MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 ottobre 2018
Modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2017, concernente le
modalita' tecniche e i servizi telematici resi disponibili
dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' del Fascicolo
sanitario elettronico (FSE). (18A07058)
(GU n.258 del 6-11-2018)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL SEGRETARIO GENERALE
del ministero della salute
Visto l'art. 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), concernente
il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
settembre 2015, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 2015, n. 263, attuativo del comma 7 del predetto art. 12;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute del 4 agosto 2017, attuativo
del citato art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
concernente i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura nazionale
per l'interoperabilita' fra i FSE (INI);
Considerata la necessita' di potenziare i servizi resi disponibili
dall'INI, al fine di garantire l'operativita' del FSE a livello
nazionale, senza disservizi per l'assistito, in caso di trasferimento
di assistenza di un assistito a fronte di mancata operativita' del
FSE della nuova RdA o SASN;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei
dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati)»;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 27 settembre 2018 ai sensi dell'art. 154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «FSE», il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 12
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019);
b) «INI», l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra
i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter del predetto art. 12,
realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, della quale
lo stesso assume la titolarita' del trattamento dei dati, sulla base
di quanto previsto dall'art. 22 del presente decreto;
c) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione
digitale»;
d) «Codice privacy», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni;
e) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833;
f) «SASN», i Servizi di assistenza sanitaria al personale
navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;
g) «assistito», il soggetto che ricorre all'assistenza sanitaria
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
h) «assistito SASN», il soggetto che ricorre all'assistenza
sanitaria nell'ambito del Servizio assistenza sanitaria per il
personale navigante;
i) «RdA», la regione o provincia autonoma ovvero SASN di
assistenza dell'assistito;
j) «Decreto 4 agosto 2017», il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
salute del 4 agosto 2017, attuativo del citato art. 1, comma 382
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente i servizi resi
disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra
i FSE (INI);
Art. 2
Modifiche al decreto 4 agosto 2017
1. Al decreto 4 agosto 2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a. all'art. 3, comma 1, dopo le parole «e. messa a disposizione
dei dati del Sistema TS, ai sensi dell'art. 12, comma 15-septies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» sono aggiunte le seguenti
parole «; f. servizi on-line per l'assistito volti a garantire
l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali»;
b. all'art. 10, e' aggiunto il seguente comma:
«2. Al fine di garantire all'assistito continuita' nell'accesso
on-line al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di assistenza
di cui al presente articolo, tale accesso e' consentito anche tramite
il portale www.fascicolosanitario.gov.it attraverso i servizi messi a
disposizione da INI, secondo le specifiche tecniche definite
dall'Agenzia per l'Italia digitale, in accordo con il Ministero della
salute e il Ministero dell'economia e delle finanze;»;
c. al titolo dell'art. 11, la rubrica «Indice dei documenti
sanitari per assistiti per i quali non risulta associata una RdA
oppure SASN» e' sostituita dalla seguente «Indice dei documenti
sanitari per assistiti per i quali non risulta associata una RdA
oppure SASN ovvero per il caso di trasferimento di assistenza di un
assistito, a fronte di mancata operativita' del FSE della nuova RdA o
SASN»;
d. all'art. 11, e' aggiunto il seguente comma:
«2. In caso di trasferimento di assistenza di un assistito di
cui all'art. 10, a fronte di mancata operativita' del FSE della nuova
RdA o SASN, su richiesta della regione ovvero provincia autonoma
ovvero del Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle
finanze, attraverso l'INI, predispone e gestisce per il tempo
strettamente necessario l'indice con i metadati dei documenti
sanitari relativi agli assistiti risultanti in ANA. A seguito
dell'avvenuta operativita' del FSE della nuova RdA o SASN, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla cancellazione
del predetto indice con i metadati dei documenti sanitari relativi
agli assistiti.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2018
Il ragioniere generale
dello Stato
Franco
Il segretario generale
Ruocco
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martedì 6 novembre 2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 25 ottobre 2018 Modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2017, concernente le modalita' tecniche e i servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' del Fascicolo sanitario elettronico (FSE). (18A07058) (GU n.258 del 6-11-2018)
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