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sabato 16 giugno 2018

TAR giugno 2018: “Considerato che parte ricorrente contesta – attraverso l’impugnativa del decreto n.81270 del 31.12.2016 – la sua assegnazione, in attuazione del disegno di riforma regolamentato dal d.lgs n.177 del 2016, al Corpo dei Vigili del fuoco in luogo che all’Arma dei CC: Forza di polizia questa in seno alla quale vi sarebbe una piena coincidenza fra le competenze alla stessa assegnate ed il profilo professionale posseduto dal ricorrente stesso; viene altresì sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt.15 c.2 e 18 c.11 del predetto decreto in forza del decremento economico, indennitario e professionale che viene a subire il personale del CFS assegnato al Corpo dei Vigili del Fuoco rispetto al personale destinato ad una Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile;”



TAR giugno 2018: “Considerato che parte ricorrente contesta – attraverso l’impugnativa del decreto n.81270 del 31.12.2016 – la sua assegnazione, in attuazione del disegno di riforma regolamentato dal d.lgs n.177 del 2016, al Corpo dei Vigili del fuoco in luogo che all’Arma dei CC: Forza di polizia questa in seno alla quale vi sarebbe una piena coincidenza fra le competenze alla stessa assegnate ed il profilo professionale posseduto dal ricorrente stesso; viene altresì sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt.15 c.2 e 18 c.11 del predetto decreto in forza del decremento economico, indennitario e professionale che viene a subire il personale del CFS assegnato al Corpo dei Vigili del Fuoco rispetto al personale destinato ad una Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile;”

Pubblicato il 13/06/2018
N. 06635/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00272/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


xxx xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n. 266;


contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ministero della Difesa non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

xxx xxx non costituito in giudizio;
per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- DEL DECRETO N. 81270 DEL 31.10.2016 DEL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO;

- DECRETO N. 81279 DEL 31.10.2016 CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO;

- NOTA PROT. 88869 DEL 24.11.2016 A FIRMA DEL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO;

- D. LGS. 177/2016 ART. 7,8,9,10 E 12;

- ATTO PROT. N. 91220 DEL 1.12.2016 DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da xxx xxx il 10\3\2017 :

- dell'atto recante prot. n. 96557 del 19.12.2016, con cui il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Servizio IV – Divisione 12^

- del Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, pubblicato in data 29.12.2016

- della nota n. 99805 del 30.12.2015 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

- dell'ordine di servizio n. 13 del 5 gennaio 2017 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento, del soccorso pubblico e della difesa civile

- dell'ordine di servizio n. 01 del 10 gennaio 2017 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

- dell'atto recante prot. n. 24251 del 22.12.2016 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Comando Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da xxx xxx il 16\3\2017 :

- Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2016 0732479 del 20.12.2016

- Nota prot. n. 8850/14-1-2, datata 01.01.2017, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali

- Nota prot. n. 8862/14-1-5 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali, datata 01.01.2017

- Nota prot. n. 8902/14-1-3 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali, datata 01.01.2017

- Comunicazione prot. n. 58/37 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

- Dispensa n. 36 del 30.12.2016 - Giornale Ufficiale edito a cura del Ministero della Difesa

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da xxx xxx il 3\11\2017 :

- del Decreto emanato in data 21.07.2017 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e delle difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane con cui all'art. 2 ha inquadrato e collocato il ricorrente, a decorrere dal 1.1.2017, nell'ordine di Ruolo dei Direttivi AIB dei Direttivi AIB ad esaurimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la relativa qualifica di “Direttore Vice Dirigente AIB”;

- del Decreto emanato in data 4.08.2017 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e delle difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane con cui, a parziale rettifica del Decreto emanato in data 21.07.2017 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e delle difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha inquadrato e collocato il ricorrente, a decorrere dal 1.1.2017, nell'ordine di Ruolo dei Direttivi AIB ad esaurimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il ruolo numero 11 – e la relativa qualifica di “Direttore Vice Dirigente AIB”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da xxx xxx il 23\5\2018 :

- dell'atto recante d. 1/421 di prot. emanato in data 15.03.2018 dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri – SM – Ufficio Personale in esecuzione di quanto disposto da Codesto On.le T.A.R. del Lazio mediante ordinanza n. 6231/2017 del 23.11.2017 con il quale viene confermata l'assegnazione del ricorrente presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che parte ricorrente contesta – attraverso l’impugnativa del decreto n.81270 del 31.12.2016 – la sua assegnazione, in attuazione del disegno di riforma regolamentato dal d.lgs n.177 del 2016, al Corpo dei Vigili del fuoco in luogo che all’Arma dei CC: Forza di polizia questa in seno alla quale vi sarebbe una piena coincidenza fra le competenze alla stessa assegnate ed il profilo professionale posseduto dal ricorrente stesso; viene altresì sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt.15 c.2 e 18 c.11 del predetto decreto in forza del decremento economico, indennitario e professionale che viene a subire il personale del CFS assegnato al Corpo dei Vigili del Fuoco rispetto al personale destinato ad una Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile;

Viste le proprie ordinanze nn. 4940/2017 del 27.4.2017, n.7812/2017 del 05.7.2017 e n.6231/2017 del 23.11.2017 e dato atto che l’ottemperanza alle stesse ha consentito di completare la cognizione della causa sotto il profilo istruttorio;

Considerato, per converso, che alla possibilità di definire la controversia, anche attraverso una decisione in forma semplificata, osta la q.l.c. azionata con riguardo alle norme sopra richiamate: questione che, peraltro, è già stata demandata al vaglio del Giudice delle Leggi per il tramite del T.a.r. per l’Abruzzo, sede di Pescara, che con ordinanza n. 235 del 16 agosto 2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’intero disegno di riforma operato col d.lgs n.177 del 2016; ed in particolare degli articoli 7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e inoltre l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 2,3 primo e secondo comma,4,76 e 77 primo comma della Costituzione;

Considerato ulteriormente:

- che la presente controversia rientra nell’ambito applicativo delle predette disposizioni;

- che nel processo amministrativo si applica la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione incidentale di legittimità costituzionale di una norma applicabile in tale procedimento, seppur sollevata in una diversa causa (cfr. Consiglio di Stato adunanza plenaria, ordinanza n. 28 del 15 ottobre 2014; Sez. V, ordinanza 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, ordinanza 11 luglio 2002, n. 3926);

- ritenuto che sia, pertanto, opportuno sospendere anche il presente giudizio, nell’attesa dell’esito dello scrutinio di costituzionalità, ai fini di una decisione assunta sulla base della normativa che verrà ritenuta conforme a Costituzione;

- che il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello di cui all'art. 80, comma 1, cod. proc. amm. e che esso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale di definizione del giudizio rimesso dal Giudice a quo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), sospende il presente giudizio ai sensi degli articoli 295 c.p.c., 79 comma 1 e 80 comma 1 c.p.a., fino alla decisione che la Corte Costituzionale adotterà in merito alla questione indicata in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Pietro Morabito
IL SEGRETARIO

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