Translate
sabato 16 giugno 2018
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 68 Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa. (18G00095) (GU n.138 del 16-6-2018) Vigente al: 1-7-2018
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 68
Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione
assicurativa. (18G00095)
(GU n.138 del 16-6-2018)
Vigente al: 1-7-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa
(rifusione);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 ed,
in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
codice delle assicurazioni private;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Acquisiti i pareri delle Commissioni speciali della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri
e della cooperazione internazionale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera m-bis), e' inserita la seguente: «m-ter)
consulenza: l'attivita' consistente nel fornire raccomandazioni
personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su
iniziativa del distributore, in relazione ad uno o piu' contratti di
assicurazione;»;
b) dopo la lettera cc-quater), sono inserite le seguenti:
«cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona
fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o
riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un
intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a
titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona
fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a
titolo oneroso l'attivita' di distribuzione riassicurativa;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio:
qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di
cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a
titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo
accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attivita' professionale principale di tale persona
fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto
determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene
o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo
vita o la responsabilita' civile, a meno che tale copertura non
integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce
nell'ambito della sua attivita' professionale principale;»;
c) dopo la lettera n), e' inserita la seguente: «n. 1)
distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario
assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o
impresa di assicurazione;»;
d) dopo la lettera l-bis), e' inserita la seguente: «l-bis.1)
compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento,
inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro
vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o
forniti in relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa;»;
e) alla lettera ggg), dopo le parole: «o dell'impresa di
riassicurazione;» sono aggiunte le seguenti: « con riferimento
all'intermediazione, se l'intermediario e' una persona fisica, per
Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza
dell'intermediario; se e' una persona giuridica, si intende lo Stato
membro in cui e' situata la sede legale, o se assente, la sede
principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale e'
gestita l'attivita' principale;»;
f) alla lettera ggg-bis), dopo le parole: «o presta servizi;»
sono aggiunte le seguenti: « con riferimento all'intermediazione si
intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui
l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile
organizzazione o in cui presta servizi»;
g) dopo la lettera iii), e' inserita la seguente: «iii.1) vendita
a distanza: qualunque modalita' di vendita che, senza la presenza
fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere
impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e
riassicurativi;»;
h) dopo la lettera ss), e' inserita la seguente: «ss-bis)
prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n.
1286/2014. Tale definizione non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I
della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni
previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita';
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto
nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono
all'investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali
ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione
della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto
nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e
nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;»;
i) alla lettera vv), dopo le parole: «l'attivita' assicurativa o
riassicurativa;» sono aggiunte le seguenti: «con riferimento
all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una
succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di
origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da
personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona
indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto
dell'intermediario stesso;»;
l) dopo la lettera vv-ter) e' inserita la seguente: «vv-quater)
supporto durevole: qualsiasi strumento che:
1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui
personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura
consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono
destinate le informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni
memorizzate;».
2. Dopo l'articolo 10-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e' inserito il seguente capo:
«Capo III-bis - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e
procedura di segnalazione
Art. 10-quater (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).
- 1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli
intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari
assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per
la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o
fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti
l'attivita' svolta, di cui al presente codice.
2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:
a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del
presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che
disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita'
amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della
segnalazione;
b) la protezione adeguata dei dipendenti dei soggetti di cui al
comma 1 e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di
violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro
ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;
c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la
segnalazione.
3. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043
del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito
della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione avuto
riguardo all'eta' del segnalante, che puo' essere rivelata solo con
il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa
del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli
intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari
assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di
attuazione del presente articolo emanate dall'IVASS.
Art. 10-quinquies (Procedura di segnalazione di violazioni). - 1.
L'IVASS:
a) riceve segnalazioni da parte dei dipendenti dei soggetti di
cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle
norme del presente codice, nonche' di disposizioni dell'Unione
europea direttamente applicabili;
b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione
delle segnalazioni;
c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove
rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono
sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».
3. Dopo l'articolo 30-novies del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 30-decies (Requisiti di Governo e controllo del prodotto
applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che
realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti). - 1. Fermi
restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185,
185-bis e 185-ter, le imprese di assicurazione e gli intermediari che
realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, elaborano e
attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo
e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo
esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti,
in conformita' alle disposizioni del presente articolo e alle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. Il processo di approvazione di cui al comma 1 e' proporzionato
e adeguato alla natura dei prodotti assicurativi ed e' sottoposto a
regolare revisione.
3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'IVASS, su
richiesta, la documentazione relativa al processo di approvazione del
prodotto.
4. Il processo di approvazione di cui al comma 1 individua per
ciascun prodotto un mercato di riferimento e le categorie di clienti
ai quali il prodotto non puo' essere distribuito, garantisce che
tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento
siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista
sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta ogni
ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia
distribuito al mercato di riferimento individuato.
5. I soggetti di cui al comma 1 comprendono e riesaminano
regolarmente i prodotti assicurativi che commercializzano o
distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere
significativamente sui rischi potenziali per il mercato di
riferimento individuato. Il riesame e' finalizzato a valutare se il
prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di
riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere
adeguata.
6. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono ai distributori di
prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto
assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il
relativo mercato di riferimento individuato.
7. L'IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative
del presente articolo in modo da garantire uniformita' alla
disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento
assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e
l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di
investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto
disposto all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25
ottobre 2017, n. 163.»;
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni
dell'articolo 114, comma 2-bis, del Testo unico bancario o delle
relative norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia e
dall'IVASS.».
5. La rubrica del Titolo IX e' sostituita dalla seguente:
«Attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa».
6. L'articolo 106 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' sostituito dal seguente: «Art. 106 (Attivita' di distribuzione
assicurativa e riassicurativa). - 1. L'attivita' di distribuzione
assicurativa e riassicurativa consiste nel proporre prodotti
assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza
o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali
contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella
collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso
di sinistri, dei contratti stipulati. Rientra nell'attivita' di
distribuzione assicurativa la fornitura, tramite un sito internet o
altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o piu' contratti di
assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri
eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali
sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il
cliente e' in grado di concludere direttamente o indirettamente lo
stesso. ».
7. L'articolo 107 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' sostituito dai seguenti: «Art. 107 (Ambito di applicazione). - 1.
Fermo restando quanto previsto dai Titoli II, III e IV per le imprese
di assicurazione e V e VI per le imprese di riassicurazione, le
disposizioni del presente Titolo disciplinano le condizioni di
accesso ed esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e
riassicurativa nel territorio della Repubblica, ivi inclusa
l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa a titolo
oneroso svolta da persone fisiche o giuridiche con residenza o sede
legale nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o
di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati
membri, nonche' l'attivita' di distribuzione assicurativa e
riassicurativa connessa con rischi e impegni situati al di fuori
dell'Unione europea, quando e' svolta da intermediari registrati in
Italia.
2. Le disposizioni del presente titolo disciplinano altresi'
l'attivita' di distribuzione assicurativa, anche a titolo accessorio,
e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche con
residenza o sede legale nel territorio di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolta nel territorio della Repubblica.
3. Non configurano attivita' di distribuzione assicurativa o
riassicurativa, ai fini di cui al comma 1, le seguenti attivita':
a) la fornitura di informazioni a titolo accessorio ad un cliente
nel contesto di un'altra attivita' professionale, sempre che il
fornitore non intraprenda ulteriori iniziative di assistenza nella
conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o
riassicurazione e l'obiettivo di tale attivita' non sia quello di
assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un
contratto di assicurazione o riassicurazione;
b) la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione o
riassicurazione su base professionale o le attivita' di liquidazione
sinistri e di consulenza in materia di sinistri;
c) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali
assicurati a intermediari assicurativi o riassicurativi, o a imprese
di assicurazione o di riassicurazione, se il fornitore non
intraprende ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione di
un contratto di assicurazione o riassicurazione;
d) la mera fornitura a potenziali assicurati di informazioni su
prodotti assicurativi o riassicurativi, su un intermediario
assicurativo o riassicurativo, su un'impresa di assicurazione o
riassicurazione, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative
di assistenza nella conclusione del contratto.
4. E' esclusa dalla disciplina del presente Titolo l'attivita' di
distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a
titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) l'assicurazione e' accessoria ad un prodotto o servizio e ne
copre:
1) i rischi di perdita, deterioramento, danneggiamento del
prodotto fornito o il mancato uso del servizio prestato dal
fornitore; o
2) la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi
connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore;
b) l'importo del premio versato per il contratto assicurativo,
calcolato proporzionalmente su base annua, non e' superiore a 600
euro;
c) in deroga alla lettera b) , qualora l'assicurazione sia
complementare rispetto a un servizio di cui alla lettera a) e la
durata di tale servizio sia pari o inferiore a tre mesi, l'importo
del premio versato per persona non e' superiore a 200 euro.
5. Nell'esercizio dell'attivita' di distribuzione attraverso un
intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato, di cui al
comma 4, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo
che se ne avvale garantisce che:
a) prima della conclusione del contratto, il contraente riceva
informazioni riguardanti rispettivamente gli elementi di cui
all'articolo 120, comma 2, lettere a) e c), se agisce su incarico
dell'impresa, o di cui all'articolo 120, comma 1, lettere a) e c), se
agisce su incarico di altro intermediario;
b) siano predisposti rapporti contrattuali adeguati e
proporzionati al fine di assicurare la conformita' con quanto
previsto dagli articoli 119-bis e 120-quinquies e tenere conto delle
richieste ed esigenze del contraente prima di proporre il contratto;
c) prima della conclusione del contratto, sia fornita al
contraente la documentazione informativa relativa al prodotto
assicurativo di cui all'articolo 185.
6. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione
finanziaria, le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2,
lettera d), sono sottoposte, limitatamente all'attivita' di
distribuzione assicurativa, alla vigilanza dell'IVASS, che la
esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche
per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di
comportamento di cui al Capo III, informando e collaborando con le
altre autorita' interessate.
7. L'IVASS monitora il mercato, ivi incluso il mercato dei prodotti
assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti, a titolo
accessorio, nel o dal territorio della Repubblica.
Art. 107-bis (Soggetti abilitati all'esercizio della distribuzione
assicurativa o riassicurativa). - 1. L'attivita' di distribuzione
assicurativa o riassicurativa puo' essere esercitata dai seguenti
soggetti:
a) imprese di assicurazione o riassicurazione, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), e relativi dipendenti,
laddove esercitino direttamente tale attivita';
b) intermediari, iscritti nelle sezioni da a) ad e) del registro
di cui al comma 2 dell'articolo 109;
c) intermediari assicurativi a titolo accessorio, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies), iscritti alla sezione
f) del registro di cui al comma 2 dell'articolo 109;
d) intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi, con residenza o sede legale in altro Stato membro e
abilitati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione in regime
di libera prestazione dei servizi o di stabilimento nel territorio
della Repubblica ai sensi degli articoli 116-quater e
116-quinquies.».
8. La rubrica del Capo II del Titolo IX e' sostituita dalla
seguente: «Disposizioni generali in materia di distribuzione».
9. All'articolo 108 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di
distribuzione»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' di
distribuzione assicurativa o riassicurativa e' riservata alle imprese
di cui all'articolo 107-bis, comma 1, lettera a), ai relativi
dipendenti, nonche' agli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi, iscritti nel registro di cui
all'articolo 109. Il registro indica gli Sati membri in cui
l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o
riassicurativo opera in regime di libero stabilimento o di libera
prestazione dei servizi.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatta salva
l'ipotesi in cui l'attivita' di distribuzione assicurativa e
riassicurativa sia esercitata, ai sensi del comma 1, direttamente da
imprese e relativi dipendenti, tale attivita' non puo' essere
esercitata da chi non e' iscritto nel registro, applicandosi in caso
di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «intermediari assicurativi» sono
inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,» e, dopo le
parole «articolo 116», le parole «, comma 2» sono soppresse;
e) al comma 4, dopo le parole: «intermediario di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,».
10. Dopo l'articolo 108 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 108-bis (Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi). 1. - E'
istituito un Organismo per la registrazione degli intermediari di cui
all'articolo 109, comma 2, e per lo svolgimento degli adempimenti
relativi agli elenchi di cui agli articoli 109, comma 1-bis, e alle
sezioni I e II del Titolo IX, Capo II. Con decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, e' disciplinata l'organizzazione dell'Organismo.
L'Organismo promuove altresi' la diffusione dei principi di
correttezza e diligenza professionale presso gli intermediari di cui
all'articolo 109, comma 2. In particolare il regolamento disciplina,
nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalita':
a) l'istituzione dell'Organismo avente personalita' giuridica
di diritto privato, dotato di autonomia statutaria, organizzativa e
finanziaria, ordinato in forma di associazione, cui sono trasferite
funzioni e competenze in materia di tenuta del registro degli
intermediari assicurativi e riassicurativi;
b) il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo nel
rispetto dei principi di imparzialita' e terzieta';
c) il passaggio all'Organismo di funzioni e competenze
attribuite in via transitoria all'IVASS;
d) le modalita' attraverso le quali l'Organismo riscuote e
gestisce i contributi dovuti dagli intermediari iscritti nel registro
di cui all'articolo 109 del Codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi
dell'articolo 336 del medesimo Codice;
e) la vigilanza dell'IVASS sull'Organismo di cui alla lettera
a).
2. L'Organismo e' sottoposto al controllo dell'IVASS che, con
regolamento, disciplina le modalita' di esercizio del controllo,
inclusi i flussi informativi e i poteri ispettivi,1 secondo modalita'
improntate a criteri di proporzionalita' ed economicita' dell'azione
di controllo, con la finalita' di verificare l'adeguatezza delle
procedure interne adottate e l'efficacia dell'attivita' svolta in
relazione alle funzioni affidate.
3. L'Organismo e' finanziato mediante una quota del contributo di
vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione di
cui all'articolo 336 del Codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 versato all'IVASS e
successivamente trasferito allo stesso Organismo, secondo la misura e
le modalita' individuate dal regolamento di cui al comma 1.
4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalita' con cui
l'Organismo esercita la propria attivita' e le forme di
collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle disposizioni di cui
al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli
intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente l'esigenza
di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti
in altri albi o registri.».
11. All'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Registro degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi»;
b) al comma 1, dopo le parole: «intermediari assicurativi» sono
inserite le seguenti: «, anche a titolo accessorio,»;
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'impresa
che opera in qualita' di distributore, individua la persona fisica,
nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione
assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS.
Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalita' ed
onorabilita' individuati dall'IVASS con regolamento.
1-ter. Il registro e' agevolmente accessibile e consente la
registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS
con regolamento di cui al comma 1.»;
d) al comma 2, lettera d), le parole: «articolo 107» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 106 e 114-septies» e, dopo la
lettera e), e' inserita la seguente: «f) gli intermediari
assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1,
comma 1, lettera cc-septies).»;
e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per i siti
internet mediante i quali e' possibile l'esercizio dell'attivita' di
distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, e' necessaria
l'iscrizione al registro del titolare del dominio.»;
f) al comma 3 le parole: «all'IVASS a pena di radiazione dal
registro» sono sostituite dalle seguenti: «all'Organismo per la
registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi» e al comma 4 la parola: «IVASS» e'
sostituita dalle seguenti: «Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi»;
g) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nella
domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di
soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2,
lettera e), per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione, ai sensi
del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il
possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative
disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso
quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una
formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle
relative disposizioni di attuazione.
4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si
avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera
c) per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai
sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il
possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative
disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso
quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una
formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle
relative disposizioni di attuazione.
4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le
istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini
dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al
paragrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e puo'
richiedere la modifica dei dati in esso riportati.
4-quinquies. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel
registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal
regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni
dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione e'
comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle
disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.
4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui
al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi secondo le modalita' individuate nelle relative
disposizioni di attuazione di cui al comma 1:
a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o
giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per
cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;
b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con
l'intermediario;
c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o
stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da
parte dell'IVASS.
4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma
4-sexies e' tempestivamente comunicata.
4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma
2, non puo' essere consentita se le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette
una o piu' persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario
ha stretti legami, ovvero difficolta' inerenti l'applicazione di tali
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di
ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.»;
h) al comma 5, la parola: «IVASS» e' sostituita dalle seguenti:
«Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi,
anche a titolo accessorio, e riassicurativi».
12. Dopo l'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 109-bis (Regime applicabile
agli intermediari assicurativi a titolo accessorio). - 1.
L'intermediario assicurativo a titolo accessorio, di cui alla sezione
del registro prevista all'articolo 109, comma 2, lettera f), agisce
su incarico di una o piu' imprese di assicurazione. Laddove sia una
persona fisica e' tenuto ad osservare i requisiti di cui all'articolo
110, commi 1 e 3. Nell'ipotesi in cui sia una persona giuridica
rispetta i requisiti di cui all'articolo 112, commi 1, 2 e 3.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al
comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della
natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacita'
professionali individuate ed accertate secondo le modalita' definite
con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresi'
disciplinate le relative modalita' di registrazione.
3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al
comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi
all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie
effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio
e' conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1.
4. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli
109, commi 3, 4, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies, 5 e 6,
nonche' degli articoli 111, comma 5 e 113, comma 2, agli addetti
all'attivita' di intermediazione nei locali dell'intermediario
assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1. Tali intermediari
sono inoltre ammessi ad operare in regime di stabilimento e di libera
prestazione di servizi in altri Stati membri, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 116 e seguenti.».
5. Gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono
su incarico di altro intermediario di cui alle sezioni del registro
previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), sono
soggetti alle norme applicabili agli addetti all'attivita' di
intermediazione iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2,
lettera e) del citato articolo 109.
6. L'IVASS con regolamento disciplina le modalita' applicative
del presente articolo.».
13. All'articolo 110 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione» sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Ai fini
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere
adeguate cognizioni e capacita' professionali sulle materie
individuate dall'IVASS con regolamento, che sono accertate, tramite
una prova di idoneita', consistente in un esame su tali aree
tematiche.L'IVASS, con regolamento, detta anche disposizioni di
dettaglio in merito ai requisiti per l'iscrizione al registro,
determinando altresi' le modalita' di svolgimento della prova
valutativa.»;
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Salvo quanto
previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la
persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di
cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresi'
stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita' civile
per l'attivita' svolta in forza dell'iscrizione al registro con
massimale di almeno un milione duecentocinquantamila euro per ciascun
sinistro e di un milione e ottocentocinquantamila euro all'anno
globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio
dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori
professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed
infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui
operato deve rispondere a norma di legge.
3-bis. Gli importi di cui al comma 3 sono aggiornati mediante
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener
conto delle variazioni nell'indice dei prezzi al consumo pubblicato
da Eurostat.».
14. All'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti
particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei
collaboratori degli intermediari e dei dipendenti delle imprese»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il possesso dei
requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110, comma 1, e'
richiesto anche per i dipendenti dell'impresa, direttamente coinvolti
nell'attivita' di distribuzione, per i produttori diretti ed e'
accertato dall'impresa per conto della quale tali soggetti operano.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Le imprese» sono inserite le
seguenti: «che operano come distributori e le imprese», e dopo le
parole: «formazione adeguata» sono inserite le seguenti: «ai soggetti
di cui al comma 1»;
d) al comma 4, dopo le parole: «o dell'intermediario
assicurativo» sono aggiunte le seguenti: «per conto dei quali tali
soggetti operano»;
e) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: «5. Le disposizioni
previste nei commi 3 e 4 si applicano altresi' ai soggetti
direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, inclusa
quella svolta nei locali dove l'intermediario di cui alle sezioni del
registro previste all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e)
ed f) opera o attraverso forme di vendita a distanza.
5-bis. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative
del presente articolo.».
15. All'articolo 112 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 3, le parole: «attivita' di intermediazione» sono
sostituite dalle seguenti: «attivita' di distribuzione»;
b) al comma 4, la parola: «mediazione» e' sostituita dalla
seguente: «distribuzione»; dopo le parole: «persone fisiche diverse»
sono inserite le seguenti: «iscritte alla medesima sezione»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. E' altresi'
necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, commi 3
e 4, in capo alle persone fisiche addette all'attivita' di
intermediazione della societa' di cui alla sezione e) del registro di
cui all'articolo 109, comma 2. E' in ogni caso preclusa l'iscrizione
nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera
e), per la societa' che operi, direttamente o indirettamente,
attraverso altra societa'.»;
d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Ai fini
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera d), la societa' fornisce indicazione dei dati
identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della
dirigenza, della distribuzione assicurativa.».
16. All'articolo 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «L'IVASS dispone la» sono sostituite
dalle seguenti: «L'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede
alla»;
b) al comma 1, alla lettera f), le parole: «lettere a) e b)» sono
sosituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;
c) al comma 2, la parola: «IVASS» e' sostituita dalle seguenti:
«Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi,
anche a titolo accessorio, e riassicurativi»;
d) al comma 3 la parola: «disciplinare» e' sostituita dalla
seguente: «sanzionatorio».
17. Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 114-bis (Requisiti organizzativi dell'impresa di
assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei
requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109,
109-bis, 110, 111, 112). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei
requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109,
109-bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti identificati in tali
disposizioni, le imprese si dotano di politiche e procedure interne
soggette ad approvazione, attuazione, nonche' a riesame almeno
annuale, individuando altresi' una funzione che ne assicuri
l'adeguata attuazione.
2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per
l'adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto
degli articoli 109-bis, 110, 111, 112 e rendono disponibili
all'IVASS, su richiesta, il nominativo del responsabile della
funzione di cui al comma 1.
3. L'IVASS con regolamento puo' individuare disposizioni di
dettaglio in merito ai presidi interni all'impresa richiesti per
l'osservanza dei commi 1 e 2.».
18. L'articolo 116 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' sostituito dalle seguenti sezioni:
«Sezione I - Intermediari con sede legale o residenza nel
territorio della Repubblica
Art. 116 (Attivita' in regime di stabilimento e di libera
prestazione di servizi). - 1. L'iscrizione consente agli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indicati
nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere
a), b), d) ed f), con residenza o con sede legale nel territorio
della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di
stabilimento e di libera prestazione di servizi previo espletamento
delle procedure di cui agli articoli 116-bis e 116-ter.
2. Gli intermediari di cui al comma 1 laddove, per l'esercizio
dell'attivita' di intermediazione in regime di libera prestazione di
servizi o di stabilimento in altro Stato membro, intendano avvalersi
di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo
109, comma 2, lettera e), indicano nell'ambito delle procedure di cui
agli articoli 116-bis e 116-ter i dati identificativi relativi a tale
intermediario, al fine di richiedere per detti soggetti l'estensione
dell'operativita' nello Stato membro nel quale intende operare
l'intermediario che di tale collaborazione si avvale.
3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rende nota,
mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro,
l'indicazione degli altri Stati membri nei quali gli intermediari
operano in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di
servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 1.
Art. 116-bis (Attivita' in regime di libera prestazione di
servizi in un altro Stato membro). - 1. L'intermediario di cui
all'articolo 116, comma 1, che intende effettuare per la prima volta
attivita' in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato
membro, trasmette all'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi le seguenti informazioni:
a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la
sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 109;
b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;
c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e,
eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione che rappresenta, nonche' i dati identificativi dei
soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui
collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione in altro Stato membro;
d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al
comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi ne fornisce
comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro ospitante.
L'intermediario puo' iniziare ad esercitare l'attivita' nello Stato
membro ospitante dal momento in cui l'Organismo per la registrazione
degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi lo informa dell'avvenuta ricezione da parte
dell'autorita' competente dello Stato membro ospitante delle
informazioni trasmesse ai sensi del comma 1. L'Organismo per la
registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi da' notizia di tale operativita' nel
registro.
3. L'intermediario e' tenuto a rispettare le disposizioni di
interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante,
accessibili attraverso il sito internet dell'Autorita' competente e
tramite il sito internet dell'AEAP, mediante appositi collegamenti
ipertestuali, oggetto della comunicazione di cui al comma 2.
4. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione
degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni
trasmesse ai sensi del comma 1, almeno trenta giorni prima della
relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi, nel termine di trenta giorni successivi alla data di
ricezione delle variazioni delle informazioni di cui al comma 1,
informa altresi' l'autorita' competente dello Stato membro ospitante.
Art. 116-ter (Attivita' in regime di stabilimento in un altro
Stato membro). 1. - L'intermediario di cui all'articolo 116 che
intende effettuare per la prima volta attivita' in regime di
stabilimento in un altro Stato membro, attraverso una succursale o
una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all'Organismo per
la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni:
a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o
la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 109 dell'intermediario;
b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare;
c) la categoria di intermediario alla quale appartiene ed
eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di
riassicurazione che rappresenta, nonche' i dati identificativi dei
soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui
collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di
intermediazione in altro Stato membro;
d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare;
e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante della sede dello
stabilimento presso la quale e' possibile ottenere documenti;
f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della
succursale o presenza permanente.
2. Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia motivo di dubitare
dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione
finanziaria dell'intermediario in relazione all'attivita' di
distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione
degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi trasmette le informazioni di cui al comma 1
all'autorita' competente dello Stato membro ospitante.
3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica
all'intermediario l'avvenuta ricezione delle informazioni da parte
dell'autorita' competente dello Stato membro ospitante, nonche'
l'accessibilita' alle disposizioni di interesse generale applicabili
nello Stato membro ospitante, che l'intermediario e' tenuto a
rispettare per l'esercizio dell'attivita' in tale Stato membro
attraverso il sito internet dell'Autorita' competente e, mediante
appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet
dell'AEAP.
4. L'intermediario puo' altresi' iniziare ad esercitare
l'attivita' nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione di
cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione
delle informazioni di cui al comma 1.
5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, entro
trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1,
comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto di
procedere alla comunicazione all'autorita' competente dello Stato
membro ospitante.
6. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione
degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni
trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa
attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel
termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle
variazioni alle informazioni di cui al comma 1, informa altresi'
l'autorita' competente dello Stato membro ospitante.
Sezione II - Intermediari con residenza o sede legale in un altro
Stato membro
Art. 116-quater (Attivita' in regime di libera prestazione dei
servizi nel territorio della Repubblica). - 1. L'accesso
all'attivita' di intermediazione in regime di libera prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica da parte di intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che hanno
residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, e'
subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione
degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi, da parte dell'Autorita' di tale Stato, delle
informazioni di cui all'articolo 116-bis.
2. L'intermediario di cui al comma 1 puo' iniziare ad esercitare
l'attivita' sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve
da parte dell'Autorita' dello Stato di origine la comunicazione
dell'avvenuta notifica all'Organismo per la registrazione degli
intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e
riassicurativi delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1.
Art. 116-quinquies (Attivita' in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica). - 1. L'accesso all'attivita' di
intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un
altro Stato membro, e' subordinato alla trasmissione all'Organismo
per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorita' di tale Stato,
delle informazioni di cui all'articolo 116-ter.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui
al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica
all'autorita' competente dello Stato membro d'origine le disposizioni
di interesse generale che l'intermediario e' tenuto a rispettare per
l'esercizio dell'attivita' sul territorio della Repubblica,
applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorita'
competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il
sito internet dell'AEAP.
3. L'intermediario puo' iniziare a svolgere l'attivita' di
intermediazione in regime di stabilimento sul territorio della
Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorita' dello
Stato membro d'origine la comunicazione dell'Organismo per la
registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza
del termine di cui al comma 2.
4. L'IVASS verifica che l'attivita' di intermediazione esercitata
in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica sia
conforme alle disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi
III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis e
185-ter, nonche' alle relative misure di attuazione. A tal fine,
l'IVASS puo' esaminare le modalita' di insediamento e richiedere le
modifiche necessarie per consentire all'autorita' dello Stato membro
d'origine di far rispettare gli obblighi previsti da tali
disposizioni.
5. L'IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicita' delle
comunicazioni ricevute dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati
membri relative all'attivita' svolta in libera prestazione di servizi
o in regime di stabilimento dagli intermediari di tali Stati nel
territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso
al registro di cui all'articolo 109, comma 2.
Sezione III - Ripartizione di competenze: accordi tra Autorita' ai
fini dell'esercizio della vigilanza
Art. 116-sexies (Accordi per la ripartizione di competenze tra
Stato membro d'origine e Stato membro ospitante). - 1. Nell'ipotesi
in cui l'attivita' principale di un intermediario assicurativo, anche
a titolo accessorio, o riassicurativo sia esercitata in uno Stato
membro diverso da quello di origine, le autorita' competenti dello
Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante possono
concludere un accordo in forza del quale l'esercizio delle funzioni
di vigilanza sia rimesso all'autorita' dello stato membro ospitante
con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 30-decies,
185, 185-bis, 185-ter, 187-ter e 205-ter, al Titolo IX, con
esclusione delle disposizioni relative agli obblighi di
registrazione, e al Titolo XVIII.
2. Laddove ricorra l'ipotesi di accordo di cui al comma 1,
l'IVASS, se agisce in qualita' di autorita' dello stato membro
d'origine, informa tempestivamente l'intermediario interessato e
l'AEAP.
Sezione IV - Violazioni in caso di esercizio dell'attivita' in
regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento
Art. 116-septies (Violazione degli obblighi nell'esercizio della
libera prestazione dei servizi). - 1. L'IVASS qualora, in qualita' di
autorita' competente dello Stato membro ospitante, abbia motivo di
ritenere che l'intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio,
o riassicurativo operante nel territorio della Repubblica in regime
di libera prestazione dei servizi violi le disposizioni per
l'esercizio di tale attivita', ne informa l'Autorita' dello Stato
membro d'origine.
2. Nell'ipotesi in cui, nonostante le misure adottate
dall'autorita' dello Stato membro di origine o in caso di
inadeguatezza o assenza di tali misure, l'intermediario continui ad
operare nel territorio della Repubblica in modo dannoso rispetto agli
interessi generali degli assicurati e altri aventi diritto a
prestazioni assicurative e per il corretto funzionamento del mercato
assicurativo e riassicurativo italiano, l'IVASS puo', dopo aver
informato l'Autorita' dello stato membro di origine, adottare misure
idonee a prevenire il compimento di ulteriori irregolarita', ivi
inclusa la possibilita' di vietare all'intermediario interessato la
prosecuzione dell'esercizio dell'attivita' sul territorio della
Repubblica.
3. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e chiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n.
1094/2010.
4. Nel caso in cui si renda necessaria un'azione immediata
finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative l'IVASS puo' adottare ogni
misura non discriminatoria idonea a prevenire o porre fine alle
irregolarita' commesse sul territorio della Repubblica, ivi inclusa
l'adozione di un provvedimento che vieti l'esercizio dell'attivita'
di intermediazione assicurativa o riassicurativa in regime di libera
prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica.
5. Le misure adottate dall'IVASS in conformita' alle disposizioni
del presente articolo, sono assunte con provvedimento motivato e
oggetto di comunicazione all'intermediario interessato, nonche' senza
indugio all'autorita' competente dello Stato membro d'origine,
all'AEAP e alla Commissione europea.
Art. 116-octies (Violazione degli obblighi nell'esercizio della
liberta' di stabilimento). - 1. L'IVASS qualora, in qualita' di
autorita' competente dello Stato membro ospitante, accerta che un
intermediario assicurativo, anche a titolo accessorio, o
riassicurativo, che eserciti l'attivita' in regime di stabilimento
sul territorio della Repubblica, violi le disposizioni di cui agli
articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX ed
agli articoli 185, 185-bis e 185-ter e relative disposizioni di
attuazione, puo' adottare misure idonee.
2. Laddove l'IVASS abbia motivo di ritenere che un intermediario
assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di altro
Stato membro, operante nel territorio della Repubblica, attraverso
una stabile organizzazione, violi le disposizioni in materia di
distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui al presente codice
rispetto alle quali ai sensi del comma 1 l'IVASS, in qualita' di
Autorita' dello Stato membro ospitante, non esercita la vigilanza, ne
informa l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, ai fini
dell'adozione di eventuali misure che pongano rimedio alle
irregolarita' commesse.
3. Qualora, nonostante le misure adottate ai sensi del comma 2 o
in ipotesi di mancata adozione delle misure necessarie o di
inadeguatezza delle stesse, l'intermediario continui ad agire nel
territorio della Repubblica in modo contrario all'interesse generale
degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative o
al corretto funzionamento del mercato assicurativo o riassicurativo
italiano, l'IVASS puo', dopo averne informato l'autorita' competente
dello Stato membro di origine, adottare adeguate misure preventive di
nuove irregolarita', ivi inclusa l'adozione di un provvedimento
motivato che vieti la continuazione dell'esercizio dell'attivita' sul
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento da parte di
intermediario di altro Stato membro.
4. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e chiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n.
1094/2010.
5. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un'azione
immediata finalizzata a tutelare i diritti degli assicurati e altri
aventi diritto a prestazioni assicurative e se i provvedimenti
equivalenti adottati dallo Stato membro d'origine risultano
inadeguati o in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, fermo
quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, l'IVASS puo' adottare misure
idonee non discriminatorie volte a prevenire o porre fine alle
irregolarita' commesse sul territorio italiano, ivi inclusa
l'adozione nei confronti dell'intermediario, anche a titolo
accessorio, di un provvedimento di divieto dell'esercizio
dell'attivita' di intermediazione in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica.
6. Le misure adottate dall'IVASS in conformita' al presente
articolo, sono assunte con provvedimento motivato e comunicate
all'intermediario interessato, nonche' senza indugio all'autorita'
competente dello Stato membro d'origine, all'AEAP e alla Commissione
europea.
Art. 116-novies (Violazione degli obblighi nell'esercizio di
libera prestazione di servizi o stabilimento da parte di intermediari
italiani). - 1. L'IVASS puo' adottare, nei confronti di intermediari
con residenza o sede legale in Italia, anche su segnalazione
dell'autorita' competente dello stato membro ospitante, misure idonee
a porre fine alle irregolarita' commesse nell'esercizio
dell'attivita' di libera prestazione di servizi o di stabilimento in
altri Stati membri. Dell'adozione di tali misure l'IVASS informa
l'autorita' competente dello Stato membro ospitante.
Art. 116-decies (Poteri legati alle disposizioni nazionali di
interesse generale). - 1. L'IVASS, in qualita' di autorita'
competente dello Stato membro ospitante, puo' adottare misure non
discriminatorie idonee a sanzionare le irregolarita' commesse nel
territorio della Repubblica, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni di interesse generale di cui all'articolo 116-undecies,
ivi inclusa l'adozione di misure che vietino all'intermediario
assicurativo, anche a titolo accessorio, o riassicurativo di
esercitare l'attivita', in regime di stabilimento o libera
prestazione dei servizi, nel territorio della Repubblica.
2. L'IVASS, in qualita' di autorita' competente dello Stato
membro ospitante, puo' adottare misure dirette a vietare l'esercizio
da parte di un distributore di prodotti assicurativi con sede in
altro Stato membro dell'attivita' sul territorio della Repubblica, in
regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento, qualora
l'attivita' sia svolta completamente o prevalentemente nel territorio
della Repubblica, al fine di sottrarsi all'applicazione delle
disposizioni ivi vigenti per i distributori italiani e, laddove al
contempo, tale attivita' pregiudichi l'efficace funzionamento dei
mercati assicurativi o riassicurativi italiani con riguardo alla
tutela degli assicurati e altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'IVASS, dopo aver informato
l'autorita' competente dello Stato membro d'origine, puo' adottare
nei confronti del distributore di prodotti assicurativi misure idonee
dirette alla tutela dei diritti degli assicurati e altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
4. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP e chiederne
l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n.
1094/2010.
Art. 116-undecies (Pubblicazione delle norme di interesse
generale). - 1. L'IVASS rende note le disposizioni che disciplinano
lo svolgimento delle attivita' di distribuzione che, nell'interesse
generale, devono essere osservate sul territorio italiano, ivi
inclusa l'eventuale informativa riguardante l'imposizione di
disposizioni piu' stringenti nei confronti dei distributori
nell'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e
riassicurativa sul territorio della Repubblica.».
19. All'articolo 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Sono esenti
dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano
documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una
capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un
minimo di euro 18.750. Il limite minimo e' aggiornato mediante
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener
conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo
pubblicato da Eurostat.».
20. All'articolo 118 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, il comma 4 e' abrogato.
21. Dopo l'articolo 119 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 119-bis (Regole di comportamento e conflitti di interesse).
- 1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equita',
onesta', professionalita', correttezza e trasparenza nel miglior
interesse dei contraenti.
2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa,
comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti
distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a
contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non
fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni pubblicitarie
sono sempre chiaramente identificabili come tali. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7.
3. L'IVASS puo' richiedere, in via non sistematica, la
trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme,
utilizzato dai distributori.
4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un
compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti e non ne
valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel
migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.
5. Il distributore non adotta disposizioni in materia di
compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero
incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai
contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale
distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che
risponda meglio alle esigenze del contraente.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori di
prodotti assicurativi:
a) mantengono e applicano presidi organizzativi e
amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure
ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla
lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I
presidi organizzativi sono proporzionati alle attivita' svolte, ai
prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore;
b) adottano misure idonee ad identificare i conflitti di
interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i
dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente
controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della
prestazione di qualsiasi attivita' di distribuzione assicurativa.
7. Quando i presidi adottati ai sensi del comma 6, lettera a),
non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che
sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente,
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa
chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un
contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale
conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai
sensi dell'articolo 120-ter.
8. I distributori possono incassare i premi esclusivamente con
mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilita' dell'operazione
secondo soglie e per tipologie di contratti individuati dall'IVASS
con regolamento.
9. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative
del presente articolo.
Art. 119-ter (Consulenza e norme per le vendite senza
consulenza). - 1. Prima della conclusione di un contratto di
assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi:
a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a
identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al
fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e
b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto
assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di
prendere una decisione informata.
2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le
richieste e le esigenze assicurative del contraente.
3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del
contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al
contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per
cui un particolare contratto e' ritenuto piu' indicato a soddisfare
le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze
fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare
tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di
assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare
una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in
merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze
del contraente.
5. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative
del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di
protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei
rischi, delle caratteristiche e complessita' del contratto offerto e
delle cognizioni e della capacita' professionale degli addetti
all'attivita' di distribuzione. L'IVASS disciplina altresi' con
regolamento le modalita' di tenuta della documentazione concernente
l'attivita' svolta.
22. L'articolo 120 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' sostituito dai seguenti:
«Art. 120 (Informazione precontrattuale). - 1. Gli intermediari
assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2,
prima della conclusione del contratto e in caso di successive
modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le
seguenti informazioni:
a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede
dell'attivita' e lo status di intermediario assicurativo;
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza
di cui all'articolo 119-ter, comma 3;
c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni
di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati
di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi
nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione;
d) la sezione del registro in cui e' iscritto e i mezzi
esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;
e) se l'intermediario agisce su incarico del cliente o se
agisce in nome e per conto di una o piu' imprese di assicurazione.
2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del
contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo,
forniscono al contraente le seguenti informazioni:
a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo
status di impresa di assicurazione;
b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza
di cui all'articolo 119-ter, comma 2;
c) le procedure di cui all'articolo 7 e relative disposizioni
di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati
di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione
nonche' le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
di cui all'articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione.
3. Il distributore consegna al contraente, prima della
conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di
rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all'articolo 185.
4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le
disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente
articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di
prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli
intermediari riassicurativi.
6. L'IVASS, con regolamento, individua le modalita' applicative
del presente articolo.
Art. 120-bis. (Trasparenza sulle remunerazioni). - 1. Fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 131 in materia di trasparenza sui
compensi in relazione alla distribuzione di contratti di r.c. auto,
l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo
accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del
contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto
distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in:
a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;
b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;
c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di
qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtu' dell'intermediazione
effettuata;
d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e
c).
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a),
l'intermediario assicurativo e l'intermediario assicurativo a titolo
accessorio comunicano al contraente anche l'importo del compenso.
Qualora cio' non sia possibile, forniscono al contraente informazioni
relative al metodo per calcolare il compenso stesso.
3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in
corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di
assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario assicurativo e
l'intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al
contraente le informazioni previste dai commi 1 e 2 per ciascuno di
tali pagamenti.
4. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione,
l'impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla
natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente
coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione.
5. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in
corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di
assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione
comunica al contraente anche le informazioni di cui al comma 4 per
ciascuno di tali pagamenti.
6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalita' di
comunicazione delle suddette informazioni, ai sensi dell'articolo
120-quater.
Art. 120-ter (Trasparenza sui conflitti di interesse). - 1. Prima
della conclusione del contratto di assicurazione l'intermediario
assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni:
a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o
superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto
di una determinata impresa di assicurazione;
b) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa
controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una
partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento
del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario
assicurativo;
c) se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e
personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4;
d) fermo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 2007 n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo
contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o piu' imprese
di assicurazione; in tal caso l'intermediario comunica al contraente
la denominazione di tali imprese;
e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi
contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla lettera d) e
non fornisce una consulenza basata su una analisi imparziale e
personale; in tal caso comunica la denominazione delle imprese di
assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle
regole di trasparenza previste dal comma 5 dell'articolo 119-bis.
Art. 120-quater (Modalita' dell'informazione). - 1. Tutte le
informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter,
121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti:
a) su supporto cartaceo;
b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
d) a titolo gratuito.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le
informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente
con uno dei seguenti mezzi:
a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte
le condizioni di cui al comma 4;
b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di
cui al comma 5.
3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di
un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al
cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in
formato cartaceo.
4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite
tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) l'utilizzo di un supporto durevole e' appropriato rispetto
alle modalita' di distribuzione del prodotto assicurativo; e
b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in
formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.
5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite
tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente
o se sussistono i seguenti requisiti:
a) la fornitura delle informazioni e' appropriata rispetto alle
modalita' di distribuzione del prodotto assicurativo;
b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle
informazioni tramite sito Internet;
c) il contraente e' stato informato mediante comunicazione
telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito
Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
d) e' garantito che le informazioni rimangano accessibili sul
sito Internet per tutta la durata del contratto.
6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite
un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet e'
ritenuta appropriata rispetto alle modalita' di distribuzione del
prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad
Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta
elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.
7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del
documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e
strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con
caratteri di dimensione leggibile.
Art. 120-quinquies (Vendita abbinata). - 1. Il distributore che
propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio
accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o
dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale
possibilita' di acquistare separatamente le due componenti. Nel caso
in cui il contraente abbia optato per l'acquisto separato, il
distributore fornisce una descrizione adeguata delle diverse
componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati
dei costi e degli oneri di ciascuna componente.
2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la
copertura assicurativa derivanti dall'accordo o dal pacchetto
proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate
separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una
descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del
pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o
la copertura assicurativa.
3. Se un prodotto assicurativo e' accessorio rispetto a un bene o
servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o
dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre
al contraente la possibilita' di acquistare il bene o servizio
separatamente. Il presente comma non si applica se un prodotto
assicurativo e' accessorio rispetto a un servizio o attivita' di
investimento quali definiti all'articolo 1, comma 5, del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale
definito all'articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del testo
unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all'articolo
126-decies del testo unico bancario.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti
assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto
assicurativo che e' parte del pacchetto complessivo o dello stesso
accordo e' ritenuto piu' indicato a soddisfare le richieste e le
esigenze del contraente medesimo.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di
protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attivita'
di distribuzione assicurativa, puo' applicare le misure cautelari ed
interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di
vietare la vendita di una assicurazione insieme a un servizio o
prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un
pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per
i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento
assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB
coerentemente con le rispettive competenze.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per
diversi tipi di rischio.».
7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili.
23. L'articolo 121 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 121 (Informazione precontrattuale in caso di vendita a
distanza). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185,
185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore
rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identita' del distributore e il fine della chiamata;
b) l'identita' della persona in contatto con il contraente ed
il suo rapporto con il distributore assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del
servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente
dovra' corrispondere;
e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al
contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis;
f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e
seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. In ogni caso l'informazione e' fornita al contraente prima
della conclusione del contratto di assicurazione. La stessa puo'
essere fornita verbalmente solo a su espressa richiesta del
contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del
rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante
telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli
obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito
dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i
cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli
obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima
della conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il
contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni
tramite un supporto durevole non cartaceo in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione e' fornita
al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma
dell'articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del
contratto di assicurazione.
3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il
collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via
telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle
caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in
modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi
1 e 2, in conformita' alle disposizioni dell'unione europea
direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
24. Dopo l'articolo 121 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti capi:
«Capo III-bis (Requisiti di Governo e controllo del prodotto
applicabili ai distributori di prodotti assicurativi non realizzati
in proprio)
Art. 121-bis (Acquisizione dal produttore delle necessarie
informazioni sui prodotti assicurativi). - 1. Fermi restando gli
obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter,
i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio
adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui
all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo
30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato
di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.
2. Le previsioni del presente articolo si applicano in
conformita' con le disposizioni dell'Unione europea direttamente
applicabili e con quanto stabilito dall'IVASS con regolamento.
Art. 121-ter (Disposizioni particolari in materia di Governo e
controllo del prodotto). - 1. Le disposizioni in materia di Governo e
controllo del prodotto di cui agli articoli 30-decies e 121-bis non
si applicano ai prodotti assicurativi che consistono
nell'assicurazione dei grandi rischi.
2. Fatta salva l'applicazione alle imprese di assicurazione e
agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai
clienti delle disposizioni di cui all'articolo 30-decies e relative
disposizioni di attuazione, in caso di distribuzione di prodotti
assicurativi attraverso i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4,
l'impresa di assicurazione o l'intermediario che se ne avvale:
a) stabilisce le modalita' di accertamento dell'appartenenza
dell'assicurato al mercato di riferimento individuato;
b) adotta procedure idonee a garantire l'acquisizione delle
informazioni relative alle ipotesi in cui il prodotto non risponda
piu' agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del
mercato di riferimento, nonche' alle altre circostanze relative al
prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.
Capo III-ter (Requisiti supplementari per la distribuzione dei
prodotti di investimento assicurativi)
Art. 121-quater (Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di
investimento assicurativi). - 1. Fatta salva la competenza della
CONSOB di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle
relative disposizioni di attuazione, l'IVASS esercita i poteri di
vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di
investimento assicurativo svolta da parte delle imprese di
assicurazione o per il tramite degli intermediari iscritti nelle
sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e
b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari
di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni
di cui al presente Capo.
2. I regolamenti di attuazione del presente Capo sono adottati da
IVASS, sentita la CONSOB, in modo da garantire uniformita' alla
disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento
assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e
l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di
investimento assicurativi. 3. L'IVASS e la CONSOB si accordano sulle
modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza secondo le rispettive
competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti
vigilati.
Art. 121-quinquies (Conflitti di interesse). - 1. Le imprese di
assicurazione e gli intermediari assicurativi che distribuiscono
prodotti di investimento assicurativi rispettano le disposizioni di
cui all'articolo 119-bis in materia di regole di comportamento e
conflitti di interesse.
2. In deroga all'articolo 120-quater, comma 1, le informazioni di
cui all'articolo 119-bis, comma 7, sono:
a) fornite su un supporto durevole;
b) sufficientemente dettagliate, in considerazione delle
caratteristiche dei contraenti, per consentire a questi ultimi di
prendere una decisione informata sulle attivita' di distribuzione
assicurativa nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.
Art. 121-sexies (Informativa al contraente e incentivi). - 1.
Fatti salvi gli articoli 120, commi 1 e 2, e 120-bis, commi 1 e 2,
gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione
forniscono ai contraenti, prima della conclusione di un contratto,
informazioni appropriate in relazione alla distribuzione di prodotti
di investimento assicurativi e in relazione a tutti i costi e agli
oneri connessi. Tali informazioni comprendono almeno i seguenti
elementi:
a) in caso di prestazione di consulenza, la comunicazione se
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornira' al
contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di
investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo, come
indicato all'articolo 121-septies;
b) per quanto riguarda le informazioni sui prodotti di
investimento assicurativi e sulle strategie di investimento proposte,
opportune indicazioni e avvertenze sui rischi associati ai prodotti
di investimento assicurativi o a determinate strategie di
investimento proposte;
c) per quanto riguarda le informazioni su tutti i costi e gli
oneri da comunicare al contraente, le informazioni relative alla
distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, ove
effettuata, il costo del prodotto di investimento assicurativo
consigliato o offerto al contraente e le modalita' di pagamento da
parte di quest'ultimo, inclusi i pagamenti eseguiti a favore di o
tramite soggetti terzi.
2. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri, compresi quelli
connessi alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo
non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante,
sono comunicate in forma aggregata per permettere al contraente di
conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento
dell'investimento. Su richiesta del contraente, i costi e gli oneri
sono comunicati in forma analitica. Se necessario, tali informazioni
sono fornite al contraente con periodicita' regolare, e comunque
almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite in una
forma comprensibile in modo che i contraenti possano ragionevolmente
comprendere la natura del prodotto di investimento assicurativo che
viene loro proposto nonche' i rischi ad esso connessi e, di
conseguenza, possano assumere decisioni consapevoli in materia di
investimenti. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con
modalita' uniformi, individuate dall'IVASS, sentita la CONSOB, con il
regolamento di cui all'articolo 121-quater, in modo che le medesime
informazioni risultino chiare e comprensibili.
4. Fatto salvo l'articolo 120-bis, commi 1 e 3, gli intermediari
assicurativi o le imprese di assicurazione adempiono agli obblighi di
cui agli articoli 119-bis, comma 1, e 121-quinquies, quando pagano o
percepiscono un onorario o una commissione o forniscono o ricevono
benefici non monetari in relazione alla distribuzione di un prodotto
di investimento assicurativo o di un servizio accessorio da un
qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisce
per conto del contraente medesimo, solo se operano in conformita'
alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e alle
disposizioni stabilite dall'IVASS con il regolamento di cui
all'articolo 121-quater.
5. I regolamenti IVASS di cui all'articolo 121-quater, in materia
di incentivi tra intermediari assicurativi ed intermediari finanziari
sono adottati conformemente alla disciplina prevista in materia alla
direttiva 2014/65/UE ed in conformita' alle disposizioni dell'Unione
europea direttamente applicabili.
Art. 121-septies (Valutazione dell'adeguatezza e
dell'appropriatezza del prodotto assicurativo e comunicazione ai
clienti). - 1. L'IVASS stabilisce con il regolamento di cui
all'articolo 121-quater i casi in cui l'impresa di assicurazione o
l'intermediario assicurativo sono obbligati a fornire consulenza per
la distribuzione del prodotto di investimento assicurativo.
2. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1 e 2, l'intermediario
assicurativo o l'impresa di assicurazione che forniscono consulenza
su un prodotto di investimento assicurativo, acquisiscono anche le
informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del
contraente in relazione al tipo di investimento, alla sua situazione
finanziaria, tra cui la sua capacita' di sostenere perdite, e ai suoi
obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al
fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di
assicurazione di raccomandare al contraente i prodotti di
investimento assicurativi che siano a lui adeguati, con particolare
riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua capacita' di
sostenere perdite. La consulenza resa nell'ambito della distribuzione
assicurativa del prodotto di investimento assicurativo, quando e'
obbligatoria o quando e' svolta su iniziativa del distributore, non
deve gravare economicamente sui clienti.
3. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione
fornisce consulenza in materia di investimenti e raccomanda un
pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma dell'articolo
120-quinquies, l'intero pacchetto raccomandato deve rispondere ai
requisiti di adeguatezza previsti dal comma 2 del presente articolo.
4. Fatto salvo l'articolo 119-ter, commi 1, 2 e 3,
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione che svolge
attivita' di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono
una consulenza, chiede al contraente di fornire informazioni in
merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti
riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o
richiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o
all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il
prodotto assicurativo in questione sia appropriato al contraente
stesso.
5. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione
distribuisce un pacchetto di servizi o prodotti abbinati a norma
dell'articolo 120-quinquies, accerta che l'intero pacchetto sia
appropriato nel suo insieme ai sensi del comma 4.
6. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione
informa il contraente se ritiene, sulla base delle informazioni
ottenute a norma del comma 4, che il prodotto non sia appropriato al
contraente stesso. L'intermediario assicurativo o l'impresa di
assicurazione informano altresi' il cliente, ai sensi dalla
valutazione di cui all'articolo 30-decies, della fascia di clientela
alla quale il prodotto non puo' essere distribuito.
7. Se il contraente non fornisce le informazioni di cui ai commi
2 e 4 o fornisce informazioni insufficienti circa le sue conoscenze
ed esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di
assicurazione lo informa che tale circostanza pregiudica la capacita'
dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione di
valutare se il prodotto sia appropriato alle esigenze del contraente
stesso.
8. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione
mantiene evidenza dei documenti in cui sono precisati i diritti e gli
obblighi delle parti nonche' delle altre condizioni alle quali
l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornira'
servizi al contraente. I diritti e gli obblighi delle parti del
contratto possono essere incorporati attraverso riferimento ad altri
documenti o testi normativi.
9. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione
fornisce ai contraenti, su un supporto durevole, adeguate relazioni
sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche, tenendo
conto della tipologia e della complessita' dei prodotti di
investimento assicurativi e della natura del servizio prestato e
comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi
prestati per conto dei contraenti.
10. Quando fornisce consulenza in merito al prodotto di
investimento assicurativo, l'intermediario assicurativo o l'impresa
di assicurazione fornisce al contraente, su un supporto durevole,
prima della conclusione del contratto, una dichiarazione di
adeguatezza in cui sia indicata la fornitura della consulenza e in
che modo essa risponda alle preferenze, agli obiettivi e ad altre
caratteristiche del contraente. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 120-quater, commi da 1 a 4.
11. Se il contratto e' concluso utilizzando un mezzo di
comunicazione a distanza che impedisce la consegna preventiva della
dichiarazione di adeguatezza, l'intermediario assicurativo o
l'impresa di assicurazione puo' fornire la dichiarazione di
adeguatezza su un supporto durevole subito dopo la sottoscrizione del
contratto, a condizione che:
a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione
di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto;
b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione
abbia dato al contraente la possibilita' di ritardare la conclusione
del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza
prima della conclusione del contratto.
12. Se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione
ha informato il contraente che effettuera' periodicamente la
valutazione di adeguatezza, la relazione periodica contiene una
dichiarazione aggiornata che spieghi in che modo il prodotto di
investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi
e alle altre caratteristiche del contraente stesso.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano in
conformita' alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione
europea. L'IVASS disciplina con il regolamento di cui all'articolo
121-quater le modalita' applicative del presente articolo, inclusa la
possibilita' di fornire le relative informazioni in formato
standardizzato.
Art. 121-octies (Protocollo d'intesa). - 1. l'IVASS e la CONSOB
definiscono attraverso un protocollo d'intesa forme di coordinamento
operativo, anche al fine di assicurare l'applicazione di una
disciplina che favorisca maggiori garanzie a tutela del consumatore».
25. All'articolo 132-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, il comma 11 e' abrogato.
26. All'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, le parole: «Il mancato rispetto della disposizione ai
cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS,
di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro» sono
soppresse.
27. All'articolo 145-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, il comma 4 e' abrogato.
28. All'articolo 182 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «nota» e' sostituita dalla seguente:
«documentazione».
29. All'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Nell'offerta e nell'esecuzione» sono
sostituite dalle seguenti: «Nell'esecuzione», e le parole: «e gli
intermediari», sono soppresse;
b) al comma 1, la lettera b), e' abrogata.
30. All'articolo 184 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Avuto riguardo
all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS sospende in via
cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la
commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di
violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative
norme di attuazione, nonche' delle disposizioni in materia di
requisiti di Governo e controllo del prodotto di cui agli articoli
30-decies, 121-bis e 121-ter.»;
b) al comma 2, le parole: «dell'intermediario», sono sostituite
dalle seguenti: «del distributore».
31. L'articolo 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' sostituito dai seguenti:
«Art. 185 (Documentazione informativa). - 1. Le imprese di
assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi
da vendere ai clienti redigono i seguenti documenti:
a) il documento informativo precontrattuale per i prodotti
assicurativi danni di cui all'articolo 185-bis, redatto in
conformita' a quanto stabilito dal regolamento di esecuzione (UE)
2017/1469 dell'11 agosto 2017 (DIP);
b) il documento informativo precontrattuale per i prodotti
assicurativi vita di cui all'articolo 185-ter, diversi da quelli
indicati alla lettera c) (DIP - Vita);
c) il documento informativo per i prodotti di investimento
redatto in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (UE) n.
1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID).
2. Le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano
prodotti assicurativi redigono altresi' il documento informativo
precontrattuale aggiuntivo.
3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico
dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di
attuazione in materia di informativa precontrattuale, il documento
informativo precontrattuale aggiuntivo di cui al comma 2 contiene le
informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali,
integrative e complementari rispetto a quelle contenute nei documenti
di cui al comma 1 che, tenendo conto della complessita' e delle
caratteristiche del prodotto, del tipo del cliente e delle
caratteristiche dell'impresa di assicurazione, sono necessarie
affinche' il cliente possa pervenire ad una decisione informata su
diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione
patrimoniale dell'impresa. Il documento informativo precontrattuale
aggiuntivo contiene il riferimento alla relazione sulla solvibilita'
e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'articolo
47-septies. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo
indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l'organismo o
l'autorita' eventualmente competente e la legge applicabile.
4. L'IVASS, con regolamento, disciplina il contenuto, lo schema e
le istruzioni di compilazione del documento informativo
precontrattuale aggiuntivo.
5. L'IVASS determina con regolamento le informazioni che devono
essere comunicate al contraente di un'assicurazione sulla vita per
tutto il periodo di durata del contratto.
Art. 185-bis (Documento informativo precontrattuale per i
prodotti assicurativi danni). - 1. Il documento informativo
standardizzato per i prodotti assicurativi danni di cui all'articolo
185, comma 1, lettera a), ha le seguenti caratteristiche:
a) e' un documento sintetico e autonomo;
b) e' presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e
di facile lettura e ha caratteri di dimensione leggibile;
c) non e' meno comprensibile nel caso in cui, prodotto
originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e
nero;
d) e' redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata
dalle parti;
e) e' preciso e non fuorviante;
f) contiene il titolo «documento informativo relativo al
prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
g) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni
precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri
documenti.
2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1
contiene:
a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i
principali rischi assicurati, la somma assicurata e, ove del caso,
l'ambito geografico e una sintesi dei rischi esclusi;
c) le modalita' e la durata di pagamento dei premi;
d) le principali esclusioni per le quali non e' possibile
presentare una richiesta di risarcimento;
e) gli obblighi all'inizio del contratto;
f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
g) gli obblighi in caso di presentazione di una richiesta di
risarcimento;
h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di
fine del periodo di copertura;
i) le modalita' di risoluzione del contratto.
Art. 185-ter (Documento informativo precontrattuale per i
prodotti assicurativi vita). - 1. Il documento informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi vita di cui all'articolo
185, comma 1, lettera b), ha le seguenti caratteristiche:
a) e' un documento sintetico e autonomo;
b) e' presentato e strutturato in modo da contenere
informazioni accurate, corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti
con la documentazione del prodotto assicurativo cui si riferisce;
c) non e' meno comprensibile nel caso in cui, prodotto
originariamente a colori, sia stampato o fotocopiato in bianco e
nero;
d) e' redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata
dalle parti;
e) contiene il titolo «documento informativo relativo al
prodotto assicurativo» nella parte in alto della prima pagina;
f) contiene la dichiarazione in base alla quale le informazioni
precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri
documenti.
2. Il documento informativo standardizzato di cui al comma 1
contiene:
a) le informazioni sul tipo di assicurazione;
b) una sintesi della copertura assicurativa, compresi i rischi
assicurati, la somma assicurata e gli eventuali rischi esclusi;
c) le modalita' e la durata di pagamento dei premi;
d) i casi di esclusione della garanzia, ove presenti, per i
quali non e' possibile presentare una richiesta di risarcimento;
e) gli obblighi all'inizio del contratto;
f) gli obblighi nel corso della durata del contratto;
g) la documentazione da presentare nel caso di sinistro;
h) le condizioni del contratto, inclusa la data di inizio e di
fine del periodo di copertura;
i) le modalita' di risoluzione del contratto.
3. Il documento informativo di cui al comma 1 e' redatto secondo
il formato standardizzato come definito dall'IVASS con regolamento.
4. L'IVASS, con regolamento puo' stabilire le modalita'
specifiche di redazione del documento di cui al comma 1 nel caso di
contratti di assicurazione con garanzie multirischio che, nel
rispetto delle disposizioni dell'Unione europea direttamente
applicabili, garantiscano che il cliente possa pervenire ad una
decisione informata.».
32. L'articolo 186 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 186 (Interpello sul documento informativo precontrattuale
aggiuntivo). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico
dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di
attuazione in materia di informativa precontrattuale, l'impresa puo'
trasmettere preventivamente all'IVASS il documento informativo
precontrattuale aggiuntivo, unitamente alle condizioni di contratto,
allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione
degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del
presente capo, fermo restando che la valutazione dell'IVASS non puo'
essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli
assicurati.
2. L'IVASS provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione
entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione,
esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine
senza che l'IVASS si sia pronunciato con un giudizio negativo o con
un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, il documento
informativo precontrattuale aggiuntivo si intende conforme agli
obblighi di informazione. L'IVASS puo' disporre la revoca, previa
notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti
dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento
richiesto. L'IVASS indica all'impresa le eventuali integrazioni al
documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento
dell'IVASS l'impresa non procede alla commercializzazione del
prodotto.
4. L'IVASS stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la
comunicazione del documento informativo precontrattuale aggiuntivo,
le modalita' da osservare, prima della pubblicazione del documento
stesso, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o
per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo
svolgimento della commercializzazione.».
33. L'articolo 187 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 187 (Integrazione del documento informativo precontrattuale
aggiuntivo). - 1. Fatto salvo quanto previsto dal Testo Unico della
Finanza e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di
informativa precontrattuale, l'IVASS, ferme restando le disposizioni
del presente capo, puo' chiedere all'impresa di apportare modifiche
al documento informativo precontrattuale aggiuntivo utilizzato,
quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la
protezione degli assicurati.».
34. Dopo l'articolo 187-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente capo:
«Capo II bis - Controversie
Art. 187-ter (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di
cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d) nonche' gli intermediari
assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela
relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da
tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono
determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei
requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata
l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti
interessati, nonche' la natura delle controversie, relative alle
prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di
assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le
procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
e l'effettivita' della tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui
ai commi da 1 a 3 non pregiudicano il ricorso ad ogni altro strumento
di tutela previsto dall'ordinamento.».
4. Alla copertura delle relative spese di funzionamento, si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con
le risorse di cui agli articoli 335 e 336 del presente Codice.
35. All'articolo 191, comma 1, lettera o), del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, le parole: «delle imprese e degli
intermediari nell'offerta dei prodotti assicurativi» sono sostituite
dalle seguenti: «delle imprese di assicurazione e dei distributori
nell'ideazione e nell'offerta di prodotti assicurativi».
36. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, la rubrica della Sezione I del Capo IV e' sostituita dalla
seguente: «Cooperazione con le autorita' di vigilanza degli altri
Stati membri per la vigilanza sulle imprese di assicurazione e
riassicurazione e sugli intermediari di assicurazione, anche a titolo
accessorio, o di riassicurazione.».
37. Dopo l'articolo 205-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 205-ter (Cooperazione per la vigilanza sulle imprese di
assicurazione e riassicurazione e sugli intermediari di
assicurazione, anche a titolo accessorio, o di riassicurazione). - 1.
L'IVASS collabora con i soggetti di cui all'articolo 10 e secondo le
modalita' e alle condizioni previste da tale disposizione, al fine di
agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, anche con riguardo
all'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa o
riassicurativa.
2. Ai fini della iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e
di quello unico europeo tenuto dall'AEAP, l'IVASS e le altre
autorita' competenti si scambiano, su base regolare, ogni
informazione riguardante la sussistenza dei requisiti di cui agli
articoli 109, 109-bis, 110, 111 e 112 in capo ai distributori di
prodotti assicurativi e riassicurativi.
3. L'IVASS e le altre autorita' competenti si scambiano altresi'
informazioni riguardo ai distributori di prodotti assicurativi e
riassicurativi a cui e' stata irrogata una misura sanzionatoria di
cui al Titolo XVIII o un'altra misura di cui ai Titoli IX, XIII, XIV,
rilevanti ai fini dell'eventuale adozione di un provvedimento diretto
alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 109, ai sensi
dell'articolo 113, o dal registro europeo.».
38. All'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dopo le parole: «eventualmente incontrate dalle
imprese», sono inserite le seguenti: «e dagli intermediari, anche a
titolo accessorio,».
39. Dopo l'articolo 304 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, la rubrica del Capo I del Titolo XVIII e' sostituita dalla
seguente: «Abusivismo e impedimento all'esercizio delle funzioni di
vigilanza».
40. All'articolo 305 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, il comma 4 e' abrogato.
41. All'articolo 306 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, il comma 2 e' abrogato.
42. All'articolo 308 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole: «compagnia di
assicurazione», e prima delle parole: «compagnia di riassicurazione»,
sono inserite le seguenti: «impresa o»;
b) al comma 2, dopo le parole: «produttore diretto di
assicurazione,», sono inserite le seguenti: «intermediario di
assicurazione a titolo accessorio,»;
c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Chiunque
contravviene al disposto del comma 1 e' punito, se persona fisica,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro
cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del
fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo
quanto previsto all'articolo 310, comma 2.
4-bis. Chiunque contravviene al disposto del comma 2 e' punito,
se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
mille ad euro settecentomila e, se persona giuridica, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni
oppure, se superiore, al cinque per cento del fatturato. La misura
della sanzione puo' essere aumentata secondo quanto previsto
all'articolo 310, comma 2.».
43. Dopo l'articolo 308 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 308-bis (Inottemperanza alle richieste dell'IVASS o ritardo
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza). - 1. Fuori dai casi
previsti dall'articolo 306 e dall'articolo 2638 del codice civile,
chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'IVASS ovvero
ritarda l'esercizio delle sue funzioni e' punito, se persona fisica,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro
cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del
fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata secondo
quanto previsto all'articolo 310, comma 2.».
44. Dopo l'articolo 308-bis del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, la rubrica del Capo II del Titolo XVIII e' sostituita
dalla seguente: «Sanzioni amministrative pecuniarie ed altre misure
per violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa».
45. L'articolo 309 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' abrogato.
46. L'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 310 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci
percento del fatturato per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22,
28, 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies,
30-septies, 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35-bis, 35-ter, 35-quater,
36-bis, 36-ter, 36-quater, 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies,
36-octies, 36-novies, 36-decies, 36-undecies, 36-duodecies,
36-terdecies, 37-bis, 37-ter, 38, 41, 42, 42-bis, 43, 44-ter,
44-quater, 44-quinquies, 44-sexies, 44-septies, 44-octies, 44-novies,
44-decies, 47-quater, comma 1, 47-septies, 47-octies, 47-novies,
47-decies, 48, 48-bis, 49, 51-quater, 53, 55, 56, 57, 57-bis, 58,
59-bis, 59-ter, 59-quater, 59-quinquies, 60-bis, 62, 63, 64, 65,
65-bis, 66-sexies.1, 66-septies, 67, 73, 75, comma 1, 76, comma 2,
77, commi 1, 3 e 4, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101,
188, 189, comma 1, 190, commi 1, 1-bis, 1-ter e 5-bis, 190-bis, comma
1, 191, 196, comma 2, 197, 210, 210-ter, comma 8, 213, 214-bis,
215-bis, 216, commi 1 e 2, 216-ter, 216-sexies, 216-octies,
216-novies, 220-novies, comma 1, 348 e 349, comma 1, o delle relative
norme di attuazione;
b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, 182,
commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione;
c) inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, 127, comma 3,
limitatamente all'obbligo di rilascio del certificato di
assicurazione, 134 ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152,
comma 5, e 183, o delle relative norme di attuazione.
2. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle violazioni di cui
al comma 1, lettere a) e b), come conseguenza delle violazioni stesse
e' superiore al massimo edittale indicato nel presente articolo, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
47. Dopo l'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 310-bis (Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre).
- 1. L'inosservanza dell'articolo 132, commi 1, 1-bis e 1-ter, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento ad euro quindicimila.
2. La violazione di cui al comma 1 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro un milione ad euro cinque milioni
qualora attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a
singole categorie di assicurati.
Art. 310-ter (Scatole nere e altri dispositivi elettronici). - 1.
Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del
provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal
regolamento previsto all'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di tremila euro per ogni giorno di
ritardo.
Art. 310-quater (Obblighi di comunicazione alle banche dati).
- 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle
comunicazioni di cui all'articolo 134, comma 2, o all'articolo 135,
comma 2, o all'articolo 154, commi 4 e 5, o alle relative norme di
attuazione, accertata semestralmente e contestata con unico atto da
notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies, comma 1,
decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del
semestre di riferimento, e' punita con un'unica sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila euro a centomila euro.
Art. 310-quinquies (Inosservanza dei provvedimenti cautelari e
interdittivi). - 1. La violazione dei provvedimenti interdittivi e
cautelari adottati ai sensi degli articoli 182 e 184 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per
cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata
secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.».
48. L'articolo 311 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 311 (Assetti proprietari). - 1. L'omissione l'incompletezza
o l'erroneita' delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 70,
comma 1, 71, 74, comma 1 e 79, compresa anche l'intenzione di
assumere la partecipazione di controllo, o dalle relative norme di
attuazione e' punita, se commessa da una persona fisica, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque
milioni di euro e, se commessa da una persona giuridica, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro al dieci per
cento del fatturato. La misura della sanzione puo' essere aumentata
secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.».
49. Dopo l'articolo 311 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 311-bis (Principio della rilevanza della violazione). - 1.
Le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310-bis, comma 1, e
dall'articolo 310-quater si applicano quando le infrazioni rivestono
carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con
regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela
degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni
assicurative, sulla complessiva organizzazione e sui profili di
rischio aziendale nonche' sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.
Art. 311-ter (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. Per
le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a), quando
esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', l'IVASS
puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa una sanzione
consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando
le misure da adottare e il termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito,
l'IVASS applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 310, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo
311-quinquies; l'importo delle sanzioni cosi' determinato e'
aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la
violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti
dall'articolo 310.
Art. 311-quater (Accertamento unitario per violazioni della
stessa indole). - 1. Per l'inosservanza degli articoli 125, comma
5-bis, 127, comma 3, limitatamente al certificato di assicurazione,
134, ad eccezione del comma 2, 146, 148, 149, 150, 152, comma 5, e
183, o delle relative norme di attuazione, I'IVASS provvede
all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come
definite all'articolo 8-bis, della legge n. 689 del 1981, effettuato
con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla
contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il
termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a
distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale
si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non
possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS e'
stabilito il termine entro il quale si considera concluso
l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche
ispettive.
2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata
dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del
comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria
organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non
superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli
interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta
la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive,
verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli
esiti all'impresa.
3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del
comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 310,
comma 1, determinata secondo i criteri di cui all'articolo
311-quinquies, e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il
minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure
correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma
sono valutati in sede di determinazione della sanzione.
4. L'impresa puo' presentare osservazioni in ordine agli
eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata:
a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi
correttivi;
b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati
inidonei ad eliminare la disfunzione;
c) nel caso in cui l'impresa ne abbia gia' usufruito per
violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo
emesso nei tre anni precedenti.
Art. 311-quinquies (Criteri per la determinazione delle
sanzioni). - 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni
amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie
previste per le violazioni non riguardanti la distribuzione
assicurativa l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in
particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della
sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita';
c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione,
nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione
con l'IVASS;
g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse
dal medesimo soggetto;
h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine
di evitare in futuro il suo ripetersi;
i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralita' di
violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 311-quater,
anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della
prestazione assicurativa liquidata.
Art. 311-sexies (Sanzioni amministrative agli esponenti aziendali
o al personale). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo
325, comma 1 circa la responsabilita' delle imprese nei confronti
delle quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle
norme richiamate nell'articolo 310, comma 1, lettera a) si applica,
salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro nei confronti
dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, di
direzione, di controllo, nonche' dei dipendenti o di coloro che
operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa dal rapporto
di lavoro subordinato quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono
una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva
organizzazione o sui profili di rischio aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata
ottemperanza dell'impresa a provvedimenti specifici adottati ai sensi
degli articoli 188, comma 3-bis, lettere a), b) e c) e 214-bis, comma
1;
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi
dell'articolo 76 o dell'articolo 79, comma 3, o dell'articolo 191,
comma 1, lettera g).
2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1
abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto
nell'articolo 311-ter da parte dell'impresa, si applica nei confronti
dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila euro a cinque milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto
conto dei criteri stabiliti dall'articolo 311-quinquies, l'IVASS puo'
applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione
dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere
aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.
Art. 311-septies (Procedura di applicazione delle sanzioni
amministrative alle imprese e agli esponenti aziendali o al
personale). - 1. L'IVASS, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 310-quater, 311-bis e 311-quater, nel termine di centoventi
giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di
centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, provvede alla
contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili
della violazione.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della
contestazione di cui al comma 1, il destinatario puo' presentare
all'IVASS deduzioni difensive e istanza di audizione, cui puo'
partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
3. L'IVASS, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti agli
atti, applica le sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento
con provvedimento motivato.
4. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del
contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. I ricorsi sono
notificati all'IVASS che provvede alla difesa in giudizio con propri
legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.».
50. L'articolo 312 e i Capi III e IV del Titolo XVIII, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati.
51. All'articolo 321 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Ai componenti degli» sono sostituite
dalle seguenti: «Alle persone che compongono gli», le parole: «o di
riassicurazione che» sono sostituite dalle seguenti: «o di
riassicurazione le quali», le parole: «euro cinquantamila» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque milioni di euro»;
b) al comma 2, le parole: «ai componenti dei» sono sostituite
dalle seguenti: «alle persone che compongono i», dopo le parole:
«corrispondenti organi delle societa'» sono inserite le seguenti: «,
ivi incluse le societa' di partecipazione assicurativa e di
partecipazione finanziaria mista,», le parole: «i quali omettono»
sono sostituite dalle seguenti: «le quali omettono»;
c) il comma 3 e' abrogato.
52. All'articolo 322, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, le parole: «di cui all'articolo 163 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti «di
competenza».
53. La rubrica del Capo VI del Titolo XVIII del decreto legislativo
7 settembre 2005 e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni
amministrative pecuniarie ed altre misure per violazioni riguardanti
la distribuzione assicurativa».
54. L'articolo 324 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 324 (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di
distribuzione dei prodotti assicurativi inclusi i prodotti di
investimento assicurativo distribuiti da intermediari). - 1. Gli
intermediari assicurativi e riassicurativi, ivi inclusi quelli a
titolo accessorio che nell'ambito della distribuzione di prodotti
assicurativi e di investimento assicurativi violano gli articoli
10-quater, 30-decies, 107, comma 5, 109, commi 2, ultimo periodo, 3,
4, 4-bis, 4-sexies, 4-septies e 6, 109-bis, 110, commi 2 e 3, 111,
commi 4 e 5, 112, commi 2, 3 e 5, 113 , comma 2, 117, 118, 119, comma
2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, 120-bis, commi 1, 2, 3 e 6,
120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis, 121-ter, 131, 170,
185, 185-bis, 185-ter, 191 o le relative norme di attuazione, sono
puniti secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies con una delle
seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) sanzione amministrativa pecuniaria:
1) per le societa', da cinquemila euro a cinque milioni di
euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato
complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile
approvato dall'organo di amministrazione;
2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila
euro;
d) radiazione o, in caso di societa' di intermediazione,
cancellazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di
biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La
censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione
o la cancellazione della societa' di intermediazione e' disposta per
fatti di eccezionale gravita'. La radiazione determina l'immediata
risoluzione dei rapporti di intermediazione e, nel caso di esercizio
dell'attivita' in forma societaria, comporta altresi' la
cancellazione della societa' nei casi di particolare gravita' o di
sistematica reiterazione dell'illecito.
3. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari
adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con una delle sanzioni
di cui al comma 1.
4. Gli intermediari che, in proprio oppure attraverso
collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio di
imprese di assicurazione e riassicurazione che hanno sede legale nel
territorio della Repubblica o in Stati terzi, di imprese locali di
cui al Titolo IV, Capo I e di particolari mutue assicuratrici di cui
all'articolo 52, le quali esercitano l'attivita' assicurativa o
riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione, sono puniti con
una delle sanzioni di cui al comma 1.
5. Quando le violazioni degli articoli, 119-bis, 119-ter, 120,
120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies, 121, riguardano un
prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le sanzioni di
cui al comma 1 nei soli confronti degli intermediari di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori
di cui alla lettera e), e degli intermediari di cui alla lettera c).
In tal caso, la misura massima della sanzione pecuniaria puo' essere
determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1,
lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o
delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere
determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, puo'
adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o
giuridica responsabile e la natura della violazione. Le medesime
sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di violazione
degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.
6. Quando la violazione degli articoli 30-decies e 121-bis
riguarda un prodotto di investimento assicurativo, l'IVASS applica le
sanzioni di cui al comma 1 nei confronti di tutti gli intermediari di
cui al medesimo comma. La misura massima della sanzione pecuniaria
puo' essere determinata, in alternativa rispetto a quanto previsto al
comma 1, lettera c), fino al doppio dell'ammontare dei profitti
ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono
essere determinati. L'IVASS, oltre alle sanzioni di cui al comma 1,
puo' adottare una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica
o giuridica responsabile e la natura della violazione.
7. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del
presente articolo commesse dai soggetti di cui al comma 5 si applica
l'articolo 193-quinquies del testo unico dell'intermediazione
finanziaria. La nozione di fatturato e' definita ai sensi
dell'articolo 325-bis del presente codice.».
55. Dopo l'articolo 324 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 324-bis (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi
di distribuzione dei prodotti assicurativi e di investimento
assicurativo distribuiti da imprese). - 1. Le imprese di
assicurazione o di riassicurazione che nell'ambito della
distribuzione di prodotti assicurativi o di investimento
assicurativi, violano gli articoli 10-quater, 30-decies, 107, comma
5, 109, commi 4, ultimo periodo, e 4-ter, 111, commi 1 e 2, 114-bis,
119, comma 2, ultimo periodo, 119-bis, 119-ter, 120, commi 2 e 3,
120-bis, commi 4 e 5, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis,
121-ter, 131, 170, 185, 185-bis, 185-ter, 186, 187, 191 o le relative
norme di attuazione, sono puniti secondo i criteri di cui
all'articolo 324-sexies con la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari
al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante
dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di
amministrazione.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari
adottati ai sensi dell'articolo 184 e' punita con la sanzione di cui
al comma 1.
3. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che si
avvalgono di intermediari non iscritti alle Sezioni del registro di
cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinque milioni di euro
oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato
complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile
approvato dall'organo di amministrazione.
4. Quando le violazioni degli articoli 30-decies, 119-bis,
119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 120-quinquies, 121, 121-bis,
riguardano un prodotto di investimento assicurativo, la misura
massima della sanzione pecuniaria puo' essere determinata, in
alternativa rispetto a quanto previsto al comma 1, fino al doppio
dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie
alla violazione, se possono essere determinati. L'IVASS, oltre alle
sanzioni di cui al comma 1, puo' adottare una dichiarazione pubblica
indicante la persona giuridica o la persona fisica all'interno
dell'organizzazione responsabile e la natura della violazione. Le
medesime sanzioni di cui al presente comma si applicano nel caso di
violazione degli articoli 121-quinquies, 121-sexies e 121-septies.
5. Alle violazioni delle disposizioni richiamate all'articolo 24,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 diverse da quelle del
presente articolo si applica l'articolo 193-quinquies del testo unico
dell'intermediazione finanziaria. La nozione di fatturato e' definita
ai sensi dell'articolo 325-bis del presente codice.
Art. 324-ter (Principio della rilevanza della violazione). - 1.
Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando
le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri
definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza
delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto
alle prestazioni assicurative e sull'esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle
violazioni degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2.
Art. 324-quater (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1.
Fermo restando quanto previsto all'articolo 324-ter, per le
violazioni previste dagli articoli 324 e 324-bis, l'IVASS in
relazione alla tipologia e modalita' della violazione puo', in
alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative ivi
previste, applicare nei confronti dell'impresa o dell'intermediario
una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni,
anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito,
l'IVASS applica alle imprese le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall'articolo 324-bis, comma 1 secondo i criteri di cui
all'articolo 324-sexies e l'importo delle sanzioni cosi' determinato
e' aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la
violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti
dall'articolo 324-bis, comma 1. Nei confronti degli intermediari
l'IVASS applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo
324, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies e, nel
caso di sanzione pecuniaria, l'aumento sino a un terzo rispetto a
quello previsto per la violazione originaria.
Art. 324-quinquies (Accertamento unitario delle violazioni della
stessa indole). - 1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis,
comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185,
185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte
delle imprese di assicurazione e riassicurazione, I'IVASS provvede
all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole,
effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla
contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il
termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a
distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale
si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non
possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS e'
stabilito il termine entro il quale si considera concluso
l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche
ispettive.
2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata
dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del
comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria
organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non
superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli
interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta
la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive,
verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli
esiti all'impresa.
3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del
comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo
324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo
324-sexies, e' ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo
edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure
correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma
sono valutati in sede di determinazione della sanzione.
4. L'impresa puo' presentare osservazioni in ordine agli
eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
5. La riduzione di cui al comma 3 non e' applicata:
a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi
correttivi;
b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati
inidonei ad eliminare la disfunzione;
c) nel caso in cui l'impresa ne abbia gia' usufruito per
violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo
emesso nei tre anni precedenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano
anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli
articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter,
120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, per l'ipotesi in
cui l'IVASS, tenuto conto dei criteri indicati all'articolo
324-sexies, intenda applicare la sanzione pecuniaria di cui
all'articolo 324, comma 1, lettera c).
Art. 324-sexies (Criteri per la determinazione delle sanzioni).
- 1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle sanzioni
amministrative o della durata delle sanzioni accessorie previste per
le violazioni in materia di distribuzione assicurativa, l'IVASS
considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto
del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o
giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita';
c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione,
nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione
con l'IVASS;
g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse
dal medesimo soggetto;
h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine
di evitare in futuro il suo ripetersi;
i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralita' di
violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 324-quinquies,
anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della
prestazione assicurativa eventualmente liquidata.
Art. 324-septies (Sanzioni amministrative agli esponenti
aziendali o al personale delle imprese e delle societa' di
intermediazione assicurativa o riassicurativa). - 1. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 325, comma 1 circa la responsabilita'
delle imprese nei confronti delle quali sono accertate le violazioni,
per l'inosservanza delle norme richiamate nell'articolo 324-bis,
comma 1, si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro
settecentomila nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di
amministrazione, di direzione, di controllo, nonche' dei dipendenti o
di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa anche in forma diversa
dal rapporto di lavoro subordinato, quando l'inosservanza e'
conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di
appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sul bene
giuridico tutelato.
2. Nel caso in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1
abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine previsto
nell'articolo 324-quater da parte dell'impresa, si applica nei
confronti dei soggetti stessi la sanzione amministrativa pecuniaria
da mille euro a settecentomila euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, tenuto
conto dei criteri stabiliti dall'articolo 324-sexies, l'IVASS puo'
applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione
dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso imprese di assicurazione e di riassicurazione, per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
4. La misura della sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere
aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.
5. Quando le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 riguardano
l'inosservanza delle norme richiamate all'articolo 324, comma 1, da
parte di societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa,
si applica la sanzione amministrativa dell'interdizione temporanea
dall'esercizio di funzioni di gestione dei componenti dell'organo di
amministrazione considerati responsabili, per il periodo di cui al
comma 3.».
Art. 324-octies (Procedura di applicazione delle sanzioni
amministrative nei confronti degli intermediari e degli esponenti
aziendali o del personale della societa' di intermediazione
assicurativa o riassicurativa). - 1. L'IVASS, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo
324, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento
dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i
soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli
addebiti nei confronti dei soggetti iscritti nel registro degli
intermediari, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari
dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, possibili
responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio
di garanzia.
2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel
termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione,
deduzioni difensive e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di
garanzia, cui possono partecipare con l'assistenza di un avvocato.
3. Il Collegio di garanzia e' istituito presso l'IVASS ed e'
composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere
della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni
di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due
componenti esperti in materia assicurativa, di cui uno designato
sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha
durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio di
garanzia puo' essere costituito in piu' sezioni, con corrispondente
incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'IVASS lo ritenga
necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestivita'
nella definizione dei procedimenti sanzionatori. L'IVASS nomina il
Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al
Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e
determina il regime delle incompatibilita' ed il compenso dei
componenti, che e' posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive di cui al
comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio
di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti
difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono
partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo'
proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere all'IVASS di
disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece,
ritiene provata la violazione, trasmette per competenza all'IVASS la
proposta motivata di determinazione della sanzione.
5. L'IVASS, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di
garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene
successivamente comunicato alle parti del procedimento.
6. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del
contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti
che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. L'IVASS provvede alla difesa in giudizio
con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
8. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nel
caso di violazioni commesse da esponenti aziendali o dal personale
delle societa' di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Art. 324-novies (Procedura di applicazione delle sanzioni
amministrative nei confronti delle imprese e degli esponenti
aziendali e del personale). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 324-ter e 324-quinquies, ai fini dell'irrogazione alle
imprese delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 324-bis e
all'articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4, si applica la disciplina
di cui all'articolo 311-septies.».
56. La rubrica del Capo VII del Titolo XVIII del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente:
«Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative».
57. All'articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ad eccezione
delle sanzioni di cui al Capo V e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 311, le sanzioni amministrative sono applicate nei
confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, delle
imprese locali e delle particolari mutue assicuratrici di cui al
Titolo IV, dell'ultima societa' controllante italiana come
determinata dall'articolo 210, comma 2, per la violazione degli
obblighi di cui al Titolo XV, delle societa' di partecipazione
assicurativa e di partecipazione finanziaria mista, degli
intermediari e degli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui
al presente codice o delle relative norme di attuazione, responsabili
della violazione.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le sanzioni per
le violazioni commesse dai soggetti ai quali siano state affidate
funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione sono applicate nei confronti delle
imprese stesse.».
58. Dopo l'articolo 325 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 325-bis (Nozione di fatturato). - 1. Ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente Codice, per fatturato si intende il fatturato totale
annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile, approvato
dall'organo competente, cosi' come definito dalle disposizioni
attuative dettate dall'IVASS.
Art. 325-ter (Pubblicazione delle sanzioni). - 1. I provvedimenti
di applicazione delle sanzioni, le sentenze dei giudici
amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati
per estratto nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS. L'IVASS,
tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, puo'
stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
2. L'IVASS puo' disporre la pubblicazione in forma anonima del
provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia
sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati
finanziari o pregiudicare lo svolgimento di una indagine penale in
corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti,
purche' tale danno sia determinabile.
3. Se le situazioni descritte al comma 2 hanno carattere
temporaneo, la pubblicazione puo' essere rimandata ed effettuata
quando dette esigenze sono venute meno.
4. L'IVASS, fatto salvo quanto previsto al comma 1, puo'
escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nel caso
in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute
insufficienti ad assicurare:
a) che la stabilita' dei mercati finanziari sia messa a
rischio;
b) la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni
rispetto all'irrogazione delle sanzioni previste.
Art. 325-quater (Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate
per le violazioni relative alla distribuzione assicurativa). - 1.
L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni
relative alla distribuzione assicurativa, ivi comprese quelle
pubblicate in forma anonima, incluse le informazioni sulle
impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.
2. L'IVASS trasmette all'AEAP con cadenza annuale informazioni
aggregate relative a tutte le sanzioni amministrative e alle altre
misure applicate in conformita' del presente Capo.».
59. Gli articoli 326 e 327 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, sono abrogati.
60. All'articolo 328 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'IVASS, con
regolamento, determina le modalita' e i termini di pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle
sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo
i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
d) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Sono versati alla
CONSAP Spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime
della strada i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli:
a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti
dalle sanzioni irrogate per violazioni degli articoli 10-quater e
182;
b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti
dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183;
c) 310-bis;
d) 310-ter;
e) 310-quater.
4-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente Titolo non si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per la parte relativa alla
facolta' di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.».
61. La rubrica del Capo VIII del Titolo XVIII del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente:
«Disposizioni in materia disciplinare per i periti assicurativi».
62. All'articolo 329 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sanzioni
disciplinari applicabili ai periti assicurativi»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I periti
assicurativi che nell'esercizio della loro attivita' violino le norme
del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti,
in base alla gravita' dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale
recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il richiamo,
consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e'
disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per
fatti di particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti di
eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione dei rapporti
di intermediazione e, nel caso di esercizio dell'attivita' in forma
societaria, comporta altresi' la cancellazione della societa' nei
casi di particolare gravita' o di sistematica reiterazione
dell'illecito.».
63. L'articolo 330 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 330 (Competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari
nei confronti dei periti assicurativi). - 1. Le sanzioni disciplinari
di cui all'articolo 329 sono applicate dalla CONSAP ai sensi
dell'articolo 331, nei confronti delle persone fisiche iscritte nel
ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.».
64. L'articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 331 (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
nei confronti dei periti). - 1. Ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329, la CONSAP, nel termine
di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel
termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede
alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti di
assicurazione, eventuali responsabili della violazione.
2. I destinatari di cui al comma 1 possono presentare, nel
termine di sessanta giorni, scritti difensivi avverso la
contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al
Collegio di garanzia di cui all'articolo 324-octies, cui puo'
partecipare con l'assistenza di un avvocato.
3. A seguito dell'esercizio delle facolta' difensive di cui al
comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio
di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti
difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono
partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo'
proporre l'archiviazione della contestazione o chiedere alla CONSAP
di disporre l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece,
ritiene provata la violazione, trasmette per competenza alla CONSAP
la proposta motivata di determinazione della sanzione.
4. La CONSAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di
garanzia, decide la sanzione con provvedimento motivato, che viene
successivamente comunicato alle parti del procedimento.
5. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti
che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo. La CONSAP provvede alla difesa in
giudizio con propri legali. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del provvedimento.
6. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della
radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i
ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica sono pubblicati da CONSAP nel suo sito internet.».
65. Dopo l'articolo 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, e' inserito il seguente: «Art. 331-bis (Disposizioni di
attuazione). - 1. L'IVASS emana disposizioni di attuazione del
presente Titolo.».
66. All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, al comma 1 le parole: «Gli iscritti al registro degli
intermediari di assicurazione sono tenuti» sono sostituite dalle
seguenti: «Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e'
tenuto»; al medesimo comma dopo le parole: «di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera d)» sono inserite le seguenti: «, euro 100 per le
persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma
2, lettera f); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al
registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f)».
67. All'articolo 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua
altresi' il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la
prova di idoneita' di cui all'articolo 110, comma 2, nella misura
necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita'.».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera w-bis) e' sostituita dalla seguente: «w-bis)
soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari
assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli
intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti
nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del
decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa' di
intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico
degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005;»;
b) alla lettera w-bis.3), le parole: «regolamento (UE) n.
1286/2014;» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n.
1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi
non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i
contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita'
dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici
che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo
scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la
pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali
ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione
della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i
singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale
richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali
il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o
il prodotto pensionistico;».
2. All'articolo 4-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «gli intermediari
assicurativi», sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti»;
b) al comma 3, lettera b), le parole: «per quanto riguarda la
tutela degli investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento
dei mercati» sono soppresse e, dopo le parole: «nel caso di prodotti
distribuiti», sono aggiunte le seguenti: «dalle imprese di
assicurazione e»;
c) al comma 3, lettera c), le parole: «, nonche' per quanto
riguarda i rischi inerenti alla stabilita' delle imprese di
assicurazione nei confronti delle imprese di assicurazione medesime»
sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dei poteri loro attribuiti ai
sensi del presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «e
dell'articolo 4-septies»;
3. All'articolo 4-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «, dall'articolo 10,», sono sostituite
dalle seguenti: «e dall'articolo 10,»; le parole «dall'articolo 13,
paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19» sono soppresse, e le
parole «o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'articolo 4-sexies, possono,», sono sostituite dalle seguenti:
«puo',»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli
articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n.
1286/2014, la Consob o l'IVASS, secondo le rispettive competenze
definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in
quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
esercitare i poteri di cui al comma 1.»;
c) il comma 5 e' abrogato.
4. All'articolo 4-undecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e le imprese di assicurazione» sono
soppresse;
b) al comma 4 le parole «Le imprese di assicurazione osservano le
disposizioni attuative adottate dall'IVASS, sentita Consob.» sono
soppresse.
5. All'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, ad eccezione
dell'articolo 25-ter» sono soppresse.
6. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Prodotti di
investimento assicurativo»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La distribuzione
dei prodotti d'investimento assicurativi e' disciplinata dalle
disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione ai
prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati
alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera w-bis), i poteri di cui all'articolo 6, comma 2, sentito
l'IVASS, nonche' i poteri di cui all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 7,
commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.»;
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Con
riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, il potere di
cui all'articolo 6, comma 2, e' esercitato dalla CONSOB, sentita
l'IVASS, in modo da garantire uniformita' alla disciplina applicabile
alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere
dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del
sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi,
nonche' il rispetto della normativa europea direttamente applicabile.
2-ter. La Consob e l'IVASS si accordano sulle modalita' di esercizio
dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da
ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.»;
e) i commi 3, 4, 5 e 6, sono abrogati.
7. All'articolo 30, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le parole «e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai
prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione», sono
soppresse.
8. All'articolo 117-ter, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, 58, le parole «e le imprese di assicurazione» sono
soppresse.
9. All'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «25-ter, commi 1 e 2;» sono soppresse;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «alle imprese di
assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti abilitati
alla distribuzione assicurativa» e le parole «commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2».
10. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5,
comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole «di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero il procedimento istituito in
attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».
Art. 3
Disposizioni transitorie riguardanti gli adempimenti connessi al
Registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209
1. Gli intermediari che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono iscritti nel registro di cui
all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
assicurano entro il 23 febbraio 2019 l'adeguamento dei requisiti
professionali di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 del
medesimo decreto legislativo, n. 209 del 2005, conformemente a quanto
previsto dal presente decreto legislativo.
2. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, esercitano l'attivita' di intermediario
assicurativo a titolo accessorio, secondo quanto previsto dall'art.
1, comma 1, lettera cc-septies), del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, sono iscritti, previo accertamento dei requisiti
necessari:
a) nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, se
agiscono su incarico di altro intermediario iscritto alle sezioni del
registro del medesimo art. 109, comma 2, lettere a), b) o d), del
medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005;
b) nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, se
operano su incarico di una o piu' imprese di assicurazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, nell'indicazione dei dati
identificativi della persona fisica o giuridica che esercita tale
attivita', riportati nel registro, e' data evidenza della qualifica
di intermediario assicurativo a titolo accessorio. A tal fine i
soggetti di cui, al comma 2, lettera a), del presente articolo, gia'
iscritti nella sezione del registro di cui al medesimo art. 109,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
comunicano all'IVASS che operano come intermediari a titolo
accessorio entro il termine di sei mesi da tale data.
4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono iscritti nella
sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettera f), del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro il termine
massimo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
5. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono individuati, nell'ambito della dirigenza,
in qualita' di responsabili dell'attivita' di distribuzione
dell'intermediario iscritto nella sezione del Registro di cui
all'art. 109, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, sono iscritti nella corrispondente sezione
del registro di cui al medesimo art. 109, comma 2, lettera d), entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
l'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
restano attribuite all'IVASS le funzioni di registrazione degli
intermediari di cui all'art. 109, assegnate all'Organismo ai sensi
degli articoli 109, 112, 113, 116, 116-bis, 116-ter, 116-quater e
116-quinquies del medesimo decreto legislativo.
3. Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, si applicano alle violazioni commesse dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi
dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni
commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni
adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo
XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'IVASS, sono determinate, in modo da gravare il minimo possibile
sugli utenti, le modalita' di contribuzione da parte degli stessi, al
costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di
cui all'art. 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, introdotto dall'art. 1, comma 34 del presente decreto
legislativo.
5. In ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS ai sensi
dell'art. 1 comma 34, del presente decreto, la pianta organica
dell'IVASS e' incrementata in misura di 45 unita' di ruolo, in deroga
all'art. 13, comma 32, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135. Ai relativi oneri si provvede mediante le risorse come
individuate ai sensi del medesimo art. 1, comma 34, del presente
decreto.
6. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 141, comma 7, dopo le parole «Banca d'Italia,» sono
aggiunte le seguenti: «dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni,»;
b) all'art. 141-octies, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta
la seguente: «b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie disciplinati ai sensi dell'art. 187-ter del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi, e
con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello
stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto
riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli
Stati membri.
Art. 5
Profilatura dei clienti
1. IVASS e CONSOB, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese
assicuratrici e dei consumatori, possono definire modalita' standard
per garantire una profilatura del cliente piu' sicura anche
nell'ottica di prevedere, nel breve periodo, un sistema che
garantisca una univocita' della profilatura stessa, al fine di una
sempre maggiore tutela del cliente, identificando un grado di
rischiosita' tollerabile per il cliente medesimo, direttamente
riferito alla scala di rischio dei prodotti cosi' come prevista dal
Regolamento (UE) n. 1286/2014 e relative norme di attuazione (KID).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento