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martedì 20 novembre 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131 Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato». (18G00156) (GU n.269 del 19-11-2018) Vigente al: 18-12-2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131
Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di
«pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato».
(18G00156)
(GU n.269 del 19-11-2018)
Vigente al: 18-12-2018
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n.
283, relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la
lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e
delle paste alimentari;
Visto il decreto 13 aprile 1987 del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato recante norme sulla produzione di pane
surgelato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio
1987;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998,
n. 502;
Visto il decreto 13 luglio 1998, n. 312, e successive
modificazioni, recante norme per il trattamento con alcool etilico
del pane speciale preconfezionato;
Vista la comunicazione effettuata alla Commissione europea ai sensi
e per gli effetti della direttiva (UE) n. 2015/1535;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, ed in particolare
l'articolo 17 relativo alla «Denominazione dell'alimento» e
l'articolo 44 relativo alle «Disposizioni nazionali per gli alimenti
non preimballati»;
Ritenuta la necessita' di dare esecuzione a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 6 luglio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2018;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota di protocollo n. 3416 del 9 febbraio 2018 ed
il successivo riscontro con nota n. 0003702 P del 4 maggio 2018;
Decreta:
Art. 1
Definizione di panificio
1. Per panificio si intende l'impresa che dispone di impianti di
produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e
assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione dalla
lavorazione delle materie prime alla cottura finale.
Art. 2
Definizione di pane fresco
1. E' denominato «fresco» il pane preparato secondo un processo di
produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al
congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del
processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri
trattamenti aventi effetto conservante.
2. E' ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non
intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio
della lavorazione fino al momento della messa in vendita del
prodotto.
Art. 3
Pane conservato o a durabilita' prolungata
1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non
preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n.
1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all'allegato VI, parte
A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Il pane non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del
regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante
la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di
conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi
informativi previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea,
e' posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il
metodo di conservazione utilizzato, nonche' le eventuali modalita' di
conservazione e di consumo.
3. Al momento della vendita, il pane per il quale e' utilizzato un
metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell'arco del
processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente
riservati.
Art. 4
Mutuo riconoscimento
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004
sull'igiene dei prodotti alimentari, i prodotti legalmente fabbricati
e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o in
Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio
economico europeo possono essere commercializzati nel territorio
italiano.
Art. 5
Disposizione transitoria
1. E' consentito utilizzare incarti o imballi con diciture o
denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente
regolamento per 90 giorni a decorrere dalla data della sua
pubblicazione, fermo restando quanto previsto dalle specifiche norme
per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli
alimenti.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1° ottobre 2018
Il Ministro
dello sviluppo economico
Di Maio
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali
e del turismo
Centinaio
Il Ministro della salute
Grillo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 813
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