TAR giugno 2018:
“Considerato che parte ricorrente contesta – attraverso
l’impugnativa del decreto n.81270 del 31.12.2016 – la sua
assegnazione, in attuazione del disegno di riforma regolamentato dal
d.lgs n.177 del 2016, al Corpo dei Vigili del fuoco in luogo che
all’Arma dei CC: Forza di polizia questa in seno alla quale vi
sarebbe una piena coincidenza fra le competenze alla stessa assegnate
ed il profilo professionale posseduto dal ricorrente stesso; viene
altresì sollevata la questione di legittimità costituzionale degli
artt.15 c.2 e 18 c.11 del predetto decreto in forza del decremento
economico, indennitario e professionale che viene a subire il
personale del CFS assegnato al Corpo dei Vigili del Fuoco rispetto al
personale destinato ad una Forza di Polizia ad ordinamento militare o
civile;”
Pubblicato il
13/06/2018
N. 06635/2018
REG.PROV.COLL.
N. 00272/2017
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda
Ter)
ha pronunciato la
presente
ORDINANZA
sul ricorso numero
di registro generale 272 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
xxx xxx,
rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie
D'Oro n. 266;
contro
Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello
Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ministero della Difesa
non costituiti in giudizio;
Ministero
dell'Interno, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - Corpo Forestale dello Stato, Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
xxx xxx non
costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda
il ricorso introduttivo:
- DEL DECRETO N.
81270 DEL 31.10.2016 DEL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO;
- DECRETO N. 81279
DEL 31.10.2016 CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO;
- NOTA PROT. 88869
DEL 24.11.2016 A FIRMA DEL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO;
- D. LGS. 177/2016
ART. 7,8,9,10 E 12;
- ATTO PROT. N.
91220 DEL 1.12.2016 DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI
Per quanto riguarda
i motivi aggiunti presentati da xxx xxx il 10\3\2017 :
- dell'atto recante
prot. n. 96557 del 19.12.2016, con cui il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato
Generale – Servizio IV – Divisione 12^
- del Supplemento al
Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, pubblicato in
data 29.12.2016
- della nota n.
99805 del 30.12.2015 del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali
- dell'ordine di
servizio n. 13 del 5 gennaio 2017 del Ministero dell'Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile – Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento, del
soccorso pubblico e della difesa civile
- dell'ordine di
servizio n. 01 del 10 gennaio 2017 del Ministero dell'Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
- dell'atto recante
prot. n. 24251 del 22.12.2016 del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali - Comando Provinciale di Roma del Corpo
Forestale dello Stato;
Per quanto riguarda
i motivi aggiunti presentati da xxx xxx il 16\3\2017 :
- Decreto
Dirigenziale n. M_D GMIL REG2016 0732479 del 20.12.2016
- Nota prot. n.
8850/14-1-2, datata 01.01.2017, del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali
- Nota prot. n.
8862/14-1-5 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I
Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali, datata 01.01.2017
- Nota prot. n.
8902/14-1-3 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I
Reparto – SM – Ufficio Personale Ufficiali, datata 01.01.2017
- Comunicazione
prot. n. 58/37 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
- Dispensa n. 36 del
30.12.2016 - Giornale Ufficiale edito a cura del Ministero della
Difesa
Per quanto riguarda
i motivi aggiunti presentati da xxx xxx il 3\11\2017 :
- del Decreto
emanato in data 21.07.2017 dal Ministero dell'Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e delle
difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane con cui
all'art. 2 ha inquadrato e collocato il ricorrente, a decorrere dal
1.1.2017, nell'ordine di Ruolo dei Direttivi AIB dei Direttivi AIB ad
esaurimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la relativa
qualifica di “Direttore Vice Dirigente AIB”;
- del Decreto
emanato in data 4.08.2017 dal Ministero dell'Interno – Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e delle difesa civile –
Direzione Centrale per le Risorse Umane con cui, a parziale rettifica
del Decreto emanato in data 21.07.2017 dal Ministero dell'Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e delle
difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha
inquadrato e collocato il ricorrente, a decorrere dal 1.1.2017,
nell'ordine di Ruolo dei Direttivi AIB ad esaurimento del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco con il ruolo numero 11 – e la
relativa qualifica di “Direttore Vice Dirigente AIB”.
Per quanto riguarda
i motivi aggiunti presentati da xxx xxx il 23\5\2018 :
- dell'atto recante
d. 1/421 di prot. emanato in data 15.03.2018 dal Comando Unità
Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri – SM – Ufficio
Personale in esecuzione di quanto disposto da Codesto On.le T.A.R.
del Lazio mediante ordinanza n. 6231/2017 del 23.11.2017 con il quale
viene confermata l'assegnazione del ricorrente presso il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Visti il ricorso, i
motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale
dello Stato e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 il dott. Pietro
Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Considerato che
parte ricorrente contesta – attraverso l’impugnativa del decreto
n.81270 del 31.12.2016 – la sua assegnazione, in attuazione del
disegno di riforma regolamentato dal d.lgs n.177 del 2016, al Corpo
dei Vigili del fuoco in luogo che all’Arma dei CC: Forza di polizia
questa in seno alla quale vi sarebbe una piena coincidenza fra le
competenze alla stessa assegnate ed il profilo professionale
posseduto dal ricorrente stesso; viene altresì sollevata la
questione di legittimità costituzionale degli artt.15 c.2 e 18 c.11
del predetto decreto in forza del decremento economico, indennitario
e professionale che viene a subire il personale del CFS assegnato al
Corpo dei Vigili del Fuoco rispetto al personale destinato ad una
Forza di Polizia ad ordinamento militare o civile;
Viste le proprie
ordinanze nn. 4940/2017 del 27.4.2017, n.7812/2017 del 05.7.2017 e
n.6231/2017 del 23.11.2017 e dato atto che l’ottemperanza alle
stesse ha consentito di completare la cognizione della causa sotto il
profilo istruttorio;
Considerato, per
converso, che alla possibilità di definire la controversia, anche
attraverso una decisione in forma semplificata, osta la q.l.c.
azionata con riguardo alle norme sopra richiamate: questione che,
peraltro, è già stata demandata al vaglio del Giudice delle Leggi
per il tramite del T.a.r. per l’Abruzzo, sede di Pescara, che con
ordinanza n. 235 del 16 agosto 2017, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’intero disegno di riforma operato
col d.lgs n.177 del 2016; ed in particolare degli articoli
7,8,9,10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nella parte in cui
hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e
inoltre l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei
Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare,
per contrasto con gli articoli 2,3 primo e secondo comma,4,76 e 77
primo comma della Costituzione;
Considerato
ulteriormente:
- che la presente
controversia rientra nell’ambito applicativo delle predette
disposizioni;
- che nel processo
amministrativo si applica la c.d. sospensione impropria del giudizio
principale per la pendenza della questione incidentale di legittimità
costituzionale di una norma applicabile in tale procedimento, seppur
sollevata in una diversa causa (cfr. Consiglio di Stato adunanza
plenaria, ordinanza n. 28 del 15 ottobre 2014; Sez. V, ordinanza 27
settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, ordinanza 11 luglio 2002, n. 3926);
- ritenuto che sia,
pertanto, opportuno sospendere anche il presente giudizio,
nell’attesa dell’esito dello scrutinio di costituzionalità, ai
fini di una decisione assunta sulla base della normativa che verrà
ritenuta conforme a Costituzione;
- che il termine per
la prosecuzione del giudizio sospeso è quello di cui all'art. 80,
comma 1, cod. proc. amm. e che esso decorre dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte
costituzionale di definizione del giudizio rimesso dal Giudice a quo;
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), sospende
il presente giudizio ai sensi degli articoli 295 c.p.c., 79 comma 1 e
80 comma 1 c.p.a., fino alla decisione che la Corte Costituzionale
adotterà in merito alla questione indicata in motivazione.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Pietro
Morabito, Presidente, Estensore
Fabio
Mattei, Consigliere
Salvatore Gatto
Costantino, Consigliere
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
Pietro Morabito
IL SEGRETARIO
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