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giovedì 16 luglio 2015

Atto Senato Ordine del Giorno 0/1977/10/05 presentato da NUNZIA CATALFO martedì 14 luglio 2015, seduta n. 426 Il Senato, in sede di esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977); premesso che: l'articolo 5 del decreto in esame dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai "servizi" di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale; considerato che:



     Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1977/10/05
presentato da
NUNZIA CATALFO
martedì 14 luglio 2015, seduta n. 426
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (AS 1977);
premesso che:
l'articolo 5 del decreto in esame dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai "servizi" di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale;
considerato che:
l'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto "Salva Italia"), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo è della pensione privilegiata;
sebbene il medesimo articolo 6 specifichi che la disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e al corpo dei vigili del fuoco, questa norma colpisce in particolare i lavoratori della Polizia locale, i quali pure ogni giorno svolgono, al pari delle forze di polizia dello Stato, appartenenti al citato comparto sicurezza, le medesime funzioni (svolte da queste ultime) di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, come previsto dall'articolo 5 della legge speciale n. 65 del 1986;
pertanto l'articolo 6 del decreto-legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce una criticità oggettiva in relazione alla tutela degli operatori, che accentua altresì il divario di trattamento tra la polizia locale e le forze di polizia dello Stato;
dal punto di vista statistico, la tutela risulta maggiormente necessaria tenuto conto che, secondo qualificati studi e ricerche scientifiche, gli uomini e le donne delle polizie locali d'Italia sono ai primi posti per le malattie professionali (malattie e tumori ai polmoni e al fegato, malattie respiratorie e cardiovascolari, allergie endemiche e lacrimazione degli occhi dovute alla esposizione continua agli agenti-inquinanti, e infine sordità parziale o totale che colpisce tutti gli agenti locali dopo i 15 anni di lavoro in strada);
inoltre, sono migliaia gli incidenti sul lavoro e centinaia le aggressioni, anche a mano armata, compiute contro gli agenti locali dalla criminalità organizzata che, nel tempo, hanno provocato la morte o l'invalidità permanente di molti poliziotti locali;
l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 fa venire meno le più elementari forme di tutela del lavoratore della polizia locale, creando delle evidenti discriminazioni e disparità di trattamento nell'ambito di forze di polizia, che, sebbene appartenenti ad enti pubblici diversi (Stato ed enti locali), sono chiamati a svolgere, nell'interesse primario dello Stato, le stesse funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
impegna il Governo:
a favorire appositi interventi di carattere normativo al fine di modificare l'articolo 6 del decreto-legge 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 escludendo dalla sua applicazione non solo il personale appartenente al comparto, sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico ma anche il personale appartenente alla polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65.
(0/1977/10/5)
CATALFO, CRIMI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, MONTEVECCHI

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