N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015
Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale
per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Agricola Simone
ed altri contro Ministero della difesa.
Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone
d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla
legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione
della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto
vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione
del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso
trattamento di situazioni omogenee.
- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.19 del 13-5-2015 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA
(Sezione prima)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 413 del 2014, proposto da: Simone Agricola,
rappresentato e difeso dagli avv. Raffaela Roma, Luciano Quarta, con
domicilio eletto presso Furio Stradella avv. in Trieste, viale XX
Settembre n. 13; Matteo Alfieri, Luca Allocca, Ciro Amato, Fabio
Andreozzi, Giovanni Anello, Christian Aru, Francesco Aveni, Cesario
Barone, Claudio Benigno, Paolo Bergamini, Vincenzo Blanco, Massimo
Blasizza, Pasquale Borriello, Ivano Borserini, Luca Francesco
Branchesi, Vincenzo Buonocore, Manuel Cadeddu, Andrea Canciani,
Francesco Cangemi, Salvatore Cannavacciuolo, Alessio Castaldo,
Carmelo Castelli, Cesare Catucci, Tonino Cecon, Giuseppina Cerreto,
Chiara Cerritelli, Paolo Chirenti, Francesco Ciaccio, Sergio
Ciuffreda, Gioacchino Collura, Olav Conz, Giuseppe Costa, Fabiana
Costantini, Massimiliano Culcasi, Enrico Da Re, Francesco D'Agostino,
Loris De Conti, Claudio De Felice, Ivan De Monte, Antonio De Simone,
Claudio Esposito, Michele Evangelista, Federico Fabrici, Giovanni
Ferdico, Emidio Ferraro, Giovanna Ferrera, Giancarlo Forgiarini,
Antonello Gazzillo, Federico Genesin, Vincenzo Giuseppe Giampapa,
Valerio Greguol, Davide Iseppi, Domenico La Sorte, Francesco Liguori,
Antonino Lo Dico, Mario Longo, Girolamo Maiola, Domenico Malorgio,
Claudio Maniscalco, Roberto Margarit, Antonello Martini, Franco
Matiz, Anita Mauro, Tito Meloni, Giovanni Memeo, Tommaso Menduni,
Stefano Migliozzi, Mauro Migotti, Lorenzo Montecalvo, Nazario
Nardella, Salvatore Nero, Vincenzo Daniele Parlavecchio, Luigi
Pennacino, Claude Peressutti, Andrea Piovera, Enrico Pizzileo,
Raffaele Ponsillo, Luca Pontillo, Rocco Pontrandolfo, Massimo Quarin,
Daniele Renna, Mauro Rocca, Marzia Rumore, Nicola Sabatelli, Antonio
Sannicola, Roberto Santin, Alfredo Severino, Antonio Sferragatta,
Christian Solito, Andrea Lorenzo Stefani, Michele Suppa, Hegor Tardi,
Luca Traverso, Leonardo Vitale, Simone Zambetta, Alberto Zamboni,
rappresentati e difesi dagli avv. Luciano Quarta, Raffaela Roma, con
domicilio eletto presso Furio Stradella avv. in Trieste, viale XX
Settembre n. 13, contro Ministero della difesa, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste,
piazza Dalmazia n. 3;
Per l'accertamento del diritto dei benefici combattentistici di
cui all'articolo unico, legge n. 1746/1962, art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973; art. 3, legge n. 390/1950,
decreto legislativo n. 165/1997 e alla correlata supervalutazione dei
periodi di svolgimento di servizio in missione per conto ONU ed
equiparate;
Per la concessione ex art. 55 c.p.a. di misura cautelare e per
l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti presupposti,
conseguenti, o comunque connessi al ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della
difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il
dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale.
1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e
militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva
chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui
all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art. 3
della legge n. 390 del 1950 e infine all'art. 5 del decreto
legislativo n. 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici
derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di
servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate, benefici
riguardanti il trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali e
altri.
2. Alcuni tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su
identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto; tra
questi il TAR del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 450 del
2014 e il TAR Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014.
3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5172 del 2014 ha
annullato la citata sentenza del TAR Lombardia affermando che
l'interpretazione corretta della legge n. 1746 del 1962 articolo
unico limita il beneficio della super valutazione prevista dalla
legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del
1940-1945.
4. La sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituisce
attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro questo Collegio
solleva d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'articolo
unico della legge n. 1746 del 1962 interpretato, alla luce della
legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle campagne della
seconda guerra mondiale.
5. Invero, l'attivita' svolta dai militari italiani per conto
dell'ONU nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si deve
considerare, per le concrete modalita' e i rischi anche mortali,
equivalente a una campagna di guerra vera e propria, anche se le
finalita' sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare la
pace.
6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge
alle sole attivita' belliche della seconda guerra mondiale
costituisce una disparita' di trattamento in situazioni
sostanzialmente identiche, e quindi si pone in violazione del
principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della
Costituzione repubblicana.
7. In punto di rilevanza, la questione risulta decisiva nella
presente controversia, in cui i' benefici richiesti dai militari sono
collegati all'interpretazione attuale della citata normativa.
8. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato
dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di
eguaglianza sostanziale.
9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla
pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi' sollevata,
disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte
stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia
Giulia (Sezione prima) chiede che la Corte costituzionale, in
accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della
legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'art. 3
della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio.
Dispone altresi' che la presente ordinanza sia notificata, a cura
della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle
parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera
dei Deputati nonche' al Presidente del Senato della Repubblica.
Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e
sulle spese.
Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11
febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, estensore;
Manuela Sinigoi, Primo referendario;
Alessandra Tagliasacchi, referendario.
Il Presidente estensore: Zuballi
n. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015 Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Verdesca Francesco ed altri contro Ministero della difesa. Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campa......... (15C00128) n. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015 Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Iacovelli Matteo ed altri contro Ministero della difesa. Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di gue......... (15C00129) n. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015 Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Danese Antonio ed altri contro Ministero della difesa. Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di gue......... (15C00130) n. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015 Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Aiello Dario ed altri contro Ministero della difesa. Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra......... (15C00131) n. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015 Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Lafasanella Vincenzo ed altri contro Ministero della difesa. Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campag......... (15C00132) n. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2015 Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Accardo Bartolomeo ed altri contro Ministero della difesa. Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola camp......... (15C00133)
Nessun commento:
Posta un commento