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giovedì 26 marzo 2015

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 19 marzo 2015 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. (15A02307) (GU n.70 del 25-3-2015)



         MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 marzo 2015 
Aggiornamento della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. (15A02307) 
(GU n.70 del 25-3-2015)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                                  e 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela della salute», che all'art. 6, commi 2
e 2-bis, inerenti disposizioni in materia di edilizia  sanitaria,  di
controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie nonche'  di
ospedali psichiatrici giudiziari, prevede l'emanazione di un apposito
decreto interministeriale per l'aggiornamento della normativa tecnica
antincendio relativa  alle  strutture  sanitarie  e  socio  sanitarie
pubbliche e private; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente  il  Regolamento  recante
«Semplificazione della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  81  del  7  aprile  1998,  recante  «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151»; 
  Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti  disposizioni
in  materia  di  prevenzione  incendi  per  le  strutture   sanitarie
pubbliche e private sulla  base  dei  criteri  e  principi  direttivi
contenuti nel citato art. 6, comma 2, del decreto-legge 13  settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, con la legge 8  novembre
2012, n. 189; 
  Vista  l'intesa   di   ripartizione   delle   risorse   finalizzate
all'adeguamento della normativa antincendio (Rep. Atti n. 38/CSR) che
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito nella seduta  del
7 febbraio 2013; 
  Vista la delibera CIPE n. 16 dell'8 marzo 2013 con la quale vengono
ripartiti, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
i fondi destinati all'adeguamento a norma degli impianti  antincendio
delle strutture sanitarie; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
  decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 
  1. I titoli III e IV della regola tecnica  di  prevenzione  incendi
allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002  sono
integralmente sostituiti rispettivamente dagli Allegati I  e  II  che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
  2. E' approvato l'Allegato III che costituisce parte integrante del
presente decreto e che integra il decreto del  Ministro  dell'interno
18 settembre 2002 introducendo il titolo V. 
                               Art. 2 
 
 
        Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I 
 
  1. Le strutture sanitarie che  erogano  prestazioni  in  regime  di
ricovero  ospedaliero  ovvero  in   regime   residenziale   a   ciclo
continuativo ovvero diurno, con oltre i  25  posti  letto,  esistenti
alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro  dell'interno
18 settembre 2002, che  non  abbiano  completato  l'adeguamento  alle
disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi  stabiliti  dalla
vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere  adeguate
ai requisiti di sicurezza antincendio  previsti  al  titolo  III  del
decreto del Ministro  dell'interno  18  settembre  2002,  cosi'  come
modificato dall'allegato I  al  presente  decreto,  entro  i  termini
temporali e con le modalita' di seguito indicate: 
  a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui  al
presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono  al
Comando provinciale dei vigili del fuoco competente  per  territorio,
di seguito denominato Comando, la valutazione del  progetto,  di  cui
all'art. 3 del medesimo decreto,  relativo  al  completo  adeguamento
dell'attivita'. 
  b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i
privati responsabili delle  strutture,  di  cui  al  presente  comma,
presentano  al  Comando  la  segnalazione   certificata   di   inizio
attivita', di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione
certificata,  attestante  il  rispetto  dei  requisiti  di  sicurezza
antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2,  esclusa
lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1,  comma
1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto
20; punto 21 e punto 22. La segnalazione certificata deve  attestare,
inoltre, la predisposizione e l'adozione di un  apposito  sistema  di
gestione della  sicurezza  finalizzato  all'adeguamento  antincendio,
conforme a quanto stabilito dal titolo V  del  decreto  del  Ministro
dell'interno  18  settembre  2002  introdotto  dall'Allegato  III  al
presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti,  delle
limitazioni  e  delle  condizioni  di  esercizio,  ordinarie  ed   in
emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure  di
prevenzione. Per la predisposizione del  sistema  di  gestione  della
sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere  individuato  dal
titolare  dell'attivita'  un  responsabile  tecnico  della  sicurezza
antincendio, che potra' coincidere con altre figure tecniche presenti
all'interno   dell'attivita',   in   possesso   di    attestato    di
partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione
ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011  e  deve
essere previsto un numero congruo di  addetti  antincendio,  valutato
con il  metodo  riportato  al  titolo  V  del  decreto  del  Ministro
dell'interno  18  settembre  2002  introdotto  dall'Allegato  III  al
presente decreto. 
  c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti  e
i privati responsabili delle  strutture  di  cui  al  presente  comma
presentano al Comando  la  segnalazione  certificata,  attestante  il
rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai  seguenti
punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h);
punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e);  punto  17.2.1;
punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto  17.2.5;  punto  17.3.1,  comma  1;
punto 17.3.2; punto 18.5. La segnalazione certificata deve attestare,
inoltre, la predisposizione e  l'adozione  del  sistema  di  gestione
della sicurezza di cui alla lettera  b)  finalizzato  all'adeguamento
antincendio, che  deve  prevedere  l'attuazione  dei  divieti,  delle
limitazioni  e  delle  condizioni  di  esercizio,  ordinarie  ed   in
emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure  di
prevenzione; a tal fine deve essere previsto  un  numero  congruo  di
addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del
decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2002  introdotto
dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce  delle
ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase. 
  d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti  e
i privati responsabili delle  strutture  di  cui  al  presente  comma
presentano al Comando  la  segnalazione  certificata,  attestante  il
rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai  seguenti
punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto  15.6;  punto
17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi
1  e  7,  punto  18.1;  punto  18.3;  punto  18.4;  punto  19.3.   La
segnalazione certificata di inizio attivita' deve attestare, inoltre,
la  predisposizione  e  l'adozione  del  sistema  di  gestione  della
sicurezza  di  cui  alla  lettera  b)   finalizzato   all'adeguamento
antincendio, che  deve  prevedere  l'attuazione  dei  divieti,  delle
limitazioni  e  delle  condizioni  di  esercizio,  ordinarie  ed   in
emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure  di
prevenzione; a tal fine deve essere previsto  un  numero  congruo  di
addetti antincendio valutato con il metodo riportato al titolo V  del
decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2002  introdotto
dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce  delle
ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase. 
  e) Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti  e
i privati responsabili delle  strutture  di  cui  al  presente  comma
presentano al Comando  la  segnalazione  certificata,  attestante  il
rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del  Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato  I
al presente decreto. 
  2. In alternativa  a  quanto  previsto  al  comma  1,  puo'  essere
realizzato l'adeguamento delle medesime strutture per lotti,  secondo
i termini temporali e con le modalita'  di  seguito  indicate,  fatti
salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di
sicurezza: 
  a. entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto,  gli  enti  e  i  privati   responsabili   delle   strutture
individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 1 agosto 2011, n.  151,  richiedono  al  Comando  la
valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo  decreto,  il
quale deve riportare la descrizione  di  tutti  i  singoli  lotti  di
realizzazione dell'adeguamento, esplicitandone, per ciascuno di essi,
la  relativa  indipendenza  rispetto  al  resto  della  struttura  da
adeguare, l'autonomia di funzionamento in termini di  vie  di  esodo,
presidi  ed  impianti  antincendio  e  idonee  compartimentazioni   e
descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa  ubicazione
nonche' la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto  altro
afferente alla sicurezza antincendio. 
  b. Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i
privati  responsabili  delle  strutture  presentano  al  Comando   la
segnalazione certificata, attestante il rispetto, per  la  struttura,
dei requisiti e delle misure di  sicurezza  antincendio  previsti  al
comma 1, lettera b). 
  c. Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i
privati  responsabili  delle  strutture  presentano  al  Comando   la
segnalazione certificata, attestante  il  completo  adeguamento  alle
prescrizioni  tecniche  del  titolo  III  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'allegato  I
al presente decreto, di lotti di  attivita'  aventi  superficie  pari
almeno al 30% della superficie totale in pianta della  struttura.  La
segnalazione certificata, deve attestare, inoltre, la predisposizione
e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al  comma
1, lettera  b)  finalizzato  all'adeguamento  antincendio,  che  deve
prevedere  l'attuazione  dei  divieti,  delle  limitazioni  e   delle
condizioni di esercizio, ordinarie ed in  emergenza,  che  in  questa
fase concorrono alle misure di prevenzione; a tal  fine  deve  essere
previsto un numero congruo di addetti antincendio,  valutato  con  il
metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18
settembre 2002 introdotto  dall'Allegato  III  al  presente  decreto,
riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase. 
  d. Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i
privati  responsabili  delle  strutture  presentano  al  Comando   la
segnalazione certificata, attestante  il  completo  adeguamento  alle
prescrizioni  tecniche  del  titolo  III  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato  I
al presente decreto, di lotti di  attivita'  aventi  superficie  pari
almeno al 70% della superficie totale in pianta della  struttura.  La
segnalazione certificata di inizio attivita' deve attestare, inoltre,
la  predisposizione  e  l'adozione  del  sistema  di  gestione  della
sicurezza di cui al comma 1, lettera b)  finalizzato  all'adeguamento
antincendio, che  deve  prevedere  l'attuazione  dei  divieti,  delle
limitazioni  e  delle  condizioni  di  esercizio,  ordinarie  ed   in
emergenza, che per questa specifica fase, concorrono alle  misure  di
prevenzione; a tal fine deve essere previsto  un  numero  congruo  di
addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del
decreto  del  Ministro  dell'interno  18  settembre  2002  introdotto
dall'Allegato III al presente decreto, riconsiderato  alla  luce  dei
lotti adeguati in questa fase. 
  e.  Entro  nove  anni  dal  termine  previsto  alla  lettera  a)  i
responsabili delle strutture presentano al  Comando  la  segnalazione
certificata attestante  il  completo  adeguamento  alle  prescrizioni
tecniche del titolo III del  decreto  del  Ministro  dell'interno  18
settembre 2002 cosi' come  modificato  dall'Allegato  I  al  presente
decreto, di lotti di attivita' aventi superficie pari al  100%  della
superficie in pianta della struttura. 
                               Art. 3 
 
 
       Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato II 
 
  1. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e  fino
a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  fatti  salvi   gli   obblighi   stabiliti   dalla   vigente
legislazione in materia  di  sicurezza,  devono  essere  adeguate  ai
requisiti di sicurezza antincendio previsti  ai  seguenti  punti  del
titolo  IV,  Capo  II,  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  18
settembre 2002, cosi' come modificato dall'Allegato  II  al  presente
decreto, entro i termini temporali e  con  le  modalita'  di  seguito
indicate, salvo che sia stata presentata la segnalazione certificata: 
  a) Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto per i seguenti punti: punto 26.1.3; punto 26.2; punto 26.2.1,
comma 2; punto 26.4, commi 1 e 7; punto 27; punto 29; punto 30; punto
31. 
  b) Entro tre anni dal  termine  previsto  alla  lettera  a)  per  i
seguenti punti: punto 23.1; punto 24.2, comma 1, lettere f), g),  h);
punto 24.3; punto 26.1.1; punto 26.1.2; punto 26.1.4;  punto  26.2.1,
comma 1; punto 26.2.2; punto 26.3; punto 26.4 esclusi i commi 1 e  7;
punto 28. 
  c) Entro sei anni dal  termine  previsto  alla  lettera  a)  per  i
restanti punti del titolo IV,  Capo  II,  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 settembre 2002 cosi' come modificato dall'Allegato II
al presente decreto. 
  2. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere
presentata al Comando la segnalazione certificata. 
  3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale  aventi  superficie  maggiore  di  1.000  m2,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto  devono
essere adeguate ai requisiti di  sicurezza  antincendio  previsti  al
titolo IV,  Capo  III,  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  18
settembre 2002, cosi' come modificato dall'Allegato  II  al  presente
decreto, secondo le disposizioni di cui al comma  4,  salvo  che  nei
seguenti casi: 
  a) sia stata presentata la segnalazione certificata; 
  b)  siano  stati  pianificati,  o  siano  in   corso,   lavori   di
ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. 
  4. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza, le strutture di cui al comma 3,  devono  essere
adeguate  ai  requisiti   di   sicurezza   antincendio   di   seguito
specificati, entro i termini temporali e con le modalita' di  seguito
indicate: 
  a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture richiedono
al Comando la valutazione del progetto di cui all'art. 3 del medesimo
decreto, relativo al completo adeguamento della attivita'. 
  b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i
privati  responsabili  delle  strutture  presentano  al  Comando,  la
segnalazione certificata, attestante il  rispetto  dei  requisiti  di
sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV,  Capo
III, del decreto del Ministro dell'interno 18  settembre  2002  cosi'
come modificato dall'Allegato II al  presente  decreto:  punto  36.1,
commi 1 e 2, lettere a), b), c), d); punto 36.2.4; punto 36.3;  punto
36.3.1, comma 2; punto 36.5, commi 1 e 7;  punto  37.2;  punto  38.1,
punto 38.2; punto 39; punto  40.  La  segnalazione  certificata  deve
attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione  di  un  apposito
sistema  di  gestione  della  sicurezza  finalizzato  all'adeguamento
antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del
Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'Allegato  III
al presente decreto, che deve  prevedere  l'attuazione  dei  divieti,
delle limitazioni e delle condizioni di esercizio,  ordinarie  ed  in
emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di  prevenzione.
Per  la  predisposizione  del  medesimo  sistema  di  gestione  della
sicurezza e per la relativa attuazione deve  essere  individuato  dal
titolare  dell'attivita'  un  responsabile  tecnico  della  sicurezza
antincendio, che potra' coincidere con altre figure tecniche presenti
all'interno   dell'attivita',   in   possesso   di    attestato    di
partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione
di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011. 
  c) Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i
privati  responsabili  delle  strutture  presentano  al  Comando   la
segnalazione certificata, attestante il  rispetto  dei  requisiti  di
sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto  32.1;  punto
33; punto 34.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 34.4; punto  36.1,
comma 2, lettera e); punto 36.2.1; punto 36.2.2; punto 36.2.3;  punto
36.2.5; punto 36.3.1, comma 1; punto 36.3.2; punto 36.4;  punto  36.5
esclusi commi  1  e  7;  punto  37.1;  punto  37.5;  punto  38.3.  La
segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la  predisposizione
e l'adozione del sistema di gestione  della  sicurezza  di  cui  alla
lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio che deve prevedere
l'attuazione dei divieti, delle limitazioni  e  delle  condizioni  di
esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa  fase  concorrono
alle misure di prevenzione. 
  d) Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i
privati  responsabili  delle  strutture  presentano  al  Comando   la
segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti  punti
del titolo IV, Capo III, del decreto  del  Ministro  dell'interno  18
settembre 2002 cosi' come modificato  dall'Allegato  II  al  presente
decreto. 
                               Art. 4 
 
 
             Commercializzazione ed impiego dei prodotti 
 
  1. Possono essere impiegati nel campo  d'applicazione  disciplinato
dal presente decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni
comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti
di prestazione previsti dal presente decreto. 
  2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali  e'  richiesto  il  requisito  di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma  precedente,  gli
elementi di chiusura  per  i  quali  e'  richiesto  il  requisito  di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite  disposizioni
nazionali, gia' sottoposte  con  esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata  dalla
direttiva  98/48/CE,  che  prevedono  apposita  omologazione  per  la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo
riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 
  3. Ai fini della sicurezza antincendio, le  tipologie  di  prodotti
non contemplati dai commi 1 e  2,  purche'  legalmente  fabbricati  o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea  o  in
Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali  stipulati  con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati  in  uno  degli  Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio  (EFTA),  parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono
essere impiegati nel campo di applicazione del  presente  decreto  se
utilizzati nelle stesse condizioni che  permettono  di  garantire  un
livello di protezione equivalente a  quello  prescritto  dal  decreto
stesso. 
                               Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. E' fatta salva la facolta'  di  optare  per  l'applicazione  del
presente decreto per le strutture esistenti di cui all'art. 2 per  le
quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di  adeguamento
al decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002 sulla base
di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di
un progetto approvato in data antecedente all'entrata in  vigore  del
decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002. 
  2. In caso di mancato esercizio di  tale  opzione,  gli  enti  e  i
privati responsabili delle strutture di cui all'art. 2 presentano  al
Comando la segnalazione certificata relativa al completo  adeguamento
antincendio della struttura, che  deve  comunque  avvenire  entro  il
termine massimo di cui all'art. 2, e adempiono a quanto ivi  previsto
al comma 1, lettera b). 
  3. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 marzo 2015 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                                                           Allegato I 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                          Allegato II 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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