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sabato 16 giugno 2018

TAR giugno 2018: "Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza tesa ad ottenere l’equo indennizzo per l’infermità dallo stesso contratta."


Pubblicato il 14/06/2018
N. 06653/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00132/2008 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 132 del 2008, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Bonaiuti in Roma, via R. Grazioli Lante, 16; 
contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l'annullamento

del decreto n. 968/N del 5.9.2007, notificato il 22.10.2007, con cui è stata respinta l’istanza di corresponsione di equo indennizzo in quanto l’infermità riscontrata non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 maggio 2018 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza tesa ad ottenere l’equo indennizzo per l’infermità dallo stesso contratta.

Il ricorrente ha esposto di essere stato arruolato nel 2001 nel Reggimento “Lancieri di Montebello” in Roma; presentando forti dolori al ginocchio destro, era stato sottoposto a visita una prima volta il 26.3.2002 e, successivamente, dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio per una diagnosi di probabile monoartrite, il 13.7.2002, quando era stato collocato in congedo assoluto per riforma, avendo subito un blocco traumatico che gli aveva provocato una grave lesione del menisco.

Nella seduta del 30.11.2004 la Commissione medica ospedaliera gli aveva diagnosticato una “-OMISSIS-”, ascrivendo la patologia alla tab. A, categoria 8, misura massima.

Il ricorrente aveva quindi inoltrato istanza per il riconoscimento dell’equo indennizzo, ma il Comitato di Verifica, con parere 26171/2005, aveva giudicato le infermità riscontrate non dipendenti da causa di servizio, ritenendo non comprovate le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui si sarebbe verificato l’evento lesivo; il decreto impugnato si era uniformato a tale parere.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.violazione della legge n. 241/90, eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione dell’art. 1 della legge n. 1094/70 e dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/73, violazione dell’art. 97 Cost., per difetto di motivazione in ordine alla non riconducibilità dell’infermità al servizio prestato;

2. violazione dell’art. 1 della legge n. 308/80 e dell’art. 1 della legge n. 280/91, eccesso di potere per travisamento dei datti e carenza dei presupposti, in quanto le disposizioni citate riconducevano la spettanza dei benefici previsti alla mera occasione del servizio prestato.

Si è costituito il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 461/2001, anche in relazione all'equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica.

Di conseguenza il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2140; 4 ottobre 2017, n. 4619; 23 marzo 2010, n. 1702; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 20 marzo 2018, n. 3130).

Per quanto poi riguarda l'ipotesi ricorrente di contrasto tra i giudizi dei due organi tecnici, la Commissione medica ospedaliera e il Comitato di Verifica per le cause di servizio, deve rilevarsi che i predetti pareri non sono da considerare pari ordinati in quanto la normativa di settore impone all'Amministrazione di seguire il giudizio del Comitato, costituendo questo - anche per la particolare e qualificata composizione di tale organo - un momento di sintesi finale della intera complessa procedura.

In pratica ciò comporta che da un lato, in caso di contrasto tra i due pareri, l'Amministrazione non deve esternare le ragioni in base alle quali aderisce al giudizio finale del Comitato, al quale la stessa deve necessariamente adeguarsi; dall'altro il Comitato non ha l'obbligo di confutare analiticamente le argomentazioni della Commissione, dovendo solo tenerle presenti ai fini della formulazione del giudizio conclusivo (Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2009, n. 7516, Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3500).

Con la nuova disciplina delineata dal D.P.R. n. 461 del 2001, infatti, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medico ospedaliera deve pronunciarsi solo sull'esistenza dell'infermità, mentre il Comitato di verifica deve esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio e, a sua volta, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi al detto parere, salva la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere al detto Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi (Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2016 n. 4452 ; Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889).

Ciò premesso, nella fattispecie il Comitato ha negato la dipendenza della patologia dalla quale è risultato affetto il ricorrente evidenziando che non risultavano sufficientemente comprovati da idonea documentazione ufficiale o coeva le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui si sarebbe verificato l’evento lesivo.

Dall’esame degli atti, infatti, non risulta il verificarsi di alcun evento traumatico ma, a detta dello stesso ricorrente, l’insorgenza di forti dolori al ginocchio senza che fosse individuato un particolare trauma antecedente agli stessi.

Nel caso in esame il Comitato di verifica ha quindi puntualmente svolto il proprio obbligo motivazionale chiarendo le ragioni per le quali non poteva riconoscersi la riconducibilità causale al servizio della patologia insorta, con riferimento all’assenza di efficienza causale da parte di fattori correlati al servizio prestato.

Le considerazioni espresse dal Comitato in ordine all’assenza di nesso causale tra la patologia insorta e il servizio prestato risultano aderenti a quanto emerge dagli atti prodotti ed è stato riportato dallo stesso ricorrente, non ravvisandosi, nell’ambito del rapporto di servizio in esame, particolari eventi scatenanti, rispetto alle funzioni svolte, che potrebbero aver innescato le patologie lamentate.

Anche sotto tale profilo, quindi, il parere del Comitato non presenta carenze.

Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 1 della legge n. 308/81, poi sostituito dall’art. 1 della legge n. 280/91, si osserva che le leggi citate prevedono l’estensione della pensione privilegiata in favore dei “militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla L. 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni”.

A prescindere dal fatto che le disposizioni citate riguardano le pensioni privilegiate e non l’equo indennizzo, deve rilevarsi comunque che il beneficio risulta in ogni caso espressamente subordinato alla verificazione di un evento dannoso durante il servizio prestato, mentre, come detto, nella specie non vi è alcun elemento che possa documentare la sussistenza di tale evento prima dell’insorgere della patologia lamentata.

Conseguentemente il provvedimento impugnato risulta immune dai vizi denunciati.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le peculiarità della vicenda concreta giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani Carmine Volpe
 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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