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martedì 6 novembre 2018

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 25 ottobre 2018 Modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2017, concernente le modalita' tecniche e i servizi telematici resi disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' del Fascicolo sanitario elettronico (FSE). (18A07058) (GU n.258 del 6-11-2018)

 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 ottobre 2018

Modifica del decreto  ministeriale  4  agosto  2017,  concernente  le
modalita'  tecniche  e  i   servizi   telematici   resi   disponibili
dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  del  Fascicolo
sanitario elettronico (FSE). (18A07058)

(GU n.258 del 6-11-2018)


                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
             del Ministero dell'economia e delle finanze

                           di concerto con

                       IL SEGRETARIO GENERALE
                     del ministero della salute

  Visto l'art.  12,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre  2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio  2017-2019),  concernente
il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2015,  n.  178,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
novembre 2015, n. 263, attuativo del comma 7 del predetto art. 12;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero della salute del 4 agosto  2017,  attuativo
del citato art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
concernente i servizi resi disponibili dall'Infrastruttura  nazionale
per l'interoperabilita' fra i FSE (INI);
  Considerata la necessita' di potenziare i servizi resi  disponibili
dall'INI, al fine di  garantire  l'operativita'  del  FSE  a  livello
nazionale, senza disservizi per l'assistito, in caso di trasferimento
di assistenza di un assistito a fronte di  mancata  operativita'  del
FSE della nuova RdA o SASN;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018  n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 27 settembre 2018  ai  sensi  dell'art.  154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

                              Decreta:

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «FSE», il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art.  12
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 1, comma 382 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019);
    b) «INI», l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  fra
i FSE, istituita ai sensi del comma  15-ter  del  predetto  art.  12,
realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze,  della  quale
lo stesso assume la titolarita' del trattamento dei dati, sulla  base
di quanto previsto dall'art. 22 del presente decreto;
    c)  «CAD»,  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modificazioni,   recante   «Codice   dell'amministrazione
digitale»;
    d) «Codice privacy», il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196, e successive modificazioni;
    e) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833;
    f)  «SASN»,  i  Servizi  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante  (SASN),   di   cui   al decreto   del   Presidente   della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;
    g) «assistito», il soggetto che ricorre all'assistenza  sanitaria
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
    h) «assistito  SASN»,  il  soggetto  che  ricorre  all'assistenza
sanitaria  nell'ambito  del  Servizio  assistenza  sanitaria  per  il
personale navigante;
    i)  «RdA»,  la  regione  o  provincia  autonoma  ovvero  SASN  di
assistenza dell'assistito;
    j)  «Decreto  4  agosto   2017»,   il   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della
salute del 4 agosto 2017, attuativo del  citato  art.  1,  comma  382
della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  concernente  i  servizi  resi
disponibili dall'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' fra
i FSE (INI);

                               Art. 2

                 Modifiche al decreto 4 agosto 2017

  1. Al decreto 4 agosto 2017, sono apportate le seguenti modifiche:
    a. all'art. 3, comma 1, dopo le parole «e. messa  a  disposizione
dei dati del Sistema TS, ai sensi dell'art. 12, comma 15-septies  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221»  sono  aggiunte  le  seguenti
parole «; f.  servizi  on-line  per  l'assistito  volti  a  garantire
l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali»;
    b. all'art. 10, e' aggiunto il seguente comma:
      «2. Al fine di garantire all'assistito continuita' nell'accesso
on-line al proprio FSE anche nei casi di trasferimenti di  assistenza
di cui al presente articolo, tale accesso e' consentito anche tramite
il portale www.fascicolosanitario.gov.it attraverso i servizi messi a
disposizione  da  INI,  secondo  le  specifiche   tecniche   definite
dall'Agenzia per l'Italia digitale, in accordo con il Ministero della
salute e il Ministero dell'economia e delle finanze;»;
    c. al titolo dell'art.  11,  la  rubrica  «Indice  dei  documenti
sanitari per assistiti per i quali  non  risulta  associata  una  RdA
oppure SASN» e'  sostituita  dalla  seguente  «Indice  dei  documenti
sanitari per assistiti per i quali  non  risulta  associata  una  RdA
oppure SASN ovvero per il caso di trasferimento di assistenza  di  un
assistito, a fronte di mancata operativita' del FSE della nuova RdA o
SASN»;
    d. all'art. 11, e' aggiunto il seguente comma:
      «2. In caso di trasferimento di assistenza di un  assistito  di
cui all'art. 10, a fronte di mancata operativita' del FSE della nuova
RdA o SASN, su richiesta  della  regione  ovvero  provincia  autonoma
ovvero del Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle
finanze,  attraverso  l'INI,  predispone  e  gestisce  per  il  tempo
strettamente  necessario  l'indice  con  i  metadati  dei   documenti
sanitari  relativi  agli  assistiti  risultanti  in  ANA.  A  seguito
dell'avvenuta operativita'  del  FSE  della  nuova  RdA  o  SASN,  il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede  alla  cancellazione
del predetto indice con i metadati dei  documenti  sanitari  relativi
agli assistiti.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 ottobre 2018

                                               Il ragioniere generale
                                                    dello Stato     
                                                      Franco         
Il segretario generale
       Ruocco

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