Numero 01543/2018 e
data 15/06/2018 Spedizione
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione
del 18 aprile 2018
NUMERO AFFARE
01040/2016
OGGETTO:
Ministero della
difesa.
Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxx xxx,
contro Ministero della difesa, Direzione Generale della previdenza
militare, avverso la determinazione n. 1031/7-1-AV/DOC in data 23
ottobre 2014 del Comando Legione Carabinieri Lazio nonché avverso la
determinazione M_D GMIL 0486202 datata 4 agosto 2015 del Ministero
della difesa - Direzione Generale della previdenza militare, II
Reparto - 5^ Divisione, in materia di esecuzione della valutazione di
avanzamento riferita all'aliquota 31 dicembre 2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione
n. 162635 del 16/03/2016, con cui il Ministero della difesa ha
chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e
udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso e
considerato.
Il Vice Brigadiere
dell'Arma dei Carabinieri fu inserito nell'aliquota di valutazione 31
dicembre 2013 per l'avanzamento ad anzianità al grado di Brigadiere,
ai sensi dell'art. 1298 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Con verbale n. 86/9
del 17 ottobre 2014 la Commissione di Valutazione e Avanzamento del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri dispose, ai sensi
dell'art. 1051, commi 2, lett. d), e 4 del sopracitato decreto
legislativo n. 66/2010, la sospensione dalla valutazione del
ricorrente, risultando trovarsi il medesimo nella posizione di
aspettativa per un periodo superiore a 60 giorni.
La suddetta
determinazione venne comunicata al ricorrente con nota n.
1031/7-1-AV/DOC del 23 ottobre 2014 del Comando Legione Carabinieri
Lazio, notificata al ricorrente il successivo 30 ottobre 2014.
Con decreto
dirigenziale n. 3786 del 4 settembre 2015, il Vice Brigadiere cessò
dal servizio permanente per infermità e venne collocato in congedo
assoluto, a decorrere dal 1° luglio 2015, ai sensi dell'art. 929,
comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 66/2010.
Con istanza del 13
luglio 2015, assunta a protocollo in data 18 luglio 2015, il
ricorrente chiese l'attribuzione del grado superiore di Brigadiere.
Tale richiesta venne
respinta con l’impugnata nota del 4 agosto 2015, notificata
all'interessato in data 17 agosto 2015.
Con il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il
ricorrente assume, in sostanza, che la determinazione impugnata
sarebbe viziata da difetto di motivazione, in quanto si limiterebbe a
richiamare genericamente l'art. 1051 del d. lgs- 15 marzo 2010, n.
66, senza fornire ulteriori chiarimenti in merito.
Con la relazione
istruttoria in epigrafe il Ministero riferente ha eccepito
l’irricevibilità del ricorso per tardività e la sua
inammissibilità sotto il profili del difetto di notifica ad almeno
un controinteressato.
Il medesimo
dicastero si è, inoltre, espresso per l’infondatezza del presente
gravame.
La Sezione ritiene
di poter prescindere dalle eccezioni di rito poiché il ricorso
risulta infondato nel merito.
L'avanzamento in
carriera degli Ispettori e dei Sovrintendenti dell'Arma dei
Carabinieri, nonché dei Sottufficiali delle Forze Armate, è
riservato al solo personale in servizio permanente. Si evidenzia,
infatti, che le procedure attinenti allo sviluppo di carriera vengono
attivate in relazione a un preordinato assetto organizzativi
dell'Amministrazione militare di appartenenza.
Si osserva, inoltre,
che nella normativa di specie non si rinvengono disposizioni volte a
disciplinare l'avanzamento ad anzianità o a scelta del personale
militare posto nelle categorie del congedo.
In merito si
richiama, a conforto, la giurisprudenza amministrativa in materia,
secondo la quale "condizione necessaria per il conferimento
delle promozioni è la persistenza attuale del rapporto di servizio,
posto che finalità precipua delle promozioni stesse è la migliore
utilizzazione del personale, nell'interesse dell'amministrazione".
Ne consegue l'impossibilità di promuovere il dipendente collocato a
riposo nel corso della procedura di promozione, anche quando la
promozione stessa decorra da data anteriore a quella della
risoluzione del rapporto.
Ciò posto, si
rileva che il Vice Brigadiere xxx, inserito nell'aliquota di
valutazione 31 dicembre 2013 per l'avanzamento ad anzianità al grado
di Brigadiere, venne collocato in aspettativa per infermità a
decorrere dal 17 marzo 2014.
Pertanto, la
Commissione di Valutazione, ai sensi dell'art. 1051, commi 2, lett.
d), e 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ritenne
correttamente di dover sospendere la valutazione del Sovrintendente.
Successivamente, con
verbale n. A11502844 del 1° luglio 2015, la Prima Commissione Medica
Ospedaliera del D.M.M.L. di Roma giudicò il Vice Brigadiere: "Non
idoneo permanentemente a SMI nei CC in modo assoluto. Da collocare in
congedo assoluto. SI reimpiegabile nelle corrispondenti aree
funzionali del personale civile dell'A.D. (legge 266/99).
Controindicato l'impiego in incarichi particolarmente stressanti.
(RIF.TOT PSI)".
Avendo dichiarato il
Vice Brigadiere xxx di voler rinunciare al transito nelle
corrispondenti aree funzionali e nelle rispettive posizioni
economiche del personale civile della Difesa, di cui al Decreto
Interministeriale 18 aprile 2002, recante disposizioni attuative
dell'art. 14, comma 5, della l. 28 luglio 1999, n. 266, ora trasfuso
nell'art. 930 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nei confronti del
Sovrintendente venne disposta la cessazione dal servizio permanente
per infermità, con il conseguente collocamento in congedo assoluto,
a decorrere dal 1° luglio 2015 - data del suddetto giudizio medico
legale -, ai sensi dell'art. 929, comma 1, lett. a), del d. lgs. n.
66/2010.
A seguito di tanto,
come previsto dall'art. 1051, comma 7 del d. lgs. n. 66/2010, secondo
le cui disposizioni: "Al venir meno delle predette cause, salvo
che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente,
gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la
valutazione o sono sottoposti a valutazione", il Vice Brigadiere
in congedo assoluto xxx xxx non riuniva più i requisiti per essere
sottoposto a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
Da quanto sopra
esposto, non si rinviene alcun vizio di legittimità nell'operato
dell'Amministrazione e pertanto le doglianze del ricorrente risultano
infondate.
P.Q.M.
esprime il parere
che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Francesco Paolo
Tronca Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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