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martedì 20 novembre 2018

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERA 11 ottobre 2018 Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679. (Delibera n. 467). (18A07359) (GU n.269 del 19-11-2018)

 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 11 ottobre 2018

Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al  requisito  di  una
valutazione  d'impatto  sulla   protezione   dei   dati,   ai   sensi
dell'articolo  35,  comma  4,  del  regolamento  (UE)  n.   2016/679.
(Delibera n. 467). (18A07359)

(GU n.269 del 19-11-2018)


                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito «RGPD»);
  Visto, in specie, l'art. 35, paragrafo 1, del RGPD, che  stabilisce
l'obbligo per  il  titolare  di  effettuare,  prima  dell'inizio  del
trattamento, una valutazione dell'impatto del  trattamento  medesimo,
laddove quest'ultimo  possa  presentare  un  rischio  elevato  per  i
diritti e le liberta' delle persone fisiche, «allorche' preved[a]  in
particolare  l'uso  di  nuove  tecnologie,  considerati  la   natura,
l'oggetto, il contesto e le finalita' [...]»;
  Visto il paragrafo 3 del medesimo articolo,  che  individua  alcune
ipotesi in cui e' richiesta la valutazione d'impatto;
  Visto il paragrafo 10 del predetto art. 35, che individua invece le
ipotesi in cui tale valutazione  non  e'  richiesta,  in  particolare
«qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1,
lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o  nel  diritto  dello
Stato membro cui il titolare del trattamento  e'  soggetto  una  base
giuridica,  tale  diritto  disciplini  il  trattamento  specifico   o
l'insieme di trattamenti in questione, e sia  gia'  stata  effettuata
una valutazione d'impatto sulla protezione dei  dati  nell'ambito  di
una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale
base giuridica [...], salvo che gli Stati membri ritengano necessario
effettuare tale valutazione prima  di  procedere  alle  attivita'  di
trattamento»;
  Considerato che l'art. 35, paragrafo 4, rimette alle  autorita'  di
controllo nazionali il compito di  redigere  e  rendere  pubblico  un
elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al  requisito  di  una
valutazione d'impatto e di comunicarlo al  Comitato  europeo  per  la
protezione dei dati di cui all'art. 68 del RGPD;
  Considerato che il  paragrafo  6  del  citato  art.  35  stabilisce
l'applicazione del meccanismo di coerenza  di  cui  all'art.  63  del
RGPD, da parte  della  singola  autorita'  di  controllo  competente,
qualora l'elenco  comprenda  «attivita'  di  trattamento  finalizzate
all'offerta di beni o servizi a interessati  o  al  monitoraggio  del
loro comportamento in piu' stati membri, o attivita'  di  trattamento
che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei
dati personali all'interno dell'Unione»;
  Viste le indicazioni contenute nei «considerando» numeri 71,  75  e
91 del RGPD;
  Viste le «Linee guida in materia  di  valutazione  d'impatto  sulla
protezione dei  dati  e  determinazione  della  possibilita'  che  il
trattamento  "possa  presentare  un  rischio  elevato"  ai  fini  del
regolamento (UE) n. 2016/679» del Gruppo di lavoro  art.  29  per  la
protezione dei dati del 4 aprile 2017, come modificate e adottate  da
ultimo il 4 ottobre 2017 e fatte proprie dal Comitato europeo per  la
protezione dei dati il 25 maggio 2018 (di seguito «WP 248, rev. 01»),
che  hanno  individuato  i  seguenti  nove  criteri  da   tenere   in
considerazione  ai  fini  dell'identificazione  dei  trattamenti  che
possono  presentare  un   «rischio   elevato»:   1)   valutazione   o
assegnazione di un punteggio, inclusiva di profilazione e previsione,
in  particolare  in  considerazione  di   «aspetti   riguardanti   il
rendimento professionale, la  situazione  economica,  la  salute,  le
preferenze  o  gli  interessi   personali,   l'affidabilita'   o   il
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti  dell'interessato»;  2)
processo decisionale automatizzato che ha effetto giuridico o  incide
in modo analogo significativamente  sulle  persone;  3)  monitoraggio
sistematico degli  interessati;  4)  dati  sensibili  o  dati  aventi
carattere altamente personale; 5) trattamento di dati su larga scala;
6) creazione di corrispondenze o combinazione di insiemi di dati;  7)
dati  relativi  a  interessati  vulnerabili;  8)  uso  innovativo   o
applicazione di nuove soluzioni  tecnologiche  od  organizzative;  9)
quando  il  trattamento  in  se'  «impedisce  agli   interessati   di
esercitare un  diritto  o  di  avvalersi  di  un  servizio  o  di  un
contratto»);
  Rilevato che il ricorrere di due o piu'  dei  predetti  criteri  e'
indice di un trattamento  che  presenta  un  rischio  elevato  per  i
diritti e le liberta' degli interessati e  per  il  quale  e'  quindi
richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei  dati  (cfr.
WP 248, rev. 01, pag. 11);
  Considerato che il garante ha predisposto un elenco delle tipologie
di trattamento ai sensi dell'art. 35, paragrafo  4  da  sottoporre  a
valutazione d'impatto;
  Considerato che le previsioni di cui all'art. 35, paragrafo  1  del
RGPD, che dispongono che «quando un tipo  di  trattamento,  allorche'
prevede in particolare l'uso  di  nuove  tecnologie,  considerati  la
natura, l'oggetto, il contesto e le finalita' del  trattamento,  puo'
presentare un rischio elevato per  i  diritti  e  le  liberta'  delle
persone fisiche, il  titolare  del  trattamento  effettua,  prima  di
procedere  al   trattamento,   una   valutazione   dell'impatto   dei
trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali», prevalgono
in ogni caso;
  Considerato altresi' che il predetto elenco  e'  stato  predisposto
sulla  base  del  WP  248,  rev.  01,  allo  scopo  di   specificarne
ulteriormente il contenuto e a complemento dello stesso;
  Rilevato che tale elenco e' stato comunicato in data 11 luglio 2018
al Comitato per il prescritto parere (art. 35, paragrafi  4  e  6,  e
dall'art. 64, paragrafo 1, lettera a), del RGPD);
  Viste le osservazioni rese dal Comitato nel parere adottato  il  25
settembre 2018  e  notificato  il  2  ottobre  2018  (disponibile  su
https://edpb.europa.eu);
  Ritenuto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 64, paragrafo
7, del RGPD, di aderire  alle  osservazioni  contenute  nel  suddetto
parere e di modificare,  in  conformita',  il  relativo  progetto  di
decisione e di darne comunicazione al presidente del Comitato;
  Rilevato che tale elenco e' riferito esclusivamente a tipologie  di
trattamento  soggette  al  meccanismo  di  coerenza  e  che  non   e'
esaustivo,  restando  fermo  quindi   l'obbligo   di   adottare   una
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati laddove ricorrano due
o piu' dei criteri individuati dal WP 248, rev. 01 e  che  in  taluni
casi «un titolare del trattamento puo' ritenere  che  un  trattamento
che  soddisfa  soltanto  uno  [dei  predetti]  criteri  richieda  una
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati» (cfr. WP  248,  rev.
01, pag. 11);
  Rilevato,  altresi',  che  il   predetto   elenco   potra'   essere
ulteriormente  modificato  o  integrato  anche   sulla   base   delle
risultanze emerse nel corso della  prima  fase  di  applicazione  del
RGPD;
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del garante n. 1/2000;
  Relatore il dott. Antonello Soro;

                        Tutto cio' premesso:

  a) ai sensi degli articoli 35, paragrafo  4,  e  57,  paragrafo  1,
lettera k), del RGPD fermo restando quanto indicato nel richiamato WP
248, rev. 01, individua  l'elenco  delle  tipologie  di  trattamenti,
soggetti al meccanismo  di  coerenza,  da  sottoporre  a  valutazione
d'impatto, riportate nell'allegato 1  facente  parte  integrante  del
presente provvedimento, che specificano quanto riportato  nel  citato
WP 248, rev. 01;
  b) ai  sensi  dell'art.  64,  paragrafo  7  del  RGPD  comunica  al
presidente del Comitato il presente  provvedimento  che  recepisce  i
rilievi formulati nel parere richiamato in premessa;
  c)   invia   copia   della   presente   deliberazione   all'Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia  ai  fini
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 11 ottobre 2018

                                       Il presidente e relatore: Soro
Il segretario generale: Busia

                                                           Allegato 1

    1. Trattamenti valutativi o di scoring su  larga  scala,  nonche'
trattamenti che comportano la profilazione degli interessati  nonche'
lo svolgimento di attivita' predittive  effettuate  anche  on-line  o
attraverso  app,  relativi  ad  «aspetti  riguardanti  il  rendimento
professionale, la situazione economica, la salute,  le  preferenze  o
gli  interessi  personali,  l'affidabilita'   o   il   comportamento,
l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato».
    2. Trattamenti automatizzati finalizzati  ad  assumere  decisioni
che producono  «effetti  giuridici»  oppure  che  incidono  «in  modo
analogo significativamente» sull'interessato, comprese  le  decisioni
che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene  o
di un servizio o di continuare ad esser  parte  di  un  contratto  in
essere  (ad  es.  screening  dei  clienti  di  una  banca  attraverso
l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).
    3. Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati  per
l'osservazione, il monitoraggio o  il  controllo  degli  interessati,
compresa la  raccolta  di  dati  attraverso  reti,  effettuati  anche
on-line o attraverso app, nonche' il  trattamento  di  identificativi
univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della societa'
dell'informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc.  rispetto
alle abitudini d'uso e ai dati di  visione  per  periodi  prolungati.
Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati  ad  es.
in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per
profilazione, ma piu'  in  generale  per  ragioni  organizzative,  di
previsioni di budget, di  upgrade  tecnologico,  miglioramento  reti,
offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.
    4.  Trattamenti  su  larga  scala  di   dati   aventi   carattere
estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa  riferimento,  fra
gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o  privata  (quali  i
dati relativi  alle  comunicazioni  elettroniche  dei  quali  occorre
tutelare la  riservatezza),  o  che  incidono  sull'esercizio  di  un
diritto fondamentale (quali i dati sull'ubicazione, la  cui  raccolta
mette in gioco la liberta' di circolazione) oppure la cui  violazione
comporta un grave  impatto  sulla  vita  quotidiana  dell'interessato
(quali  i  dati  finanziari  che  potrebbero  essere  utilizzati  per
commettere frodi in materia di pagamenti).
    5. Trattamenti effettuati  nell'ambito  del  rapporto  di  lavoro
mediante sistemi  tecnologici  (anche  con  riguardo  ai  sistemi  di
videosorveglianza  e  di  geolocalizzazione)  dai  quali  derivi   la
possibilita' di effettuare un controllo a distanza dell'attivita' dei
dipendenti (si  veda  quanto  stabilito  dal  WP  248,  rev.  01,  in
relazione ai criteri numeri 3, 7 e 8).
    6. Trattamenti  non  occasionali  di  dati  relativi  a  soggetti
vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di  mente,  pazienti,
richiedenti asilo).
    7.  Trattamenti  effettuati  attraverso   l'uso   di   tecnologie
innovative, anche con particolari misure di  carattere  organizzativo
(es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti
vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale;  monitoraggi
effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimita'  come
ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro
dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01.
    8. Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari  di
dati su larga scala con modalita' telematiche.
    9.   Trattamenti   di   dati   personali   effettuati    mediante
interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni,  compresi
i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di  consumo  di  beni
digitali con dati di pagamento (es. mobile payment).
    10.  Trattamenti  di  categorie  particolari  di  dati  ai  sensi
dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e  a  reati  di
cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali  raccolti  per
finalita' diverse.
    11. Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in
particolare,  del  volume  dei  dati,  della  durata,  ovvero   della
persistenza, dell'attivita' di trattamento.
    12. Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo  conto,  in
particolare,  del  volume  dei  dati,  della  durata,  ovvero   della
persistenza, dell'attivita' di trattamento.

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