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giovedì 16 luglio 2015

Atto Senato Ordine del Giorno 0/1977/13/05 presentato da SALVATORE TOMASELLI martedì 14 luglio 2015, seduta n. 426 Il Senato, premesso che: l'articolo 5, del decreto-legge n. 78 del 2015, disciplina il "transito" del "personale appartenente ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale (...) nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale..." (comma 1)



     Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1977/13/05
presentato da
SALVATORE TOMASELLI
martedì 14 luglio 2015, seduta n. 426
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 5, del decreto-legge n. 78 del 2015, disciplina il "transito" del "personale appartenente ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale (...) nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale..." (comma 1)
il comma 3 dello stesso articolo, nella sua originaria versione, testualmente disponeva che: "Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale";
da tale originaria versione è sorto il problema dell'applicabilità, o meno, del divieto di cui al comma 3 innanzi citato, anche alle "assunzioni stagionali" nell'ambito della polizia municipale, tradizionalmente operate dai parte dai comuni cosiddetti turistici nei periodi di interesse, nei quali l'afflusso concentrato dei turisti determina un consistente aumento della popolazione;
l'emendamento approvato in sede di conversione entrerà in vigore solo in seguito all'approvazione definitiva e, quindi, quando la stagione estiva sarà già avviata da tempo;
dette assunzioni già trovano legittimazione nella previsione di cui all'articolo 208 del Codice della Strada che, al comma 5-bis, con riguardo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinare ad "altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale ... " ( comma 4, lettera c., ha stabilito che "La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.
la previsione da ultimo richiamata può senz'altro qualificarsi in termini di "specialità" riguardando ad una situazione strutturalmente transitoria e puntualmente definibile in termini temporali ed oggettivamente identificabile in riferimento alla stagione turistica del Comune interessato;
che dette assunzioni, in quanto temporanee, restano del tutto estranee alla materia dello stabile inserimento nella polizia municipale del personale appartenente al corpi ed ai servizi di polizia provinciale e, pertanto, in nulla incide sulla previsione di carattere generale;
escludendo le possibilità offerte dal comma 5-bis dell'articolo 208 del C.d.S. citato, si rischierebbe di determinare l'impossibilità di garantire condizioni- minime di sicurezza stradale (e più in generale, di sicurezza ed ordine pubblico) nelle località turistiche interessate;
si impone quindi la necessità, al fine di eliminare la situazione di incertezza che si andrebbe a verificare, di un intervento del Governo che, con gli atti ritenuti opportuni, chiarisca che la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 non fa venir meno la possibilità dei comuni di provvedere, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-bis dell'articolo 208 del C.d.S., in ragione della "specialità" di tale ultima disposizione e della sua evidente estraneità alla materia disciplinata dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015.
Tutto ciò premesso,
si impegna il Governo ad adottare tempestivamente un atto che, nel senso indicato nelle premesse, consenta ai Comuni - anche in considerazione del fatto che ciò non incida sull'assetto generale della materia e- non determini alcun aggravio di spesa - di procedere, ove ne ricorrano le condizioni, alle assunzioni stagionali di personale nell'ambito della polizia municipale.
(0/1977/13/5)
TOMASELLI

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