IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un piu' alto livello di tutela della salute», che all'art. 6, commi 2
e 2-bis, inerenti disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di
controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie nonche' di
ospedali psichiatrici giudiziari, prevede l'emanazione di un apposito
decreto interministeriale per l'aggiornamento della normativa tecnica
antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche e private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante
«Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151»;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie
pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi
contenuti nel citato art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre
2012, n. 189;
Vista l'intesa di ripartizione delle risorse finalizzate
all'adeguamento della normativa antincendio (Rep. Atti n. 38/CSR) che
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito nella seduta del
7 febbraio 2013;
Vista la delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013 con la quale vengono
ripartiti, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
i fondi destinati all'adeguamento a norma degli impianti antincendio
delle strutture sanitarie;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002
1. I titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi
allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 sono
integralmente sostituiti rispettivamente dagli Allegati I e II che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. E' approvato l'Allegato III che costituisce parte integrante del
presente decreto e che integra il decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2002 introducendo il titolo V.
Art. 2
Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I
1. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo
continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno
18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle
disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla
vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate
ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del
decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, cosi' come
modificato dall'allegato I al presente decreto, entro i termini
temporali e con le modalita' di seguito indicate:
a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al
presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al
Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio,
di seguito denominato Comando, la valutazione del progetto, di cui
all'art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento
dell'attivita'.
b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i
privati responsabili delle strutture, di cui al presente comma,
presentano al Comando la segnalazione certificata di inizio
attivita', di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione
certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza
antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2, esclusa
lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma
1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto
20; punto 21 e punto 22. La segnalazione certificata deve attestare,
inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di
gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio,
conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al
presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle
limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in
emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di
prevenzione. Per la predisposizione del sistema di gestione della
sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere individuato dal
titolare dell'attivita' un responsabile tecnico della sicurezza
antincendio, che potra' coincidere con altre figure tecniche presenti
all'interno dell'attivita', in possesso di attestato di
partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione
ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve
essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato
con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al
presente decreto.
c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti e
i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma
presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il
rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti
punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h);
punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e); punto 17.2.1;
punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto 17.2.5; punto 17.3.1, comma 1;
punto 17.3.2; punto 18.5. La segnalazione certificata deve attestare,
inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione
della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento
antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle
limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in
emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di
prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di
addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del
decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto
dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle
ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase.
d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti e
i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma
presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il
rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti
punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; punto
17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi
1 e 7, punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; punto 19.3. La
segnalazione certificata di inizio attivita' deve attestare, inoltre,
la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della
sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento
antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle
limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in
emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di
prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di
addetti antincendio valutato con il metodo riportato al titolo V del
decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto
dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle
ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase.
e) Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e
i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma
presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il
rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato I
al presente decreto.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, puo' essere
realizzato l'adeguamento delle medesime strutture per lotti, secondo
i termini temporali e con le modalita' di seguito indicate, fatti
salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di
sicurezza:
a. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture
individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando la
valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo decreto, il
quale deve riportare la descrizione di tutti i singoli lotti di
realizzazione dell'adeguamento, esplicitandone, per ciascuno di essi,
la relativa indipendenza rispetto al resto della struttura da
adeguare, l'autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo,
presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni e
descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa ubicazione
nonche' la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro
afferente alla sicurezza antincendio.
b. Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i
privati responsabili delle strutture presentano al Comando la
segnalazione certificata, attestante il rispetto, per la struttura,
dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio previsti al
comma 1, lettera b).
c. Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i
privati responsabili delle strutture presentano al Comando la
segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle
prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'allegato I
al presente decreto, di lotti di attivita' aventi superficie pari
almeno al 30% della superficie totale in pianta della struttura. La
segnalazione certificata, deve attestare, inoltre, la predisposizione
e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma
1, lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve
prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle
condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa
fase concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere
previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il
metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2002 introdotto dall'Allegato III al presente decreto,
riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.
d. Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i
privati responsabili delle strutture presentano al Comando la
segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle
prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato I
al presente decreto, di lotti di attivita' aventi superficie pari
almeno al 70% della superficie totale in pianta della struttura. La
segnalazione certificata di inizio attivita' deve attestare, inoltre,
la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della
sicurezza di cui al comma 1, lettera b) finalizzato all'adeguamento
antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle
limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in
emergenza, che per questa specifica fase, concorrono alle misure di
prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di
addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del
decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto
dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce dei
lotti adeguati in questa fase.
e. Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) i
responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione
certificata attestante il completo adeguamento alle prescrizioni
tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato I al presente
decreto, di lotti di attivita' aventi superficie pari al 100% della
superficie in pianta della struttura.
Art. 3
Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato II
1. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino
a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente
legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai
requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del
titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2002, cosi' come modificato dall'Allegato II al presente
decreto, entro i termini temporali e con le modalita' di seguito
indicate, salvo che sia stata presentata la segnalazione certificata:
a) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto per i seguenti punti: punto 26.1.3; punto 26.2; punto 26.2.1,
comma 2; punto 26.4, commi 1 e 7; punto 27; punto 29; punto 30; punto
31.
b) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) per i
seguenti punti: punto 23.1; punto 24.2, comma 1, lettere f), g), h);
punto 24.3; punto 26.1.1; punto 26.1.2; punto 26.1.4; punto 26.2.1,
comma 1; punto 26.2.2; punto 26.3; punto 26.4 esclusi i commi 1 e 7;
punto 28.
c) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) per i
restanti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato II
al presente decreto.
2. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere
presentata al Comando la segnalazione certificata.
3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono
essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al
titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2002, cosi' come modificato dall'Allegato II al presente
decreto, secondo le disposizioni di cui al comma 4, salvo che nei
seguenti casi:
a) sia stata presentata la segnalazione certificata;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.
4. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza, le strutture di cui al comma 3, devono essere
adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio di seguito
specificati, entro i termini temporali e con le modalita' di seguito
indicate:
a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture richiedono
al Comando la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo
decreto, relativo al completo adeguamento della attivita'.
b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i
privati responsabili delle strutture presentano al Comando, la
segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di
sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo
III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 cosi'
come modificato dall'Allegato II al presente decreto: punto 36.1,
commi 1 e 2, lettere a), b), c), d); punto 36.2.4; punto 36.3; punto
36.3.1, comma 2; punto 36.5, commi 1 e 7; punto 37.2; punto 38.1,
punto 38.2; punto 39; punto 40. La segnalazione certificata deve
attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito
sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento
antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del
Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato III
al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti,
delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in
emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione.
Per la predisposizione del medesimo sistema di gestione della
sicurezza e per la relativa attuazione deve essere individuato dal
titolare dell'attivita' un responsabile tecnico della sicurezza
antincendio, che potra' coincidere con altre figure tecniche presenti
all'interno dell'attivita', in possesso di attestato di
partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione
di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011.
c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i
privati responsabili delle strutture presentano al Comando la
segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di
sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 32.1; punto
33; punto 34.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 34.4; punto 36.1,
comma 2, lettera e); punto 36.2.1; punto 36.2.2; punto 36.2.3; punto
36.2.5; punto 36.3.1, comma 1; punto 36.3.2; punto 36.4; punto 36.5
esclusi commi 1 e 7; punto 37.1; punto 37.5; punto 38.3. La
segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione
e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla
lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio che deve prevedere
l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di
esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono
alle misure di prevenzione.
d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i
privati responsabili delle strutture presentano al Comando la
segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti
del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato II al presente
decreto.
Art. 4
Commercializzazione ed impiego dei prodotti
1. Possono essere impiegati nel campo d'applicazione disciplinato
dal presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni
comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti
di prestazione previsti dal presente decreto.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli
elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni
nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo
riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti
non contemplati dai commi 1 e 2, purche' legalmente fabbricati o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono
essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se
utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un
livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto
stesso.
Art. 5
Disposizioni finali
1. E' fatta salva la facolta' di optare per l'applicazione del
presente decreto per le strutture esistenti di cui all'art. 2 per le
quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento
al decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002 sulla base
di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di
un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002.
2. In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i
privati responsabili delle strutture di cui all'art. 2 presentano al
Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento
antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il
termine massimo di cui all'art. 2, e adempiono a quanto ivi previsto
al comma 1, lettera b).
3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2015
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico
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