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martedì 20 novembre 2018

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 30 ottobre 2018 Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n. 1033). (18A07363) (GU n.269 del 19-11-2018)

 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 30 ottobre 2018

Regolamento sull'esercizio del potere  sanzionatorio  in  materia  di
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita'  di  cui
siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui
all'art.  54-bis  del   decreto   legislativo   n.   165/2001   (c.d.
whistleblowing). (Delibera n. 1033). (18A07363)

(GU n.269 del 19-11-2018)

Capo I
Disposizioni generali


                     IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE

  Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive  modificazioni
ed integrazioni;
  Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114;
  Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n.  179  e,
in particolare, il comma 6;
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Visto l'art. 34-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito in legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come  modificato  dal
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
  Visto il «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati  o
detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il  Piano  di  riordino
dell'Autorita' nazionale anticorruzione;
  Visti il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in
materia  di  contratti  pubblici»,  il  «Regolamento   sull'esercizio
dell'attivita'  di  vigilanza  in  materia   di   prevenzione   della
corruzione»,  il  «Regolamento   sull'esercizio   dell'attivita'   di
vigilanza sul rispetto degli obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al
decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33»,   il   «Regolamento
sull'esercizio   dell'attivita'   di   vigilanza   in   materia    di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi nonche' sul rispetto
delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»;
  Vista la «Direttiva annuale sullo  svolgimento  della  funzione  di
vigilanza» dell'Autorita';
  Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente  pubblico
che segnala illeciti (c.d. whistleblower)» dell'Autorita';
  Vista  la  delibera  n.  1196  del  23  novembre  2016  recante  il
«Riassetto organizzativo dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  a
seguito  dell'approvazione  del  Piano  di  riordino  e  delle  nuove
funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione
della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri  di
responsabilita' in base alla missione istituzionale  dell'Autorita'»,
come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;
  Tenuto conto della procedura di consultazione pubblica terminata il
30 settembre 2018;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

                             Definizioni

  Ai fini del presente regolamento, si intende per:
    a) «art. 54-bis», l'art. 54-bis del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, come modificato dall'art. 1  della  legge  30  novembre
2017, n. 179;
    b) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
    c) «Presidente», il Presidente dell'Autorita';
    d) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita';
    e) «ufficio»,  l'Ufficio  per  la  vigilanza  sulle  segnalazioni
pervenute all'Autorita', ai sensi dell'art. 54-bis, competente per il
procedimento sanzionatorio di cui al presente regolamento;
    f) «dirigente», il dirigente dell'ufficio;
    g) «responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT)», il soggetto individuato ai  sensi  dell'art.  1,
comma 7, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  come  modificato
dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
    h) «comunicazione», la comunicazione  di  violazioni  di  cui  al
comma  6,  primo  periodo,  dell'art.  54-bis  fatta  in  ogni   caso
all'Autorita', ai sensi del comma  1,  penultimo  periodo,  dell'art.
54-bis, da parte dell'interessato o  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente  rappresentative  nell'amministrazione  nella  quale  si
ritiene siano state commesse tali violazioni;
    i) «segnalazione», la segnalazione di violazioni di cui al  comma
6, secondo e terzo periodo, dell'art. 54-bis all'Autorita', da  parte
dei soggetti di cui al comma 2, dell'art. 54-bis;
    j) «misure discriminatorie», tutte le misure individuate all'art.
54-bis,  comma  1,  primo  periodo,  adottate  in  conseguenza  della
segnalazione di reati o irregolarita' di cui  allo  stesso  comma  1,
aventi effetti negativi, diretti o  indiretti,  sulle  condizioni  di
lavoro del segnalante come definito al comma 2, dell'art. 54-bis;
    k) «sanzioni», le sanzioni amministrative pecuniarie  individuate
nel loro ammontare minimo e massimo dall'art. 54-bis, comma 6.

                               Art. 2

                               Oggetto

  1.  Il  presente  regolamento,  adottato  nell'ambito  del   potere
regolamentare riconosciuto all'Autorita', disciplina il  procedimento
per l'irrogazione delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui
all'art. 54-bis, comma 6.

                               Art. 3

                 Attivita' sanzionatoria d'ufficio,
                 su comunicazione e su segnalazione

  1. L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio:
    a) d'ufficio, qualora accerti una o piu' delle violazioni di  cui
all'art. 54-bis, comma 6, nell'ambito di attivita' espletate  secondo
la direttiva annuale sullo svolgimento della  funzione  di  vigilanza
dell'Autorita';
    b) su comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera h);
    c) su segnalazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera i).
  2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono  presentate,  di  norma,
attraverso il modulo della piattaforma  informatica  disponibile  sul
sito  istituzionale  dell'Autorita',  che   utilizza   strumenti   di
crittografia  e  garantisce  la   riservatezza   dell'identita'   del
segnalante e del contenuto della segnalazione nonche' della  relativa
documentazione.

                               Art. 4

                    Responsabile del procedimento

  1. Responsabile del procedimento sanzionatorio e' il dirigente.
  2. Il responsabile del procedimento, esaminate le  comunicazioni  e
le segnalazioni e attribuito alle stesse l'ordine di priorita' di cui
all'art. 5, puo' individuare uno o piu' funzionari  cui  affidare  lo
svolgimento dell'istruttoria.

                               Art. 5

    Ordine di priorita' delle comunicazioni e delle segnalazioni

  1. Le comunicazioni e le  segnalazioni  sono  trattate  secondo  il
seguente ordine di priorita':
    a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si  ha
riguardo alla gravita' delle misure discriminatorie  e  all'eventuale
danno  alla  salute  nonche'  alla  reiterata  adozione   di   misure
discriminatorie  e  alla  adozione  di  piu'  misure  discriminatorie
oltreche' alla partecipazione di  diversi  soggetti  all'adozione  di
misure discriminatorie;
    b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art.  54-bis,  si
ha riguardo all'assenza di procedure  per  l'inoltro  e  la  gestione
delle segnalazioni nonche' all'adozione  di  procedure  non  conformi
alle  linee  guida  dell'Autorita',  in  particolare,  riguardo  alla
promozione, ai sensi dell'art 54-bis, comma 5,  ultimo  periodo,  del
ricorso a strumenti di crittografia  per  garantire  la  riservatezza
dell'identita' del segnalante  e  del  contenuto  della  segnalazione
nonche' della relativa documentazione;
    c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis, si  ha
riguardo alla gravita' degli illeciti segnalati al RPCT, all'ampiezza
dell'intervallo temporale della inerzia del RPCT e  al  numero  degli
illeciti segnalati al RPCT.

                               Art. 6

              Provvedimenti conclusivi del procedimento

  1. Il procedimento si conclude con l'adozione di  uno  o  piu'  dei
seguenti provvedimenti:
    a) di archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza  dei
presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della  sanzione
amministrativa pecuniaria;
    b) di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il
minimo ed il  massimo  edittale,  tenuto  conto  del  criterio  della
dimensione dell'amministrazione  o  dell'ente  cui  si  riferisce  la
comunicazione o la segnalazione di cui all'art. 54-bis, comma 6 e dei
criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981.

Capo II
Procedimento sanzionatorio

                               Art. 7

                       Avvio del procedimento

  1. La comunicazione di avvio del  procedimento  e'  effettuata  dal
responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli
addebiti.
  2.  La  comunicazione  e'  inviata  ai  soggetti  destinatari   del
provvedimento finale.
  3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 1 sono indicati:
    a) l'oggetto del procedimento;
    b) la contestazione della  violazione,  con  l'indicazione  delle
disposizioni violate, delle  relative  norme  sanzionatorie  e  delle
sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonche' la  menzione
della possibilita' di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento
della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16  della  legge
n. 689/1981, indicandone le modalita';
    c) il responsabile del procedimento;
    d) l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti;
    e) la facolta' di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte
e documenti nonche' la richiesta di audizione presso l'ufficio  e  il
termine entro cui possono essere presentati;
    f) la facolta' per i soggetti che abbiano  esercitato  una  delle
facolta' di cui alla lettera precedente di richiedere l'audizione  al
Consiglio e il termine entro cui essa puo' essere richiesta;
    g) la casella di posta elettronica certificata (PEC),  presso  la
quale  effettuare  le  comunicazioni  relative  al  procedimento,   e
l'invito a comunicare, con il primo  atto  utile,  l'eventuale  altra
PEC, presso la quale il  soggetto  interessato  intende  ricevere  le
comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento;
    h) il termine di conclusione del procedimento.
  4. Il termine per  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,
decorrente dall'acquisizione della notizia della  violazione  di  cui
all'art. 54-bis, comma 6, o della comunicazione o della segnalazione,
e', salve specifiche esigenze del procedimento, di novanta giorni.
  5. Il termine di cui al precedente comma puo' essere  prorogato  in
presenza di particolari e motivate  esigenze  istruttorie,  anche  in
caso di estensione  soggettiva  od  oggettiva  del  procedimento.  Il
responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti di  cui
al comma 2 e ne informa i soggetti di cui al comma 8.
  6.  In  ragione  di  un  rilevante   numero   di   destinatari   la
comunicazione personale di cui al comma 2 puo' essere  sostituita  da
modalita' di volta in volta stabilite  dall'Autorita',  nel  rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
  7. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza
bimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi  del  presente
articolo.
  8.  Il  responsabile  del  procedimento  informa   dell'avvio   del
procedimento  sanzionatorio  i  soggetti  che  hanno  effettuato   le
comunicazioni o le segnalazioni.

                               Art. 8

                             Istruttoria

  1. L'Ufficio, ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti  cui
e' stato comunicato l'avvio del procedimento, o  scaduto  il  termine
per  la  loro  presentazione,  procede  all'esame  degli   atti   del
procedimento sanzionatorio.
  2. Il  responsabile  del  procedimento  puo'  richiedere  ulteriori
informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e'  stato
comunicato l'avvio del procedimento, anche  avvalendosi  dell'ufficio
ispettivo  dell'Autorita',   della   Guardia   di   finanza,   ovvero
dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Le richieste di cui  al  precedente  comma  sono  formulate  per
iscritto e indicano:
    a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si effettuano tali
richieste;
    b) il termine per l'adempimento che, tenuto  conto  dell'urgenza,
della  quantita'  e  qualita'  delle  informazioni  e  dei  documenti
richiesti, e' non inferiore a dieci giorni e non superiore  a  trenta
giorni.
  4. I documenti di  cui  e'  richiesta  l'esibizione  sono  forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata  dichiarazione
di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere  forniti
in originale o copia conforme.
  5. Le richieste  di  informazioni  e  di  esibizione  di  documenti
possono essere formulate anche oralmente nel  corso  di  audizioni  o
ispezioni,  rendendole  note  all'interessato  e   verbalizzando   le
medesime.
  6. Il responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario,  puo'
convocare in audizione, anche su loro richiesta, i soggetti che hanno
effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.
  7. I  soggetti  cui  e'  stata  data  comunicazione  di  avvio  del
procedimento esercitano il proprio diritto di difesa, in merito  agli
addebiti contestati nella fase istruttoria, mediante:
    a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti;
    b) accesso agli atti;
    c) audizione innanzi all'ufficio.
  8. Le memorie, le deduzioni scritte  e  i  documenti  sono  inviati
all'ufficio entro il termine di trenta giorni  dalla  notifica  della
lettera di contestazione degli addebiti.  Tale  termine  puo'  essere
prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta
giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.
  9. L'accesso agli atti del procedimento  avviene  mediante  istanza
all'ufficio nel rispetto delle modalita' e dei termini  previsti  dal
«Regolamento concernente l'accesso ai documenti  formati  o  detenuti
dall'Autorita' ai sensi della legge 7  agosto  1990,  n.  241».  Sono
sottratte all'accesso le comunicazioni e le  segnalazioni,  ai  sensi
dell'art. 54-bis, comma 4.
  10. L'audizione puo' essere richiesta entro  il  termine  di  dieci
giorni dalla data di  ricezione  della  comunicazione  di  avvio  del
procedimento. Tale richiesta  contiene  l'oggetto  e  la  descrizione
sintetica, ancorche' precisa, chiara e  puntuale,  della  esposizione
orale nonche' le ragioni per le quali sia  ritenuta  necessaria.  Ove
accolta, il responsabile del procedimento comunica  agli  istanti  la
data e il luogo in cui sara' svolta l'audizione. Tale data,  anche  a
fronte di istanze di differimento reiterate, puo'  essere  differita,
su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni.
  11. Nel corso delle audizioni i soggetti  convocati  possono  farsi
assistere dal proprio legale di fiducia.
  12. Delle audizioni e'  redatto  processo  verbale,  contenente  le
principali  dichiarazioni  delle  parti,  sottoscritto  dai  soggetti
partecipanti. Del processo verbale e' consegnata  copia  ai  soggetti
partecipanti che ne facciano richiesta. Ai soli fini di supporto  per
la verbalizzazione, puo' essere disposta, a cura  dell'Autorita',  la
registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.

                               Art. 9

                    Conclusione del procedimento

  1. Al termine dell'istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti
per l'archiviazione, ai sensi  dell'art.  6,  comma  1,  lettera  a),
l'ufficio,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di   avvio   del
procedimento,  comunica  all'interessato  che  intende  proporre   al
Consiglio l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
  2. L'interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui  al
precedente comma, puo' presentare ulteriori memorie difensive, ovvero
chiedere l'audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti
nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria.  La  richiesta
di audizione puo' essere accolta con disposizione del Presidente.  Si
applica il comma 11 e, nelle parti compatibili, il comma 10 dell'art.
8.
  3. Il Consiglio, tenuto conto  delle  memorie  presentate  e  delle
risultanze  dell'eventuale   audizione,   adotta   il   provvedimento
conclusivo.
  4. Il provvedimento sanzionatorio indica gli elementi di fatto e di
diritto su cui si fonda la decisione,  il  termine  per  ricorrere  e
l'autorita' cui proporre ricorso nonche' le modalita'  e  il  termine
entro  il  quale  effettuare  il   pagamento   della   sanzione.   Il
provvedimento  viene  notificato  al   responsabile   dell'infrazione
contestata.
  5. Nel  caso  di  mancato  pagamento  della  sanzione  nel  termine
indicato  nel  provvedimento  sanzionatorio,   l'ufficio   competente
provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
  6. Il provvedimento di archiviazione indica gli elementi di fatto e
di diritto su cui si  fonda  la  decisione.  Il  provvedimento  viene
comunicato ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7.
  7.  Il  responsabile  del  procedimento  comunica  gli  esiti   del
procedimento ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione  o  la
segnalazione.

                               Art. 10

               Procedimento sanzionatorio semplificato

  1. Il procedimento e' svolto in forma semplificata nei casi in cui:
    a) nell'espletamento dell'attivita' di  vigilanza  dell'Autorita'
venga riscontrata  la  mancanza  delle  procedure  di  ricezione  e/o
gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis;
    b) la segnalazione della mancanza delle  procedure  di  ricezione
e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis,  e'  ritenuta
ragionevolmente fondata a seguito  dello  svolgimento  dell'attivita'
preistruttoria dell'ufficio.
  2. Nei casi di cui al  comma  1,  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento di cui  all'art.  7,  comma  1,  contiene,  altresi',  i
presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli  esiti
delle attivita' svolte dall'Autorita' che depongono per l'irrogazione
della sanzione.
  3. Il presente procedimento e' disciplinato dalle disposizioni  dei
Capi I e III, e, ad esclusione delle disposizioni di cui ai commi 1 -
4, dell'art.  9  e  delle  disposizioni  inerenti  alla  facolta'  di
richiedere audizione all'ufficio o al Consiglio, del Capo II.
  4. Il dirigente, entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla data
di ricevimento delle deduzioni e dei documenti da parte dei  soggetti
cui e' stata notificata la lettera di  contestazione  degli  addebiti
ovvero scaduto il termine per la  loro  presentazione,  trasmette  al
Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo.
  5. Il Consiglio, tenuto conto  delle  eventuali  memorie  prodotte,
adotta il provvedimento conclusivo.

                               Art. 11

                   Pubblicazione del provvedimento

  1.  Il  provvedimento  sanzionatorio   e'   pubblicato   sul   sito
istituzionale dell'Autorita' nella sezione dedicata alle segnalazioni
di cui all'art. 54-bis dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al
soggetto interessato ovvero, nel  caso  di  piu'  soggetti,  dopo  la
notizia dell'avvenuta ultima notificazione.
  2. Il Consiglio puo' altresi' disporre la  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'amministrazione o dell'ente.
  3. Il Consiglio, al fine di tutelare la riservatezza dell'identita'
del segnalante, puo' disporre la pubblicazione del  provvedimento  in
forma  anche   parzialmente   anonima   ovvero   l'esclusione   della
pubblicazione.

                               Art. 12

               Comunicazioni relative al procedimento

  1. Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  previste  dal  presente
regolamento sono effettuate secondo le seguenti modalita':
    a) mediante la piattaforma informatica di cui all'art.  3,  comma
2;
    b)  mediante  casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
indicata all'Autorita';
    c) nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente.

Capo III
Disposizioni finali

                               Art. 13

Disposizioni relative ai procedimenti  di  vigilanza  attivati  sulla
  base  di  una  segnalazione  di  reati  o  irregolarita'  ai  sensi
  dell'art. 54-bis

  1. Nel caso di segnalazione di illeciti, ai sensi dell'art. 54-bis,
i procedimenti di vigilanza  in  materia  di  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture, di anticorruzione, di trasparenza  e  di
imparzialita' dei funzionari pubblici sono affidati all'ufficio,  che
svolge le attivita' istruttorie, ai sensi dei rispettivi  regolamenti
di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorita' in  materia,
nel rispetto  della  tutela  della  riservatezza  dell'identita'  del
segnalante come previsto  dall'art.  54-bis,  con  la  collaborazione
degli uffici di  vigilanza  interessati  per  materia.  Il  dirigente
informa il Consiglio dei casi nei quali  richiede  la  collaborazione
degli uffici di vigilanza suddetti.
  2. In casi di particolare complessita', su richiesta del dirigente,
il Consiglio puo' autorizzare la proroga dei termini previsti per  il
compimento degli atti del procedimento di vigilanza.
  3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui  al  presente
articolo sono adottati  dal  Consiglio,  su  congiunta  proposta  del
dirigente e del dirigente dell'ufficio di vigilanza interessato.

                               Art. 14

                          Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore il  quindicesimo  giorno
successivo alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale.  Esso  si
applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua
entrata in vigore.
  Approvato  dal  Consiglio  dell'Autorita'  con  delibera  n.   1033
nell'adunanza del 30 ottobre 2018.
    Roma, 30 ottobre 2018

                                               Il Presidente: Cantone

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