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mercoledì 19 dicembre 2018
LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (18G00162) (GU n.293 del 18-12-2018) Vigente al: 19-12-2018
LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria. (18G00162)
(GU n.293 del 18-12-2018)
Vigente al: 19-12-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 dicembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119
All'articolo 1 e' premesso il seguente:
«Art. 01 (Modifica della soglia di accesso all'interpello sui
nuovi investimenti). - 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: "di ammontare non
inferiore a trenta milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"di ammontare non inferiore a venti milioni di euro".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle istanze di
interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019».
All'articolo 1, comma 7, al secondo periodo, le parole: «commi 2,
3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4» e dopo il secondo
periodo sono inseriti i seguenti: «Le rate successive alla prima
devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il
versamento della prima rata».
All'articolo 2:
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "31 dicembre
2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"»;
al comma 3, dopo le parole: «del medesimo decreto» e «del
citato decreto» e' inserita la seguente: «legislativo».
All'articolo 3:
al comma 1, alinea, le parole da: «, in unica» fino a
«importo,» sono soppresse;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e' effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e
la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento
delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione,
scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le
restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio,
il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020»;
al comma 10, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015»;
al comma 14, alinea, le parole: «comma 1, lettere a) e b)» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
dopo il comma 14 e' inserito il seguente:
«14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non
superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della
definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti
interessi»;
dopo il comma 24 e' inserito il seguente:
«24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel
caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate
differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31
luglio 2019».
All'articolo 5, comma 1, lettera f), le parole: «regolamento (UE)
n. 609/14» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE, Euratom)
n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014».
All'articolo 6:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la
controversia puo' essere definita con il pagamento del 90 per cento
del valore della controversia»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «della meta'» sono sostituite dalle
seguenti: «del 40 per cento»;
alla lettera b), le parole: «di un quinto» sono sostituite
dalle seguenti: «del 15 per cento»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque
di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle
entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di
atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta,
secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto
annullata.
2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di
cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti
soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere
definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del
valore della controversia»;
al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del
presente decreto»;
al comma 16, dopo le parole: «in cui e' parte il medesimo ente»
sono aggiunte le seguenti: «o un suo ente strumentale».
All'articolo 7:
il comma 1 e' soppresso;
al comma 2, alinea, le parole: «I soggetti di cui al comma 1
possono altresi' avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «Le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data
del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI
possono avvalersi».
All'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «29 dicembre 2014,» sono
inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2014,».
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Irregolarita' formali). - 1. Le irregolarita', le
infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura
formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile
ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul
pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono
essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro
200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 e' eseguito in due
rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme
dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarita' od
omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione
o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di
collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non puo' essere esperita dai contribuenti per
l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o
detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre
2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al
comma 1 gia' contestate in atti divenuti definitivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
9. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.
10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2020, e' destinata ad incrementare, per la medesima
annualita', l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1091
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede,
quanto a 101,67 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dai commi da 1 a 8 e, quanto a 130 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. Sono erogati in via prioritaria i rimborsi relativi a
versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute,
richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai soggetti
autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'adozione del
sistema informatizzato di controllo di cui all'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio,
non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
rilasciata per la gestione di un deposito fiscale avente un parco
serbatoi di stoccaggio di capacita' non inferiore ai valori stabiliti
dal comma 3 del medesimo articolo 23. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano per i rimborsi erogabili a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e comunque entro il limite complessivo di 10
milioni di euro annui per ciascun soggetto».
Nel capo I del titolo I, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di sanzioni per assegni
senza clausola di non trasferibilita'). - 1. All'articolo 63 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
"1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di
cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000
euro, l'entita' della sanzione minima e' pari al 10 per cento
dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La
disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le
circostanze di minore gravita' della violazione, accertate ai sensi
dell'articolo 67".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto».
All'articolo 10:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
altresi' esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che
hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno
conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un
importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo
d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita'
commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000,
assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o
committente soggetto passivo d'imposta".
02. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a
contratti di sponsorizzazione e pubblicita' in capo a soggetti di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato,
sono adempiuti dai cessionari»;
al comma 1, le parole: «e' inserito il seguente» sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le
parole: «del periodo successivo.» sono aggiunte le seguenti: «Per i
contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta
sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche
di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non
puo' avvalersi di soggetti terzi."».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di
fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). - 1. Per il
periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei
relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema
tessera sanitaria.
Art. 10-ter (Specifiche disposizioni in tema di fatturazione
elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica
utilita'). - 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente:
"6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilita',
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture
elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti
passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti
di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche
che non operano nell'ambito di attivita' d'impresa, arte e
professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per
le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali
con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005
e dei quali non e' stato possibile identificare il codice fiscale
anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti
dall'Agenzia delle entrate"».
All'articolo 15, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Semplificazioni amministrative e contabili). - 1. A
partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito di un programma di
assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le
fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni
transfrontaliere nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti
telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di
tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in
apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le
bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.
2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di
intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia
delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati
proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a),
viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i
soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita'
di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
articolo"».
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni di armonizzazione in tema di
fatturazione elettronica). - 1. All'articolo 1, comma 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni
destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse,
nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al
cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di
armonizzare tali modalita' con le regole tecniche del processo di
fatturazione elettronica tra privati"».
Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 16-bis (Servizi accessori alla digitalizzazione della
giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal
Ministero della giustizia). - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 3
maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
giugno 2016, n. 119, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi
di cui al presente decreto, per la progressiva implementazione e
digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed
informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con le
linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, puo' avvalersi, per i servizi accessori alla
digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi
informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse
generale, la societa' provvede, tramite Consip S.p.A.,
all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti".
Art. 16-ter (Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia
S.p.A.). - 1. All'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° dicembre 2016, n. 225, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
". I servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia
S.p.A. continuano ad essere forniti dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
Art. 16-quater (Disposizioni in materia di accesso all'archivio
dei rapporti finanziari). - 1. Al fine di rafforzare le misure volte
al contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per
la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni";
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo
restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono
altresi' utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime
finalita', anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate,
nonche' dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di
impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione
fiscale.";
c) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"La relazione contiene anche i risultati relativi all'attivita'
svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al
comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate
secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di
finanza".
Art. 16-quinquies (Disposizioni in materia di attivita' ispettiva
nei confronti dei soggetti di medie dimensioni). - 1. All'articolo 24
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
"2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei
contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilita' ne'
a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza
realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla base di
analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati
nonche' di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli
ordinari poteri istruttori e d'indagine".
Art. 16-sexies (Disposizioni in materia di scambio automatico di
informazioni). - 1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta,
alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attivita' di
controllo tributario o per finalita' di analisi del rischio di
evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle
informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' su quelle ricevute
nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalita'
fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15
febbraio 2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il Corpo
della guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la
definizione dei termini e delle modalita' di comunicazione degli
elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza
con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione
amministrativa tra Stati nel settore fiscale.
Art. 16-septies (Disposizioni di semplificazione in materia di
provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie). -
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del
credito erariale e a sostegno delle relative procedure di
riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate
dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai
processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti,
dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale
dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le
proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione
tributaria provinciale, nonche' al comandante provinciale
richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento
dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia
delle entrate.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza
fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini
dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al
presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, e'
interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis"».
Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonche' di contrasto all'evasione fiscale».
All'articolo 17:
al comma 1, lettera c), il capoverso 6-quater e' sostituito dal
seguente:
«6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema
tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica
e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati
fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere
utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per finalita'
istituzionali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di
protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di
cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonche' le
modalita' tecniche di trasmissione»;
al comma 1, lettera c), capoverso 6-quinquies, quarto periodo,
le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«della presente disposizione»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la deroga di cui all'articolo 7,
comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica
anche ai registri di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
al comma 2, alinea, la parola: «decorre» e' sostituita dalla
seguente: «decorrere».
All'articolo 18:
al comma 1, lettera c), capoverso 544, la parola:
«disciplinante» e' sostituita dalla seguente: «disciplinate»;
al comma 2, le parole: «dell'articolo 25» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 26»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del
Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare
donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante
l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il
patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle
lotterie filantropiche e' destinato ad alimentare i fondi dei citati
enti per la realizzazione di progetti sociali.
2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sono disciplinate le modalita' tecniche di
attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, prevedendo, in
particolare, le modalita' di estrazione e di controllo. La vincita e'
costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale,
tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con
relativo riconoscimento pubblico».
All'articolo 19, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti
segni di interpunzione: «".».
All'articolo 20:
al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 70-duodecies, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente:
"6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei
soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo
70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le
societa' partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica
anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da
un soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del
perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di
tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non
puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al
presente comma"»;
al comma 2, dopo le parole: «n. 385» il segno di interpunzione:
«"» e' soppresso ed e' aggiunto il seguente periodo: «La
dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dal 1°
luglio 2019 se presentata dai partecipanti ad un Gruppo Bancario di
cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, previa sottoscrizione del contratto di
coesione di cui al medesimo articolo 37-bis, successivamente al 31
dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 33, la parola: "2018" e' sostituita dalla seguente: "2019".
2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano
all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai
soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la
sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a
1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota
minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio
purche' la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro. Ai
fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e
delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti».
Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 20-bis (Sistemi di tutela istituzionale). - 1. Al fine di
tutelare la solidita' del credito cooperativo preservando l'autonomia
gestionale e giuridica dei singoli enti creditizi, al testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis,
comma 1-bis";
b) all'articolo 37-bis, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le medesime banche hanno la facolta' di adottare,
in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo,
sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013".
Art. 20-ter (Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa). -
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Vigilanza sulle
banche di credito cooperativo, sulle societa' di mutuo soccorso e
sulle societa' capogruppo dei gruppi bancari cooperativi";
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'autorita' governativa assoggetta anche le societa' capogruppo dei
gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a controlli finalizzati a
verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo
risulti coerente con le finalita' mutualistiche delle banche di
credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformita', la
Banca d'Italia, su segnalazione dell'autorita' governativa, puo'
assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare
entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, adotta disposizioni per l'attuazione del presente
comma definendo modalita', soggetti abilitati e modelli di verbale".
Art. 20-quater (Disposizioni in materia di sospensione temporanea
delle minusvalenze nei titoli non durevoli). - 1. I soggetti che non
adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare
i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio
in base al loro valore di iscrizione cosi' come risultante
dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziche' al
valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le
perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari,
puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al comma 1 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, che ne disciplina
altresi' le modalita' applicative. Le imprese applicano le
disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con la
struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio
assicurativo.
3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori di
mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto
del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo
inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata
utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili
o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
Art. 20-quinquies (Modifiche all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116). - 1.
All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
"1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia
delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari,
l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli
infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale
dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva
la procedura per la corresponsione della somma assicurata al
beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario ove non
espressamente indicato nella polizza. Le imprese di assicurazione
riferiscono all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), entro il 31 marzo dell'anno successivo, sui pagamenti
effettuati ai beneficiari.
1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), verificano, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con
l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente
necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali
di cui all'articolo 2. In caso di corrispondenza tra il codice
fiscale del titolare del rapporto contrattuale e persona deceduta,
l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo
indirizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque
conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad
impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.
1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per quanto di competenza,
riscontrano periodicamente che le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6),
abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis e 1-ter. A tal
fine possono essere attivate opportune modalita' di cooperazione,
anche informatica, tra le predette autorita' e l'Agenzia delle
entrate.
1-quinquies. A seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso
degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore
dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR e la consultano
obbligatoriamente almeno una volta all'anno.
1-sexies. La violazione degli obblighi di cui al comma 1-bis e'
punita con le sanzioni previste dal capo II del titolo XVIII del
codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209. La violazione degli obblighi di cui al comma
1-ter e' sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli articoli 144,
comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater e 145 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 195 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58"».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis (Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). - 1.
All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La
riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non si
applica ai contratti di servizio affidati in conformita' alle
disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti".
Art. 21-ter (Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172). - 1.
All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "potranno anche avvalersi"
sono inserite le seguenti: "nel ruolo di concessionario"».
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis (Disposizioni in materia di Autorita' di sistema
portuale). - 1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: "e dello Stretto" sono
soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente:
"q-bis) dello Stretto";
c) al comma 14, la parola: "ridotto" e' sostituita dalla
seguente: "modificato".
2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6) e' sostituito dal seguente:
"6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO
MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e
nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti
di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio
Calabria".
3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ipotesi in cui
i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza
territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra
regione, il presidente del Comitato di indirizzo e' individuato nel
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale che ha sede nella
regione in cui e' istituita la ZES".
Art. 22-ter (Proroga di adempimenti in materia di opere
pubbliche). - 1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, le parole: "dell'effettiva" sono sostituite
dalle seguenti: "successivo all'effettiva".
Art. 22-quater (Disposizioni in materia di transazioni con le
aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica). - 1.
Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la sola
sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto».
All'articolo 23:
al comma 1, lettera b), le parole: «a mediante» sono sostituite
dalla seguente: «mediante»;
al comma 3, le parole: «sui c/c» sono soppresse;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie
per l'incentivazione del trasporto delle merci sono incrementate di 5
milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure in materia di
trasporto delle merci».
Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis (Disposizioni urgenti in materia di circolazione). -
1. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria
e' raddoppiata";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue altresi' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi,
in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato
il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo
202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il
veicolo con il quale e' stata commessa la violazione non e'
immediatamente restituito ma e' sottoposto alla sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque
giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II,
decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La
restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al pagamento
delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il
sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti,
limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il
proprietario del veicolo";
c) al comma 3, le parole: "ad un quarto", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "alla meta'".
2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine,
il seguente capoverso: "Art. 193, comma 2 - 5".
Art. 23-ter (Misure per potenziare gli investimenti in reti a
banda ultralarga). - 1. Al fine di potenziare gli investimenti in
reti a banda ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la
diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di
cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245
definitivo/2, del 26 agosto 2010, ed assicurare in tal modo la
crescita digitale del Paese, al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: "un'effettiva concorrenza"
sono inserite le seguenti: ", anche in relazione al livello di
autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete
dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di
mercato," e dopo le parole: "di determinati prodotti di accesso,"
sono inserite le seguenti: "ivi comprese le possibili inefficienze
derivanti dalla eventuale duplicazione di investimenti in
infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga,";
2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "prospettive di
concorrenza" e' inserita la seguente: "sostenibile" e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", anche in relazione al livello di
autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete
dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di
mercato";
3) al comma 4, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione";
4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Nell'ambito del procedimento di imposizione,
mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di cui al comma 5,
l'Autorita' puo' altresi' indicare uno schema di eventuale
aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso
appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non
verticalmente integrato e wholesale, appartenente a una proprieta'
diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da
operatori di rete verticalmente integrati, volto a massimizzare lo
sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e
avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie disponibili,
comunque in grado di fornire connessioni stabili anche tenuto conto
delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di
investimenti. In caso di attuazione dello schema da parte degli
operatori, l'Autorita' determina gli adeguati meccanismi incentivanti
di remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 50-ter,
comma 4-bis";
b) all'articolo 50-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti
efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga,
qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso
appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione
volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non
verticalmente integrato e appartenente a una proprieta' diversa o
sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di
rete verticalmente integrati, l'Autorita', nell'imporre, modificare o
revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati
meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito,
tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati
in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei
soggetti giuridici coinvolti e delle migliori pratiche regolatorie
europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete".
Art. 23-quater (Disposizioni per la promozione delle politiche
per la famiglia). - 1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni
figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con
riferimento a tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al
compimento del primo anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso
nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio
successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31
dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo e'
aumentato del 20 per cento.
2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori
oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, inviando relazioni
mensili al Ministro per la famiglia e le disabilita', al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di
240 milioni di euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la
famiglia e le disabilita', del lavoro e delle politiche sociali e
della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo
dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per
consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle
relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti
progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e
terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per
l'anno 2020, 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura di
carattere scientifico (IRCCS) della "Rete oncologica" del Ministero
della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie
antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro agli IRCCS della "Rete
cardiovascolare" del Ministero della salute impegnati nei programmi
di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri
di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente
decreto.
5. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, ai fini
dell'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio
dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante
l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture
tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per
l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo
47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli
oneri di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del
presente decreto».
Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis (Gestione della contabilita' speciale unica della
Difesa). - 1. Al libro nono, titolo II, capo II, sezione III, del
codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2195-ter e' aggiunto il seguente:
"Art. 2195-quater (Contabilita' speciale unica della Difesa). -
1. Per la gestione della contabilita' speciale unica del Ministero
della difesa istituita ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, la Direzione di amministrazione
interforze e' ridenominata Direzione di amministrazione generale
della Difesa, e' collocata nell'ambito dello Stato maggiore della
difesa e, per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla
rendicontazione e al controllo, si avvale delle esistenti direzioni
di amministrazione delle Forze armate.
2. In quanto compatibili, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in materia di contabilita' speciali di cui agli
articoli da 498 a 507, 508, commi 1, 3, 4 e 5, 509, da 511 a 514,
521, 522 e 524 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo
l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Art. 24-ter (Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117). - 1. All'articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore, di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole:
"delle spese effettivamente sostenute e documentate" sono aggiunte le
seguenti: ", salvo che tale attivita' sia svolta quale attivita'
secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6".
2. All'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "non commerciali di cui all'articolo
79, comma 5," sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5";
c) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore
degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento
sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di
Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi
titoli";
d) il comma 15 e' abrogato.
3. All'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del
2017, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 si considerano non
commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i
relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due
periodi d'imposta consecutivi".
4. All'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n.
117 del 2017, al secondo periodo, le parole: "in denaro" sono
soppresse.
5. All'articolo 101, comma 10, del citato decreto legislativo n.
117 del 2017, le parole: "articoli 77, comma 10" sono sostituite
dalle seguenti: "articoli 77, 79, comma 2-bis".
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in
0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 0,16
milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno
2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del
citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e, quanto a 1,75 milioni
di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del
medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017.
Art. 24-quater (Fondo per gli investimenti delle regioni e delle
province autonome colpite da eventi calamitosi). - 1. Al fine di far
fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi
nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, e' istituito presso
il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con
una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di
50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato alle esigenze per
investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di cui al presente articolo, in particolare nei settori di
spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la
sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto
idrogeologico.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con i Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019
sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun
settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a
ciascun beneficiario e le modalita' di utilizzo, di monitoraggio,
anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita'
di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 474,6
milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero, e, quanto a 461,6 milioni di euro per l'anno
2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 9, commi da 1 a 8».
Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-bis (Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori
delle aree di Termini Imerese e di Gela). - 1. Con esclusivo
riferimento alle aree di crisi industriale complessa di Termini
Imerese e di Gela, le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano ai lavoratori che
alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di mobilita'
in deroga.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le
risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni
con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017.
Art. 25-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori
occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale
complessa). - 1. Il trattamento di mobilita' in deroga di cui
all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno
cessato o cessano la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre
2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano
contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in
un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla fruizione del
trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte
con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
3. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di euro per l'anno 2019, si
provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 25-quater (Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno
del caporalato). - 1. Allo scopo di promuovere la programmazione di
una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e
del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Tavolo
operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", di seguito
denominato "Tavolo". Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali o da un suo delegato, e' composto da
rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della
giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del
Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del Tavolo
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore
nonche' delle organizzazioni del Terzo settore.
2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore
a quindici. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonche' eventuali
forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del
lavoro agricolo di qualita'.
3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e puo'
essere prorogato per un ulteriore triennio.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo
si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle
ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita e non da'
diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennita' o
emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e
di soggiorno.
6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi
in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 45 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli
interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per
le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono
trasferiti, per le medesime finalita', dal Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito del programma "Flussi migratori per
motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone
immigrate" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti". La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento
del Tavolo e' a valere sul Fondo nazionale per le politiche
migratorie.
Art. 25-quinquies (Completamento della ricostruzione nei
territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e
dell'agroindustria). - 1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole
ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4,
sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo
beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti
in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi.
Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il
credito di imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca
finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi
dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente necessarie alla
gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti
correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili
sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di
scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e
comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la
data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data
antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in
tutto o in parte, con provvedimento delle autorita' competenti, sono
restituite in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con
l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche in
compensazione del credito di imposta gia' maturato".
Art. 25-sexies (Finanziamento di specifici obiettivi connessi
all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza). - 1.
All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, le parole: "accantonata per l'anno 2017" sono sostituite
dalle seguenti: "accantonata per gli anni 2017 e 2018" e dopo le
parole: "Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017" sono inserite
le seguenti: "e per l'anno 2018".
2. Per l'anno 2018 il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 18
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 25-septies (Disposizioni in materia di commissariamenti
delle regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore
sanitario). - 1. All'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' soppresso;
b) al secondo periodo, le parole: "per le medesime regioni"
sono sostituite dalle seguenti: "per le regioni commissariate ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222".
2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, al primo periodo, le parole: "e successive
modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222,";
b) nell'alinea, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
dal seguente: "Il commissario ad acta deve possedere qualificate e
comprovate professionalita' nonche' specifica esperienza di gestione
sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o
direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con
quella sanitaria ovvero di particolare complessita', anche sotto il
profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della
legalita'.";
c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) il comma 84-bis e' abrogato".
3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma
569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli
incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio
dei ministri provvede entro novanta giorni, secondo la procedura di
cui all'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia
determinata l'incompatibilita' del commissario, il quale resta
comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta.
Art. 25-octies (Misure per il rilancio di Campione d'Italia). -
1. Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e' nominato un Commissario straordinario
incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per
l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della
casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia.
2. Il Commissario, al fine di superare la crisi
socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli
enti locali e territoriali della regione Lombardia nonche' con
operatori economici e predispone, entro quarantacinque giorni, un
piano degli interventi da realizzare.
3. Per lo svolgimento dell'incarico, al Commissario non spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
4. L'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' sostituito dal seguente:
"Art. 188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli
d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
Comune di Campione d'Italia, nonche' i redditi di lavoro autonomo di
professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti
in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in
Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui
all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
2. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali,
dalle societa' di persone e da societa' ed enti di cui all'articolo
73, comma 1, lettere a), b) e c), iscritti alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale
operativa, o un'unita' locale, nel Comune di Campione d'Italia,
prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia, sono
computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma
2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui
l'attivita' sia svolta anche al di fuori del territorio del Comune di
Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui
e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo
sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita
contabilita' separata. Le spese e gli altri componenti negativi
relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio
dell'attivita' svolta nel Comune di Campione d'Italia e al di fuori
di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato
comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del Comune di
Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e
degli altri proventi.
3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro
debito d'imposta in euro.
4. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei
registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia'
residenti nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al
presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo al
netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento
calcolata per i redditi in franchi svizzeri, in base a quanto
previsto ai commi 1 e 2, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
Ai fini della determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti
nel Comune di Campione d'Italia si applicano le disposizioni di cui
al comma 2, secondo e terzo periodo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo".
5. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il valore della produzione netta in franchi svizzeri,
determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attivita'
esercitate nel Comune di Campione d'Italia, e' computato in euro
sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente del 30
per cento. Al valore della produzione netta espresso in euro si
applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in
base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento minimo
di euro 26.000.
3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita'
anche al di fuori del territorio del Comune di Campione d'Italia, ai
fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta
per cui e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma
3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo".
6. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: "inferiore al 20 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "inferiore al 30 per cento".
7. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 6, pari a euro 7,4
milioni per l'anno 2019, a euro 11,33 milioni per l'anno 2020 ed a
euro 10,53 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a
7,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 11,33 milioni di euro per
l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8, e, quanto
a 10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 25-novies (Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di
denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di
cui all'articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e' istituita
un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle
transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea da istituti di pagamento di cui all'articolo
114-decies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro,
come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta e' dovuta in misura
pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione
effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita la
Banca d'Italia, emana uno o piu' provvedimenti per determinare le
modalita' di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma
1.
3. Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, i
trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali,
effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea sono
perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che
consentono la piena tracciabilita' dei flussi.
Art. 25-decies (Disposizioni in materia di imposte di consumo ai
sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). - 1.
All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, il comma 1 e' abrogato.
2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: "prodotti di cui ai commi
1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti di cui al comma
1-bis";
b) al comma 4, le parole: "prodotti di cui al comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "prodotti di cui al comma 1-bis";
c) al comma 5, le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis,
contenenti o meno nicotina" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti
di cui al comma 1-bis";
d) al comma 5-bis, le parole: "sostanze liquide, contenenti o
meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "sostanze liquide di cui al comma 1-bis" e le parole:
"prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"prodotti di cui al comma 1-bis".
3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "pari al cinquanta per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "pari, rispettivamente, al dieci per cento e al
cinque per cento";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Le disposizioni dell'articolo 62-quater del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente
articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Fino al 31
dicembre 2018 continua ad applicarsi la disciplina fiscale
previgente.
5. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "a distanza" sono inserite le seguenti: ",
anche transfrontaliera,";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La vendita a
distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel
territorio nazionale e' consentita solo ai soggetti che siano stati
autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di
prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater,
comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di
attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 25
del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316,
che sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non
contenenti nicotina".
6. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n. 6, dopo le parole: "sigarette elettroniche", ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: "o contenitori di liquido di
ricarica".
7. All'articolo 1, comma 50-bis, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: "in difetto di autorizzazione" sono
sostituite dalle seguenti: "in difetto dell'autorizzazione alla
istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da
inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative norme di
attuazione".
8. All'articolo 2, lettera s), del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n. 6, dopo le parole: "per ricaricare una sigaretta
elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", anche ove vaporizzabile
solo a seguito di miscelazione con altre sostanze".
9. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina
utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove
vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze".
10. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.
6, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"17-bis. Non e' consentita l'immissione sul mercato di prodotti
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette
elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione
con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente
articolo".
11. L'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico, con l'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le
associazioni di categoria del settore delle sigarette elettroniche
maggiormente rappresentative e con gli enti preposti, provvede entro
tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad
istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette
elettroniche e liquidi da inalazione, e relativi sottocodici.
12. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "cinquanta per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "venticinque per cento".
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e
2020 e a 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 8, e 25-novies;
b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 25-undecies (Disposizioni in materia di determinazione del
prezzo massimo di cessione). - 1. All'articolo 31 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente:
"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze
nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di
proprieta' o per la cessione del diritto di superficie, possono
essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla
data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi
abbiano interesse, anche se non piu' titolari di diritti reali sul
bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei
registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in
diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del
corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente
articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche
con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata
residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
decreto di cui al periodo precedente individua altresi' i criteri e
le modalita' per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di
pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili
in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge
17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati";
b) dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente:
"49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai
commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile
non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo
convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso
della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue
con la rimozione dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi
49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di
cessione comporta altresi' la rimozione di qualsiasi vincolo di
natura soggettiva".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli
immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera a),
del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Alla rubrica del titolo II sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e disposizioni in materia sanitaria».
All'articolo 26:
al comma 1, la parola: «1.292.735» e' sostituita dalla seguente:
«1.292,735»;
al comma 3, alinea, le parole: «16, comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «16, comma 6»;
al comma 3, lettera e), le parole: «decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26».
Dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto
speciale e le province autonome). - 1. Le disposizioni del presente
decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119
Testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2018), coordinato
con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 (in questa
stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria.». (18A08143)
(GU n.293 del 18-12-2018)
Vigente al: 18-12-2018
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Capo I
Disposizioni in materia di pacificazione fiscale
(( Art. 01
Modifica della soglia di accesso all'interpello
sui nuovi investimenti
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a trenta milioni
di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di ammontare non
inferiore a venti milioni di euro ».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle istanze di
interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019. ))
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Definizione agevolata dei processi verbali
di constatazione
1. Il contribuente puo' definire il contenuto integrale dei
processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata
in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione
per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di
imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali
e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita'
produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul
valore delle attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore
aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla
predetta data, non e' stato ancora notificato un avviso di
accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate
entro il 31 maggio 2019 con le modalita' stabilite da un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi
di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di
cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione
di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei
maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e
84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a
soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la dichiarazione di cui al comma 1 puo' essere presentata anche dai
soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del
presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori
redditi di partecipazione ad essi imputabili.
5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate,
relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo
d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni
irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31
maggio 2019.
6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al
comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo
114.
7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la
presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione
o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti
rate trimestrali di pari importo. (( Le rate successive alla prima
devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli
interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il
versamento della prima rata. )) E' esclusa la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti
del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica
degli atti relativi alle violazioni constatate.
9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre
2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma
1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono
prorogati di due anni.
10. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente articolo.
Art. 2
Definizione agevolata degli atti del procedimento
di accertamento
1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di
liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di
entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora
impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il
pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte,
senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro
trenta giorni dalla predetta data o, se piu' ampio, entro il termine
di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data
di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti
con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole
imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori,
entro trenta giorni dalla predetta data.
(( 2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « 31 dicembre
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ». ))
3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la
data di entrata in vigore del presente decreto possono essere
perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto ((
legislativo )), con il pagamento, entro il termine di cui
all'articolo 8, comma 1, del citato decreto (( legislativo )),
decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le
sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il
versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i
termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari
importo. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato
perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e
il competente ufficio prosegue le ordinarie attivita' relative a
ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai
commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora
previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo
114.
6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della
procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore
degli altri.
8. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente articolo.
Art. 3
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della
riscossione
1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere
le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive
di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e
interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a
titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella
di pagamento.
(( 2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e' effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la
seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle
somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti
rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di
pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e
il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. ))
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti,
a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per
cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari
a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in
apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo,
entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e
in conformita' alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul
proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il
debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma
1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa
ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che,
dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione
del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della
definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo' integrare, con le
modalita' previste dal comma 5, la dichiarazione presentata
anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da
versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto
esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale e
interessi compresi nei carichi affidati, nonche', ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di
aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti parziali, ha gia' integralmente corrisposto
quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti
della definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di
aderirvi con le modalita' previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi
titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle
somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento
derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di
presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e
ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di
presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto
con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini di cui agli
articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
(( f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. ))
11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza
di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere
effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione
e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il
debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita'
previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalita'
previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10
ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e' stata
presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del
comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono
essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a
titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il
primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato
il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non
produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e
decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In
tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha
prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui
l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero;
b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
(( 14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non
superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della
definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti
interessi. ))
15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al
comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito
di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilita' di
effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le
modalita' e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di
omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti
risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione
recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei
conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie
o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi
dovuti agli enti previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli
interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al
comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche' in tutte
le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei
crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e
24, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato
dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di
eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti
corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della
riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente
interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si
sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei
codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento.
All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
le parole «30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2024 ».
20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Le comunicazioni
di inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da
soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle
societa' del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo
dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo
al 2026. ».
21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale
pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle
residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera
b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza
nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i
debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento
delle restanti somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di
pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun
anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto
2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine,
entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei
debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi
ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati
per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche
tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si
applicano altresi', a seguito del pagamento della prima delle
predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera
b).
22. Resta salva la facolta', per il debitore, di effettuare, entro
il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate
differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi
ai carichi per i quali non e' stato effettuato l'integrale pagamento,
entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine
in conformita' alle previsioni del comma 21 non possono essere
definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la
dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del
comma 5 e' improcedibile.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre
2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle
residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste
dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio
e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali
sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun
adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della
riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente
ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle
nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12,
lettera c); si applicano altresi', a seguito del pagamento della
prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13,
lettera b). Resta salva la facolta', per il debitore, di effettuare
il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
(( 24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel
caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate
differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31
luglio 2019. ))
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente
articolo, anche i debiti relativi ai carichi gia' oggetto di
precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.
225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con
l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale,
tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita' al comma 8,
lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n.
148 del 2017.
Art. 4
Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2010
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le
quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono
automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del
31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari
adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico,
senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e
dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente
della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle
quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in
conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del
decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del
15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22
giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti
eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al
versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in
assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi
dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n.112. A tal fine, l'agente della
riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione
delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi
dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In
caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla
richiesta, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il
relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in
essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1,
concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate
negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione
presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le
anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere
dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del
bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta e'
presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al
rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni
eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita'
e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti
relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e
c), nonche' alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo
2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione.
Art. 5
Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie
dell'Unione europea
1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di
risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
possono essere estinti con le modalita', alle condizioni e nei
termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:
a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b):
1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli
interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4
dello stesso articolo 114;
2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento
annuo;
b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle
dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora di
cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro
il 15 giugno 2019, con le stesse modalita';
c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse;
d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a
titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata
scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno successivo;
e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera
c), relative al pagamento mediante compensazione;
f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter
correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di
competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica,
alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del (( regolamento
(UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014 )),
specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta
giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalita', se i debitori
che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento
delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei
codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento.
Art. 6
Definizione agevolata delle controversie tributarie
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi,
pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in
Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a
domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio
o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento
di un importo pari al valore della controversia. Il valore della
controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
(( 1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la
controversia puo' essere definita con il pagamento del 90 per cento
del valore della controversia. ))
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza
dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite
con il pagamento:
a) (( del 40 per cento )) del valore della controversia in caso di
soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) (( del 15 per cento )) del valore della controversia in caso di
soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
(( 2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque
di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle
entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di
atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta,
secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto
annullata.
2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di
cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti
soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere
definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del
valore della controversia. ))
3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non
collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del
quindici per cento del valore della controversia in caso di
soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilita'
dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per
cento negli altri casi. In caso di controversia relativa
esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono,
per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni
qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con
modalita' diverse dalla presente definizione.
4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il
ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro la
data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla
data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo
non si sia concluso con pronuncia definitiva.
5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015.
6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda
di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi
del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel
caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il
pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di
venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive
alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio
di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima,
si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla
data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie
definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione
agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
il perfezionamento della definizione della controversia e' in ogni
caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme
di cui al comma 21 dell'articolo 3 (( del presente decreto )).
8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma e'
presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di
bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma
si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si
scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di
giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione
delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto
per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata
prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non
passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il
contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal
caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale
data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi
al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e
del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo
resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i
termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce
giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del
controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti
processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi
all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in
pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo'
essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della
definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo
ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31
dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato
estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia
giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non
definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del
processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu'
pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma
8.
15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo
2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione
dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria
in cui e' parte il medesimo ente (( o un suo ente strumentale )).
Art. 7
Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta
precedenti
1. (( (Soppresso). ))
2. (( Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che
alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del
CONI )) possono avvalersi:
a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di
accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50
per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per
l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento
delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle
commissioni tributarie di cui all'articolo 6 con il versamento del:
1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle
sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo
grado di giudizio;
2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle
sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in
giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle
sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio
della societa' o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. La definizione agevolata di cui al presente articolo e' preclusa
se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione,
relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale e' stato
emesso avviso d'accertamento o e' pendente reclamo o ricorso, e'
superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP,
accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilita' di
avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e
delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi
previste.
Art. 8
Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi
dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis,
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
1. E' ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i
quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato,
maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai
sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte del
soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento degli importi
dovuti, con le modalita' stabilite nel presente articolo. Non sono
dovuti gli interessi e le sanzioni.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il soggetto
obbligato manifesta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la
volonta' di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa, entro
il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalita' e in
conformita' alla modulistica che l'Agenzia medesima pubblica sul
proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la
data di pubblicazione delle modalita' e della modulistica da parte
dell'Agenzia stessa sia successiva al 28 febbraio 2019, la
dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro sessanta giorni dalla
suddetta data di pubblicazione. I termini indicati per la
presentazione della dichiarazione sono perentori.
3. Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare
dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e
1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Qualora il
soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli
adempimenti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, (( pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, )) la dichiarazione
stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal
medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve altresi' dichiarare
che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a
quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto
obbligato stesso.
4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni
i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli
atti di riscossione delle imposte di consumo di cui al comma 1
nonche' delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i
provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati
oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il
processo e' sospeso a domanda della parte diversa
dall'Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della
definizione di cui al comma 1.
5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento,
entro sessanta giorni dalla comunicazione, dell'intero importo
comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del
comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di
cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica al
soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
della definizione agevolata di cui al comma 1.
7. L'ammontare complessivo delle somme dovute comunicato
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata in
caso di pagamento rateale, e' versato dal soggetto obbligato entro
sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa.
8. Nella dichiarazione, il soggetto obbligato puo' esprimere la
volonta' di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle
somme dovute, per un massimo di centoventi rate mensili, previa
prestazione di una garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10
giugno 1982, n. 348, a copertura di sei mensilita'. Il mancato
pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza
dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle
somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultima rata
non pagata.
9. La definizione agevolata perde di efficacia, qualora l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle
imposte di cui al comma 1, accerti la non veridicita' dei dati
comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2.
(( Art. 9
Irregolarita' formali
1. Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi o
adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione
della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e
dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre
2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una
somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si
riferiscono le violazioni.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 e' eseguito in due
rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme
dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarita' od
omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o
irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di
collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non puo' essere esperita dai contribuenti per
l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o
detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre
2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui
all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al
comma 1 gia' contestate in atti divenuti definitivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
9. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.
10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2020, e' destinata ad incrementare, per la medesima
annualita', l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1091
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto
a 101,67 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da
1 a 8 e, quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. Sono erogati in via prioritaria i rimborsi relativi a
versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute,
richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai soggetti
autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'adozione del
sistema informatizzato di controllo di cui all'articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio,
non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
rilasciata per la gestione di un deposito fiscale avente un parco
serbatoi di stoccaggio di capacita' non inferiore ai valori stabiliti
dal comma 3 del medesimo articolo 23. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano per i rimborsi erogabili a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e comunque entro il limite complessivo di 10
milioni di euro annui per ciascun soggetto. ))
(( Art. 9-bis
Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non
trasferibilita'
1. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di
cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000
euro, l'entita' della sanzione minima e' pari al 10 per cento
dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La
disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le
circostanze di minore gravita' della violazione, accertate ai sensi
dell'articolo 67».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto. ))
Capo II
Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione
del processo tributario
Nonche' di contrasto all'evasione fiscale
Art. 10
Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione
elettronica
(( 01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono
altresi' esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che
hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16
dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno
conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un
importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo
d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita'
commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000,
assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o
committente soggetto passivo d'imposta.».
02. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a
contratti di sponsorizzazione e pubblicita' in capo a soggetti di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato,
sono adempiuti dai cessionari. ))
1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, dopo il 1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo (( sono inseriti i
seguenti)) :
« Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di
cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura e'
emessa con le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano
con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura
elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
(( Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019
.))».
(( 1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «
Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche
di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non
puo' avvalersi di soggetti terzi. ». ))
(( Art. 10-bis
Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori sanitari
1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei
dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei
relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema
tessera sanitaria. ))
(( Art. 10-ter
Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli
operatori che offrono servizi di pubblica utilita'
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente:
« 6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilita',
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture
elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti
passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti
di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche
che non operano nell'ambito di attivita' d'impresa, arte e
professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per
le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali
con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005
e dei quali non e' stato possibile identificare il codice fiscale
anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti
dall'Agenzia delle entrate. ». ))
Art. 11
Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture
1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis)
data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di
servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il
corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di
emissione della fattura; »;
b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
fattura e' emessa entro dieci giorni dall'effettuazione
dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. ».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2019.
Art. 12
Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture
emesse
1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, il primo comma e' sostituito dal seguente: « Il
contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse,
nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con
riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le
fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b),
sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
emissione e con riferimento al medesimo mese. ».
Art. 13
Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli
acquisti
1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole « Il contribuente deve numerare in
ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni
e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte
o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma
dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro » sono
sostituite dalle seguenti: « Il contribuente deve annotare in un
apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni
e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte
o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma
dell'articolo 17, »;
b) al secondo comma, le parole « il numero progressivo ad essa
attribuito, » sono soppresse.
Art. 14
Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA
1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: « Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente
puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta
relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta
eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni
effettuate nell'anno precedente.».
Art. 15
Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, le parole « , stabiliti o identificati » sono sostituite
dalle seguenti: « o stabiliti ».
(( 1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, e' sostituito dal seguente:
« Art. 4. - (Semplificazioni amministrative e contabili) - 1. A
partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito di un programma di
assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le
fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni
transfrontaliere nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti
telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di
tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in
apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le
bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.
2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di
intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia
delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati
proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a),
viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i
soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita'
di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
articolo.». ))
(( Art. 15-bis
Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica
1. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni
destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse,
nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al
cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di
armonizzare tali modalita' con le regole tecniche del processo di
fatturazione elettronica tra privati.». ))
Art. 16
Giustizia tributaria digitale
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazioni,
notificazioni e depositi telematici »;
2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La
comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei
confronti di almeno uno dei difensori della parte. »;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di
mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da
pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del
messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante
deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui
al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi
dell'articolo 16. »;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le parti, i
consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2,
notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i
provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita'
telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e
nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il
Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione,
se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la
questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono
autorizzare il deposito con modalita' diverse da quelle telematiche.
»;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che
stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo
12, comma 2, hanno facolta' di utilizzare, per le notifiche e i
depositi, le modalita' telematiche indicate nel comma 3, previa
indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di
posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le
notificazioni. »;
b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente:
« Art. 25-bis. - (Potere di certificazione di conformita'). - 1. Al
fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della
copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di
parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su
supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il
difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore,
l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche
per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti
presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della
Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di
segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo
informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi
dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio
di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di
conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o
alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero
presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo,
esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di
cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di
pubblici ufficiali. ».
2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita' prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre
2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente
dalla modalita' prescelta da controparte nonche' dall'avvenuto
svolgimento del giudizio di primo grado con modalita' analogiche.
3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della
notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta
elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalita'
telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente
impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e
1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al
periodo precedente nel compimento di tali attivita' assumono ad ogni
effetto la veste di pubblico ufficiale.
4. La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
puo' avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno
una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un
collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del
domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio
impositore o dai soggetti della riscossione con modalita' tali da
assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire
quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in
audiovisione e' equiparato all'aula di udienza. Con uno o piu'
provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per
l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per
consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione
della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie
presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno
un'udienza per ogni mese e per ogni sezione e' riservata alla
trattazione di controversie per le quali e' stato richiesto il
collegamento audiovisivo a distanza.
5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del
comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo
grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma
4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai
sensi dell'articolo 26.
(( Art. 16-bis
Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla
gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della
giustizia
1. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
« 7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di
cui al presente decreto, per la progressiva implementazione e
digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed
informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con le
linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, puo' avvalersi, per i servizi accessori alla
digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi
informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della societa'
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse
generale, la societa' provvede, tramite Consip S.p.A.,
all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti. ». ))
(( Art. 16-ter
Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.
1. All'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « .
I servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia
S.p.A. continuano ad essere forniti dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
))
(( Art. 16-quater
Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti
finanziari
1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione
fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Il
provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di sicurezza,
di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per
la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni »;
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo
restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono
altresi' utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime
finalita', anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate,
nonche' dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di
impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione
fiscale»;
c) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La
relazione contiene anche i risultati relativi all'attivita' svolta
dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma
4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate
secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di
finanza.». ))
(( Art. 16-quinquies
Disposizioni in materia di attivita' ispettiva nei confronti dei
soggetti di medie dimensioni
1. All'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei
contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilita' ne'
a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza
realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla base di
analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati
nonche' di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli
ordinari poteri istruttori e d'indagine.». ))
(( Art. 16-sexies
Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni
1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di
finanza, per l'esecuzione delle attivita' di controllo tributario o
per finalita' di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e
specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi
dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, nonche' su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico
di informazioni per finalita' fiscali previsto dalla direttiva
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra
l'Italia e gli Stati esteri.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il Corpo
della guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la
definizione dei termini e delle modalita' di comunicazione degli
elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza
con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione
amministrativa tra Stati nel settore fiscale. ))
(( Art. 16-septies
Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari
amministrativi per violazioni tributarie
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del
credito erariale e a sostegno delle relative procedure di
riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate
dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai
processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti,
dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale
dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le
proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione
tributaria provinciale, nonche' al comandante provinciale
richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento
dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia
delle entrate.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza
fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini
dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al
presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, e'
interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis.».
))
Capo III
Altre disposizioni fiscali
Art. 17
Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1°
gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui
all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai
corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la
connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del
suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi
precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti
con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici
esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata. »;
b) al comma 6 le parole « optano per » sono sostituite dalla
seguente: « effettuano »;
c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
« 6-ter. Le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate nelle
zone individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il
rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10
maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge
26 gennaio 1983, n. 18, nonche' con l'osservanza delle relative
discipline.
(( 6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema
tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica
e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati
fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere
utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per finalita'
istituzionali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di
protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di
cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti
di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonche' le
modalita' tecniche di trasmissione. ))
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento
degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la
trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e' concesso un contributo
complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un
massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Il contributo e' anticipato dal
fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed e' a questo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da
utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al
presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le
modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito
d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto
del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto e' pari a
euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per
l'anno 2020. ».
(( 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la deroga di cui all'articolo 7,
comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica
anche ai registri di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ))
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020:
a) l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 e' abrogato;
b) all'articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, le parole « compresi coloro che hanno esercitato
l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, » sono soppresse;
2. al comma 2, dopo le parole « n. 633 » sono aggiunte le seguenti:
« , fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri
secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 26.
Art. 18
Rinvio lotteria dei corrispettivi
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 540, e' sostituito dal seguente: «540. A decorrere dal
1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti
nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o
servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i
corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione
a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per
partecipare all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al
momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale
all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate
i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalita' di
cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127. »;
b) il comma 543 e' abrogato;
c) il comma 544 e' sostituito dal seguente: « 544. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalita'
tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entita' e il
numero dei premi messi a disposizione, nonche' ogni altra
disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Il divieto
di pubblicita' per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla
lotteria di cui al comma 540. ».
2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per
l'attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla
gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una 2.
Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per
l'attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla
gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai
sensi dell'articolo 26.
(( 2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del
Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare
donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante
l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il
patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle
lotterie filantropiche e' destinato ad alimentare i fondi dei citati
enti per la realizzazione di progetti sociali.
2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sono disciplinate le modalita' tecniche di
attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, prevedendo, in
particolare, le modalita' di estrazione e di controllo. La vincita e'
costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale,
tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con
relativo riconoscimento pubblico. ))
Art. 19
Disposizioni in materia di accisa
1. A decorrere dal 1° dicembre 2018, al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A,
al punto 11, nella colonna « Impieghi », il periodo da « In caso di
produzione combinata » fino a « quinquennio di riferimento » e'
sostituito dal seguente: « In caso di generazione combinata di
energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili
impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati
utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh
b) gas naturale 0,220 mc per kWh
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh
d) gasolio 0,186 kg per kWh
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per
kWh
f) carbone, lignite e coke
(codici NC 2701, 2702 e 2704) 0,312 kg per kWh ».
2. All'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 e' abrogato;
b) nel comma 2, le parole « 31 dicembre 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 30 novembre 2018 ».
3. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, nella lettera b), le parole « da adottare entro il 30 novembre
2018 » sono soppresse.
Art. 20
Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi' sussistente tra
i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato,
partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
»;
b) all'articolo 70-septies, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui
al comma 1-bis dell'articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo e'
la societa' capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1
dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. ».
(( b-bis) all'articolo 70-duodecies, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente:
« 6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei
soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo
70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le
societa' partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica
anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da
un soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del
perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di
tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non
puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al
presente comma.». ))
2. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo
IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui
all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre
2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e
organizzativo di cui all'articolo 70-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo finanziario si
considera sussistere se a tale data e' stato sottoscritto il
contratto di coesione di cui al comma 3 dell'articolo 37-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
(( La dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dal
1° luglio 2019 se presentata dai partecipanti ad un Gruppo Bancario
di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa sottoscrizione del
contratto di coesione di cui al medesimo articolo 37-bis,
successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.
2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
33, la parola: « 2018 » e' sostituita dalla seguente: « 2019 ».
2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano
all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai
soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la
sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a
1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota
minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio
purche' la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro. Ai
fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e
delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti. ))
(( Art. 20-bis
Sistemi di tutela istituzionale
1. Al fine di tutelare la solidita' del credito cooperativo
preservando l'autonomia gestionale e giuridica dei singoli enti
creditizi, al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo
37-bis, comma 1-bis »;
b) all'articolo 37-bis, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Le medesime banche hanno la facolta' di adottare,
in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo,
sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013.». ))
(( Art. 20-ter
Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Vigilanza sulle
banche di credito cooperativo, sulle societa' di mutuo soccorso e
sulle societa' capogruppo dei gruppi bancari cooperativi »;
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «
L'autorita' governativa assoggetta anche le societa' capogruppo dei
gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a controlli finalizzati a
verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo
risulti coerente con le finalita' mutualistiche delle banche di
credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformita', la
Banca d'Italia, su segnalazione dell'autorita' governativa, puo'
assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare
entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, adotta disposizioni per l'attuazione del presente
comma definendo modalita', soggetti abilitati e modelli di verbale».
))
(( Art. 20-quater
Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze
nei titoli non durevoli
1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali,
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere
durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione
cosi' come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente
approvato anziche' al valore desumibile dall'andamento del mercato,
fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in
relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati
finanziari, puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni di cui al
comma 1 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, che ne disciplina
altresi' le modalita' applicative. Le imprese applicano le
disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con la
struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio
assicurativo.
3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facolta'
di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di
ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori di
mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto
del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo
inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata
utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili
o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. ))
(( Art. 20-quinquies
Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2007, n. 116
1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun
anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia
delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari,
l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli
infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale
dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva
la procedura per la corresponsione della somma assicurata al
beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario ove non
espressamente indicato nella polizza. Le imprese di assicurazione
riferiscono all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), entro il 31 marzo dell'anno successivo, sui pagamenti
effettuati ai beneficiari.
1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numeri 1), 2), 4), 5) e 6), verificano, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con
l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente
necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali
di cui all'articolo 2. In caso di corrispondenza tra il codice
fiscale del titolare del rapporto contrattuale e persona deceduta,
l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo
indirizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque
conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad
impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.
1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per quanto di competenza,
riscontrano periodicamente che le imprese di assicurazione di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6),
abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis e 1-ter. A tal
fine possono essere attivate opportune modalita' di cooperazione,
anche informatica, tra le predette autorita' e l'Agenzia delle
entrate.
1-quinquies. A seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso
degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore
dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR e la consultano
obbligatoriamente almeno una volta all'anno.
1-sexies. La violazione degli obblighi di cui al comma 1-bis e'
punita con le sanzioni previste dal capo II del titolo XVIII del
codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209. La violazione degli obblighi di cui al comma
1-ter e' sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli articoli 144,
comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater e 145 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 195 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. ». ))
Titolo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 21
Ferrovie dello Stato
1. E' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018
per il finanziamento del contratto di programma-parte servizi
2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
2. E' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2018
per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti
2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 26.
(( Art. 21-bis
Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
1. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «
La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non
si applica ai contratti di servizio affidati in conformita' alle
disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti.». ))
(( Art. 21-ter
Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172
1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «potranno anche avvalersi »
sono inserite le seguenti: « nel ruolo di concessionario». ))
Art. 22
Fondo garanzia e FSC
1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono assegnati 735 milioni di euro per l'anno 2018. Al
relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per l'anno 2018, a
valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2014-2020 gia' destinate al predetto Fondo ai sensi
dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 e per la rimanente quota ai sensi dell'articolo 26.
(( Art. 22-bis
Disposizioni in materia di Autorita' di sistema portuale
1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: « e dello Stretto » sono
soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente:
« q-bis) dello Stretto »;
c) al comma 14, la parola: « ridotto » e' sostituita dalla
seguente: « modificato ».
2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6) e' sostituito dal seguente:
« 6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E
IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo),
Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
« 15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di
Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria
».
3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Nell'ipotesi in
cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza
territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra
regione, il presidente del Comitato di indirizzo e' individuato nel
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale che ha sede nella
regione in cui e' istituita la ZES. ». ))
(( Art. 22-ter
Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche
1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, le parole: « dell'effettiva » sono sostituite dalle
seguenti: « successivo all'effettiva. ». ))
(( Art. 22-quater
Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche
per il ripiano della spesa farmaceutica
1. Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la sola
sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. ))
Art. 23
Misure in materia di trasporto delle merci
1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione
dell'autotrasporto e' incrementata di 26,4 milioni per l'anno 2018 la
dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Agli oneri
derivanti dal presente articolo si provvede:
a) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 16 milioni di euro (( mediante )) utilizzo delle somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che alla
data di entrata in vigore del presente decreto non sono state
riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel
predetto limite di 16 milioni, definitivamente al bilancio dello
Stato.
2. In relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento
dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da
assegnare all'autorita' di sistema portuale del mar ligure
occidentale.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2, si
provvede per 15 milioni di euro mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018,
delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4
e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non utilizzate al termine
del periodo di operativita' delle misure agevolative e giacenti sui
conti correnti n. 211390 e n. 211389 accesi presso BNL Spa.
(( 3-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie
per l'incentivazione del trasporto delle merci sono incrementate di 5
milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. ))
(( Art. 23-bis
Disposizioni urgenti in materia di circolazione
1. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi
indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e'
raddoppiata »;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue altresi' la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi,
in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato
il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo
202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il
veicolo con il quale e' stata commessa la violazione non e'
immediatamente restituito ma e' sottoposto alla sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque
giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II,
decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La
restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al pagamento
delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il
sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti,
limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il
proprietario del veicolo.»;
c) al comma 3, le parole: « ad un quarto », ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: « alla meta'».
2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il
seguente capoverso: « Art. 193, comma 2 - 5». ))
((Art. 23-ter
Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga
1. Al fine di potenziare gli investimenti in reti a banda
ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali
reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2,
del 26 agosto 2010, ed assicurare in tal modo la crescita digitale
del Paese, al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: « un'effettiva concorrenza » sono
inserite le seguenti: « , anche in relazione al livello di autonomia
dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa
verticalmente integrata avente significativo potere di mercato, » e
dopo le parole: « di determinati prodotti di accesso, » sono inserite
le seguenti: « ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla
eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e
avanzate a banda ultralarga, »;
2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: « prospettive di
concorrenza » e' inserita la seguente: « sostenibile » e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in relazione al
livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di
rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere
di mercato »;
3) al comma 4, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
« c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione »;
4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
« 5-bis. Nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento,
modifica o revoca degli obblighi di cui al comma 5, l'Autorita' puo'
altresi' indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei
beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori
in un soggetto giuridico non verticalmente integrato e wholesale,
appartenente a una proprieta' diversa o sotto controllo di terzi
indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente
integrati, volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti
efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con
le migliori tecnologie disponibili, comunque in grado di fornire
connessioni stabili anche tenuto conto delle possibili inefficienze
derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti. In caso di
attuazione dello schema da parte degli operatori, l'Autorita'
determina gli adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del
capitale investito di cui all'articolo 50-ter, comma 4-bis »;
b) all'articolo 50-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti
in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, qualora il
trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a
diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei
medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente
integrato e appartenente a una proprieta' diversa o sotto controllo
di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete
verticalmente integrati, l'Autorita', nell'imporre, modificare o
revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati
meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito,
tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati
in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei
soggetti giuridici coinvolti e delle migliori pratiche regolatorie
europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete. ».
))
(( Art. 23-quater
Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia
1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni figlio nato o
adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a
tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al compimento del
primo anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo
familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al
primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019,
l'importo dell'assegno di cui al primo periodo e' aumentato del 20
per cento.
2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti
dall'attuazione del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro
per la famiglia e le disabilita', al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel
caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di
euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilita',
del lavoro e delle politiche sociali e della salute, si provvede a
rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di
cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204 milioni di
euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire
un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative
procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi
della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle
malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per l'anno 2020, 5
milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura di carattere
scientifico (IRCCS) della « Rete oncologica » del Ministero della
salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali
CAR-T e 5 milioni di euro agli IRCCS della « Rete cardiovascolare »
del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione
primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al
periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente
decreto.
5. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, ai fini
dell'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio
dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante
l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture
tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per
l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo
47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli
oneri di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del
presente decreto. ))
Art. 24
Missioni internazionali di pace
1. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni
internazionali per l'anno 2018, il fondo di cui all'articolo 4, comma
1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e' incrementato di euro 130
milioni per il medesimo anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 26.
(( Art. 24-bis
Gestione della contabilita' speciale unica della Difesa
1. Al libro nono, titolo II, capo II, sezione III, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dopo l'articolo 2195-ter e' aggiunto il seguente:
« Art. 2195-quater. - (Contabilita' speciale unica della Difesa) -
1. Per la gestione della contabilita' speciale unica del Ministero
della difesa istituita ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, la Direzione di amministrazione
interforze e' ridenominata Direzione di amministrazione generale
della Difesa, e' collocata nell'ambito dello Stato maggiore della
difesa e, per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla
rendicontazione e al controllo, si avvale delle esistenti direzioni
di amministrazione delle Forze armate.
2. In quanto compatibili, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti in materia di contabilita' speciali di cui agli articoli da
498 a 507, 508, commi 1, 3, 4 e 5, 509, da 511 a 514, 521, 522 e 524
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo
l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». ))
(( Art. 24-ter
Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
1. All'articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « delle
spese effettivamente sostenute e documentate » sono aggiunte le
seguenti: « , salvo che tale attivita' sia svolta quale attivita'
secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 ».
2. All'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « non commerciali di cui all'articolo 79,
comma 5, » sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite
dalle seguenti: « non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 »;
c) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme
raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli
enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono
utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato
italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli
»;
d) il comma 15 e' abrogato.
3. All'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 si considerano non
commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i
relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due
periodi d'imposta consecutivi ».
4. All'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n. 117
del 2017, al secondo periodo, le parole: « in denaro » sono
soppresse.
5. All'articolo 101, comma 10, del citato decreto legislativo n.
117 del 2017, le parole: « articoli 77, comma 10 » sono sostituite
dalle seguenti: « articoli 77, 79, comma 2-bis ».
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in
0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 0,16
milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno
2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del
citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e, quanto a 1,75 milioni
di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del
medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017. ))
(( Art. 24-quater
Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome
colpite da eventi calamitosi
1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi
calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno
2018, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato alle esigenze per
investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di cui al presente articolo, in particolare nei settori di
spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la
sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto
idrogeologico.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con i Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019
sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun
settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a
ciascun beneficiario e le modalita' di utilizzo, di monitoraggio,
anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita'
di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 474,6 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero, e, quanto a 461,6 milioni di euro per l'anno
2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 9, commi da 1 a 8. ))
Art. 25
Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione
o crisi aziendale
1. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, le parole « organico superiore a 100 unita'
lavorative e » sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse
finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli
articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo' essere concessa la proroga
dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la
causale contratto di solidarieta' sino al limite massimo di 12 mesi,
qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale gia'
dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si
realizzino le condizioni di cui al comma 2. ».
(( Art. 25-bis
Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori
delle aree di Termini Imerese e di Gela
1. Con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale
complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni di cui
all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si
applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino
beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o di un
trattamento di mobilita' in deroga.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse
finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni
con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017. ))
(( Art. 25-ter
Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori occupati in
aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa
1. Il trattamento di mobilita' in deroga di cui all'articolo 1,
comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' concesso per
dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o
cessano la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31
dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473
del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano
contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in
un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla fruizione del
trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte
con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
3. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di euro per l'anno 2019, si
provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ))
(( Art. 25-quater
Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua
strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso
sfruttamento lavorativo in agricoltura, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Tavolo operativo
per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato
e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura », di seguito
denominato « Tavolo ». Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali o da un suo delegato, e' composto da
rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della
giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro,
dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del
Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del Tavolo
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore
nonche' delle organizzazioni del Terzo settore.
2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a
quindici. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonche' eventuali
forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del
lavoro agricolo di qualita'.
3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e puo'
essere prorogato per un ulteriore triennio.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo
si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle
ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita e non da'
diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennita' o
emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e
di soggiorno.
6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi
in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 45 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli
interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per
le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono
trasferiti, per le medesime finalita', dal Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie
iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito del programma « Flussi migratori per
motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone
immigrate » della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti ». La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento
del Tavolo e' a valere sul Fondo nazionale per le politiche
migratorie. ))
(( Art. 25-quinquies
Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel
2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria
1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed
agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle
banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente
bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica
soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a
decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data,
matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di
imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e
calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche'
le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del
medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti
bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla
base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro
il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di
scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data
antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in
tutto o in parte, con provvedimento delle autorita' competenti, sono
restituite in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con
l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche in
compensazione del credito di imposta gia' maturato.». ))
(( Art. 25-sexies
Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attivita' di
ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione
dei livelli essenziale di assistenza
1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, le parole: « accantonata per l'anno 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « accantonata per gli anni 2017 e 2018 » e
dopo le parole: « Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 » sono
inserite le seguenti: « e per l'anno 2018 ».
2. Per l'anno 2018 il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 18
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. ))
(( Art. 25-septies
Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di
rientro dal disavanzo del settore sanitario
1. All'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' soppresso;
b) al secondo periodo, le parole: « per le medesime regioni » sono
sostituite dalle seguenti: « per le regioni commissariate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
».
2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, al primo periodo, le parole: « e successive
modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
»;
b) nell'alinea, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: « Il commissario ad acta deve possedere qualificate e
comprovate professionalita' nonche' specifica esperienza di gestione
sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o
direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con
quella sanitaria ovvero di particolare complessita', anche sotto il
profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della
legalita'. »;
c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
« d) il comma 84-bis e' abrogato ».
3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma
569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli
incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio
dei ministri provvede entro novanta giorni, secondo la procedura di
cui all'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia
determinata l'incompatibilita' del commissario, il quale resta
comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta. ))
(( Art. 25-octies
Misure per il rilancio di Campione d'Italia
1. Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e' nominato un Commissario straordinario
incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per
l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della
casa da gioco nel comune di Campione d'Italia.
2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale
del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e
territoriali della regione Lombardia nonche' con operatori economici
e predispone, entro quarantacinque giorni, un piano degli interventi
da realizzare.
3. Per lo svolgimento dell'incarico, al Commissario non spettano
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
4. L'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e' sostituito dal seguente:
« Art. 188-bis. - (Campione d'Italia) - 1. Ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli
d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
comune di Campione d'Italia, nonche' i redditi di lavoro autonomo di
professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti
in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in
Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui
all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
2. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle
societa' di persone e da societa' ed enti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e c), iscritti alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale
operativa, o un'unita' locale, nel comune di Campione d'Italia,
prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d'Italia, sono
computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma
2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui
l'attivita' sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di
Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui
e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo
sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita
contabilita' separata. Le spese e gli altri componenti negativi
relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio
dell'attivita' svolta nel comune di Campione d'Italia e al di fuori
di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato
comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di
Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e
degli altri proventi.
3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito
d'imposta in euro.
4. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei
registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia'
residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente
articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una
riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i
redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e
2, con un abbattimento minimo di euro 26.000. Ai fini della
determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel comune di
Campione d'Italia si applicano le disposizioni di cui al comma 2,
secondo e terzo periodo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. ».
5. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Il valore della produzione netta in franchi svizzeri,
determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attivita'
esercitate nel comune di Campione d'Italia, e' computato in euro
sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente del 30
per cento. Al valore della produzione netta espresso in euro si
applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in
base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento minimo
di euro 26.000.
3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita' anche
al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini
dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per
cui e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.».
6. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: « inferiore al 20 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: « inferiore al 30 per cento ».
7. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 6, pari a euro 7,4 milioni
per l'anno 2019, a euro 11,33 milioni per l'anno 2020 ed a euro 10,53
milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 7,4 milioni
di euro per l'anno 2019 e a 11,33 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8, e, quanto a 10,53
milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. ))
(( Art. 25-novies
Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero
effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo
114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e' istituita un'imposta sui
trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali,
effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea da
istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che offrono
il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito
dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n), del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta e' dovuta in misura pari all'1,5
per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire
da un importo minimo di euro 10.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita la
Banca d'Italia, emana uno o piu' provvedimenti per determinare le
modalita' di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma
1.
3. Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, i
trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali,
effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea sono
perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che
consentono la piena tracciabilita' dei flussi. ))
(( Art. 25-decies
Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, il comma 1 e' abrogato.
2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: «prodotti di cui ai commi 1 e
1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « prodotti di cui al comma
1-bis »;
b) al comma 4, le parole: « prodotti di cui al comma 1 » sono
sostituite dalle seguenti: « prodotti di cui al comma 1-bis »;
c) al comma 5, le parole: « prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis,
contenenti o meno nicotina » sono sostituite dalle seguenti: «
prodotti di cui al comma 1-bis »;
d) al comma 5-bis, le parole: « sostanze liquide, contenenti o meno
nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti:
« sostanze liquide di cui al comma 1-bis » e le parole: « prodotti di
cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « prodotti
di cui al comma 1-bis ».
3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « pari al cinquanta per cento » sono sostituite dalle
seguenti: « pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per
cento »;
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Le disposizioni dell'articolo 62-quater del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente articolo, si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Fino al 31 dicembre 2018
continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente.
5. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « a distanza » sono inserite le seguenti: « ,
anche transfrontaliera, »;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La vendita a
distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel
territorio nazionale e' consentita solo ai soggetti che siano stati
autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di
prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater,
comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di
attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 25
del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316,
che sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non
contenenti nicotina ».
6. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n. 6, dopo le parole: « sigarette elettroniche », ovunque
ricorrono, sono inserite le seguenti: « o contenitori di liquido di
ricarica ».
7. All'articolo 1, comma 50-bis, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: « in difetto di autorizzazione »
sono sostituite dalle seguenti: « in difetto dell'autorizzazione alla
istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da
inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative norme di
attuazione ».
8. All'articolo 2, lettera s), del decreto legislativo 12 gennaio
2016, n. 6, dopo le parole: « per ricaricare una sigaretta
elettronica » sono aggiunte le seguenti: « , anche ove vaporizzabile
solo a seguito di miscelazione con altre sostanze ».
9. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina
utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove
vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze ».
10. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 17-bis. Non e' consentita l'immissione sul mercato di prodotti
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette
elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione
con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente
articolo.».
11. L'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico, con l'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le
associazioni di categoria del settore delle sigarette elettroniche
maggiormente rappresentative e con gli enti preposti, provvede entro
tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad
istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette
elettroniche e liquidi da inalazione, e relativi sottocodici.
12. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, le parole: « cinquanta per cento » sono
sostituite dalle seguenti: « venticinque per cento ».
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020
e a 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 8, e 25-novies;
b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
(( Art. 25-undecies
Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di
cessione
1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente:
« 49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo
di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche'
del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di
proprieta' o per la cessione del diritto di superficie, possono
essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla
data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata
autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi
abbiano interesse, anche se non piu' titolari di diritti reali sul
bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei
registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in
diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del
corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente
articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche
con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata
residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
decreto di cui al periodo precedente individua altresi' i criteri e
le modalita' per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di
pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili
in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge
17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona
convenzionati.»;
b) dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente:
« 49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai
commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile
non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo
convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso
della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue
con la rimozione dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi
49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di
cessione comporta altresi' la rimozione di qualsiasi vincolo di
natura soggettiva.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli
immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera a),
del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Art. 26
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e'
incrementato di 390,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135
milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno
2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di
euro per l'anno 2023, (( 1.292,735 )) milioni di euro per l'anno
2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di
euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e
1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le
predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi
programmatici della manovra di finanza pubblica.
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 700 milioni
di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di
1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di euro per
l'anno 2023. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento
degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, (( 16,
comma 6, )) 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e 2 del presente
articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla
lettera a) del presente comma, pari a 1.323.000.000 euro per l'anno
2018, a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per
l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000
euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a
1.458.600.000 euro per l'anno 2024, a 1.544.600.000 euro per l'anno
2025, a 1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, 1.677,600 milioni
di euro per l'anno 2027 e 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli
effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a
1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a 481.170.390 euro per l'anno
2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per
l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417
euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a
1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025, al 2027, si
provvede:
a) quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018, che aumentano in
termini di fabbisogno e indebitamento netto a 818.805.117 euro per
l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019, mediante riduzione
delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai
programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come
indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a
rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri
competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei
pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il
conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di
indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
b) quanto 150 milioni euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel
predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero
dello sviluppo economico per una quota di 35 milioni, versate
all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite
definitivamente all'erario. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo
19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli
esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare
complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto
articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con
finalita' ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla
legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti
eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per
rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la
determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per
un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018;
e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme
di cui all'articolo 7, comma 6, del (( decreto legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, )) iscritte nel conto dei residui nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
restano acquisite all'erario;
f) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
g) quanto a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro
per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a
2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno
2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano in termini di
fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per l'anno
2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per
l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857
euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dal presente decreto;
h) quanto a 23.943.052 euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui
del fondo di conto capitale dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2,
lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sono versate,
nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisite all'erario;
i) quanto a 16,614 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di
prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle
operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di
entrata in vigore, del presente decreto-legge non sono ancora
riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21
luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all'entrata del bilancio
dello Stato;
l) quanto a 300 milioni per l'anno 2018 mediante riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
m) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze
indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190
del 2014, accantonate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni di euro per
l'anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica
intervenuta del trattamento contabile ai fini dell'indebitamento
netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A e
di Veneto Banca S.p.A.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre
il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui
pertinenti capitoli di spesa.
(( Art. 26-bis
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le
province autonome
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3. ))
Art. 27
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Elenco 1
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
|=====================================|=============================|
| Ministero | 2018 |
| |--------------|--------------|
| | RIDUZIONI | di cui |
| | |predeterminate|
| | | per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA | 469.700 203.700 |
| E DELLE FINANZE | |
| | |
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 9.000 6.000 |
| | |
| MINISTERO DEL LAVORO | 24.034 24.034 |
| E DELLE POLITICHE SOCIALI | |
| | |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 11.000 4.000 |
| | |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 7.650 7.000 |
| E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | |
| | |
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, | 29.000 0 |
| DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
| | |
| MINISTERO DELL'INTERNO | 17.222 5.000 |
| | |
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA | 4.000 4.000 |
| TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | |
| | |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | 2.000 0 |
| E DEI TRASPORTI | |
| | |
| MINISTERO DELLA DIFESA | 14.000 0 |
| | |
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE | 1.000 0 |
| ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO | |
| | |
| MINISTERO PER I BENI | 700 40 |
| E LE ATTIVITA' CULTURALI | |
| | |
| Totale | 589.305 253.774 |
|=====================================|==============|==============|
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
|=====================================|=============================|
| Ministero | 2018 |
| Missione |--------------|--------------|
| Programma | RIDUZIONI | di cui |
| | |predeterminate|
| | | per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'ECONOMIA | 469.700 203.700 |
| E DELLE FINANZE | |
| | |
| 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)| 28.000 28.000 |
| | |
| 3.1 Partecipazione italiana alle | 28.000 28.000 |
| politiche di bilancio in | |
| ambito UE (10) | |
| | |
| 7 Competitivita' e sviluppo delle | 10.000 10.000 |
| imprese (11) | |
| | |
| 7.1 Incentivi alle imprese per | 10.000 10.000 |
| interventi di sostegno (8) | |
| | |
| 14 Diritti sociali, politiche | 50.000 0 |
| sociali e famiglia (24) | |
| | |
| 14.3 Sostegno in favore di | 50.000 0 |
| pensionati di guerra ed | |
| assimilati, perseguitati | |
| politici e razziali (11) | |
| | |
| 21 Debito pubblico (34) | 20.000 0 |
| | |
| 21.1 Oneri per il servizio del | 20.000 0 |
| debito statale (1) | |
| | |
| 22 Servizi istituzionali e generali | 1.000 0 |
| delle amministrazioni | |
| pubbliche (32) | |
| | |
| 22.5 Servizi per le pubbliche | 1.000 0 |
| amministrazioni nell'area degli| |
| acquisti e del trattamento | |
| economico del personale (7) | |
| | |
| 23 Fondi da ripartire (33) | 360.700 165.700 |
| | |
| 23.1 Fondi da assegnare (1) | 240.700 165.700 |
| | |
| 23.2 Fondi di riserva e speciali (2)| 120.000 0 |
|=====================================|=============================|
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
|=====================================|=============================|
| Ministero | 2018 |
| Missione |--------------|--------------|
| Programma | RIDUZIONI | di cui |
| | |predeterminate|
| | | per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 9.000 6.000 |
| | |
| 1 Competitivita' e sviluppo delle | 3.000 2.000 |
| imprese (11) | |
| | |
| 1.1 Promozione e attuazione di | 2.000 2.000 |
| politiche di sviluppo, | |
| competitivita' e innovazione, | |
| di responsabilita' sociale | |
| d'impresa e movimento | |
| cooperativo (5) | |
| | |
| 1.3 Incentivazione del sistema | 1.000 0 |
| produttivo (7) | |
| | |
| 2 Regolazione dei mercati (12) | 1.000 1.000 |
| | |
| 2.1 Vigilanza sui mercati e sui | 1.000 1.000 |
| prodotti, promozione della | |
| concorrenza e tutela dei | |
| consumatori (4) | |
| | |
| 3 Commercio internazionale ed | 3.000 3.000 |
| internazionalizzazione del | |
| sistema produttivo (16) | |
| | |
| 3.2 Sostegno all'internazionalizza- | 3.000 3.000 |
| zione delle imprese e | |
| promozione del made in Italy (5)| |
| | |
| 4 Energia e diversificazione delle | 1.000 0 |
| fonti energetiche (10) | |
| | |
| 4.3 Innovazione, regolamentazione | 1.000 0 |
| tecnica, gestione e controllo | |
| delle risorse del sottosuolo (8)| |
| | |
| 7 Servizi istituzionali e generali | 1.000 0 |
| delle amministrazioni | |
| pubbliche (32) | |
| | |
| 7.1 Indirizzo politico (2) | 1.000 0 |
|=====================================|=============================|
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
|=====================================|=============================|
| Ministero | 2018 |
| Missione |--------------|--------------|
| Programma | RIDUZIONI | di cui |
| | |predeterminate|
| | | per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DEL LAVORO | 24.034 24.034 |
| E DELLE POLITICHE SOCIALI | |
| | |
| 1 Politiche per il lavoro (26) | 19.034 19.034 |
| | |
| 1.2 Coordinamento e integrazione | 19.034 19.034 |
| delle politiche del lavoro e | |
| delle politiche sociali, | |
| innovazione e coordinamento | |
| amministrativo (7) | |
| | |
| 3 Diritti sociali, politiche sociali| 5.000 5.000 |
| e famiglia (24) | |
| | |
| | |
| 3.1 Terzo settore (associazionismo, | 5.000 5.000 |
| volontariato, Onlus e formazioni| |
| sociali) e responsabilita' | |
| sociale delle imprese e delle | |
| organizzazioni (2) | |
|=====================================|=============================|
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
|=====================================|=============================|
| Ministero | 2018 |
| Missione |--------------|--------------|
| Programma | RIDUZIONI | di cui |
| | |predeterminate|
| | | per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 11.000 4.000 |
| | |
| 1 Giustizia (6) | 10.000 4.000 |
| | |
| 1.1 Amministrazione | 4.000 4.000 |
| penitenziaria (1) | |
| | |
| 1.2 Giustizia civile e penale (2) | 6.000 0 |
| | |
| 2 Servizi istituzionali e generali | 1.000 0 |
| delle amministrazioni | |
| pubbliche (32) | |
| | |
| 2.1 Indirizzo politico (2) | 1.000 0 |
|=====================================|=============================|
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
|=====================================|=============================|
| Ministero | 2018 |
| Missione |--------------|--------------|
| Programma | RIDUZIONI | di cui |
| | |predeterminate|
| | | per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 7.650 7.000 |
| E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | |
| | |
| 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)| 7.650 7.000 |
| | |
| 1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) | 5.000 5.000 |
| | |
| 1.6 Italiani nel mondo e politiche | 2.000 2.000 |
| migratorie (8) | |
| | |
| 1.7 Promozione del sistema Paese (9)| 650 0 |
|=====================================|=============================|
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
|=====================================|=============================|
| Ministero | 2018 |
| Missione |--------------|--------------|
| Programma | RIDUZIONI | di cui |
| | |predeterminate|
| | | per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, | 29.000 0 |
| DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | |
| | |
| 1 Istruzione scolastica (22) | 14.000 0 |
| | |
| 1.6 Istruzione del primo ciclo (17) | 8.000 0 |
| | |
| 1.7 Istruzione del secondo | 3.000 0 |
| ciclo (18) | |
| | |
| 1.8 Reclutamento e aggiornamento | 3.000 0 |
| dei dirigenti scolastici e del | |
| personale scolastico | |
| per l'istruzione (19) | |
| | |
| 2 Istruzione universitaria e | 15.000 0 |
| formazione post-universitaria (23)| |
| | |
| 2.3 Sistema universitario | 15.000 0 |
| e formazione post-universitaria | |
| (3) | |
|=====================================|=============================|
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
|=====================================|=============================|
| Ministero | 2018 |
| Missione |--------------|--------------|
| Programma | RIDUZIONI | di cui |
| | |predeterminate|
| | | per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'INTERNO | 17.222 5.000 |
| | |
| 2 Relazioni finanziarie con le | 17.222 5.000 |
| autonomie territoriali (3) | |
| | |
| 2.3 Elaborazione, quantificazione e | 17.222 5.000 |
| assegnazione delle risorse | |
| finanziarie da attribuire agli | |
| enti locali (10) | |
|=====================================|=============================|
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
|=====================================|=============================|
| Ministero | 2018 |
| Missione |--------------|--------------|
| Programma | RIDUZIONI | di cui |
| | |predeterminate|
| | | per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELL'AMBIENTE | 4.000 4.000 |
| E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO | |
| E DEL MARE | |
| | |
| 1 Sviluppo sostenibile e tutela del | 4.000 4.000 |
| territorio e dell'ambiente (18) | |
| | |
| 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e| 500 500 |
| attivita' internazionali e danno | |
| ambientale (5) | |
| | |
| 1.5 Gestione delle risorse idriche, | 3.000 3.000 |
| tutela del territorio | |
| e bonifiche (12) | |
| | |
| 1.6 Tutela e conservazione della | 500 500 |
| fauna e della flora, | |
| salvaguardia della | |
| biodiversita' e dell'ecosistema | |
| marino (13) | |
|=====================================|=============================|
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
|=====================================|=============================|
| Ministero | 2018 |
| Missione |--------------|--------------|
| Programma | RIDUZIONI | di cui |
| | |predeterminate|
| | | per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | 2.000 0 |
| E DEI TRASPORTI | |
| | |
| 1 Infrastrutture pubbliche | 500 0 |
| e logistica (14) | |
| | |
| 1.4 Opere strategiche, edilizia | 500 0 |
| statale ed interventi speciali | |
| e per pubbliche calamita' (10) | |
| | |
| 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo | 1.500 0 |
| dei sistemi di trasporto (13) | |
| | |
| 2.1 Sviluppo e sicurezza della | 1.500 0 |
| mobilita' stradale (1) | |
|=====================================|=============================|
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
|=====================================|=============================|
| Ministero | 2018 |
| Missione |--------------|--------------|
| Programma | RIDUZIONI | di cui |
| | |predeterminate|
| | | per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLA DIFESA | 14.000 0 |
| | |
| 3 Servizi istituzionali e generali | 14.000 0 |
| delle amministrazioni | |
| pubbliche (32) | |
| | |
| 3.2 Servizi e affari generali | 11.000 0 |
| per le amministrazioni | |
| di competenza (3) | |
| | |
| 3.3 Interventi non direttamente | 3.000 0 |
| connessi con l'operativita' | |
| dello Strumento Militare (6) | |
|=====================================|=============================|
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
|=====================================|=============================|
| Ministero | 2018 |
| Missione |--------------|--------------|
| Programma | RIDUZIONI | di cui |
| | |predeterminate|
| | | per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE | 1.000 0 |
| ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO | |
| | |
| 1 Agricoltura, politiche | 500 0 |
| agroalimentari e pesca (9) | |
| | |
| 1.3 Politiche competitive, della | 500 0 |
| qualita' agroalimentare, della | |
| pesca, dell'ippica e mezzi | |
| tecnici di produzione (6) | |
| | |
| 2 Servizi istituzionali e generali | 500 0 |
| delle amministrazioni | |
| pubbliche (32) | |
| | |
| 2.1 indirizzo politico (2) | 500 0 |
|=====================================|=============================|
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)
|=====================================|=============================|
| Ministero | 2018 |
| Missione |--------------|--------------|
| Programma | RIDUZIONI | di cui |
| | |predeterminate|
| | | per legge |
|=====================================|==============|==============|
| MINISTERO PER I BENI | 700 40 |
| E LE ATTIVITA' CULTURALI | |
| | |
| 1 Tutela e valorizzazione dei beni | 140 40 |
| e attivita' culturali | |
| e paesaggistici (21) | |
| | |
| 1.4 Tutela e valorizzazione dei | 140 40 |
| beni archivistici (9) | |
| | |
| 3 Turismo (31) | 560 0 |
| | |
| 3.1 Sviluppo e competitivita' | 560 0 |
| del turismo (1) | |
|=====================================|=============================|
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