30 novembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  In relazione alla necessita' di smaltire le scorte di magazzino dei
sistemi ruota prodotti ed importati entro il  30  novembre  2014,  ad
oggi legittimamente presenti sul territorio dell'Unione  europea,  in
via eccezionale, detti sistemi potranno  essere  commercializzati  in
Italia entro e non oltre il 30 settembre 2015. Si  deroga,  pertanto,
esclusivamente per i sistemi ruota sopraindicati, a quanto  stabilito
dall'art. 10 comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti del 10 gennaio 2013, n. 20, modificato dal decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 maggio 2014,  n.
84. 
                               Art. 2 
 
  L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 e' limitata  ai
costruttori di sistemi ruote riconosciuti idonei alla  produzione  in
serie dalla direzione generale per la Motorizzazione o da  un  centro
prova autoveicoli. 
  I costruttori dei sistemi, in possesso  dei  requisiti  di  cui  al
precedente comma 1,  presentano  domanda  di  deroga  alla  direzione
generale per  la  Motorizzazione  per  la  messa  in  commercio,  sul
territorio nazionale, delle ruote da loro stessi prodotte. 
  La domanda  precisa  le  ragioni  tecniche  ed  economiche  che  la
giustificano e contiene l'elenco dei tipi di ruota,  individuati  per
codice ruota, denominazione  commerciale  e  misura,  ed  i  relativi
quantitativi presenti sul territorio dell'Unione europea per i  quali
e' richiesta la deroga. 
  La direzione generale per la Motorizzazione  predispone  un  elenco
dei costruttori che hanno richiesto ed ottenuto la deroga, di cui  al
precedente art. 1. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 
 
    Roma, 24 febbraio 2015 
 
                                         Il capo Dipartimento: Fumero 

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