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mercoledì 19 dicembre 2018

LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (18G00162) (GU n.293 del 18-12-2018) Vigente al: 19-12-2018



LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, recante  disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e
finanziaria. (18G00162)
(GU n.293 del 18-12-2018)
  Vigente al: 19-12-2018 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,  recante  disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria, e' convertito in legge  con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 17 dicembre 2018

                             MATTARELLA

                         Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

                         Tria, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
                                                             Allegato

           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
              AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119

    All'articolo 1 e' premesso il seguente:
    «Art. 01 (Modifica della soglia  di  accesso  all'interpello  sui
nuovi investimenti). -  1.  All'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "di  ammontare  non
inferiore a trenta milioni di euro" sono sostituite  dalle  seguenti:
"di ammontare non inferiore a venti milioni di euro".
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle  istanze  di
interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019».
    All'articolo 1, comma 7, al secondo periodo, le parole: «commi 2,
3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4» e dopo il secondo
periodo sono inseriti i seguenti:  «Le  rate  successive  alla  prima
devono essere versate entro l'ultimo  giorno  di  ciascun  trimestre.
Sull'importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono  dovuti  gli
interessi legali calcolati dal giorno successivo al  termine  per  il
versamento della prima rata».
    All'articolo 2:
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  le  parole:  "31  dicembre
2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"»;
      al comma 3, dopo le  parole:  «del  medesimo  decreto»  e  «del
citato decreto» e' inserita la seguente: «legislativo».
    All'articolo 3:
      al comma  1,  alinea,  le  parole  da:  «,  in  unica»  fino  a
«importo,» sono soppresse;
      il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e' effettuato:
      a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
      b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima  e
la seconda delle quali, ciascuna di importo  pari  al  10  per  cento
delle  somme  complessivamente  dovute  ai  fini  della  definizione,
scadenti rispettivamente il 31 luglio  e  il  30  novembre  2019;  le
restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31  maggio,
il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020»;
      al comma 10, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
    «f-bis) si applica la disposizione di  cui  all'articolo  54  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva  (DURC),  di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015»;
      al comma 14, alinea, le parole: «comma 1, lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
      dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
    «14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative  rate  non
superiore  a  cinque   giorni,   l'effetto   di   inefficacia   della
definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono  dovuti
interessi»;
      dopo il comma 24 e' inserito il seguente:
    «24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche  nel
caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate
differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal  31
luglio 2019».
    All'articolo 5, comma 1, lettera f), le parole: «regolamento (UE)
n. 609/14» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE, Euratom)
n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014».
    All'articolo 6:
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado,  la
controversia puo' essere definita con il pagamento del 90  per  cento
del valore della controversia»;
      al comma 2:
      alla lettera a), le parole: «della meta'» sono sostituite dalle
seguenti: «del 40 per cento»;
      alla lettera b), le parole:  «di  un  quinto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del 15 per cento»;
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso  o  comunque
di soccombenza  ripartita  tra  il  contribuente  e  l'Agenzia  delle
entrate, l'importo del tributo  al  netto  degli  interessi  e  delle
eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla  parte  di
atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura  ridotta,
secondo le disposizioni di cui al comma  2,  per  la  parte  di  atto
annullata.
    2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte  di
cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per le quali l'Agenzia  delle  entrate  risulti
soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio,  possono  essere
definite con il pagamento di un importo  pari  al  5  per  cento  del
valore della controversia»;
      al comma 7 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «del
presente decreto»;
      al comma 16, dopo le parole: «in cui e' parte il medesimo ente»
sono aggiunte le seguenti: «o un suo ente strumentale».
    All'articolo 7:
      il comma 1 e' soppresso;
      al comma 2, alinea, le parole: «I soggetti di cui  al  comma  1
possono altresi'  avvalersi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche  che  alla  data
del 31 dicembre 2017  risultavano  iscritte  nel  registro  del  CONI
possono avvalersi».
    All'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «29 dicembre 2014,» sono
inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2014,».
    L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  9 (Irregolarita'  formali).  -  1.  Le  irregolarita',  le
infrazioni e le inosservanze di obblighi  o  adempimenti,  di  natura
formale, che non rilevano sulla determinazione della base  imponibile
ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'IVA  e  dell'IRAP  e  sul
pagamento dei tributi, commesse fino  al  24  ottobre  2018,  possono
essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro
200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
    2. Il versamento della somma di cui al comma 1 e' eseguito in due
rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
    3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme
dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarita' od
omissioni.
    4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di  contestazione
o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito  della  procedura  di
collaborazione  volontaria   di   cui   all'articolo   5-quater   del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
    5. La procedura non puo' essere  esperita  dai  contribuenti  per
l'emersione di attivita'  finanziarie  e  patrimoniali  costituite  o
detenute fuori dal territorio dello Stato.
    6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31  dicembre
2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, sono prorogati di due anni.
    7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni  di  cui  al
comma 1 gia' contestate in atti  divenuti  definitivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
    8. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
    9. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.
    10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari a 40  milioni  di
euro per l'anno 2020, e' destinata ad incrementare, per  la  medesima
annualita',  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui   al   comma   1091
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
    11. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si  provvede,
quanto  a  101,67  milioni  di  euro  per   l'anno   2020,   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dai commi da 1 a 8 e, quanto a  130  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
    12. Sono  erogati  in  via  prioritaria  i  rimborsi  relativi  a
versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute,
richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai  soggetti
autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'adozione del
sistema  informatizzato  di  controllo  di  cui  all'articolo  1  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio,
non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma  2,  del  testo
unico di  cui  al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
rilasciata per la gestione di un deposito  fiscale  avente  un  parco
serbatoi di stoccaggio di capacita' non inferiore ai valori stabiliti
dal comma 3 del medesimo articolo  23.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano per  i  rimborsi  erogabili  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e  comunque  entro  il  limite  complessivo  di  10
milioni di euro annui per ciascun soggetto».
    Nel capo I del  titolo  I,  dopo  l'articolo  9  e'  aggiunto  il
seguente:
    «Art. 9-bis (Disposizioni in  materia  di  sanzioni  per  assegni
senza clausola di non trasferibilita').  -  1.  All'articolo  63  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  dopo  il  comma  1  e'
inserito il seguente:
    "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le  violazioni  di
cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori  a  30.000
euro, l'entita' della  sanzione  minima  e'  pari  al  10  per  cento
dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La
disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le
circostanze di minore gravita' della violazione, accertate  ai  sensi
dell'articolo 67".
    2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  ai
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto».
    All'articolo 10:
      al comma 1 sono premessi i seguenti:
    «01. All'articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Sono
altresi' esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che
hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge  16
dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta  precedente  hanno
conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali  proventi  per  un
importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti,  se  nel  periodo
d'imposta precedente hanno  conseguito  dall'esercizio  di  attivita'
commerciali  proventi  per  un  importo  superiore  a  euro   65.000,
assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o
committente soggetto passivo d'imposta".
    02. Gli obblighi  di  fatturazione  e  registrazione  relativi  a
contratti di sponsorizzazione e pubblicita' in capo a soggetti di cui
agli articoli 1 e 2  della  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio  dello  Stato,
sono adempiuti dai cessionari»;
      al  comma  1,  le  parole:  «e'  inserito  il  seguente»   sono
sostituite dalle seguenti: «sono  inseriti  i  seguenti»  e  dopo  le
parole: «del periodo successivo.» sono aggiunte le seguenti:  «Per  i
contribuenti che effettuano la  liquidazione  periodica  dell'imposta
sul valore aggiunto con cadenza mensile le  disposizioni  di  cui  al
periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019»;
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
"Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche
di cui al presente articolo,  reso  disponibile  agli  operatori  IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei  S.p.a.  non
puo' avvalersi di soggetti terzi."».
    Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
    «Art.  10-bis  (Disposizioni  di  semplificazione  in   tema   di
fatturazione elettronica per gli operatori sanitari).  -  1.  Per  il
periodo d'imposta 2019, i  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al
Sistema  tessera   sanitaria,   ai   fini   dell'elaborazione   della
dichiarazione dei redditi precompilata,  ai  sensi  dell'articolo  3,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e  dei
relativi decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
esonerati   dall'obbligo   di   fatturazione   elettronica   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al  Sistema
tessera sanitaria.
    Art. 10-ter (Specifiche  disposizioni  in  tema  di  fatturazione
elettronica  per  gli  operatori  che  offrono  servizi  di  pubblica
utilita'). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente:
    "6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica  utilita',
con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
definite  le  regole   tecniche   per   l'emissione   delle   fatture
elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti
passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati  dai  regolamenti
di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche
che  non  operano  nell'ambito  di  attivita'   d'impresa,   arte   e
professione. Le predette regole tecniche valgono  esclusivamente  per
le fatture elettroniche emesse nei confronti dei  consumatori  finali
con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio  2005
e dei quali non e' stato possibile  identificare  il  codice  fiscale
anche  a  seguito  dell'utilizzo  dei  servizi  di  verifica  offerti
dall'Agenzia delle entrate"».
    All'articolo 15, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 4 (Semplificazioni amministrative  e  contabili).  -  1.  A
partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito  di  un  programma  di
assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con  le
fatture  elettroniche  e  con  le  comunicazioni   delle   operazioni
transfrontaliere  nonche'  sui  dati  dei   corrispettivi   acquisiti
telematicamente, l'Agenzia delle  entrate  mette  a  disposizione  di
tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in
apposita area riservata del sito  internet  dell'Agenzia  stessa,  le
bozze dei seguenti documenti:
      a) registri di cui agli  articoli  23  e  25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
      b) liquidazione periodica dell'IVA;
      c) dichiarazione annuale dell'IVA.
    2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il  tramite  di
intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,
convalidano, nel caso in cui le  informazioni  proposte  dall'Agenzia
delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio  i  dati
proposti nelle bozze dei documenti di cui al  comma  1,  lettera  a),
viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per  i
soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo  le  modalita'
di cui all'articolo 18, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
    3. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
articolo"».
    Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
    «Art.  15-bis (Disposizioni  di   armonizzazione   in   tema   di
fatturazione elettronica). - 1.  All'articolo  1,  comma  213,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera:
    "g-ter) le cause  che  possono  consentire  alle  amministrazioni
destinatarie delle  fatture  elettroniche  di  rifiutare  le  stesse,
nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al
cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti  impropri  e  di
armonizzare tali modalita' con le regole  tecniche  del  processo  di
fatturazione elettronica tra privati"».
    Nel capo II del titolo I, dopo  l'articolo  16  sono  aggiunti  i
seguenti:
    «Art.  16-bis  (Servizi  accessori  alla  digitalizzazione  della
giustizia e alla gestione  dei  sistemi  informativi  sviluppati  dal
Ministero della giustizia). - 1. All'articolo 3 del  decreto-legge  3
maggio 2016, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
giugno 2016, n. 119, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    "7. Il Ministero della giustizia, in attuazione  degli  obiettivi
di cui al presente decreto,  per  la  progressiva  implementazione  e
digitalizzazione degli archivi e  della  piattaforma  tecnologica  ed
informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con  le
linee  del  Piano  triennale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1,  comma  513,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, puo' avvalersi, per i servizi  accessori  alla
digitalizzazione  della  giustizia  e  alla  gestione   dei   sistemi
informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della  societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133. Ai fini della realizzazione dei predetti  servizi  di  interesse
generale,   la   societa'   provvede,    tramite    Consip    S.p.A.,
all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti".
    Art. 16-ter (Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia
S.p.A.). - 1. All'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
1° dicembre 2016, n. 225, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
". I servizi di natura informatica in favore di  Equitalia  Giustizia
S.p.A.  continuano  ad  essere  forniti   dalla   societa'   di   cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
    Art. 16-quater (Disposizioni in materia di  accesso  all'archivio
dei rapporti finanziari). - 1. Al fine di rafforzare le misure  volte
al contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure  di  sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per
la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni";
      b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo
restando quanto previsto dal comma 3,  le  stesse  informazioni  sono
altresi'  utilizzate  dalla  Guardia  di  finanza  per  le   medesime
finalita',  anche  in  coordinamento  con  l'Agenzia  delle  entrate,
nonche' dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni  di
impatto e della  quantificazione  e  del  monitoraggio  dell'evasione
fiscale.";
      c) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
"La relazione  contiene  anche  i  risultati  relativi  all'attivita'
svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al
comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di
finanza".
    Art. 16-quinquies (Disposizioni in materia di attivita' ispettiva
nei confronti dei soggetti di medie dimensioni). - 1. All'articolo 24
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  il  comma  2  e'
sostituito dal seguente:
    "2.  Anche  ai  fini  di  cui  al  comma  1,  nei  confronti  dei
contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilita'  ne'
a tutoraggio,  l'Agenzia  delle  entrate  e  la  Guardia  di  finanza
realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla  base  di
analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle  banche  dati
nonche'  di  elementi  e  circostanze  emersi  nell'esercizio   degli
ordinari poteri istruttori e d'indagine".
    Art. 16-sexies (Disposizioni in materia di scambio automatico  di
informazioni). - 1. L'Agenzia delle entrate fornisce,  su  richiesta,
alla  Guardia  di  finanza,  per  l'esecuzione  delle  attivita'   di
controllo tributario o  per  finalita'  di  analisi  del  rischio  di
evasione fiscale, elementi e  specifiche  elaborazioni  basate  sulle
informazioni ricevute ai sensi dell'articolo  1,  commi  145  e  146,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  nonche'  su  quelle  ricevute
nell'ambito dello scambio automatico di  informazioni  per  finalita'
fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15
febbraio 2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.
    2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il  Corpo
della guardia  di  finanza  stipulano  apposita  convenzione  per  la
definizione dei termini e  delle  modalita'  di  comunicazione  degli
elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza
con le  condizioni  e  i  limiti  che  disciplinano  la  cooperazione
amministrativa tra Stati nel settore fiscale.
    Art. 16-septies (Disposizioni di semplificazione  in  materia  di
provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie).  -
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    "1-bis. Al fine di rafforzare le  misure  poste  a  garanzia  del
credito  erariale  e  a  sostegno   delle   relative   procedure   di
riscossione, le istanze di cui al comma 1  possono  essere  inoltrate
dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione  ai
processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti  dipendenti,
dando   tempestiva   comunicazione   alla    direzione    provinciale
dell'Agenzia delle entrate,  che  esamina  l'istanza  e  comunica  le
proprie  eventuali  osservazioni  al  presidente  della   commissione
tributaria   provinciale,   nonche'   al    comandante    provinciale
richiedente. Decorso il  termine  di  venti  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza, si intende acquisito il  conforme  parere  dell'Agenzia
delle entrate.
    1-ter. Nei casi di cui al comma  1-bis,  la  Guardia  di  finanza
fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento  richiesto  ai  fini
dell'istruttoria e della partecipazione  alla  procedura  di  cui  al
presente  articolo.  In  caso  di  richiesta   di   chiarimenti,   e'
interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis"».
    Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «nonche' di contrasto all'evasione fiscale».
    All'articolo 17:
      al comma 1, lettera c), il capoverso 6-quater e' sostituito dal
seguente:
    «6-quater. I  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema
tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione  dei
redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3,  commi  3  e  4,  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi  decreti
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono   adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione  elettronica
e  la  trasmissione  telematica  dei  dati,  relativi   a   tutti   i
corrispettivi giornalieri,  al  Sistema  tessera  sanitaria.  I  dati
fiscali  trasmessi  al  Sistema  tessera  sanitaria  possono   essere
utilizzati  solo  dalle  pubbliche  amministrazioni   per   finalita'
istituzionali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per   la   pubblica
amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, sono definiti, nel rispetto dei  principi  in  materia  di
protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di
cui all'articolo 32 del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti
di utilizzo dei  predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  nonche'  le
modalita' tecniche di trasmissione»;
      al comma 1, lettera c), capoverso 6-quinquies, quarto  periodo,
le parole: «della presente legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della presente disposizione»;
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, la deroga di cui all'articolo 7,
comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1994,  n.  489,  si  applica
anche ai registri di cui all'articolo 24, primo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
      al comma 2, alinea, la parola: «decorre»  e'  sostituita  dalla
seguente: «decorrere».
    All'articolo 18:
      al  comma  1,   lettera   c),   capoverso   544,   la   parola:
«disciplinante» e' sostituita dalla seguente: «disciplinate»;
      al comma 2, le parole: «dell'articolo 25» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 26»;
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del
Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate  a  sollecitare
donazioni di  importo  non  inferiore  a  euro  500,  anche  mediante
l'intervento  degli  intermediari  finanziari   che   gestiscono   il
patrimonio dei soggetti partecipanti.  Il  ricavato  derivante  dalle
lotterie filantropiche e' destinato ad alimentare i fondi dei  citati
enti per la realizzazione di progetti sociali.
    2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  sono  disciplinate  le  modalita'  tecniche   di
attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis,  prevedendo,  in
particolare, le modalita' di estrazione e di controllo. La vincita e'
costituita unicamente dal diritto di scegliere un  progetto  sociale,
tra quelli da realizzare, cui associare il nome  del  vincitore,  con
relativo riconoscimento pubblico».
    All'articolo 19, comma 1, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
segni di interpunzione: «".».
    All'articolo 20:
      al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
    «b-bis) all'articolo 70-duodecies, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente:
    "6-bis. In caso di adesione al regime di cui al  titolo  III  del
decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  128,  da  parte  di  uno  dei
soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di  cui  all'articolo
70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le
societa' partecipanti al gruppo  IVA.  Tale  estensione  si  verifica
anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da
un soggetto  che  abbia  gia'  aderito  al  regime.  Nelle  more  del
perfezionamento del procedimento di adesione al regime  da  parte  di
tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del  regime  di  cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015  non
puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione  di  cui  al
presente comma"»;
      al comma 2, dopo le parole: «n. 385» il segno di interpunzione:
«"»  e'  soppresso  ed  e'  aggiunto   il   seguente   periodo:   «La
dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha  effetto  dal  1°
luglio 2019 se presentata dai partecipanti ad un Gruppo  Bancario  di
cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, previa  sottoscrizione  del  contratto  di
coesione di cui al medesimo articolo 37-bis,  successivamente  al  31
dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.»;
      dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis. All'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge  24  gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, la parola: "2018" e' sostituita dalla seguente: "2019".
    2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  non  si  applicano
all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto  azioni  emesse  dai
soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis del testo unico di cui  al
decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   quando   la
sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale  non  superiore  a
1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la  quota
minima stabilita  nello  statuto  della  banca  per  diventare  socio
purche' la stessa non ecceda il valore nominale  di  2.500  euro.  Ai
fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e
delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti».
    Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo  20  sono  aggiunti  i
seguenti:
    «Art. 20-bis (Sistemi di tutela istituzionale). - 1. Al  fine  di
tutelare la solidita' del credito cooperativo preservando l'autonomia
gestionale e giuridica dei singoli enti creditizi, al testo unico  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
      a) all'articolo 33, comma 1-bis, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis,
comma 1-bis";
      b) all'articolo 37-bis, comma 1-bis, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: "Le medesime banche hanno la facolta' di  adottare,
in alternativa alla costituzione  del  gruppo  bancario  cooperativo,
sistemi di tutela istituzionale,  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013".
    Art. 20-ter (Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa). -
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2  agosto  2002,  n.  220,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  "Vigilanza  sulle
banche di credito cooperativo, sulle societa'  di  mutuo  soccorso  e
sulle societa' capogruppo dei gruppi bancari cooperativi";
      b) al comma 1 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
"L'autorita' governativa assoggetta anche le societa' capogruppo  dei
gruppi bancari cooperativi di cui  all'articolo  37-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  a  controlli  finalizzati  a
verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni  di  capogruppo
risulti coerente con  le  finalita'  mutualistiche  delle  banche  di
credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso  di  difformita',  la
Banca d'Italia,  su  segnalazione  dell'autorita'  governativa,  puo'
assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare
entro il 31 marzo 2019, il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Banca d'Italia, adotta disposizioni  per  l'attuazione  del  presente
comma definendo modalita', soggetti abilitati e modelli di verbale".
    Art. 20-quater (Disposizioni in materia di sospensione temporanea
delle minusvalenze nei titoli non durevoli). - 1. I soggetti che  non
adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare
i titoli non destinati a permanere durevolmente nel  loro  patrimonio
in  base  al  loro  valore  di  iscrizione  cosi'   come   risultante
dall'ultimo  bilancio  annuale  regolarmente  approvato  anziche'  al
valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per  le
perdite  di   carattere   durevole.   Tale   misura,   in   relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari,
puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze.
    2. Per le imprese di cui all'articolo 91,  comma  2,  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni  di
cui al comma 1 sono stabilite dall'Istituto per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni (IVASS) con  proprio  regolamento,  che  ne  disciplina
altresi'  le  modalita'  applicative.   Le   imprese   applicano   le
disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con  la
struttura degli impegni finanziari connessi  al  proprio  portafoglio
assicurativo.
    3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 1 destinano a  una  riserva  indisponibile  utili  di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori  registrati  in
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori  di
mercato alla data di chiusura del periodo di  riferimento,  al  netto
del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di  importo
inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata
utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili
o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
    Art.  20-quinquies (Modifiche  all'articolo  3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  giugno  2007,  n.   116).   -   1.
All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, dopo il comma 1  sono  aggiunti  i
seguenti:
    "1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, tramite servizio  di  cooperazione  informatica  con  l'Agenzia
delle entrate, esclusivamente  per  i  dati  strettamente  necessari,
l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita,  contro  gli
infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  ss-bis),   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice  fiscale
dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva
la  procedura  per  la  corresponsione  della  somma  assicurata   al
beneficiario,  inclusa  la   ricerca   del   beneficiario   ove   non
espressamente indicato nella polizza.  Le  imprese  di  assicurazione
riferiscono  all'Istituto  per  la  vigilanza   sulle   assicurazioni
(IVASS), entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo,  sui  pagamenti
effettuati ai beneficiari.
    1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), verificano, entro il 31  dicembre  di
ciascun  anno,  tramite  servizio  di  cooperazione  informatica  con
l'Agenzia delle  entrate,  esclusivamente  per  i  dati  strettamente
necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali
di cui all'articolo 2.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice
fiscale del titolare del rapporto contrattuale  e  persona  deceduta,
l'intermediario invia al  titolare  del  rapporto,  mediante  lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento   indirizzata   all'ultimo
indirizzo  di  residenza  o  di  domicilio  comunicato   o   comunque
conosciuto, o a terzi da  lui  eventualmente  delegati,  l'invito  ad
impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.
    1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per quanto di  competenza,
riscontrano periodicamente che le imprese  di  assicurazione  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e  6),
abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis e 1-ter. A  tal
fine possono essere attivate  opportune  modalita'  di  cooperazione,
anche informatica,  tra  le  predette  autorita'  e  l'Agenzia  delle
entrate.
    1-quinquies. A seguito del completamento dell'Anagrafe  nazionale
della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso
degli assicurati di polizze vita e procedere al  pagamento  a  favore
dei beneficiari, accedono gratuitamente alla  ANPR  e  la  consultano
obbligatoriamente almeno una volta all'anno.
    1-sexies. La violazione degli obblighi di cui al comma  1-bis  e'
punita con le sanzioni previste dal capo  II  del  titolo  XVIII  del
codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209. La violazione degli obblighi di cui al  comma
1-ter e' sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli  articoli  144,
comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater e 145 del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 195 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58"».
    Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 21-bis (Criteri di riparto del Fondo  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135).  -  1.
All'articolo 27, comma 2, lettera d),  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non  si
applica  ai  contratti  di  servizio  affidati  in  conformita'  alle
disposizioni, anche  transitorie,  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1370/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre
2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti".
    Art. 21-ter (Concessioni autostradali di cui all'articolo  13-bis
del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.   172).   -   1.
All'articolo 13-bis,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, dopo le  parole:  "potranno  anche  avvalersi"
sono inserite le seguenti: "nel ruolo di concessionario"».
      Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 22-bis (Disposizioni in materia  di  Autorita'  di  sistema
portuale). - 1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 1, lettera f), le parole: "e  dello  Stretto"  sono
soppresse;
      b) al comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente:
        "q-bis) dello Stretto";
      c) al comma  14,  la  parola:  "ridotto"  e'  sostituita  dalla
seguente: "modificato".
    2. All'allegato A della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) il numero 6) e' sostituito dal seguente:
        "6)  AUTORITA'  DI  SISTEMA   PORTUALE   DEI   MARI   TIRRENO
MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio  e
nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia";
      b) e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
        "15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO -  Porti
di  Messina,  Milazzo,  Tremestieri,  Villa  San  Giovanni  e  Reggio
Calabria".
    3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ipotesi in cui
i porti  inclusi  nell'area  della  ZES  rientrino  nella  competenza
territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con  sede  in  altra
regione, il presidente del Comitato di indirizzo e'  individuato  nel
Presidente dell'Autorita' di  sistema  portuale  che  ha  sede  nella
regione in cui e' istituita la ZES".
    Art.  22-ter (Proroga  di  adempimenti  in   materia   di   opere
pubbliche). - 1. All'articolo 3, comma 3-bis,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, le parole:  "dell'effettiva"  sono  sostituite
dalle seguenti: "successivo all'effettiva".
    Art. 22-quater (Disposizioni in materia  di  transazioni  con  le
aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica). -  1.
Le transazioni di cui all'articolo  1,  comma  390,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la  sola
sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto».
    All'articolo 23:
      al comma 1, lettera b), le parole: «a mediante» sono sostituite
dalla seguente: «mediante»;
      al comma 3, le parole: «sui c/c» sono soppresse;
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle  imprese  ferroviarie
per l'incentivazione del trasporto delle merci sono incrementate di 5
milioni di euro per  l'anno  2018.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190»;
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure  in  materia  di
trasporto delle merci».
    Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 23-bis (Disposizioni urgenti in materia di circolazione). -
1. All'articolo 193 del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Nei
casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa  pecuniaria
e' raddoppiata";
      b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un  periodo  di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2  per  almeno  due
volte,  all'ultima   infrazione   consegue   altresi'   la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente  da  uno  a
due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In  tali  casi,
in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e'  stato  effettuato
il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi  dell'articolo
202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi,  il
veicolo  con  il  quale  e'  stata  commessa  la  violazione  non  e'
immediatamente   restituito   ma   e'   sottoposto   alla    sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque
giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo  I,  sezione  II,
decorrenti dal giorno  del  pagamento  della  sanzione  prevista.  La
restituzione del veicolo e' in ogni  caso  subordinata  al  pagamento
delle spese di  prelievo,  trasporto  e  custodia  sostenute  per  il
sequestro del veicolo e  per  il  successivo  fermo,  se  ricorrenti,
limitatamente  al  caso  in  cui  il  conducente  coincide   con   il
proprietario del veicolo";
      c) al comma 3, le parole: "ad un  quarto",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "alla meta'".
    2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice  di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in  fine,
il seguente capoverso: "Art. 193, comma 2 - 5".
    Art. 23-ter (Misure per potenziare gli  investimenti  in  reti  a
banda ultralarga). - 1. Al fine di  potenziare  gli  investimenti  in
reti a banda ultralarga,  anche  con  l'obiettivo  di  promuovere  la
diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea  di
cui  alla  comunicazione  della  Commissione   europea   COM(2010)245
definitivo/2, del 26 agosto  2010,  ed  assicurare  in  tal  modo  la
crescita  digitale  del  Paese,   al   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) all'articolo 50-bis:
        1) al comma 1, dopo  le  parole:  "un'effettiva  concorrenza"
sono inserite le seguenti:  ",  anche  in  relazione  al  livello  di
autonomia  dei  concorrenti  rispetto  all'infrastruttura   di   rete
dell'impresa verticalmente integrata avente significativo  potere  di
mercato," e dopo le parole: "di  determinati  prodotti  di  accesso,"
sono inserite le seguenti: "ivi comprese  le  possibili  inefficienze
derivanti   dalla   eventuale   duplicazione   di   investimenti   in
infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga,";
        2) al comma 3, lettera b), dopo le  parole:  "prospettive  di
concorrenza" e' inserita la seguente: "sostenibile" e sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", anche  in  relazione  al  livello  di
autonomia  dei  concorrenti  rispetto  all'infrastruttura   di   rete
dell'impresa verticalmente integrata avente significativo  potere  di
mercato";
        3) al comma 4, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
    "c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione";
        4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    "5-bis.   Nell'ambito   del    procedimento    di    imposizione,
mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di  cui  al  comma  5,
l'Autorita'  puo'  altresi'  indicare   uno   schema   di   eventuale
aggregazione volontaria  dei  beni  relativi  alle  reti  di  accesso
appartenenti  a  diversi  operatori  in  un  soggetto  giuridico  non
verticalmente integrato e wholesale, appartenente  a  una  proprieta'
diversa o sotto controllo di terzi  indipendenti,  ossia  diversi  da
operatori di rete verticalmente integrati, volto  a  massimizzare  lo
sviluppo  di  investimenti  efficienti  in  infrastrutture  nuove   e
avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie  disponibili,
comunque in grado di fornire connessioni stabili anche  tenuto  conto
delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di
investimenti. In caso di  attuazione  dello  schema  da  parte  degli
operatori, l'Autorita' determina gli adeguati meccanismi incentivanti
di remunerazione del capitale investito di cui  all'articolo  50-ter,
comma 4-bis";
    b) all'articolo 50-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
    "4-bis.  Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo   di   investimenti
efficienti in infrastrutture nuove e  avanzate  a  banda  ultralarga,
qualora il trasferimento dei  beni  relativi  alla  rete  di  accesso
appartenenti a diversi  operatori  sia  finalizzato  all'aggregazione
volontaria dei medesimi beni in capo  a  un  soggetto  giuridico  non
verticalmente integrato e appartenente a  una  proprieta'  diversa  o
sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori  di
rete verticalmente integrati, l'Autorita', nell'imporre, modificare o
revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati
meccanismi incentivanti  di  remunerazione  del  capitale  investito,
tenendo conto anche del costo storico degli  investimenti  effettuati
in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro  dei
soggetti giuridici coinvolti e delle  migliori  pratiche  regolatorie
europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete".
    Art. 23-quater (Disposizioni per la  promozione  delle  politiche
per la famiglia). - 1. L'assegno di cui all'articolo  1,  comma  125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per  ogni
figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con
riferimento a tali soggetti, e' corrisposto  esclusivamente  fino  al
compimento del primo anno di eta' ovvero del primo anno  di  ingresso
nel nucleo familiare a  seguito  dell'adozione.  In  caso  di  figlio
successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e  il  31
dicembre 2019, l'importo dell'assegno di  cui  al  primo  periodo  e'
aumentato del 20 per cento.
    2.  L'INPS  provvede,  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei  maggiori
oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,  inviando  relazioni
mensili al Ministro per la famiglia e le  disabilita',  al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
240 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri  per  la
famiglia e le disabilita', del lavoro e  delle  politiche  sociali  e
della  salute,  si   provvede   a   rideterminare   l'importo   annuo
dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1,  comma  125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
    3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204  milioni
di euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di euro per l'anno  2020,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
    4.  Nell'ambito  delle  politiche  di  carattere   sociale,   per
consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi  e  delle
relative procedure, anche in considerazione  dei  recenti  importanti
progressi della ricerca  scientifica  applicata  alla  prevenzione  e
terapia delle malattie tumorali e del diabete,  sono  destinati,  per
l'anno 2020, 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero  e  cura  di
carattere scientifico (IRCCS) della "Rete oncologica"  del  Ministero
della  salute  impegnati  nello  sviluppo  delle   nuove   tecnologie
antitumorali CAR-T e  5  milioni  di  euro  agli  IRCCS  della  "Rete
cardiovascolare" del Ministero della salute impegnati  nei  programmi
di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura  degli  oneri
di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9,  comma  9,  del  presente
decreto.
    5. Nell'ambito delle politiche  di  carattere  sociale,  ai  fini
dell'attivazione di interventi volti a  ridurre  i  tempi  di  attesa
nell'erogazione delle prestazioni  sanitarie,  secondo  il  principio
dell'appropriatezza clinica, organizzativa e  prescrittiva,  mediante
l'implementazione    e    l'ammodernamento    delle    infrastrutture
tecnologiche  legate  ai  sistemi  di  prenotazione  elettronica  per
l'accesso  alle  strutture  sanitarie,  come  previsto  dall'articolo
47-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2020.  Alla  copertura  degli
oneri di cui al periodo precedente, pari a 50  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  9,  del
presente decreto».
    Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 24-bis (Gestione della contabilita'  speciale  unica  della
Difesa). - 1. Al libro nono, titolo II, capo  II,  sezione  III,  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2195-ter e' aggiunto il seguente:
    "Art. 2195-quater (Contabilita' speciale unica della  Difesa).  -
1. Per la gestione della contabilita' speciale  unica  del  Ministero
della difesa istituita ai  sensi  dell'articolo  11-bis  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, la  Direzione  di  amministrazione
interforze e'  ridenominata  Direzione  di  amministrazione  generale
della Difesa, e' collocata nell'ambito  dello  Stato  maggiore  della
difesa e, per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla
rendicontazione e al controllo, si avvale delle  esistenti  direzioni
di amministrazione delle Forze armate.
    2.  In  quanto   compatibili,   continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni vigenti in materia di contabilita' speciali di cui  agli
articoli da 498 a 507, 508, commi 1, 3, 4 e 5, 509,  da  511  a  514,
521, 522 e 524 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
    3.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente   articolo
l'amministrazione  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
    Art. 24-ter (Modifiche al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.
117). - 1. All'articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  dopo  le  parole:
"delle spese effettivamente sostenute e documentate" sono aggiunte le
seguenti: ", salvo che tale  attivita'  sia  svolta  quale  attivita'
secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6".
    2. All'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al comma 1, le parole: "non commerciali di cui  all'articolo
79, comma 5," sono soppresse;
      b) al comma 5, le parole: "di cui al comma 1"  sono  sostituite
dalle seguenti: "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5";
      c) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Le
somme raccolte con l'emissione dei titoli e non  impiegate  a  favore
degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro  collocamento
sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di  titoli  di
Stato italiani aventi durata pari a quella  originaria  dei  relativi
titoli";
      d) il comma 15 e' abrogato.
    3. All'articolo 79 del citato  decreto  legislativo  n.  117  del
2017, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis. Le attivita'  di  cui  al  comma  2  si  considerano  non
commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per  cento  i
relativi costi per ciascun periodo d'imposta  e  per  non  oltre  due
periodi d'imposta consecutivi".
    4. All'articolo 83, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.
117 del 2017,  al  secondo  periodo,  le  parole:  "in  denaro"  sono
soppresse.
    5. All'articolo 101, comma 10, del citato decreto legislativo  n.
117 del 2017, le parole: "articoli  77,  comma  10"  sono  sostituite
dalle seguenti: "articoli 77, 79, comma 2-bis".
    6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018,  in
0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in  0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a  0,16
milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di  euro  per  l'anno
2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma  11,  del
citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e, quanto a  1,75  milioni
di  euro  per  l'anno   2021,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  72,  comma  5,  del
medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017.
    Art. 24-quater (Fondo per gli investimenti delle regioni e  delle
province autonome colpite da eventi calamitosi). - 1. Al fine di  far
fronte alle esigenze derivanti dagli eventi  calamitosi  verificatisi
nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, e'  istituito  presso
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  il   successivo
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con
una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
50 milioni di euro per l'anno 2020.
    2. Il fondo di cui al comma 1  e'  destinato  alle  esigenze  per
investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano di cui al presente articolo, in particolare  nei  settori  di
spesa  dell'edilizia  pubblica,  comprese  le   manutenzioni   e   la
sicurezza, della  manutenzione  della  rete  viaria  e  del  dissesto
idrogeologico.
    3. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con i Ministri competenti,  previa  intesa  da  sancire  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro  il  31  gennaio  2019
sono  individuati  gli  enti  destinatari,  le  risorse  per  ciascun
settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a
ciascun beneficiario e le modalita'  di  utilizzo,  di  monitoraggio,
anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse  assegnate  e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'
di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
    4. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  474,6
milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede, quanto a 13  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero, e, quanto a 461,6 milioni di euro  per  l'anno
2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  corrispondente
utilizzo  di   quota   parte   delle   maggiori   entrate   derivanti
dall'articolo 9, commi da 1 a 8».
    Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 25-bis (Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori
delle aree di  Termini  Imerese  e  di  Gela).  -  1.  Con  esclusivo
riferimento alle aree  di  crisi  industriale  complessa  di  Termini
Imerese e di Gela, le disposizioni di  cui  all'articolo  53-ter  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si  applicano  ai  lavoratori  che
alla  data  del  31  dicembre  2016  risultino  beneficiari   di   un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento  di  mobilita'
in deroga.
    2. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  mediante  le
risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le  regioni
con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1  del  12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017.
    Art. 25-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per i  lavoratori
occupati in aziende  localizzate  nelle  aree  di  crisi  industriale
complessa). - 1.  Il  trattamento  di  mobilita'  in  deroga  di  cui
all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  e'
concesso per dodici mesi anche in favore  dei  lavoratori  che  hanno
cessato o cessano la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22  novembre
2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei  criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano
contestualmente applicate misure di politica attiva,  individuate  in
un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e  all'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla  fruizione  del
trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
    2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte
con le risorse di cui all'articolo  1,  comma  143,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205.
    3. Ai  fini  della  compensazione  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di euro per l'anno 2019,  si
provvede:
      a) quanto a 18  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
      b) quanto a 14,2 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
    Art. 25-quater (Disposizioni in materia di contrasto al  fenomeno
del caporalato). - 1. Allo scopo di promuovere la  programmazione  di
una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato  e
del connesso sfruttamento lavorativo in  agricoltura,  e'  istituito,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il  "Tavolo
operativo per la definizione di una nuova strategia di  contrasto  al
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", di seguito
denominato "Tavolo". Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro  e
delle politiche  sociali  o  da  un  suo  delegato,  e'  composto  da
rappresentanti  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministero   della
giustizia,  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo, del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  dell'ANPAL,  dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro,
dell'INPS, del Comando Carabinieri per  la  tutela  del  lavoro,  del
Corpo della guardia  di  finanza,  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  e  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del  Tavolo
rappresentanti dei datori di lavoro  e  dei  lavoratori  del  settore
nonche' delle organizzazioni del Terzo settore.
    2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non  superiore
a quindici. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e  dell'interno,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti
l'organizzazione e il funzionamento  del  Tavolo,  nonche'  eventuali
forme di collaborazione con le sezioni territoriali  della  Rete  del
lavoro agricolo di qualita'.
    3. Il Tavolo opera per tre anni dalla  sua  costituzione  e  puo'
essere prorogato per un ulteriore triennio.
    4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo
si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle
ordinarie  risorse  umane  e  strumentali  della  Direzione  generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
    5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita e  non  da'
diritto  alla  corresponsione  di  alcun   compenso,   indennita'   o
emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e
di soggiorno.
    6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi
in materia di politiche migratorie di competenza  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo  45  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  gli
interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo  nazionale  per
le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di  euro,  sono
trasferiti, per le medesime finalita', dal  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, su appositi  capitoli  di  spese  obbligatorie
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, nell'ambito del programma  "Flussi  migratori  per
motivi di lavoro e politiche di integrazione  sociale  delle  persone
immigrate" della missione "Immigrazione, accoglienza e  garanzia  dei
diritti". La spesa complessiva relativa agli oneri  di  funzionamento
del  Tavolo  e'  a  valere  sul  Fondo  nazionale  per  le  politiche
migratorie.
    Art.  25-quinquies   (Completamento   della   ricostruzione   nei
territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e
dell'agroindustria). - 1.  All'articolo  3-bis  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    "4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di  imprese  agricole
ed agroindustriali di  cui  ai  provvedimenti  dei  Presidenti  delle
regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto  adottati   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal  comma  4,
sul  conto  corrente  bancario  vincolato   intestato   al   relativo
beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018,  e  posti
in ammortamento a decorrere dalla data di  erogazione  degli  stessi.
Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il
credito  di  imposta,  che  e'  contestualmente  ceduto  alla   banca
finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli  interessi
dovuti, nonche' le spese  una  tantum  strettamente  necessarie  alla
gestione del medesimo finanziamento. Le somme  depositate  sui  conti
correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili
sulla base degli  stati  di  avanzamento  lavori  entro  la  data  di
scadenza indicata  nei  provvedimenti  di  cui  al  primo  periodo  e
comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro  la
data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero  entro  la  data
antecedente in cui siano  eventualmente  revocati  i  contributi,  in
tutto o in parte, con provvedimento delle autorita' competenti,  sono
restituite in conformita' a quanto  previsto  dalla  convenzione  con
l'Associazione  bancaria  italiana  di  cui  al  comma  1,  anche  in
compensazione del credito di imposta gia' maturato".
    Art. 25-sexies (Finanziamento  di  specifici  obiettivi  connessi
all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento
dell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di   assistenza).   -   1.
All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre  2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172, le parole: "accantonata  per  l'anno  2017"  sono  sostituite
dalle seguenti: "accantonata per gli anni 2017  e  2018"  e  dopo  le
parole: "Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017" sono  inserite
le seguenti: "e per l'anno 2018".
    2. Per l'anno 2018 il decreto di cui al comma 2 dell'articolo  18
del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' adottato entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  d'intesa  con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano.
    Art. 25-septies  (Disposizioni  in  materia  di  commissariamenti
delle  regioni  in  piano  di  rientro  dal  disavanzo  del   settore
sanitario). - 1. All'articolo 1, comma 395, della legge  11  dicembre
2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il primo periodo e' soppresso;
      b) al secondo periodo, le parole:  "per  le  medesime  regioni"
sono sostituite dalle seguenti:  "per  le  regioni  commissariate  ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222".
    2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) nell'alinea, al primo  periodo,  le  parole:  "e  successive
modificazioni," sono sostituite  dalle  seguenti:  "ovvero  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.
222,";
      b) nell'alinea, il secondo e il terzo periodo  sono  sostituiti
dal seguente: "Il commissario ad acta deve  possedere  qualificate  e
comprovate professionalita' nonche' specifica esperienza di  gestione
sanitaria  ovvero  aver  ricoperto  incarichi  di  amministrazione  o
direzione di strutture, pubbliche o  private,  aventi  attinenza  con
quella sanitaria ovvero di particolare complessita', anche  sotto  il
profilo della prevenzione  della  corruzione  e  della  tutela  della
legalita'.";
      c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    "d) il comma 84-bis e' abrogato".
    3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma
569 dell'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli
incarichi commissariali in atto, a qualunque  titolo,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio
dei ministri provvede entro novanta giorni, secondo la  procedura  di
cui all'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si  sia
determinata  l'incompatibilita'  del  commissario,  il  quale   resta
comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta.
    Art. 25-octies (Misure per il rilancio di Campione  d'Italia).  -
1. Nelle more della revisione  della  disciplina  dei  giochi,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  e'   nominato   un   Commissario   straordinario
incaricato  di  valutare  la   sussistenza   delle   condizioni   per
l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della
casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia.
    2.   Il   Commissario,   al   fine   di   superare    la    crisi
socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo  con  gli
enti locali  e  territoriali  della  regione  Lombardia  nonche'  con
operatori economici e predispone,  entro  quarantacinque  giorni,  un
piano degli interventi da realizzare.
    3. Per lo svolgimento dell'incarico, al Commissario non  spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
    4. L'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e' sostituito dal seguente:
    "Art. 188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche,  i  redditi,  diversi   da   quelli
d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
Comune di Campione d'Italia, nonche' i redditi di lavoro autonomo  di
professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia,  prodotti
in franchi svizzeri  nel  territorio  dello  stesso  comune,  e/o  in
Svizzera, sono computati  in  euro  sulla  base  del  cambio  di  cui
all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
    2. I redditi  d'impresa  realizzati  dalle  imprese  individuali,
dalle societa' di persone e da societa' ed enti di  cui  all'articolo
73, comma 1, lettere a), b) e c), iscritti alla Camera di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale
operativa, o un'unita'  locale,  nel  Comune  di  Campione  d'Italia,
prodotti in franchi svizzeri nel Comune di  Campione  d'Italia,  sono
computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9,  comma
2, ridotto  forfetariamente  del  30  per  cento.  Nel  caso  in  cui
l'attivita' sia svolta anche al di fuori del territorio del Comune di
Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito  per  cui
e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al  primo  periodo
sussiste  l'obbligo  in  capo  all'impresa  di   tenere   un'apposita
contabilita' separata. Le  spese  e  gli  altri  componenti  negativi
relativi  a  beni  e  servizi  adibiti  promiscuamente  all'esercizio
dell'attivita' svolta nel Comune di Campione d'Italia e al  di  fuori
di esso concorrono alla formazione del reddito  prodotto  nel  citato
comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto  tra
l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che  concorrono  a
formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del Comune di
Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o  compensi  e
degli altri proventi.
    3. I soggetti di cui  al  presente  articolo  assolvono  il  loro
debito d'imposta in euro.
    4. Ai fini del presente  articolo  si  considerano  iscritte  nei
registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le  persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le  quali,  gia'
residenti  nel   Comune   di   Campione   d'Italia,   sono   iscritte
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
    5. Tutti i redditi prodotti  in  euro  dai  soggetti  di  cui  al
presente articolo concorrono a  formare  il  reddito  complessivo  al
netto  di  una  riduzione  pari  alla  percentuale  di   abbattimento
calcolata per i  redditi  in  franchi  svizzeri,  in  base  a  quanto
previsto ai commi 1 e 2, con un abbattimento minimo di  euro  26.000.
Ai fini della determinazione dei redditi d'impresa in  euro  prodotti
nel Comune di Campione d'Italia si applicano le disposizioni  di  cui
al comma 2, secondo e terzo periodo.
    6. Le agevolazioni di cui al presente articolo  si  applicano  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, e del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo".
    5. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
    "3-bis. Il valore della produzione  netta  in  franchi  svizzeri,
determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da  attivita'
esercitate nel Comune di Campione  d'Italia,  e'  computato  in  euro
sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente  del  30
per cento. Al valore della  produzione  netta  espresso  in  euro  si
applica la medesima riduzione calcolata per i  franchi  svizzeri,  in
base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento  minimo
di euro 26.000.
    3-ter. Nel caso in cui  l'impresa  svolga  la  propria  attivita'
anche al di fuori del territorio del Comune di Campione d'Italia,  ai
fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta
per cui e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui  al  comma
3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
    3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si  applicano  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, e del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo".
    6. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, le parole: "inferiore al 20 per  cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "inferiore al 30 per cento".
    7. Agli oneri derivanti dai commi da 4  a  6,  pari  a  euro  7,4
milioni per l'anno 2019, a euro 11,33 milioni per l'anno  2020  ed  a
euro 10,53 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto  a
7,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 11,33  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8, e, quanto
a  10,53  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
    Art. 25-novies (Istituzione  dell'imposta  sui  trasferimenti  di
denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di
cui all'articolo 114-decies  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385). - 1. A decorrere dal  1°  gennaio  2019  e'  istituita
un'imposta  sui  trasferimenti  di  denaro,   ad   esclusione   delle
transazioni commerciali,  effettuati  verso  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea da  istituti  di  pagamento  di  cui  all'articolo
114-decies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di  denaro,
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta  e'  dovuta  in  misura
pari  all'1,5  per  cento  del  valore  di  ogni  singola  operazione
effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10.
    2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  dell'economia
e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia  delle  entrate,  sentita  la
Banca d'Italia, emana uno o piu'  provvedimenti  per  determinare  le
modalita' di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma
1.
    3. Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio,  i
trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali,
effettuati verso  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea  sono
perfezionati esclusivamente su canali  di  operatori  finanziari  che
consentono la piena tracciabilita' dei flussi.
    Art. 25-decies (Disposizioni in materia di imposte di consumo  ai
sensi del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504).  -  1.
All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.
504, il comma 1 e' abrogato.
    2. All'articolo 62-quater  del  decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: "prodotti di cui ai  commi
1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti di cui al  comma
1-bis";
      b) al comma 4, le parole: "prodotti di cui  al  comma  1"  sono
sostituite dalle seguenti: "prodotti di cui al comma 1-bis";
      c) al comma 5, le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e  1-bis,
contenenti o meno nicotina" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti
di cui al comma 1-bis";
      d) al comma 5-bis, le parole: "sostanze liquide,  contenenti  o
meno nicotina, di cui ai commi  1  e  1-bis"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sostanze liquide di cui  al  comma  1-bis"  e  le  parole:
"prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle  seguenti:
"prodotti di cui al comma 1-bis".
    3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) le parole: "pari al cinquanta  per  cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "pari, rispettivamente,  al  dieci  per  cento  e  al
cinque per cento";
      b) l'ultimo periodo e' soppresso.
    4.  Le   disposizioni   dell'articolo   62-quater   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  come  modificato  dal  presente
articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.  Fino  al  31
dicembre  2018  continua  ad   applicarsi   la   disciplina   fiscale
previgente.
    5. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12  gennaio
2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) dopo le parole: "a distanza" sono inserite le  seguenti:  ",
anche transfrontaliera,";
      b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "La  vendita  a
distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater
del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  effettuata  nel
territorio nazionale e' consentita solo ai soggetti che  siano  stati
autorizzati alla istituzione  e  alla  gestione  di  un  deposito  di
prodotti liquidi da  inalazione  ai  sensi  dell'articolo  62-quater,
comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme  di
attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui  all'articolo  25
del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre  1934,  n.  2316,
che  sono  estesi,  in  via  precauzionale,  anche  ai  prodotti   da
inalazione senza  combustione  costituiti  da  sostanze  liquide  non
contenenti nicotina".
    6. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo  12  gennaio
2016,  n.  6,  dopo  le  parole:  "sigarette  elettroniche",  ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: "o contenitori  di  liquido  di
ricarica".
    7. All'articolo 1, comma  50-bis,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, le parole: "in difetto di autorizzazione" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "in  difetto  dell'autorizzazione  alla
istituzione e alla gestione di un deposito  di  prodotti  liquidi  da
inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater,  comma  2,  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  e  delle  relative  norme  di
attuazione".
    8. All'articolo 2, lettera s), del decreto legislativo 12 gennaio
2016,  n.  6,  dopo  le  parole:  "per   ricaricare   una   sigaretta
elettronica" sono aggiunte le seguenti: ",  anche  ove  vaporizzabile
solo a seguito di miscelazione con altre sostanze".
    9. All'articolo 62-quater  del  decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano
anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina
utilizzabili per ricaricare  una  sigaretta  elettronica,  anche  ove
vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze".
    10. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio  2016,  n.
6, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "17-bis. Non e' consentita l'immissione sul mercato  di  prodotti
contenenti   nicotina   utilizzabili   per    ricaricare    sigarette
elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di  miscelazione
con altre sostanze,  diversi  da  quelli  disciplinati  dal  presente
articolo".
    11. L'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico,  con  l'Unione  italiana  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le
associazioni di categoria del settore  delle  sigarette  elettroniche
maggiormente rappresentative e con gli enti preposti, provvede  entro
tre  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ad
istituire il codice principale Ateco per il settore  delle  sigarette
elettroniche e liquidi da inalazione, e relativi sottocodici.
    12. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n.  504,  le  parole:  "cinquanta  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "venticinque per cento".
    13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
      a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni  2019  e
2020 e a 63  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori
entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 8, e 25-novies;
      b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021
al  2024,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
      c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
    Art. 25-undecies (Disposizioni in materia di  determinazione  del
prezzo massimo di cessione). - 1.  All'articolo  31  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente:
    "49-bis.  I  vincoli  relativi  alla  determinazione  del  prezzo
massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro  pertinenze
nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.
865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di
proprieta' o per la  cessione  del  diritto  di  superficie,  possono
essere rimossi, dopo che siano trascorsi  almeno  cinque  anni  dalla
data del primo trasferimento, con atto pubblico o  scrittura  privata
autenticata, stipulati a  richiesta  delle  persone  fisiche  che  vi
abbiano interesse, anche se non piu' titolari di  diritti  reali  sul
bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria  dei
registri  immobiliari,  per  un  corrispettivo   proporzionale   alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in
diritto  di  superficie,  in  misura  pari  ad  una  percentuale  del
corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del  presente
articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche
con l'applicazione di eventuali riduzioni in  relazione  alla  durata
residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Il
decreto di cui al periodo precedente individua altresi' i  criteri  e
le modalita' per la concessione da parte dei comuni di  dilazioni  di
pagamento  del  corrispettivo  di  affrancazione  dal   vincolo.   Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli  immobili
in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della  legge
17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati";
      b) dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente:
    "49-quater. In pendenza della rimozione dei  vincoli  di  cui  ai
commi 49-bis e 49-ter, il contratto  di  trasferimento  dell'immobile
non produce effetti  limitatamente  alla  differenza  tra  il  prezzo
convenuto e il prezzo  vincolato.  L'eventuale  pretesa  di  rimborso
della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si  estingue
con la rimozione dei vincoli secondo le modalita'  di  cui  ai  commi
49-bis e 49-ter. La rimozione  del  vincolo  del  prezzo  massimo  di
cessione comporta altresi'  la  rimozione  di  qualsiasi  vincolo  di
natura soggettiva".
    2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  anche  agli
immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
    3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma  1,  lettera  a),
del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
    Alla rubrica del titolo II sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «e disposizioni in materia sanitaria».
    All'articolo 26:
    al comma 1, la parola: «1.292.735» e' sostituita dalla  seguente:
«1.292,735»;
    al comma 3, alinea, le parole:  «16,  comma  4»  sono  sostituite
dalle seguenti: «16, comma 6»;
    al comma 3, lettera e), le  parole:  «decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 195»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2010, n. 26».
    Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
    «Art. 26-bis (Clausola di salvaguardia per le regioni  a  statuto
speciale e le province autonome). - 1. Le disposizioni  del  presente
decreto sono applicabili nelle regioni a  statuto  speciale  e  nelle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119

Testo  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2018),  coordinato
con la legge di conversione 17  dicembre  2018,  n.  136  (in  questa
stessa Gazzetta Ufficiale -  alla  pag.  1),  recante:  «Disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria.». (18A08143)
(GU n.293 del 18-12-2018)
  Vigente al: 18-12-2018 
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Capo I
Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

                             (( Art. 01

           Modifica della soglia di accesso all'interpello
                       sui nuovi investimenti

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a trenta milioni
di euro  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  di  ammontare  non
inferiore a venti milioni di euro ».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  alle  istanze  di
interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019. ))

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.

                               Art. 1

             Definizione agevolata dei processi verbali
                          di constatazione

  1.  Il  contribuente  puo'  definire  il  contenuto  integrale  dei
processi verbali di constatazione redatti ai sensi  dell'articolo  24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione
per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia  di
imposte sui redditi e relative addizionali, contributi  previdenziali
e ritenute, imposte sostitutive, imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul
valore delle attivita' finanziarie all'estero e  imposta  sul  valore
aggiunto. E' possibile definire solo i  verbali  per  i  quali,  alla
predetta  data,  non  e'  stato  ancora  notificato  un   avviso   di
accertamento  o  ricevuto  un  invito  al  contraddittorio   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.
218.
  2. Le dichiarazioni di cui al  comma  1  devono  essere  presentate
entro  il  31  maggio  2019  con  le  modalita'   stabilite   da   un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi
di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di
cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102.
  3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione
di cui al comma 1 non  possono  essere  utilizzate,  a  scomputo  dei
maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli  8  e
84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917.
  4. In caso  di  processo  verbale  di  constatazione  consegnato  a
soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115  e  116
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la dichiarazione di cui al comma 1 puo' essere presentata  anche  dai
soggetti partecipanti, ai quali  si  applicano  le  disposizioni  del
presente articolo per regolarizzare le imposte  dovute  sui  maggiori
redditi di partecipazione ad essi imputabili.
  5.  Le  imposte  autoliquidate  nelle   dichiarazioni   presentate,
relative  a  tutte  le  violazioni  constatate  per  ciascun  periodo
d'imposta, devono essere versate, senza applicazione  delle  sanzioni
irrogabili  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma   1,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro  il  31
maggio 2019.
  6.  Limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui  al
comma 5, a decorrere dal  1°  maggio  2016,  gli  interessi  di  mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9  ottobre  2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso  articolo
114.
  7.  La  definizione  di  cui  al  comma  1  si  perfeziona  con  la
presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione
o della prima rata entro i  termini  di  cui  ai  commi  2  e  5.  Si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4,  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo  di  venti
rate trimestrali di pari importo. (( Le rate  successive  alla  prima
devono essere versate entro l'ultimo  giorno  di  ciascun  trimestre.
Sull'importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono  dovuti  gli
interessi legali calcolati dal giorno successivo al  termine  per  il
versamento della prima rata. )) E' esclusa la compensazione  prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli  effetti
del presente articolo e il competente ufficio procede  alla  notifica
degli atti relativi alle violazioni constatate.
  9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, con riferimento ai periodi di imposta  fino  al  31  dicembre
2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui  al  comma
1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  e  all'articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  sono
prorogati di due anni.
  10. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono  emanate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione del presente articolo.
                               Art. 2

          Definizione agevolata degli atti del procedimento
                           di accertamento

  1. Gli avvisi  di  accertamento,  gli  avvisi  di  rettifica  e  di
liquidazione, gli atti  di  recupero  notificati  entro  la  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  impugnati  e  ancora
impugnabili  alla  stessa  data,  possono  essere  definiti  con   il
pagamento delle somme complessivamente dovute per  le  sole  imposte,
senza le sanzioni, gli interessi e  gli  eventuali  accessori,  entro
trenta giorni dalla predetta data o, se piu' ampio, entro il  termine
di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, che residua dopo la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di  cui  agli
articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera  b-bis),  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la  data
di entrata in vigore del presente decreto,  possono  essere  definiti
con il pagamento delle somme  complessivamente  dovute  per  le  sole
imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali  accessori,
entro trenta giorni dalla predetta data.
  (( 2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:  «  31  dicembre
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ». ))
  3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli  2  e  3  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  sottoscritti  entro  la
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  possono  essere
perfezionati  ai  sensi  dell'articolo  9  del  medesimo  decreto  ((
legislativo  )),  con  il  pagamento,  entro  il   termine   di   cui
all'articolo 8, comma  1,  del  citato  decreto  ((  legislativo  )),
decorrente  dalla  predetta  data,  delle  sole  imposte,  senza   le
sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  4. La definizione di cui a commi 1,  2,  3  si  perfeziona  con  il
versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro  i
termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 8, commi 2, 3, 4  del  decreto  legislativo  19  giugno
1997, n. 218, con un  massimo  di  venti  rate  trimestrali  di  pari
importo. E' esclusa la compensazione prevista  dall'articolo  17  del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241.  In  caso  di  mancato
perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo  e
il competente ufficio prosegue  le  ordinarie  attivita'  relative  a
ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5.  Limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui  ai
commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di  mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9  ottobre  2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso  articolo
114.
  6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della
procedura di collaborazione volontaria di cui  all'articolo  5-quater
del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  7. La definizione perfezionata  dal  coobbligato  giova  in  favore
degli altri.
  8. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono adottate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione del presente articolo.
                               Art. 3

Definizione  agevolata  dei   carichi   affidati   all'agente   della
                             riscossione

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere
le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di  mora  di  cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le  somme  aggiuntive
di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26  febbraio
1999, n. 46, versando integralmente le somme:
  a) affidate all'agente della riscossione a  titolo  di  capitale  e
interessi;
  b) maturate  a  favore  dell'agente  della  riscossione,  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112,  a
titolo di aggio sulle somme di cui alla  lettera  a)  e  di  rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica  della  cartella
di pagamento.
  (( 2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e' effettuato:
  a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
  b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima  e  la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per  cento  delle
somme complessivamente dovute ai  fini  della  definizione,  scadenti
rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le  restanti,  di
pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e
il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. ))
  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono  dovuti,
a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi  al  tasso  del  2  per
cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari
a individuare i carichi definibili presso i  propri  sportelli  e  in
apposita area del proprio sito internet.
  5. Il  debitore  manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
volonta' di procedere alla definizione di cui al  comma  1  rendendo,
entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le  modalita'  e
in conformita' alla modulistica che lo  stesso  agente  pubblica  sul
proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto; in tale  dichiarazione  il
debitore sceglie  altresi'  il  numero  di  rate  nel  quale  intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto  dal  comma
1.
  6. Nella dichiarazione  di  cui  al  comma  5  il  debitore  indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi  in  essa
ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi,  che,
dietro presentazione di copia della dichiarazione e  nelle  more  del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.  L'estinzione
del  giudizio  e'  subordinata  all'effettivo  perfezionamento  della
definizione  e  alla  produzione,  nello   stesso   giudizio,   della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso  contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 aprile 2019  il  debitore  puo'  integrare,  con  le
modalita'  previste  dal  comma  5,   la   dichiarazione   presentata
anteriormente a tale data.
  8. Ai fini  della  determinazione  dell'ammontare  delle  somme  da
versare ai sensi del comma  1,  lettere  a)  e  b),  si  tiene  conto
esclusivamente degli importi gia' versati  a  titolo  di  capitale  e
interessi  compresi  nei  carichi   affidati,   nonche',   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  di
aggio e di rimborso delle spese  per  le  procedure  esecutive  e  di
notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti  parziali,  ha  gia'  integralmente  corrisposto
quanto dovuto ai sensi del comma 1,  per  beneficiare  degli  effetti
della definizione  deve  comunque  manifestare  la  sua  volonta'  di
aderirvi con le modalita' previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai  debiti  definibili,  versate  a  qualsiasi
titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili.
  10.   A   seguito   della   presentazione   della    dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
  a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata  delle
somme dovute a titolo  di  definizione,  gli  obblighi  di  pagamento
derivanti  da  precedenti  dilazioni   in   essere   alla   data   di
presentazione;
  c)  non  possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione;
  d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  e)  non  possono   essere   proseguite   le   procedure   esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto
con esito positivo;
  f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini di cui  agli
articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
  (( f-bis) si applica la disposizione di  cui  all'articolo  54  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva  (DURC),  di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. ))
  11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione  di  cui  al  comma  5
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di  scadenza
di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo'  essere
effettuato:
  a)  mediante  domiciliazione  sul  conto   corrente   eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
  b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione
e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma  11,  se  il
debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le  modalita'
previste dalla lettera a) del presente comma;
  c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con  le  modalita'
previste dal decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  236  del  10
ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
  13. Limitatamente  ai  debiti  definibili  per  i  quali  e'  stata
presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
  a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai  sensi  del
comma 10, lettera b), sono automaticamente  revocate  e  non  possono
essere accordate  nuove  dilazioni  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  b) il pagamento della prima o  unica  rata  delle  somme  dovute  a
titolo  di  definizione  determina   l'estinzione   delle   procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non  si  sia  tenuto  il
primo incanto con esito positivo.
  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e'  stato  dilazionato
il pagamento delle somme di  cui  al  comma  2,  la  definizione  non
produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione  e
decadenza per il recupero dei carichi oggetto  di  dichiarazione.  In
tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione  non  ha
prodotto effetti:
  a) i versamenti effettuati  sono  acquisiti  a  titolo  di  acconto
dell'importo complessivamente dovuto a seguito  dell'affidamento  del
carico e non determinano l'estinzione  del  debito  residuo,  di  cui
l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero;
  b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai  sensi  dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602.
  (( 14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative  rate  non
superiore  a  cinque   giorni,   l'effetto   di   inefficacia   della
definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono  dovuti
interessi. ))
  15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al
comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi  affidati  agli  agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito
di istanza presentata dai debitori ai  sensi  del  capo  II,  sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n.  3,  con  la  possibilita'  di
effettuare  il  pagamento  del  debito,  anche  falcidiato,  con   le
modalita'  e  nei  tempi  eventualmente  previsti  nel   decreto   di
omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  16. Sono esclusi dalla definizione di  cui  al  comma  1  i  debiti
risultanti  dai  carichi  affidati  agli  agenti  della   riscossione
recanti:
  a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai  sensi
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015;
  b) i crediti derivanti da pronunce  di  condanna  della  Corte  dei
conti;
  c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute  a  seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie
o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi  e  ai  premi
dovuti agli enti previdenziali.
  17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  le
disposizioni del presente articolo si  applicano  limitatamente  agli
interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
  18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione  di  cui  al
comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche' in  tutte
le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei
crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e  111-bis  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e
24,  l'agente  della  riscossione  e'   automaticamente   discaricato
dell'importo residuo. Al fine di consentire agli  enti  creditori  di
eliminare   dalle   proprie   scritture   patrimoniali   i    crediti
corrispondenti  alle  quote  discaricate,  lo  stesso  agente   della
riscossione trasmette,  anche  in  via  telematica,  a  ciascun  ente
interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che  si
sono avvalsi delle disposizioni di cui al  presente  articolo  e  dei
codici tributo  per  i  quali  e'  stato  effettuato  il  versamento.
All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
le parole «30 giugno 2020 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  31
dicembre 2024 ».
  20. All'articolo 1, comma 684, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Le  comunicazioni
di inesigibilita' relative alle  quote  affidate  agli  agenti  della
riscossione dal 1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2017,  anche  da
soggetti creditori che hanno cessato o  cessano  di  avvalersi  delle
societa'   del   Gruppo   Equitalia   ovvero    dell'Agenzia    delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli  consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo
dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno  successivo
al 2026. ».
  21.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  l'integrale
pagamento, entro il termine  differito  al  7  dicembre  2018,  delle
residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e  8,  lettera
b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,  in  scadenza
nei mesi di luglio,  settembre  e  ottobre  2018,  determina,  per  i
debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento
delle restanti somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive  di
pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun
anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono  dovuti,  dal  1°  agosto
2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A  tal  fine,
entro il 30  giugno  2019,  senza  alcun  adempimento  a  carico  dei
debitori interessati,  l'agente  della  riscossione  invia  a  questi
ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini  precompilati
per il pagamento  delle  somme  dovute  alle  nuove  scadenze,  anche
tenendo conto di quelle  stralciate  ai  sensi  dell'articolo  4.  Si
applicano le  disposizioni  di  cui  al  comma  12,  lettera  c);  si
applicano  altresi',  a  seguito  del  pagamento  della  prima  delle
predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13,  lettera
b).
  22. Resta salva la facolta', per il debitore, di effettuare,  entro
il 31 luglio 2019,  in  unica  soluzione,  il  pagamento  delle  rate
differite ai sensi del comma 21.
  23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti  relativi
ai carichi per i quali non e' stato effettuato l'integrale pagamento,
entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine
in conformita' alle  previsioni  del  comma  21  non  possono  essere
definiti  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo   e   la
dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai  sensi  del
comma 5 e' improcedibile.
  24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000  al  30  settembre
2017,  i  soggetti  di  cui  all'articolo  6,   comma   13-ter,   del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il  pagamento  delle
residue somme dovute ai fini  delle  definizioni  agevolate  previste
dallo  stesso  articolo  6  del  decreto-legge  n.  193  del  2016  e
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31  luglio
e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal  2019,  sulle  quali
sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal  fine,  entro  il  30  giugno  2019,  senza  alcun
adempimento  a  carico  dei  debitori  interessati,  l'agente   della
riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione,  unitamente
ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme  dovute  alle
nuove scadenze. Si applicano le disposizioni  di  cui  al  comma  12,
lettera c); si applicano altresi',  a  seguito  del  pagamento  della
prima delle predette rate,  le  disposizioni  di  cui  al  comma  13,
lettera b). Resta salva la facolta', per il debitore,  di  effettuare
il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
  (( 24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche  nel
caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate
differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal  31
luglio 2019. ))
  25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni  del  presente
articolo,  anche  i  debiti  relativi  ai  carichi  gia'  oggetto  di
precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
  a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione  con
l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
  b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, per le  quali  il  debitore  non  ha  provveduto  all'integrale,
tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita'  al  comma  8,
lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del  decreto-legge  n.
148 del 2017.
                               Art. 4

Stralcio dei debiti fino a mille  euro  affidati  agli  agenti  della
                    riscossione dal 2000 al 2010

  1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  fino  a  mille  euro,  comprensivo  di  capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti  alle  cartelle  per  le
quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui  all'articolo  3,  sono
automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del
31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari
adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del  conseguente  discarico,
senza  oneri  amministrativi  a   carico   dell'ente   creditore,   e
dell'eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,  l'agente
della riscossione trasmette  agli  enti  interessati  l'elenco  delle
quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via  telematica,  in
conformita' alle  specifiche  tecniche  di  cui  all'allegato  1  del
decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze  del
15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  142  del  22
giugno 2015. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
  a) le somme versate anteriormente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto restano definitivamente acquisite;
  b) le somme versate dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto sono imputate alle rate da corrispondersi  per  altri  debiti
eventualmente inclusi nella definizione  agevolata  anteriormente  al
versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in
assenza  anche  di  questi  ultimi,   sono   rimborsate,   ai   sensi
dell'articolo  22,  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del   decreto
legislativo 13  aprile  1999,  n.112.  A  tal  fine,  l'agente  della
riscossione presenta all'ente  creditore  richiesta  di  restituzione
delle somme eventualmente riscosse dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate  ai  sensi
dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999.  In
caso di mancata  erogazione  nel  termine  di  novanta  giorni  dalla
richiesta, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare  il
relativo importo con le somme da riversare.
  3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste  in
essere in relazione alle  quote  annullate  ai  sensi  del  comma  1,
concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle  spese  maturate
negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente  della  riscossione
presenta,  entro  il  31  dicembre  2019,  sulla  base  dei   crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le
anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere
dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con  onere  a  carico  del
bilancio dello Stato.  Per  i  restanti  carichi  tale  richiesta  e'
presentata al singolo ente creditore, che  provvede  direttamente  al
rimborso,  fatte  salve  anche  in  questo  caso   le   anticipazioni
eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita'
e nei termini previsti dal secondo periodo.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti
relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e
c), nonche' alle risorse proprie tradizionali previste  dall'articolo
2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,
del 26 maggio  2014,  e  all'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione.
                               Art. 5

             Definizione agevolata dei carichi affidati
      all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie
                         dell'Unione europea

  1.  I  debiti  relativi  ai  carichi  affidati  agli  agenti  della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al  31  dicembre  2017  a  titolo  di
risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,  paragrafo  1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del  26  maggio
2014, e di imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa  all'importazione
possono essere estinti  con  le  modalita',  alle  condizioni  e  nei
termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:
  a)  limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta  alle  somme  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b):
  1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al  31  luglio  2019,  gli
interessi di  mora  previsti  dall'articolo  114,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi  3  e  4
dello stesso articolo 114;
  2) dal 1° agosto 2019, gli interessi  al  tasso  del  2  per  cento
annuo;
  b) entro il 31 maggio 2019 l'agente  della  riscossione  trasmette,
anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi  nelle
dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di  mora  di
cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro
il 15 giugno 2019, con le stesse modalita';
  c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione  comunica  ai
debitori  che   hanno   presentato   la   dichiarazione   l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai  fini  della  definizione,  nonche'
quello delle singole rate, e il giorno  e  il  mese  di  scadenza  di
ciascuna di esse;
  d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute  a
titolo di definizione scade il 30 settembre  2019;  la  seconda  rata
scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31  luglio  e  il  30
novembre di ciascun anno successivo;
  e)  limitatamente  ai  debiti   relativi   alle   risorse   proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera
c), relative al pagamento mediante compensazione;
  f) l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  al  fine  di  poter
correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti  alle  somme  di
competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica,
alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del ((  regolamento
(UE, Euratom) n. 609/2014 del  Consiglio,  del  26  maggio  2014  )),
specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta
giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalita', se i debitori
che hanno aderito alla  definizione  hanno  effettuato  il  pagamento
delle rate previste e, in  caso  positivo,  a  fornire  l'elenco  dei
codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento.
                               Art. 6

         Definizione agevolata delle controversie tributarie

  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in  cui
e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti  impositivi,
pendenti in ogni stato e  grado  del  giudizio,  compreso  quello  in
Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono  essere  definite,  a
domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio
o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento
di un importo pari al valore  della  controversia.  Il  valore  della
controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo  12  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  (( 1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado,  la
controversia puo' essere definita con il pagamento del 90  per  cento
del valore della controversia. ))
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di  soccombenza
dell'Agenzia   delle   entrate   nell'ultima   o   unica    pronuncia
giurisdizionale non cautelare depositata  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, le controversie possono essere  definite
con il pagamento:
  a) (( del 40 per cento )) del valore della controversia in caso  di
soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  b) (( del 15 per cento )) del valore della controversia in caso  di
soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
  (( 2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso  o  comunque
di soccombenza  ripartita  tra  il  contribuente  e  l'Agenzia  delle
entrate, l'importo del tributo  al  netto  degli  interessi  e  delle
eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla  parte  di
atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura  ridotta,
secondo le disposizioni di cui al comma  2,  per  la  parte  di  atto
annullata.
  2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi  alla  Corte  di
cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per le quali l'Agenzia  delle  entrate  risulti
soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio,  possono  essere
definite con il pagamento di un importo  pari  al  5  per  cento  del
valore della controversia. ))
  3.  Le  controversie  relative  esclusivamente  alle  sanzioni  non
collegate al tributo possono essere definite  con  il  pagamento  del
quindici  per  cento  del  valore  della  controversia  in  caso   di
soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica  pronuncia
giurisdizionale  non  cautelare,  sul  merito  o  sull'ammissibilita'
dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, e con il pagamento del  quaranta  per
cento  negli  altri  casi.   In   caso   di   controversia   relativa
esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono,
per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni
qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche  con
modalita' diverse dalla presente definizione.
  4. Il presente articolo si applica  alle  controversie  in  cui  il
ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro  la
data di entrata in vigore del presente decreto e per  le  quali  alla
data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il  processo
non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
solo in parte:
  a)  le  risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,
del  26  maggio  2014,  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione;
  b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai  sensi
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015.
  6. La definizione si perfeziona con la presentazione della  domanda
di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi  dovuti  ai  sensi
del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel
caso in cui gli importi dovuti superano  mille  euro  e'  ammesso  il
pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni  dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in  un  massimo  di
venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive
alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e  31  maggio
di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima,
si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno  2019  alla
data  del  versamento.   E'   esclusa   la   compensazione   prevista
dall'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda.
  7.  Nel  caso  in  cui  le  somme  interessate  dalle  controversie
definibili a norma del presente articolo sono oggetto di  definizione
agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
il perfezionamento della definizione della controversia  e'  in  ogni
caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018  delle  somme
di cui al comma 21 dell'articolo 3 (( del presente decreto )).
  8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia  autonoma  e'
presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di
bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma
si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
  9.  Dagli  importi  dovuti  ai  sensi  del  presente  articolo   si
scomputano quelli gia' versati a  qualsiasi  titolo  in  pendenza  di
giudizio. La definizione non da'  comunque  luogo  alla  restituzione
delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto
per  la  definizione.  Gli  effetti  della  definizione  perfezionata
prevalgono su quelli delle  eventuali  pronunce  giurisdizionali  non
passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  10. Le controversie definibili  non  sono  sospese,  salvo  che  il
contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di
volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  In  tal
caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno  2019.  Se  entro  tale
data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi
al quale pende la controversia copia della domanda di  definizione  e
del versamento degli importi dovuti o della prima rata,  il  processo
resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
  11. Per le controversie definibili sono sospesi  per  nove  mesi  i
termini  di   impugnazione,   anche   incidentale,   delle   pronunce
giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per  la  proposizione  del
controricorso in Cassazione che scadono tra la  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
  12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni  dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
caso in  cui  la  definizione  della  controversia  e'  richiesta  in
pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo'
essere  impugnata  dal  contribuente  unitamente  al  diniego   della
definizione entro sessanta  giorni  dalla  notifica  di  quest'ultimo
ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
  13. In mancanza di istanza di trattazione presentata  entro  il  31
dicembre 2020 dalla parte  interessata,  il  processo  e'  dichiarato
estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione  della  pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la  controversia  risulti  non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le  spese  del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
  14. La definizione perfezionata dal  coobbligato  giova  in  favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia  piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo  del  comma
8.
  15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
articolo.
  16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire,  entro  il  31  marzo
2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione
dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo alle controversie attribuite alla  giurisdizione  tributaria
in cui e' parte il medesimo ente (( o un suo ente strumentale )).
                               Art. 7

Regolarizzazione  con  versamento  volontario  di  periodi  d'imposta
                             precedenti

  1. (( (Soppresso). ))
  2. (( Le societa' e le associazioni sportive  dilettantistiche  che
alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro  del
CONI )) possono avvalersi:
  a) della definizione  agevolata  degli  atti  del  procedimento  di
accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50
per cento delle  maggiori  imposte  accertate,  fatta  eccezione  per
l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5  per  cento
delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
  b) della definizione agevolata delle  liti  pendenti  dinanzi  alle
commissioni tributarie di cui all'articolo 6 con il versamento del:
  1) 40 per cento del valore della lite  e  del  5  per  cento  delle
sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo
grado di giudizio;
  2) 10 per cento del valore della lite  e  del  5  per  cento  delle
sanzioni e degli interessi  accertati,  in  caso  di  soccombenza  in
giudizio  dell'amministrazione  finanziaria   nell'ultima   o   unica
pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto;
  3) 50 per cento del valore della lite e  del  10  per  cento  delle
sanzioni e interessi accertati in caso  di  soccombenza  in  giudizio
della societa' o associazione sportiva nell'ultima o unica  pronuncia
giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata  in
vigore del presente decreto.
  3. La definizione agevolata di cui al presente articolo e' preclusa
se l'ammontare delle  sole  imposte  accertate  o  in  contestazione,
relativamente a ciascun periodo d'imposta,  per  il  quale  e'  stato
emesso avviso d'accertamento o e'  pendente  reclamo  o  ricorso,  e'
superiore ad  euro  30  mila  per  ciascuna  imposta,  IRES  o  IRAP,
accertata o contestata. In tal caso resta ferma  la  possibilita'  di
avvalersi delle definizioni agevolate degli atti  di  accertamento  e
delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e  6  con  le  regole  ivi
previste.
                               Art. 8

Definizione agevolata  delle  imposte  di  consumo  dovute  ai  sensi
              dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis,
           del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

  1. E' ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per  i
quali non sia  ancora  intervenuta  sentenza  passata  in  giudicato,
maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo,  ai
sensi  dell'articolo  62-quater,  commi  1  e  1-bis,   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte  del
soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento  degli  importi
dovuti, con le modalita' stabilite nel presente  articolo.  Non  sono
dovuti gli interessi e le sanzioni.
  2. Ai fini della  definizione  di  cui  al  comma  1,  il  soggetto
obbligato manifesta  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  la
volonta' di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa,  entro
il 30 aprile 2019, apposita  dichiarazione  con  le  modalita'  e  in
conformita' alla modulistica  che  l'Agenzia  medesima  pubblica  sul
proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la
data di pubblicazione delle modalita' e della  modulistica  da  parte
dell'Agenzia  stessa  sia  successiva  al  28   febbraio   2019,   la
dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro sessanta giorni  dalla
suddetta  data  di  pubblicazione.  I   termini   indicati   per   la
presentazione della dichiarazione sono perentori.
  3.   Nella   dichiarazione   deve   essere   indicato   l'ammontare
dell'imposta dovuta ai  sensi  dell'articolo  62-quater,  commi  1  e
1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504.  Qualora  il
soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in  parte,  agli
adempimenti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, ((  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, ))  la  dichiarazione
stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal
medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve  altresi'  dichiarare
che i dati indicati  nei  prospetti  riepilogativi  sono  conformi  a
quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal  soggetto
obbligato stesso.
  4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni
i termini per l'impugnazione dei  provvedimenti  impositivi  e  degli
atti di riscossione delle imposte  di  consumo  di  cui  al  comma  1
nonche' delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso  in  cui  i
provvedimenti impositivi  e  gli  atti  di  riscossione  siano  stati
oggetto di impugnazione  innanzi  alla  giurisdizione  tributaria  il
processo   e'    sospeso    a    domanda    della    parte    diversa
dall'Amministrazione  finanziaria,  fino  al  perfezionamento   della
definizione di cui al comma 1.
  5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento,
entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione,  dell'intero   importo
comunicato dall'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  ai  sensi  del
comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
  6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della  dichiarazione  di
cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  comunica  al
soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
della definizione agevolata di cui al comma 1.
  7.  L'ammontare   complessivo   delle   somme   dovute   comunicato
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata  in
caso di pagamento rateale, e' versato dal  soggetto  obbligato  entro
sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa.
  8. Nella dichiarazione, il soggetto  obbligato  puo'  esprimere  la
volonta' di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile,  delle
somme dovute, per un  massimo  di  centoventi  rate  mensili,  previa
prestazione di una garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge  10
giugno 1982, n. 348,  a  copertura  di  sei  mensilita'.  Il  mancato
pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la  decadenza
dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di  versamento  delle
somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza  dell'ultima  rata
non pagata.
  9. La definizione agevolata perde di efficacia,  qualora  l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, entro il termine di  prescrizione  delle
imposte di cui al comma  1,  accerti  la  non  veridicita'  dei  dati
comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2.
                              (( Art. 9

                        Irregolarita' formali

  1. Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi  o
adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione
della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi,  dell'IVA  e
dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino  al  24  ottobre
2018, possono essere regolarizzate  mediante  il  versamento  di  una
somma  pari  ad  euro  200  per  ciascun  periodo  d'imposta  cui  si
riferiscono le violazioni.
  2. Il versamento della somma di cui al comma 1 e' eseguito  in  due
rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
  3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento  delle  somme
dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarita' od
omissioni.
  4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione  o
irrogazione delle sanzioni  emessi  nell'ambito  della  procedura  di
collaborazione  volontaria   di   cui   all'articolo   5-quater   del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  5. La procedura non  puo'  essere  esperita  dai  contribuenti  per
l'emersione di attivita'  finanziarie  e  patrimoniali  costituite  o
detenute fuori dal territorio dello Stato.
  6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,
n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31  dicembre
2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, sono prorogati di due anni.
  7. Sono escluse dalla regolarizzazione  le  violazioni  di  cui  al
comma 1 gia' contestate in atti  divenuti  definitivi  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
  9. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.
  10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari  a  40  milioni  di
euro per l'anno 2020, e' destinata ad incrementare, per  la  medesima
annualita',  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui   al   comma   1091
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede,  quanto
a 101,67 milioni di euro per  l'anno  2020,  mediante  corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da
1 a 8 e, quanto a 130 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  12.  Sono  erogati  in  via  prioritaria  i  rimborsi  relativi   a
versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute,
richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai  soggetti
autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'adozione del
sistema  informatizzato  di  controllo  di  cui  all'articolo  1  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio,
non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma  2,  del  testo
unico di  cui  al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
rilasciata per la gestione di un deposito  fiscale  avente  un  parco
serbatoi di stoccaggio di capacita' non inferiore ai valori stabiliti
dal comma 3 del medesimo articolo  23.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano per  i  rimborsi  erogabili  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e  comunque  entro  il  limite  complessivo  di  10
milioni di euro annui per ciascun soggetto. ))
                            (( Art. 9-bis

Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non
                           trasferibilita'

  1. All'articolo 63 del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.
231, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  « 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per  le  violazioni  di
cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori  a  30.000
euro, l'entita' della  sanzione  minima  e'  pari  al  10  per  cento
dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La
disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le
circostanze di minore gravita' della violazione, accertate  ai  sensi
dell'articolo 67».
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  ai
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. ))
Capo II
Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione
del processo tributario
Nonche' di contrasto all'evasione fiscale

                               Art. 10

Disposizioni  di  semplificazione  per  l'avvio  della   fatturazione
                             elettronica

  (( 01. All'articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Sono
altresi' esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che
hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge  16
dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta  precedente  hanno
conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali  proventi  per  un
importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti,  se  nel  periodo
d'imposta precedente hanno  conseguito  dall'esercizio  di  attivita'
commerciali  proventi  per  un  importo  superiore  a  euro   65.000,
assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o
committente soggetto passivo d'imposta.».
  02.  Gli  obblighi  di  fatturazione  e  registrazione  relativi  a
contratti di sponsorizzazione e pubblicita' in capo a soggetti di cui
agli articoli 1 e 2  della  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio  dello  Stato,
sono adempiuti dai cessionari. ))
  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto  2015,
n. 127, dopo il 1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, dopo il  secondo  periodo  ((  sono  inseriti  i
seguenti)) :
  « Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le  sanzioni  di
cui ai periodi precedenti: a) non  si  applicano  se  la  fattura  e'
emessa con le modalita' di  cui  al  comma  3  entro  il  termine  di
effettuazione della liquidazione periodica  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;  b)  si  applicano
con  riduzione  dell'80  per  cento  a  condizione  che  la   fattura
elettronica sia  emessa  entro  il  termine  di  effettuazione  della
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
(( Per  i  contribuenti  che  effettuano  la  liquidazione  periodica
dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le  disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano fino al 30  settembre  2019
.))».
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «
Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture  elettroniche
di cui al presente articolo,  reso  disponibile  agli  operatori  IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei  S.p.a.  non
puo' avvalersi di soggetti terzi. ». ))
                           (( Art. 10-bis

Disposizioni di semplificazione in tema di  fatturazione  elettronica
                     per gli operatori sanitari

  1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti  all'invio  dei
dati al Sistema tessera sanitaria, ai  fini  dell'elaborazione  della
dichiarazione dei redditi precompilata,  ai  sensi  dell'articolo  3,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e  dei
relativi decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
esonerati   dall'obbligo   di   fatturazione   elettronica   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al  Sistema
tessera sanitaria. ))
                           (( Art. 10-ter

Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica  per  gli
         operatori che offrono servizi di pubblica utilita'

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,
dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente:
  « 6-quater. Al fine di preservare i servizi di  pubblica  utilita',
con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
definite  le  regole   tecniche   per   l'emissione   delle   fatture
elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti
passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati  dai  regolamenti
di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche
che  non  operano  nell'ambito  di  attivita'   d'impresa,   arte   e
professione. Le predette regole tecniche valgono  esclusivamente  per
le fatture elettroniche emesse nei confronti dei  consumatori  finali
con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio  2005
e dei quali non e' stato possibile  identificare  il  codice  fiscale
anche  a  seguito  dell'utilizzo  dei  servizi  di  verifica  offerti
dall'Agenzia delle entrate. ». ))
                               Art. 11

 Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

  1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:  «g-bis)
data in cui e' effettuata la cessione di beni  o  la  prestazione  di
servizi ovvero data in cui e' corrisposto in  tutto  o  in  parte  il
corrispettivo,  sempreche'  tale  data  sia  diversa  dalla  data  di
emissione della fattura; »;
  b) al comma 4, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La
fattura   e'   emessa   entro   dieci    giorni    dall'effettuazione
dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. ».
  2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere  dal  1°
luglio 2019.
                               Art. 12

Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle  fatture
                               emesse

  1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il primo comma e' sostituito dal seguente: « Il
contribuente deve annotare in apposito registro  le  fatture  emesse,
nell'ordine della loro numerazione,  entro  il  giorno  15  del  mese
successivo  a  quello  di  effettuazione  delle  operazioni   e   con
riferimento allo stesso mese di effettuazione  delle  operazioni.  Le
fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo,  lettera  b),
sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo  a  quello  di
emissione e con riferimento al medesimo mese. ».
                               Art. 13

Disposizioni  di  semplificazione  in  tema  di  registrazione  degli
                              acquisti

  1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo comma, le parole « Il  contribuente  deve  numerare  in
ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni
e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte
o professione, comprese quelle  emesse  a  norma  del  secondo  comma
dell'articolo 17  e  deve  annotarle  in  apposito  registro  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Il  contribuente  deve  annotare  in  un
apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai  beni
e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte
o professione, comprese quelle  emesse  a  norma  del  secondo  comma
dell'articolo 17, »;
  b) al secondo comma, le parole «  il  numero  progressivo  ad  essa
attribuito, » sono soppresse.
                               Art. 14

           Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

  1. Nell'articolo 1, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo  e'  aggiunto
il seguente: « Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente
puo'  essere  esercitato  il  diritto  alla  detrazione  dell'imposta
relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del
mese successivo a  quello  di  effettuazione  dell'operazione,  fatta
eccezione  per  i  documenti  di  acquisto  relativi  ad   operazioni
effettuate nell'anno precedente.».
                               Art. 15

  Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

  1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto  2015,
n. 127, le parole « , stabiliti  o  identificati  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « o stabiliti ».
  (( 1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, e' sostituito dal seguente:
  « Art. 4. - (Semplificazioni amministrative e  contabili)  -  1.  A
partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito  di  un  programma  di
assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con  le
fatture  elettroniche  e  con  le  comunicazioni   delle   operazioni
transfrontaliere  nonche'  sui  dati  dei   corrispettivi   acquisiti
telematicamente, l'Agenzia delle  entrate  mette  a  disposizione  di
tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in
apposita area riservata del sito  internet  dell'Agenzia  stessa,  le
bozze dei seguenti documenti:
  a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  b) liquidazione periodica dell'IVA;
  c) dichiarazione annuale dell'IVA.
  2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche  per  il  tramite  di
intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,
convalidano, nel caso in cui le  informazioni  proposte  dall'Agenzia
delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio  i  dati
proposti nelle bozze dei documenti di cui al  comma  1,  lettera  a),
viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per  i
soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo  le  modalita'
di cui all'articolo 18, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
emanate le disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del  presente
articolo.». ))
                           (( Art. 15-bis

 Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica

  1. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  « g-ter) le  cause  che  possono  consentire  alle  amministrazioni
destinatarie delle  fatture  elettroniche  di  rifiutare  le  stesse,
nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al
cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti  impropri  e  di
armonizzare tali modalita' con le regole  tecniche  del  processo  di
fatturazione elettronica tra privati.». ))
                               Art. 16

                    Giustizia tributaria digitale

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 16-bis:
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Comunicazioni,
notificazioni e depositi telematici »;
  2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
comunicazione si intende perfezionata con la ricezione  avvenuta  nei
confronti di almeno uno dei difensori della parte. »;
  3) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Nelle  ipotesi  di
mancata indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica  certificata
del difensore o della parte ed ove lo stesso non  sia  reperibile  da
pubblici elenchi,  ovvero  nelle  ipotesi  di  mancata  consegna  del
messaggio di posta elettronica certificata per  cause  imputabili  al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente  mediante
deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di  cui
al  periodo  precedente  le  notificazioni  sono  eseguite  ai  sensi
dell'articolo 16. »;
  4) il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Le  parti,  i
consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo  7,  comma  2,
notificano  e  depositano  gli  atti  processuali  i  documenti  e  i
provvedimenti   giurisdizionali    esclusivamente    con    modalita'
telematiche,  secondo  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,  n.  163,  e
nei  successivi  decreti  di  attuazione.  In  casi  eccezionali,  il
Presidente della Commissione tributaria o il Presidente  di  sezione,
se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo,  ovvero  il  collegio  se  la
questione  sorge  in  udienza,  con  provvedimento  motivato  possono
autorizzare il deposito con modalita' diverse da quelle  telematiche.
»;
  5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti  che
stanno in giudizio senza assistenza tecnica  ai  sensi  dell'articolo
12, comma 2, hanno facolta' di  utilizzare,  per  le  notifiche  e  i
depositi, le modalita'  telematiche  indicate  nel  comma  3,  previa
indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo  di
posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le
notificazioni. »;
  b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente:
  « Art. 25-bis. - (Potere di certificazione di conformita'). - 1. Al
fine del deposito e della notifica con  modalita'  telematiche  della
copia informatica, anche per immagine,  di  un  atto  processuale  di
parte, di un provvedimento del giudice o di un documento  formato  su
supporto analogico e detenuto in originale o in  copia  conforme,  il
difensore e il dipendente di  cui  si  avvalgono  l'ente  impositore,
l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
attestano la conformita' della copia  al  predetto  atto  secondo  le
modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Analogo potere di attestazione di conformita' e'  esteso,  anche
per l'estrazione di copia analogica, agli  atti  e  ai  provvedimenti
presenti nel fascicolo informatico, formato  dalla  segreteria  della
Commissione tributaria ai sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,  n.  163,  o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio  di
segreteria.  Detti  atti  e  provvedimenti,  presenti  nel  fascicolo
informatico o trasmessi in allegato  alle  comunicazioni  telematiche
dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se  privi
dell'attestazione di conformita' all'originale da parte  dell'ufficio
di segreteria.
  3. La copia informatica  o  cartacea  munita  dell'attestazione  di
conformita' ai sensi dei commi precedenti  equivale  all'originale  o
alla copia conforme dell'atto o  del  provvedimento  detenuto  ovvero
presente nel fascicolo informatico.
  4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo,
esonera dal pagamento dei diritti di copia.
  5. Nel compimento dell'attestazione di conformita'  i  soggetti  di
cui al presente  articolo  assumono  ad  ogni  effetto  la  veste  di
pubblici ufficiali. ».
  2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le  parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio  la  modalita'  prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  23  dicembre
2013, n. 163, e dai  relativi  decreti  attuativi,  indipendentemente
dalla  modalita'  prescelta  da  controparte  nonche'   dall'avvenuto
svolgimento del giudizio di primo grado con modalita' analogiche.
  3. In tutti i casi in cui  debba  essere  fornita  la  prova  della
notificazione  o  della  comunicazione  eseguite  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata e non sia possibile  fornirla  con  modalita'
telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono  l'ente
impositore,  l'agente  della  riscossione  ed  i  soggetti   iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, provvedono ai sensi  dell'articolo  9,  commi  1-bis  e
1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n.  53.  I  soggetti  di  cui  al
periodo precedente nel compimento di tali attivita' assumono ad  ogni
effetto la veste di pubblico ufficiale.
  4. La  partecipazione  delle  parti  all'udienza  pubblica  di  cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
puo' avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata  da  almeno
una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo,  mediante  un
collegamento audiovisivo  tra  l'aula  di  udienza  e  il  luogo  del
domicilio indicato  dal  contribuente,  dal  difensore,  dall'ufficio
impositore o dai soggetti della riscossione  con  modalita'  tali  da
assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilita'  delle
persone presenti in entrambi i luoghi  e  la  possibilita'  di  udire
quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega  in
audiovisione e' equiparato  all'aula  di  udienza.  Con  uno  o  piu'
provvedimenti  del  direttore  generale  delle  finanze,  sentito  il
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria  e  l'Agenzia  per
l'Italia Digitale, sono individuate le regole  tecnico-operative  per
consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione
della visione delle relative immagini, e  le  Commissioni  tributarie
presso le  quali  attivare  l'udienza  pubblica  a  distanza.  Almeno
un'udienza per ogni  mese  e  per  ogni  sezione  e'  riservata  alla
trattazione di controversie  per  le  quali  e'  stato  richiesto  il
collegamento audiovisivo a distanza.
  5. Le disposizioni di cui alla lettera a),  numeri  4)  e  5),  del
comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in  primo  e  in  secondo
grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art.  25-bis,  comma
4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai
sensi dell'articolo 26.
                           (( Art. 16-bis

Servizi  accessori  alla  digitalizzazione  della  giustizia  e  alla
gestione dei  sistemi  informativi  sviluppati  dal  Ministero  della
                              giustizia

  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  3  maggio  2016,  n.   59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
  « 7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di
cui  al  presente  decreto,  per  la  progressiva  implementazione  e
digitalizzazione degli archivi e  della  piattaforma  tecnologica  ed
informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con  le
linee  del  Piano  triennale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1,  comma  513,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, puo' avvalersi, per i servizi  accessori  alla
digitalizzazione  della  giustizia  e  alla  gestione   dei   sistemi
informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della  societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133. Ai fini della realizzazione dei predetti  servizi  di  interesse
generale,   la   societa'   provvede,    tramite    Consip    S.p.A.,
all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti. ». ))
                           (( Art. 16-ter

     Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.

  1. All'articolo 1, comma  11,  lettera  b),  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « .
I servizi di natura informatica  in  favore  di  Equitalia  Giustizia
S.p.A.  continuano  ad  essere  forniti   dalla   societa'   di   cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.».
))
                          (( Art. 16-quater

Disposizioni  in  materia  di  accesso  all'archivio   dei   rapporti
                             finanziari

  1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione
fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «  Il
provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure  di  sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per
la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni »;
  b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  Fermo
restando quanto previsto dal comma 3,  le  stesse  informazioni  sono
altresi'  utilizzate  dalla  Guardia  di  finanza  per  le   medesime
finalita',  anche  in  coordinamento  con  l'Agenzia  delle  entrate,
nonche' dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni  di
impatto e della  quantificazione  e  del  monitoraggio  dell'evasione
fiscale»;
  c) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «  La
relazione contiene anche i risultati  relativi  all'attivita'  svolta
dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al  comma
4. A tal fine, i  dati  sono  comunicati  all'Agenzia  delle  entrate
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di
finanza.». ))
                        (( Art. 16-quinquies

Disposizioni in materia di  attivita'  ispettiva  nei  confronti  dei
                    soggetti di medie dimensioni

  1. All'articolo  24  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «  2.  Anche  ai  fini  di  cui  al  comma  1,  nei  confronti  dei
contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilita'  ne'
a tutoraggio,  l'Agenzia  delle  entrate  e  la  Guardia  di  finanza
realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla  base  di
analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle  banche  dati
nonche'  di  elementi  e  circostanze  emersi  nell'esercizio   degli
ordinari poteri istruttori e d'indagine.». ))
                          (( Art. 16-sexies

    Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni

  1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia  di
finanza, per l'esecuzione delle attivita' di controllo  tributario  o
per finalita' di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi  e
specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, nonche' su quelle ricevute nell'ambito dello scambio  automatico
di  informazioni  per  finalita'  fiscali  previsto  dalla  direttiva
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio  2011,  e  da  accordi  tra
l'Italia e gli Stati esteri.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate  e  il  Corpo
della guardia  di  finanza  stipulano  apposita  convenzione  per  la
definizione dei termini e  delle  modalita'  di  comunicazione  degli
elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza
con le  condizioni  e  i  limiti  che  disciplinano  la  cooperazione
amministrativa tra Stati nel settore fiscale. ))
                         (( Art. 16-septies

Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari
              amministrativi per violazioni tributarie

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
472, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  « 1-bis. Al fine di rafforzare  le  misure  poste  a  garanzia  del
credito  erariale  e  a  sostegno   delle   relative   procedure   di
riscossione, le istanze di cui al comma 1  possono  essere  inoltrate
dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione  ai
processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti  dipendenti,
dando   tempestiva   comunicazione   alla    direzione    provinciale
dell'Agenzia delle entrate,  che  esamina  l'istanza  e  comunica  le
proprie  eventuali  osservazioni  al  presidente  della   commissione
tributaria   provinciale,   nonche'   al    comandante    provinciale
richiedente. Decorso il  termine  di  venti  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza, si intende acquisito il  conforme  parere  dell'Agenzia
delle entrate.
  1-ter. Nei casi di cui  al  comma  1-bis,  la  Guardia  di  finanza
fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento  richiesto  ai  fini
dell'istruttoria e della partecipazione  alla  procedura  di  cui  al
presente  articolo.  In  caso  di  richiesta   di   chiarimenti,   e'
interrotto, per una sola volta, il termine di cui al  comma  1-bis.».
))
Capo III
Altre disposizioni fiscali

                               Art. 17

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A  decorrere  dal  1°
gennaio  2020  i  soggetti  che  effettuano  le  operazioni  di   cui
all'articolo 22  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633,  memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono
telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati   relativi   ai
corrispettivi  giornalieri.  La  memorizzazione  elettronica   e   la
connessa trasmissione dei dati dei  corrispettivi  sostituiscono  gli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 24,  primo  comma,  del
suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui  ai  periodi
precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio  2019  ai  soggetti
con un volume d'affari superiore ad  euro  400.000.  Per  il  periodo
d'imposta 2019  restano  valide  le  opzioni  per  la  memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi
esercitate entro il  31  dicembre  2018.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  possono  essere  previsti  specifici
esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in  ragione  della
tipologia di attivita' esercitata. »;
  b) al comma 6 le parole  «  optano  per  »  sono  sostituite  dalla
seguente: « effettuano »;
  c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
  « 6-ter. Le operazioni di  cui  all'articolo  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate  nelle
zone individuate con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
possono essere  documentate,  in  deroga  al  comma  1,  mediante  il
rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge  10
maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge
26 gennaio 1983, n.  18,  nonche'  con  l'osservanza  delle  relative
discipline.
  (( 6-quater. I  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema
tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione  dei
redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3,  commi  3  e  4,  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi  decreti
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  possono   adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione  elettronica
e  la  trasmissione  telematica  dei  dati,  relativi   a   tutti   i
corrispettivi giornalieri,  al  Sistema  tessera  sanitaria.  I  dati
fiscali  trasmessi  al  Sistema  tessera  sanitaria  possono   essere
utilizzati  solo  dalle  pubbliche  amministrazioni   per   finalita'
istituzionali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per   la   pubblica
amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, sono definiti, nel rispetto dei  principi  in  materia  di
protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di
cui all'articolo 32 del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti
di utilizzo dei  predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  nonche'  le
modalita' tecniche di trasmissione. ))
  6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o  l'adattamento
degli strumenti mediante i quali effettuare la  memorizzazione  e  la
trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e' concesso un contributo
complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta,  per  un
massimo di euro 250 in caso di acquisto e  di  euro  50  in  caso  di
adattamento, per ogni strumento.  Il  contributo  e'  anticipato  dal
fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed e'  a  questo
rimborsato sotto forma di  credito  d'imposta  di  pari  importo,  da
utilizzare in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito  d'imposta  di  cui  al
presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di  cui  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  definiti  le
modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del  credito
d'imposta, il regime dei controlli nonche'  ogni  altra  disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il  rispetto
del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto e'  pari  a
euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro  195,5  milioni  per
l'anno 2020. ».
  (( 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, la deroga di cui all'articolo 7,
comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1994,  n.  489,  si  applica
anche ai registri di cui all'articolo 24, primo  comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ))
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2020:
  a) l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 e' abrogato;
  b) all'articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. al comma 1, le parole « compresi  coloro  che  hanno  esercitato
l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, » sono soppresse;
  2. al comma 2, dopo le parole « n. 633 » sono aggiunte le seguenti:
« , fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri
secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 26.
                               Art. 18

                  Rinvio lotteria dei corrispettivi

  1. All'articolo 1  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 540, e' sostituito dal seguente: «540. A decorrere  dal
1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti
nel territorio  dello  Stato,  che  effettuano  acquisti  di  beni  o
servizi,  fuori  dall'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arte  o
professione,  presso  esercenti  che  trasmettono  telematicamente  i
corrispettivi,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione
a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per
partecipare all'estrazione  e'  necessario  che  i  contribuenti,  al
momento  dell'acquisto,  comunichino  il   proprio   codice   fiscale
all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle  entrate
i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalita'  di
cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  agosto
2015, n. 127. »;
  b) il comma 543 e' abrogato;
  c)  il  comma  544  e'  sostituito  dal  seguente:   «   544.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le  modalita'
tecniche relative alle  operazioni  di  estrazione,  l'entita'  e  il
numero  dei  premi  messi  a   disposizione,   nonche'   ogni   altra
disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.  Il  divieto
di pubblicita' per giochi  e  scommesse,  previsto  dall'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica  alla
lotteria di cui al comma 540. ».
  2. Al fine di  garantire  le  risorse  finanziarie  necessarie  per
l'attribuzione dei premi e  le  spese  amministrative  connesse  alla
gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una  2.
Al  fine  di  garantire  le  risorse   finanziarie   necessarie   per
l'attribuzione dei premi e  le  spese  amministrative  connesse  alla
gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  con  una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 26.
  (( 2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del
Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate  a  sollecitare
donazioni di  importo  non  inferiore  a  euro  500,  anche  mediante
l'intervento  degli  intermediari  finanziari   che   gestiscono   il
patrimonio dei soggetti partecipanti.  Il  ricavato  derivante  dalle
lotterie filantropiche e' destinato ad alimentare i fondi dei  citati
enti per la realizzazione di progetti sociali.
  2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia  e
delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  sono  disciplinate  le  modalita'  tecniche   di
attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis,  prevedendo,  in
particolare, le modalita' di estrazione e di controllo. La vincita e'
costituita unicamente dal diritto di scegliere un  progetto  sociale,
tra quelli da realizzare, cui associare il nome  del  vincitore,  con
relativo riconoscimento pubblico. ))
                               Art. 19

                  Disposizioni in materia di accisa

  1.  A  decorrere  dal  1°  dicembre  2018,  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella  A,
al punto 11, nella colonna « Impieghi », il periodo da « In  caso  di
produzione combinata » fino a  «  quinquennio  di  riferimento  »  e'
sostituito dal seguente:  «  In  caso  di  generazione  combinata  di
energia elettrica e calore  utile,  i  quantitativi  di  combustibili
impiegati nella produzione  di  energia  elettrica  sono  determinati
utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
  a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh
  b) gas naturale 0,220 mc per kWh
  c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh
  d) gasolio 0,186 kg per kWh
  e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194  kg  per
kWh
  f) carbone, lignite e coke
  (codici NC 2701, 2702 e 2704) 0,312 kg per kWh ».
  2. All'articolo 3-bis  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 e' abrogato;
  b) nel comma 2, le parole « 31  dicembre  2017  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 30 novembre 2018 ».
  3. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, nella lettera b), le parole « da adottare entro il  30  novembre
2018 » sono soppresse.
                               Art. 20

Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 70-ter, dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:
«1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi' sussistente  tra
i  soggetti  passivi,   stabiliti   nel   territorio   dello   Stato,
partecipanti ad un Gruppo Bancario di  cui  all'articolo  37-bis  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385.
»;
  b) all'articolo 70-septies, comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui
al comma 1-bis dell'articolo 70-ter, il rappresentante di  gruppo  e'
la  societa'  capogruppo  di  cui  alla  lettera  a),  del  comma   1
dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. ».
  (( b-bis) all'articolo 70-duodecies, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente:
  « 6-bis. In caso di adesione al regime di cui  al  titolo  III  del
decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  128,  da  parte  di  uno  dei
soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di  cui  all'articolo
70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le
societa' partecipanti al gruppo  IVA.  Tale  estensione  si  verifica
anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da
un soggetto  che  abbia  gia'  aderito  al  regime.  Nelle  more  del
perfezionamento del procedimento di adesione al regime  da  parte  di
tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del  regime  di  cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015  non
puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione  di  cui  al
presente comma.». ))
  2. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo
IVA  da  parte  dei  partecipanti  ad  un  Gruppo  Bancario  di   cui
all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre
2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario,  economico  e
organizzativo di cui all'articolo 70-ter del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo  finanziario  si
considera  sussistere  se  a  tale  data  e'  stato  sottoscritto  il
contratto di coesione di cui al  comma  3  dell'articolo  37-bis  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385.
(( La dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dal
1° luglio 2019 se presentata dai partecipanti ad un  Gruppo  Bancario
di cui  all'articolo  37-bis  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  previa  sottoscrizione  del
contratto  di  coesione  di  cui   al   medesimo   articolo   37-bis,
successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.
  2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33, la parola: « 2018 » e' sostituita dalla seguente: « 2019 ».
  2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  non  si  applicano
all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto  azioni  emesse  dai
soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis del testo unico di cui  al
decreto  legislativo  1°  settembre   1993,   n.   385,   quando   la
sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale  non  superiore  a
1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la  quota
minima stabilita  nello  statuto  della  banca  per  diventare  socio
purche' la stessa non ecceda il valore nominale  di  2.500  euro.  Ai
fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e
delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti. ))
                           (( Art. 20-bis

                   Sistemi di tutela istituzionale

  1. Al  fine  di  tutelare  la  solidita'  del  credito  cooperativo
preservando l'autonomia  gestionale  e  giuridica  dei  singoli  enti
creditizi, al testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo  33,  comma  1-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «  ,  fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo
37-bis, comma 1-bis »;
  b) all'articolo 37-bis, comma  1-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « Le medesime banche hanno la facolta' di adottare,
in alternativa alla costituzione  del  gruppo  bancario  cooperativo,
sistemi di tutela istituzionale,  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013.». ))
                           (( Art. 20-ter

          Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa

  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «  Vigilanza  sulle
banche di credito cooperativo, sulle societa'  di  mutuo  soccorso  e
sulle societa' capogruppo dei gruppi bancari cooperativi »;
  b) al comma 1  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «
L'autorita' governativa assoggetta anche le societa'  capogruppo  dei
gruppi bancari cooperativi di cui  all'articolo  37-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  a  controlli  finalizzati  a
verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni  di  capogruppo
risulti coerente con  le  finalita'  mutualistiche  delle  banche  di
credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso  di  difformita',  la
Banca d'Italia,  su  segnalazione  dell'autorita'  governativa,  puo'
assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare
entro il 31 marzo 2019, il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Banca d'Italia, adotta disposizioni  per  l'attuazione  del  presente
comma definendo modalita', soggetti abilitati e modelli di  verbale».
))
                          (( Art. 20-quater

Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle  minusvalenze
                       nei titoli non durevoli

  1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali,
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto,  possono  valutare  i  titoli  non  destinati  a   permanere
durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione
cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio  annuale  regolarmente
approvato anziche' al valore desumibile dall'andamento  del  mercato,
fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in
relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza  dei  mercati
finanziari, puo' essere estesa agli esercizi successivi  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, le modalita' attuative delle  disposizioni  di  cui  al
comma  1  sono  stabilite  dall'Istituto  per  la   vigilanza   sulle
assicurazioni (IVASS) con  proprio  regolamento,  che  ne  disciplina
altresi'  le  modalita'  applicative.   Le   imprese   applicano   le
disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con  la
struttura degli impegni finanziari connessi  al  proprio  portafoglio
assicurativo.
  3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono  della  facolta'
di cui al comma 1 destinano a  una  riserva  indisponibile  utili  di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori  registrati  in
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori  di
mercato alla data di chiusura del periodo di  riferimento,  al  netto
del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di  importo
inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata
utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili
o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. ))
                        (( Art. 20-quinquies

Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
                       22 giugno 2007, n. 116

  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 giugno  2007,  n.  116,  dopo  il  comma  1  sono
aggiunti i seguenti:
  « 1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, tramite servizio  di  cooperazione  informatica  con  l'Agenzia
delle entrate, esclusivamente  per  i  dati  strettamente  necessari,
l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita,  contro  gli
infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  ss-bis),   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice  fiscale
dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva
la  procedura  per  la  corresponsione  della  somma  assicurata   al
beneficiario,  inclusa  la   ricerca   del   beneficiario   ove   non
espressamente indicato nella polizza.  Le  imprese  di  assicurazione
riferiscono  all'Istituto  per  la  vigilanza   sulle   assicurazioni
(IVASS), entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo,  sui  pagamenti
effettuati ai beneficiari.
  1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numeri 1), 2), 4), 5) e 6),  verificano,  entro  il  31  dicembre  di
ciascun  anno,  tramite  servizio  di  cooperazione  informatica  con
l'Agenzia delle  entrate,  esclusivamente  per  i  dati  strettamente
necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali
di cui all'articolo 2.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice
fiscale del titolare del rapporto contrattuale  e  persona  deceduta,
l'intermediario invia al  titolare  del  rapporto,  mediante  lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento   indirizzata   all'ultimo
indirizzo  di  residenza  o  di  domicilio  comunicato   o   comunque
conosciuto, o a terzi da  lui  eventualmente  delegati,  l'invito  ad
impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.
  1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per  quanto  di  competenza,
riscontrano periodicamente che le imprese  di  assicurazione  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e  6),
abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis e 1-ter. A  tal
fine possono essere attivate  opportune  modalita'  di  cooperazione,
anche informatica,  tra  le  predette  autorita'  e  l'Agenzia  delle
entrate.
  1-quinquies. A seguito del  completamento  dell'Anagrafe  nazionale
della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso
degli assicurati di polizze vita e procedere al  pagamento  a  favore
dei beneficiari, accedono gratuitamente alla  ANPR  e  la  consultano
obbligatoriamente almeno una volta all'anno.
  1-sexies. La violazione degli obblighi di cui  al  comma  1-bis  e'
punita con le sanzioni previste dal capo  II  del  titolo  XVIII  del
codice delle assicurazioni private di cui al  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209. La violazione degli obblighi di cui al  comma
1-ter e' sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli  articoli  144,
comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater e 145 del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 195 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. ». ))
Titolo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

                               Art. 21

                        Ferrovie dello Stato

  1. E' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro  per  l'anno  2018
per  il  finanziamento  del  contratto  di  programma-parte   servizi
2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la
societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
  2. E' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per  l'anno  2018
per il finanziamento del contratto di programma - parte  investimenti
2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la
societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 26.
                           (( Art. 21-bis

Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
                  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

  1. All'articolo 27, comma  2,  lettera  d),  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «
La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso  non
si applica ai contratti di  servizio  affidati  in  conformita'  alle
disposizioni, anche  transitorie,  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1370/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre
2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti.». ))
                           (( Art. 21-ter

Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
                        dicembre 2017, n. 172

  1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «potranno  anche  avvalersi  »
sono inserite le seguenti: « nel ruolo di concessionario». ))
                               Art. 22

                        Fondo garanzia e FSC

  1. Al Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, sono assegnati 735  milioni  di  euro  per  l'anno  2018.  Al
relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per  l'anno  2018,  a
valere sulle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -
programmazione 2014-2020 gia' destinate al predetto  Fondo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge  27  dicembre
2013, n. 147 e per la rimanente quota ai sensi dell'articolo 26.
                           (( Art. 22-bis

      Disposizioni in materia di Autorita' di sistema portuale

  1. All'articolo  6  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, lettera f), le parole: «  e  dello  Stretto  »  sono
soppresse;
  b) al comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente:
  « q-bis) dello Stretto »;
  c) al comma  14,  la  parola:  «  ridotto  »  e'  sostituita  dalla
seguente: « modificato ».
  2. All'allegato  A  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il numero 6) e' sostituito dal seguente:
  « 6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO  MERIDIONALE  E
IONIO - Porti di  Gioia  Tauro,  Crotone  (porto  vecchio  e  nuovo),
Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia »;
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
  « 15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO  -  Porti  di
Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e  Reggio  Calabria
».
  3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «  Nell'ipotesi  in
cui i porti inclusi nell'area della ZES  rientrino  nella  competenza
territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con  sede  in  altra
regione, il presidente del Comitato di indirizzo e'  individuato  nel
Presidente dell'Autorita' di  sistema  portuale  che  ha  sede  nella
regione in cui e' istituita la ZES. ». ))
                           (( Art. 22-ter

        Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche

  1. All'articolo 3, comma  3-bis,  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, le parole: « dell'effettiva  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « successivo all'effettiva. ». ))
                          (( Art. 22-quater

Disposizioni in materia di transazioni con le  aziende  farmaceutiche
               per il ripiano della spesa farmaceutica

  1. Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della legge  27
dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la  sola
sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. ))
                               Art. 23

             Misure in materia di trasporto delle merci

  1. Al fine di  favorire  gli  interventi  per  la  ristrutturazione
dell'autotrasporto e' incrementata di 26,4 milioni per l'anno 2018 la
dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui  all'articolo
1, comma 106, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Agli  oneri
derivanti dal presente articolo si provvede:
  a) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  b) quanto a 16 milioni di euro (( mediante )) utilizzo delle  somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  dell'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non  sono  state
riassegnate  ai  pertinenti  programmi  e  che  sono  acquisite,  nel
predetto limite di 16  milioni,  definitivamente  al  bilancio  dello
Stato.
  2. In relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento
dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da
assegnare  all'autorita'  di  sistema   portuale   del   mar   ligure
occidentale.
  3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui  al  comma  2,  si
provvede per 15 milioni di euro  mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato,  entro  il  15  novembre  2018,
delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4
e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non  utilizzate  al  termine
del periodo di operativita' delle misure agevolative e  giacenti  sui
conti correnti n. 211390 e n. 211389 accesi presso BNL Spa.
  (( 3-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle  imprese  ferroviarie
per l'incentivazione del trasporto delle merci sono incrementate di 5
milioni di euro per  l'anno  2018.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. ))
                           (( Art. 23-bis

           Disposizioni urgenti in materia di circolazione

  1. All'articolo 193 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi
indicati dal comma 2-bis, la sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'
raddoppiata »;
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  « 2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in  un  periodo  di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2  per  almeno  due
volte,  all'ultima   infrazione   consegue   altresi'   la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente  da  uno  a
due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In  tali  casi,
in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e'  stato  effettuato
il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi  dell'articolo
202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi,  il
veicolo  con  il  quale  e'  stata  commessa  la  violazione  non  e'
immediatamente   restituito   ma   e'   sottoposto   alla    sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque
giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo  I,  sezione  II,
decorrenti dal giorno  del  pagamento  della  sanzione  prevista.  La
restituzione del veicolo e' in ogni  caso  subordinata  al  pagamento
delle spese di  prelievo,  trasporto  e  custodia  sostenute  per  il
sequestro del veicolo e  per  il  successivo  fermo,  se  ricorrenti,
limitatamente  al  caso  in  cui  il  conducente  coincide   con   il
proprietario del veicolo.»;
  c) al comma 3, le parole: « ad un quarto », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « alla meta'».
  2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice di cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine,  il
seguente capoverso: « Art. 193, comma 2 - 5». ))
                            ((Art. 23-ter

  Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga

  1.  Al  fine  di  potenziare  gli  investimenti  in  reti  a  banda
ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali
reti  in  coerenza  con  l'Agenda  digitale  europea  di   cui   alla
comunicazione della Commissione  europea  COM(2010)245  definitivo/2,
del 26 agosto 2010, ed assicurare in tal modo  la  crescita  digitale
del Paese, al codice delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 50-bis:
  1) al comma 1, dopo le parole: « un'effettiva  concorrenza  »  sono
inserite le seguenti: « , anche in relazione al livello di  autonomia
dei concorrenti  rispetto  all'infrastruttura  di  rete  dell'impresa
verticalmente integrata avente significativo potere di mercato,  »  e
dopo le parole: « di determinati prodotti di accesso, » sono inserite
le seguenti: « ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla
eventuale duplicazione di  investimenti  in  infrastrutture  nuove  e
avanzate a banda ultralarga, »;
  2) al comma 3,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «  prospettive  di
concorrenza » e'  inserita  la  seguente:  «  sostenibile  »  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «  ,  anche  in  relazione  al
livello di autonomia dei concorrenti rispetto  all'infrastruttura  di
rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere
di mercato »;
  3) al comma 4, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
  « c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione »;
  4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  « 5-bis. Nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento,
modifica o revoca degli obblighi di cui al comma 5, l'Autorita'  puo'
altresi' indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei
beni relativi alle reti di accesso appartenenti a  diversi  operatori
in un soggetto giuridico non  verticalmente  integrato  e  wholesale,
appartenente a una proprieta' diversa  o  sotto  controllo  di  terzi
indipendenti,  ossia  diversi  da  operatori  di  rete  verticalmente
integrati,  volto  a  massimizzare  lo   sviluppo   di   investimenti
efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con
le migliori tecnologie disponibili,  comunque  in  grado  di  fornire
connessioni stabili anche tenuto conto delle  possibili  inefficienze
derivanti dall'eventuale duplicazione di  investimenti.  In  caso  di
attuazione  dello  schema  da  parte  degli  operatori,   l'Autorita'
determina gli adeguati meccanismi incentivanti di  remunerazione  del
capitale investito di cui all'articolo 50-ter, comma 4-bis »;
  b) all'articolo 50-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  « 4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti
in infrastrutture nuove e avanzate a  banda  ultralarga,  qualora  il
trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso  appartenenti  a
diversi operatori sia  finalizzato  all'aggregazione  volontaria  dei
medesimi beni in capo  a  un  soggetto  giuridico  non  verticalmente
integrato e appartenente a una proprieta' diversa o  sotto  controllo
di  terzi  indipendenti,  ossia  diversi   da   operatori   di   rete
verticalmente  integrati,  l'Autorita',  nell'imporre,  modificare  o
revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati
meccanismi incentivanti  di  remunerazione  del  capitale  investito,
tenendo conto anche del costo storico degli  investimenti  effettuati
in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro  dei
soggetti giuridici coinvolti e delle  migliori  pratiche  regolatorie
europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete.  ».
))
                          (( Art. 23-quater

   Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia

  1. L'assegno di cui all'articolo  1,  comma  125,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni figlio  nato  o
adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a
tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al  compimento  del
primo anno di eta' ovvero del  primo  anno  di  ingresso  nel  nucleo
familiare a seguito dell'adozione. In caso di  figlio  successivo  al
primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre  2019,
l'importo dell'assegno di cui al primo periodo e'  aumentato  del  20
per cento.
  2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, al monitoraggio  dei  maggiori  oneri  derivanti
dall'attuazione del comma 1, inviando relazioni mensili  al  Ministro
per la famiglia e le disabilita', al Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle  finanze.  Nel
caso in cui, in sede di attuazione del  comma  1,  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240  milioni  di
euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilita',
del lavoro e delle politiche sociali e della salute,  si  provvede  a
rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i  valori  dell'ISEE  di
cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
  4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire
un miglioramento dell'efficacia degli  interventi  e  delle  relative
procedure, anche in considerazione dei recenti  importanti  progressi
della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia  delle
malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per l'anno  2020,  5
milioni di euro  agli  Istituti  di  ricovero  e  cura  di  carattere
scientifico (IRCCS) della « Rete oncologica  »  del  Ministero  della
salute impegnati nello sviluppo delle nuove  tecnologie  antitumorali
CAR-T e 5 milioni di euro agli IRCCS della « Rete  cardiovascolare  »
del Ministero della salute impegnati  nei  programmi  di  prevenzione
primaria cardiovascolare.  Alla  copertura  degli  oneri  di  cui  al
periodo precedente, pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9,  comma  9,  del  presente
decreto.
  5. Nell'ambito  delle  politiche  di  carattere  sociale,  ai  fini
dell'attivazione di interventi volti a  ridurre  i  tempi  di  attesa
nell'erogazione delle prestazioni  sanitarie,  secondo  il  principio
dell'appropriatezza clinica, organizzativa e  prescrittiva,  mediante
l'implementazione    e    l'ammodernamento    delle    infrastrutture
tecnologiche  legate  ai  sistemi  di  prenotazione  elettronica  per
l'accesso  alle  strutture  sanitarie,  come  previsto  dall'articolo
47-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2020.  Alla  copertura  degli
oneri di cui al periodo precedente, pari a 50  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, come rifinanziato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  9,  del
presente decreto. ))
                               Art. 24

                   Missioni internazionali di pace

  1.  Al  fine  di   garantire   la   prosecuzione   delle   missioni
internazionali per l'anno 2018, il fondo di cui all'articolo 4, comma
1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e'  incrementato  di  euro  130
milioni per il medesimo anno 2018.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 26.
                           (( Art. 24-bis

       Gestione della contabilita' speciale unica della Difesa

  1. Al libro nono, titolo II,  capo  II,  sezione  III,  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo l'articolo 2195-ter e' aggiunto il seguente:
  « Art. 2195-quater. - (Contabilita' speciale unica della Difesa)  -
1. Per la gestione della contabilita' speciale  unica  del  Ministero
della difesa istituita ai  sensi  dell'articolo  11-bis  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, la  Direzione  di  amministrazione
interforze e'  ridenominata  Direzione  di  amministrazione  generale
della Difesa, e' collocata nell'ambito  dello  Stato  maggiore  della
difesa e, per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla
rendicontazione e al controllo, si avvale delle  esistenti  direzioni
di amministrazione delle Forze armate.
  2. In quanto compatibili, continuano ad applicarsi le  disposizioni
vigenti in materia di contabilita' speciali di cui agli  articoli  da
498 a 507, 508, commi 1, 3, 4 e 5, 509, da 511 a 514, 521, 522 e  524
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  15
marzo 2010, n. 90.
  3.  All'attuazione  delle  disposizioni   del   presente   articolo
l'amministrazione  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». ))
                           (( Art. 24-ter

       Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

  1. All'articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore,  di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « delle
spese effettivamente sostenute  e  documentate  »  sono  aggiunte  le
seguenti: « , salvo che tale attivita'  sia  svolta  quale  attivita'
secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 ».
  2. All'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117  del  2017
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: « non commerciali di cui all'articolo 79,
comma 5, » sono soppresse;
  b) al comma 5, le parole: « di cui al comma  1  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 »;
  c) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme
raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate  a  favore  degli
enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro  collocamento  sono
utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di  Stato
italiani aventi durata pari a quella originaria dei  relativi  titoli
»;
  d) il comma 15 e' abrogato.
  3. All'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del  2017,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  « 2-bis. Le  attivita'  di  cui  al  comma  2  si  considerano  non
commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per  cento  i
relativi costi per ciascun periodo d'imposta  e  per  non  oltre  due
periodi d'imposta consecutivi ».
  4. All'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n.  117
del 2017,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «  in  denaro  »  sono
soppresse.
  5. All'articolo 101, comma 10, del citato  decreto  legislativo  n.
117 del 2017, le parole: « articoli 77, comma 10  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « articoli 77, 79, comma 2-bis ».
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018,  in
0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in  0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a  0,16
milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di  euro  per  l'anno
2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma  11,  del
citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e, quanto a  1,75  milioni
di  euro  per  l'anno   2021,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  72,  comma  5,  del
medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017. ))
                          (( Art. 24-quater

Fondo per gli investimenti delle regioni e  delle  province  autonome
                    colpite da eventi calamitosi

  1. Al fine di far  fronte  alle  esigenze  derivanti  dagli  eventi
calamitosi verificatisi nei mesi di  settembre  e  ottobre  dell'anno
2018, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle  finanze
per il successivo trasferimento alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Il fondo di cui al  comma  1  e'  destinato  alle  esigenze  per
investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano di cui al presente articolo, in particolare  nei  settori  di
spesa  dell'edilizia  pubblica,  comprese  le   manutenzioni   e   la
sicurezza, della  manutenzione  della  rete  viaria  e  del  dissesto
idrogeologico.
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con i Ministri competenti,  previa  intesa  da  sancire  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano entro  il  31  gennaio  2019
sono  individuati  gli  enti  destinatari,  le  risorse  per  ciascun
settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a
ciascun beneficiario e le modalita'  di  utilizzo,  di  monitoraggio,
anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse  assegnate  e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'
di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 474,6 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per  l'anno  2020,  si
provvede, quanto a 13 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e
speciali » della missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero, e, quanto a 461,6 milioni di euro  per  l'anno
2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante  corrispondente
utilizzo  di   quota   parte   delle   maggiori   entrate   derivanti
dall'articolo 9, commi da 1 a 8. ))
                               Art. 25

        Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione
                          o crisi aziendale

  1.  All'articolo  22-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, le parole « organico superiore a  100  unita'
lavorative e » sono soppresse ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: « Alle  medesime  condizioni  e  nel  limite  delle  risorse
finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli
articoli 4 e 22, commi  3  e  5,  puo'  essere  concessa  la  proroga
dell'intervento  di  integrazione  salariale  straordinaria  per   la
causale contratto di solidarieta' sino al limite massimo di 12  mesi,
qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero  di  personale  gia'
dichiarato nell'accordo  di  cui  all'articolo  21,  comma  5,  e  si
realizzino le condizioni di cui al comma 2. ».
                           (( Art. 25-bis

         Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori
               delle aree di Termini Imerese e di Gela

  1.  Con  esclusivo  riferimento  alle  aree  di  crisi  industriale
complessa di Termini Imerese  e  di  Gela,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  53-ter  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si
applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016  risultino
beneficiari  di  un  trattamento  di  mobilita'  ordinaria  o  di  un
trattamento di mobilita' in deroga.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse
finanziarie  di  cui  all'articolo  44,  comma  11-bis,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le  regioni
con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1  del  12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017. ))
                           (( Art. 25-ter

Trattamento di mobilita' in  deroga  per  i  lavoratori  occupati  in
    aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa

  1. Il trattamento di mobilita' in deroga  di  cui  all'articolo  1,
comma 142, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e'  concesso  per
dodici mesi anche in  favore  dei  lavoratori  che  hanno  cessato  o
cessano la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31
dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  83473
del 1°  agosto  2014,  a  condizione  che  a  tali  lavoratori  siano
contestualmente applicate misure di politica attiva,  individuate  in
un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e  all'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla  fruizione  del
trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si  fa  fronte
con le risorse di cui all'articolo  1,  comma  143,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205.
  3.  Ai  fini  della  compensazione  in  termini  di  fabbisogno   e
indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di euro per l'anno 2019,  si
provvede:
  a)  quanto  a  18  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
  b) quanto  a  14,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ))
                          (( Art. 25-quater

   Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

  1. Allo scopo di  promuovere  la  programmazione  di  una  proficua
strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del  connesso
sfruttamento lavorativo  in  agricoltura,  e'  istituito,  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Tavolo  operativo
per la definizione di una nuova strategia di contrasto al  caporalato
e  allo  sfruttamento  lavorativo  in  agricoltura  »,   di   seguito
denominato « Tavolo ». Il Tavolo, presieduto dal Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali o  da  un  suo  delegato,  e'  composto  da
rappresentanti  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministero   della
giustizia,  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo, del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  dell'ANPAL,  dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro,
dell'INPS, del Comando Carabinieri per  la  tutela  del  lavoro,  del
Corpo della guardia  di  finanza,  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  e  dell'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del  Tavolo
rappresentanti dei datori di lavoro  e  dei  lavoratori  del  settore
nonche' delle organizzazioni del Terzo settore.
  2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore  a
quindici. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e  dell'interno,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti
l'organizzazione e il funzionamento  del  Tavolo,  nonche'  eventuali
forme di collaborazione con le sezioni territoriali  della  Rete  del
lavoro agricolo di qualita'.
  3. Il Tavolo opera per tre  anni  dalla  sua  costituzione  e  puo'
essere prorogato per un ulteriore triennio.
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali,  il  Tavolo
si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle
ordinarie  risorse  umane  e  strumentali  della  Direzione  generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
  5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e'  gratuita  e  non  da'
diritto  alla  corresponsione  di  alcun   compenso,   indennita'   o
emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e
di soggiorno.
  6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi  agli  interventi
in materia di politiche migratorie di competenza  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo  45  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  gli
interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo  nazionale  per
le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di  euro,  sono
trasferiti, per le medesime finalita', dal  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, su appositi  capitoli  di  spese  obbligatorie
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, nell'ambito del programma « Flussi  migratori  per
motivi di lavoro e politiche di integrazione  sociale  delle  persone
immigrate » della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti ». La spesa complessiva relativa agli oneri di  funzionamento
del  Tavolo  e'  a  valere  sul  Fondo  nazionale  per  le  politiche
migratorie. ))
                        (( Art. 25-quinquies

Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel
      2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria

  1. All'articolo 3-bis del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  « 4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed
agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle  regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle
banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul  conto  corrente
bancario vincolato  intestato  al  relativo  beneficiario,  in  unica
soluzione entro il 31  dicembre  2018,  e  posti  in  ammortamento  a
decorrere dalla data di erogazione degli stessi.  Alla  stessa  data,
matura in capo  al  beneficiario  del  finanziamento  il  credito  di
imposta, che e' contestualmente ceduto  alla  banca  finanziatrice  e
calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,  nonche'
le  spese  una  tantum  strettamente  necessarie  alla  gestione  del
medesimo  finanziamento.  Le  somme  depositate  sui  conti  correnti
bancari vincolati di cui al presente comma  sono  utilizzabili  sulla
base degli stati di avanzamento lavori  entro  la  data  di  scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e  comunque  entro
il 31 dicembre 2020.  Le  somme  non  utilizzate  entro  la  data  di
scadenza  di  cui  al  periodo  precedente  ovvero  entro   la   data
antecedente in cui siano  eventualmente  revocati  i  contributi,  in
tutto o in parte, con provvedimento delle autorita' competenti,  sono
restituite in conformita' a quanto  previsto  dalla  convenzione  con
l'Associazione  bancaria  italiana  di  cui  al  comma  1,  anche  in
compensazione del credito di imposta gia' maturato.». ))
                          (( Art. 25-sexies

Finanziamento  di  specifici  obiettivi  connessi  all'attivita'   di
ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento  dell'erogazione
                dei livelli essenziale di assistenza

  1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge  16  ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2017, n. 172, le  parole:  «  accantonata  per  l'anno  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « accantonata per gli anni 2017 e 2018 » e
dopo le parole: « Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 » sono
inserite le seguenti: « e per l'anno 2018 ».
  2. Per l'anno 2018 il decreto di cui al comma  2  dell'articolo  18
del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' adottato entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  d'intesa  con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. ))
                         (( Art. 25-septies

Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di
             rientro dal disavanzo del settore sanitario

  1. All'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il primo periodo e' soppresso;
  b) al secondo periodo, le parole: « per le medesime regioni »  sono
sostituite dalle seguenti: « per le regioni  commissariate  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.  222
».
  2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) nell'alinea,  al  primo  periodo,  le  parole:  «  e  successive
modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: «  ovvero  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
»;
  b) nell'alinea, il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti  dal
seguente: « Il commissario  ad  acta  deve  possedere  qualificate  e
comprovate professionalita' nonche' specifica esperienza di  gestione
sanitaria  ovvero  aver  ricoperto  incarichi  di  amministrazione  o
direzione di strutture, pubbliche o  private,  aventi  attinenza  con
quella sanitaria ovvero di particolare complessita', anche  sotto  il
profilo della prevenzione  della  corruzione  e  della  tutela  della
legalita'. »;
  c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  « d) il comma 84-bis e' abrogato ».
  3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo  del  comma
569 dell'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli
incarichi commissariali in atto, a qualunque  titolo,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio
dei ministri provvede entro novanta giorni, secondo la  procedura  di
cui all'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si  sia
determinata  l'incompatibilita'  del  commissario,  il  quale   resta
comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta. ))
                          (( Art. 25-octies

             Misure per il rilancio di Campione d'Italia

  1. Nelle more della revisione della disciplina  dei  giochi,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  e'   nominato   un   Commissario   straordinario
incaricato  di  valutare  la   sussistenza   delle   condizioni   per
l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della
casa da gioco nel comune di Campione d'Italia.
  2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale
del territorio, opera  anche  in  raccordo  con  gli  enti  locali  e
territoriali della regione Lombardia nonche' con operatori  economici
e predispone, entro quarantacinque giorni, un piano degli  interventi
da realizzare.
  3. Per lo svolgimento dell'incarico, al  Commissario  non  spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
  4. L'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e' sostituito dal seguente:
  « Art. 188-bis. - (Campione d'Italia) - 1. Ai fini dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche,  i  redditi,  diversi   da   quelli
d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
comune di Campione d'Italia, nonche' i redditi di lavoro autonomo  di
professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia,  prodotti
in franchi svizzeri  nel  territorio  dello  stesso  comune,  e/o  in
Svizzera, sono computati  in  euro  sulla  base  del  cambio  di  cui
all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
  2. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali,  dalle
societa' di persone e da societa' ed enti  di  cui  all'articolo  73,
comma 1, lettere a), b) e c),  iscritti  alla  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale
operativa, o un'unita'  locale,  nel  comune  di  Campione  d'Italia,
prodotti in franchi svizzeri nel comune di  Campione  d'Italia,  sono
computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9,  comma
2, ridotto  forfetariamente  del  30  per  cento.  Nel  caso  in  cui
l'attivita' sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di
Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito  per  cui
e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al  primo  periodo
sussiste  l'obbligo  in  capo  all'impresa  di   tenere   un'apposita
contabilita' separata. Le  spese  e  gli  altri  componenti  negativi
relativi  a  beni  e  servizi  adibiti  promiscuamente  all'esercizio
dell'attivita' svolta nel comune di Campione d'Italia e al  di  fuori
di esso concorrono alla formazione del reddito  prodotto  nel  citato
comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto  tra
l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che  concorrono  a
formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di
Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o  compensi  e
degli altri proventi.
  3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro  debito
d'imposta in euro.
  4. Ai fini  del  presente  articolo  si  considerano  iscritte  nei
registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le  persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le  quali,  gia'
residenti  nel   comune   di   Campione   d'Italia,   sono   iscritte
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
  5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente
articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di  una
riduzione pari alla  percentuale  di  abbattimento  calcolata  per  i
redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi  1  e
2,  con  un  abbattimento  minimo  di  euro  26.000.  Ai  fini  della
determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel  comune  di
Campione d'Italia si applicano le disposizioni di  cui  al  comma  2,
secondo e terzo periodo.
  6. Le agevolazioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. ».
  5. All'articolo 17 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  « 3-bis. Il valore della  produzione  netta  in  franchi  svizzeri,
determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da  attivita'
esercitate nel comune di Campione  d'Italia,  e'  computato  in  euro
sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente  del  30
per cento. Al valore della  produzione  netta  espresso  in  euro  si
applica la medesima riduzione calcolata per i  franchi  svizzeri,  in
base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento  minimo
di euro 26.000.
  3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita'  anche
al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia,  ai  fini
dell'individuazione della quota di valore della produzione netta  per
cui e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
  3-quater. Le agevolazioni di cui al comma  3-bis  si  applicano  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.».
  6. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: « inferiore al 20 per cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « inferiore al 30 per cento ».
  7. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 6, pari a euro 7,4 milioni
per l'anno 2019, a euro 11,33 milioni per l'anno 2020 ed a euro 10,53
milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 7,4 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 11,33 milioni di euro  per  l'anno  2020,
mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori
entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8, e, quanto a  10,53
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. ))
                          (( Art. 25-novies

Istituzione  dell'imposta  sui  trasferimenti  di  denaro  all'estero
effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui  all'articolo
    114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

  1. A decorrere dal 1° gennaio  2019  e'  istituita  un'imposta  sui
trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali,
effettuati  verso  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea   da
istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del testo  unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che  offrono
il  servizio  di  rimessa  di  somme   di   denaro,   come   definito
dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n), del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta e' dovuta in  misura  pari  all'1,5
per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire
da un importo minimo di euro 10.
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  dell'economia
e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia  delle  entrate,  sentita  la
Banca d'Italia, emana uno o piu'  provvedimenti  per  determinare  le
modalita' di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma
1.
  3. Nel pieno rispetto delle vigenti  normative  antiriciclaggio,  i
trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali,
effettuati verso  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea  sono
perfezionati esclusivamente su canali  di  operatori  finanziari  che
consentono la piena tracciabilita' dei flussi. ))
                          (( Art. 25-decies

Disposizioni in materia di imposte di consumo ai  sensi  del  decreto
                 legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

  1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre  1995,
n. 504, il comma 1 e' abrogato.
  2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre  1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: «prodotti di cui ai commi 1  e
1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « prodotti di  cui  al  comma
1-bis »;
  b) al comma 4, le parole: « prodotti di  cui  al  comma  1  »  sono
sostituite dalle seguenti: « prodotti di cui al comma 1-bis »;
  c) al comma 5, le parole: « prodotti di cui ai  commi  1  e  1-bis,
contenenti o meno  nicotina  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
prodotti di cui al comma 1-bis »;
  d) al comma 5-bis, le parole: « sostanze liquide, contenenti o meno
nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti:
« sostanze liquide di cui al comma 1-bis » e le parole: « prodotti di
cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti:  «  prodotti
di cui al comma 1-bis ».
  3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: « pari al cinquanta per cento » sono sostituite dalle
seguenti: « pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per
cento »;
  b) l'ultimo periodo e' soppresso.
  4. Le disposizioni dell'articolo 62-quater del decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal  presente  articolo,  si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Fino al 31  dicembre  2018
continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente.
  5. All'articolo 21, comma 11, del decreto  legislativo  12  gennaio
2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo le parole: « a distanza » sono inserite le  seguenti:  «  ,
anche transfrontaliera, »;
  b) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «  La  vendita  a
distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater
del decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  effettuata  nel
territorio nazionale e' consentita solo ai soggetti che  siano  stati
autorizzati alla istituzione  e  alla  gestione  di  un  deposito  di
prodotti liquidi da  inalazione  ai  sensi  dell'articolo  62-quater,
comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme  di
attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui  all'articolo  25
del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre  1934,  n.  2316,
che  sono  estesi,  in  via  precauzionale,  anche  ai  prodotti   da
inalazione senza  combustione  costituiti  da  sostanze  liquide  non
contenenti nicotina ».
  6. All'articolo 25, comma 4, del  decreto  legislativo  12  gennaio
2016, n. 6, dopo le  parole:  «  sigarette  elettroniche  »,  ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: « o contenitori di  liquido  di
ricarica ».
  7. All'articolo  1,  comma  50-bis,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, le parole: « in difetto  di  autorizzazione  »
sono sostituite dalle seguenti: « in difetto dell'autorizzazione alla
istituzione e alla gestione di un deposito  di  prodotti  liquidi  da
inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater,  comma  2,  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  e  delle  relative  norme  di
attuazione ».
  8. All'articolo 2, lettera s), del decreto legislativo  12  gennaio
2016,  n.  6,  dopo  le  parole:  «  per  ricaricare  una   sigaretta
elettronica » sono aggiunte le seguenti: « , anche ove  vaporizzabile
solo a seguito di miscelazione con altre sostanze ».
  9. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre  1995,
n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano
anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina
utilizzabili per ricaricare  una  sigaretta  elettronica,  anche  ove
vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze ».
  10. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.  6,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 17-bis. Non e' consentita l'immissione sul  mercato  di  prodotti
contenenti   nicotina   utilizzabili   per    ricaricare    sigarette
elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di  miscelazione
con altre sostanze,  diversi  da  quelli  disciplinati  dal  presente
articolo.».
  11. L'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con  il  Ministero
dello sviluppo economico,  con  l'Unione  italiana  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le
associazioni di categoria del settore  delle  sigarette  elettroniche
maggiormente rappresentative e con gli enti preposti, provvede  entro
tre  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ad
istituire il codice principale Ateco per il settore  delle  sigarette
elettroniche e liquidi da inalazione, e relativi sottocodici.
  12. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo  26
ottobre 1995, n. 504,  le  parole:  «  cinquanta  per  cento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « venticinque per cento ».
  13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  70  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
  a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e  2020
e a 63 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 8, e 25-novies;
  b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021  al
2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  c) quanto a 7 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2025,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
                         (( Art. 25-undecies

Disposizioni in materia  di  determinazione  del  prezzo  massimo  di
                              cessione

  1. All'articolo 31 della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente:
  « 49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo
di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze  nonche'
del  canone  massimo  di  locazione  delle  stesse,  contenuti  nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.
865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di
proprieta' o per la  cessione  del  diritto  di  superficie,  possono
essere rimossi, dopo che siano trascorsi  almeno  cinque  anni  dalla
data del primo trasferimento, con atto pubblico o  scrittura  privata
autenticata, stipulati a  richiesta  delle  persone  fisiche  che  vi
abbiano interesse, anche se non piu' titolari di  diritti  reali  sul
bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria  dei
registri  immobiliari,  per  un  corrispettivo   proporzionale   alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in
diritto  di  superficie,  in  misura  pari  ad  una  percentuale  del
corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del  presente
articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche
con l'applicazione di eventuali riduzioni in  relazione  alla  durata
residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Il
decreto di cui al periodo precedente individua altresi' i  criteri  e
le modalita' per la concessione da parte dei comuni di  dilazioni  di
pagamento  del  corrispettivo  di  affrancazione  dal   vincolo.   Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli  immobili
in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della  legge
17  febbraio  1992,   n.   179,   ricadenti   nei   piani   di   zona
convenzionati.»;
  b) dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente:
  « 49-quater. In pendenza della rimozione  dei  vincoli  di  cui  ai
commi 49-bis e 49-ter, il contratto  di  trasferimento  dell'immobile
non produce effetti  limitatamente  alla  differenza  tra  il  prezzo
convenuto e il prezzo  vincolato.  L'eventuale  pretesa  di  rimborso
della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si  estingue
con la rimozione dei vincoli secondo le modalita'  di  cui  ai  commi
49-bis e 49-ter. La rimozione  del  vincolo  del  prezzo  massimo  di
cessione comporta altresi'  la  rimozione  di  qualsiasi  vincolo  di
natura soggettiva.».
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  agli
immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31  della  legge
23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma  1,  lettera  a),
del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
                               Art. 26

                      Disposizioni finanziarie

  1. Il fondo  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e'
incrementato di 390,335 milioni di euro per  l'anno  2019,  1.639,135
milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno
2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di
euro per l'anno 2023, (( 1.292,735 ))  milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di
euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro  per  l'anno  2027  e
1.648,735 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028.  Le
predette risorse sono destinate  al  raggiungimento  degli  obiettivi
programmatici della manovra di finanza pubblica.
  2. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di  700  milioni
di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno  2021,  di
1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di  euro  per
l'anno 2023. Le predette risorse  sono  destinate  al  raggiungimento
degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7,  8,  9,  ((  16,
comma 6, )) 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e  2  del  presente
articolo e dagli effetti derivanti dalle  disposizioni  di  cui  alla
lettera a) del presente comma, pari a 1.323.000.000 euro  per  l'anno
2018, a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a  1.872.500.000  euro  per
l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno  2021,  a  2.385.700.000
euro per l'anno  2022,  a  2.395.600.000  euro  per  l'anno  2023,  a
1.458.600.000 euro per l'anno 2024, a 1.544.600.000 euro  per  l'anno
2025, a 1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, 1.677,600  milioni
di euro per l'anno 2027 e 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini  della  compensazione  degli
effetti  in  termini  di  indebitamento  netto  e  di  fabbisogno   a
1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a  481.170.390  euro  per  l'anno
2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro  per
l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno  2022,  a  3.551.176.417
euro per l'anno 2023, a  1.731.600.000  euro  per  l'anno  2024  e  a
1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni  dal  2025,  al  2027,  si
provvede:
  a) quanto a 589.305.117 euro per  l'anno  2018,  che  aumentano  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto a  818.805.117  euro  per
l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019,  mediante  riduzione
delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e  ai
programmi di spesa degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  come
indicate nell'elenco 1 allegato  al  presente  decreto.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  a
rendere  indisponibili  le  suddette  somme.   Entro   venti   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri
competenti, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei
pertinenti  stati  di  previsione  della  spesa,  fermo  restando  il
conseguimento  dei  risparmi  di  spesa  realizzati  in  termini   di
indebitamento  netto  della  pubblica  amministrazione.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
  b) quanto 150 milioni euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle
somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   ai   sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
  c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018,  mediante  utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.
30,  destinati  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare per una quota di  35  milioni  e  al  Ministero
dello sviluppo  economico  per  una  quota  di  35  milioni,  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   che   restano   acquisite
definitivamente all'erario. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo
19 del citato decreto legislativo n. 30  del  2013  dispongono  negli
esercizi successivi gli opportuni conguagli, al  fine  di  assicurare
complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel  predetto
articolo  19  e  del  vincolo  di  destinazione  a  investimenti  con
finalita'  ambientali  derivante  dalla  direttiva   2009/29/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
  d)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla
legge 17 agosto 1957, n. 848. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della   cooperazione   internazionale   provvede   agli   adempimenti
eventualmente  necessari,  anche  sul   piano   internazionale,   per
rinegoziare i  termini  dell'accordo  internazionale  concernente  la
determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite,  per
un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018;
  e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante  le  somme
di cui all'articolo 7, comma 6, del  ((  decreto  legge  30  dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 26, ))  iscritte  nel  conto  dei  residui  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare che sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  e
restano acquisite all'erario;
  f)  quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
  g) quanto a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000  euro
per  l'anno  2020,  a  2.512.800.000  euro   per   l'anno   2021,   a
2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro  per  l'anno
2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024  e  a  1.689.600.000  euro
annui a  decorrere  dall'anno  2025,  che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto a  41.225.000  di  euro  per  l'anno
2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a  2.585.752.875  euro  per
l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno  2021,  a  3.444.868.857
euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023,  mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dal presente decreto;
  h)  quanto  a   23.943.052   euro   per   l'anno   2018,   mediante
corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel  conto  dei  residui
del fondo di conto capitale dello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'articolo  49,  comma  2,
lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che  sono  versate,
nell'anno 2018,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  restano
acquisite all'erario;
  i) quanto a 16,614  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
utilizzo   delle   somme    relative    ai    rimborsi    corrisposti
dall'organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  quale  corrispettivo  di
prestazioni  rese  dalle  Forze  armate  italiane  nell'ambito  delle
operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8,  comma  11,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla  data  di
entrata  in  vigore,  del  presente  decreto-legge  non  sono  ancora
riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della  legge  21
luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all'entrata del  bilancio
dello Stato;
  l) quanto a 300 milioni per  l'anno  2018  mediante  riduzione  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
  m) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa  al  Fondo  per  le  esigenze
indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge  n.  190
del  2014,  accantonate  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni  di  euro  per
l'anno  2018,  sono  rese  disponibili  a  seguito   della   modifica
intervenuta del  trattamento  contabile  ai  fini  dell'indebitamento
netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A e
di Veneto Banca S.p.A.
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa.
                           (( Art. 26-bis

Clausola di salvaguardia per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
                          province autonome

  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e  con  le  relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. ))
                               Art. 27

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 
Elenco 1

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
|                                     |--------------|--------------|
|                                     |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA             |   469.700        203.700    |
| E DELLE FINANZE                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  |     9.000          6.000    |
|                                     |                             |
| MINISTERO DEL LAVORO                |    24.034         24.034    |
| E DELLE POLITICHE SOCIALI           |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA           |    11.000          4.000    |
|                                     |                             |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI       |     7.650          7.000    |
| E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,          |    29.000              0    |
| DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA    |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELL'INTERNO              |    17.222          5.000    |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA     |     4.000          4.000    |
| TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE    |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE      |     2.000              0    |
| E DEI TRASPORTI                     |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELLA DIFESA              |    14.000              0    |
|                                     |                             |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  |     1.000              0    |
| ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |                             |
|                                     |                             |
| MINISTERO PER I BENI                |       700             40    |
| E LE ATTIVITA' CULTURALI            |                             |
|                                     |                             |
|                              Totale |   589.305        253.774    |
|=====================================|==============|==============|

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA             |   469.700        203.700    |
| E DELLE FINANZE                     |                             |
|                                     |                             |
| 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)|    28.000         28.000    |
|                                     |                             |
|   3.1 Partecipazione italiana alle  |    28.000         28.000    |
|       politiche di bilancio in      |                             |
|       ambito UE (10)                |                             |
|                                     |                             |
| 7 Competitivita' e sviluppo delle   |    10.000          10.000   |
|   imprese (11)                      |                             |
|                                     |                             |
| 7.1 Incentivi alle imprese per      |    10.000         10.000    |
|     interventi di sostegno (8)      |                             |
|                                     |                             |
| 14 Diritti sociali, politiche       |    50.000              0    |
|    sociali e famiglia (24)          |                             |
|                                     |                             |
| 14.3 Sostegno in favore di          |    50.000              0    |
|      pensionati di guerra ed        |                             |
|      assimilati, perseguitati       |                             |
|      politici e razziali (11)       |                             |
|                                     |                             |
| 21   Debito pubblico (34)           |    20.000              0    |
|                                     |                             |
| 21.1 Oneri per il servizio del      |    20.000              0    |
|      debito statale (1)             |                             |
|                                     |                             |
| 22 Servizi istituzionali e generali |     1.000              0    |
|    delle amministrazioni            |                             |
|    pubbliche (32)                   |                             |
|                                     |                             |
| 22.5 Servizi per le pubbliche       |     1.000              0    |
|      amministrazioni nell'area degli|                             |
|      acquisti e del trattamento     |                             |
|      economico del personale (7)    |                             |
|                                     |                             |
| 23 Fondi da ripartire (33)          |   360.700        165.700    |
|                                     |                             |
| 23.1 Fondi da assegnare (1)         |   240.700        165.700    |
|                                     |                             |
| 23.2 Fondi di riserva e speciali (2)|   120.000              0    |
|=====================================|=============================|

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  |     9.000          6.000    |
|                                     |                             |
| 1 Competitivita' e sviluppo delle   |     3.000          2.000    |
|   imprese (11)                      |                             |
|                                     |                             |
| 1.1 Promozione e attuazione di      |     2.000          2.000    |
|     politiche di sviluppo,          |                             |
|     competitivita' e innovazione,   |                             |
|     di responsabilita' sociale      |                             |
|     d'impresa e movimento           |                             |
|     cooperativo (5)                 |                             |
|                                     |                             |
| 1.3 Incentivazione del sistema      |     1.000              0    |
|     produttivo (7)                  |                             |
|                                     |                             |
| 2 Regolazione dei mercati (12)      |     1.000          1.000    |
|                                     |                             |
| 2.1 Vigilanza sui mercati e sui     |     1.000          1.000    |
|     prodotti, promozione della      |                             |
|     concorrenza e tutela dei        |                             |
|     consumatori (4)                 |                             |
|                                     |                             |
| 3 Commercio internazionale ed       |     3.000          3.000    |
|   internazionalizzazione del        |                             |
|   sistema produttivo (16)           |                             |
|                                     |                             |
| 3.2 Sostegno all'internazionalizza- |     3.000          3.000    |
|     zione delle imprese e           |                             |
|     promozione del made in Italy (5)|                             |
|                                     |                             |
| 4 Energia e diversificazione delle  |     1.000              0    |
|   fonti energetiche (10)            |                             |
|                                     |                             |
| 4.3 Innovazione, regolamentazione   |     1.000              0    |
|     tecnica, gestione e controllo   |                             |
|     delle risorse del sottosuolo (8)|                             |
|                                     |                             |
| 7 Servizi istituzionali e generali  |     1.000              0    |
|   delle amministrazioni             |                             |
|   pubbliche (32)                    |                             |
|                                     |                             |
| 7.1 Indirizzo politico (2)          |     1.000              0    |
|=====================================|=============================|

   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

|=====================================|=============================|
| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DEL LAVORO                |    24.034         24.034    |
| E DELLE POLITICHE SOCIALI           |                             |
|                                     |                             |
| 1 Politiche per il lavoro (26)      |    19.034         19.034    |
|                                     |                             |
| 1.2 Coordinamento e integrazione    |    19.034         19.034    |
|     delle politiche del lavoro e    |                             |
|     delle politiche sociali,        |                             |
|     innovazione e coordinamento     |                             |
|     amministrativo (7)              |                             |
|                                     |                             |
| 3 Diritti sociali, politiche sociali|     5.000          5.000    |
|   e famiglia (24)                   |                             |
|                                     |                             |
|                                     |                             |
| 3.1 Terzo settore (associazionismo, |     5.000          5.000    |
|     volontariato, Onlus e formazioni|                             |
|     sociali) e responsabilita'      |                             |
|     sociale delle imprese e delle   |                             |
|     organizzazioni (2)              |                             |
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   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

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| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA           |    11.000          4.000    |
|                                     |                             |
| 1 Giustizia (6)                     |    10.000          4.000    |
|                                     |                             |
| 1.1 Amministrazione                 |     4.000          4.000    |
|     penitenziaria (1)               |                             |
|                                     |                             |
| 1.2 Giustizia civile e penale (2)   |     6.000              0    |
|                                     |                             |
| 2 Servizi istituzionali e generali  |     1.000              0    |
|   delle amministrazioni             |                             |
|   pubbliche (32)                    |                             |
|                                     |                             |
| 2.1 Indirizzo politico (2)          |     1.000              0    |
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   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

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| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI       |     7.650          7.000    |
| E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |                             |
|                                     |                             |
| 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)|     7.650          7.000    |
|                                     |                             |
| 1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)  |     5.000          5.000    |
|                                     |                             |
| 1.6 Italiani nel mondo e politiche  |     2.000          2.000    |
|     migratorie (8)                  |                             |
|                                     |                             |
| 1.7 Promozione del sistema Paese (9)|       650              0    |
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   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

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| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,          |    29.000              0    |
| DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA    |                             |
|                                     |                             |
| 1 Istruzione scolastica (22)        |    14.000              0    |
|                                     |                             |
| 1.6 Istruzione del primo ciclo (17) |     8.000              0    |
|                                     |                             |
| 1.7 Istruzione del secondo          |     3.000              0    |
|     ciclo (18)                      |                             |
|                                     |                             |
| 1.8 Reclutamento e aggiornamento    |     3.000              0    |
|     dei dirigenti scolastici e del  |                             |
|     personale scolastico            |                             |
|     per l'istruzione (19)           |                             |
|                                     |                             |
| 2 Istruzione universitaria e        |    15.000              0    |
|   formazione post-universitaria (23)|                             |
|                                     |                             |
| 2.3 Sistema universitario           |    15.000              0    |
|     e formazione post-universitaria |                             |
|    (3)                              |                             |
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   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

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| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'INTERNO              |    17.222          5.000    |
|                                     |                             |
| 2 Relazioni finanziarie con le      |    17.222          5.000    |
|   autonomie territoriali (3)        |                             |
|                                     |                             |
| 2.3 Elaborazione, quantificazione e |    17.222          5.000    |
|     assegnazione delle risorse      |                             |
|     finanziarie da attribuire agli  |                             |
|     enti locali (10)                |                             |
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   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

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| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'AMBIENTE             |     4.000          4.000    |
| E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO       |                             |
| E DEL MARE                          |                             |
|                                     |                             |
| 1 Sviluppo sostenibile e tutela del |     4.000          4.000    |
|   territorio e dell'ambiente (18)   |                             |
|                                     |                             |
| 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e|       500            500    |
|     attivita' internazionali e danno |                             |
|     ambientale (5)                  |                             |
|                                     |                             |
| 1.5 Gestione delle risorse idriche, |     3.000          3.000    |
|     tutela del territorio           |                             |
|     e bonifiche (12)                |                             |
|                                     |                             |
| 1.6 Tutela e conservazione della    |       500            500    |
|     fauna e della flora,            |                             |
|     salvaguardia della              |                             |
|     biodiversita' e dell'ecosistema |                             |
|     marino (13)                     |                             |
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   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

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| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE      |     2.000              0    |
| E DEI TRASPORTI                     |                             |
|                                     |                             |
| 1 Infrastrutture pubbliche          |       500              0    |
|   e logistica (14)                  |                             |
|                                     |                             |
| 1.4 Opere strategiche, edilizia     |       500              0    |
|     statale ed interventi speciali  |                             |
|     e per pubbliche calamita' (10)  |                             |
|                                     |                             |
| 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo |     1.500              0    |
|   dei sistemi di trasporto (13)     |                             |
|                                     |                             |
| 2.1 Sviluppo e sicurezza della      |     1.500              0    |
|     mobilita' stradale (1)          |                             |
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   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

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| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLA DIFESA              |    14.000              0    |
|                                     |                             |
| 3 Servizi istituzionali e generali  |    14.000              0    |
|   delle amministrazioni             |                             |
|   pubbliche (32)                    |                             |
|                                     |                             |
| 3.2 Servizi e affari generali       |    11.000              0    |
|     per le amministrazioni          |                             |
|     di competenza (3)               |                             |
|                                     |                             |
| 3.3 Interventi non direttamente     |     3.000              0    |
|     connessi con l'operativita'     |                             |
|     dello Strumento Militare (6)    |                             |
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   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

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| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  |     1.000              0    |
| ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |                             |
|                                     |                             |
| 1 Agricoltura, politiche            |       500              0    |
|   agroalimentari e pesca (9)        |                             |
|                                     |                             |
| 1.3 Politiche competitive, della    |       500              0    |
|     qualita' agroalimentare, della  |                             |
|     pesca, dell'ippica e mezzi      |                             |
|     tecnici di produzione (6)       |                             |
|                                     |                             |
| 2 Servizi istituzionali e generali  |       500              0    |
|   delle amministrazioni             |                             |
|   pubbliche (32)                    |                             |
|                                     |                             |
| 2.1 indirizzo politico (2)          |       500              0    |
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   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
                        (migliaia di Euro)

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| Ministero                           |            2018             |
| Missione                            |--------------|--------------|
| Programma                           |  RIDUZIONI   |     di cui   |
|                                     |              |predeterminate|
|                                     |              |    per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO PER I BENI                |       700             40    |
| E LE ATTIVITA' CULTURALI            |                             |
|                                     |                             |
| 1 Tutela e valorizzazione dei beni  |       140             40    |
|   e attivita' culturali             |                             |
|   e paesaggistici (21)              |                             |
|                                     |                             |
| 1.4 Tutela e valorizzazione dei     |       140             40    |
|     beni archivistici (9)           |                             |
|                                     |                             |
| 3 Turismo (31)                      |       560              0    |
|                                     |                             |
| 3.1 Sviluppo e competitivita'       |       560              0    |
|     del turismo (1)                 |                             |
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