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giovedì 20 dicembre 2018

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 6 dicembre 2018 Modalita' dell'attivita' formativa per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n. 164. (18A08147) (GU n.295 del 20-12-2018)




MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 dicembre 2018
Modalita' dell'attivita' formativa per lo svolgimento  dell'attivita'
di assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d),
del decreto 31 maggio 1999, n. 164. (18A08147)
(GU n.295 del 20-12-2018)

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il capo V del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241
concernente  disposizioni  in  materia  di  assistenza   fiscale,   e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.  164
recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di  assistenza
fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta  e
dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241;
  Visto l'art. 7, comma 1, del citato decreto 31 maggio 1999, n. 164,
che prevede che lo svolgimento dell'attivita' di  assistenza  fiscale
e' subordinato al rilascio di autorizzazione  da  parte  dell'Agenzia
delle entrate;
  Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto  31  maggio
1999, n. 164 come sostituito dall'art.  1,  comma  617,  lettera  a),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 35, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 il quale  prevede
che alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento  dell'attivita'
di assistenza fiscale deve  essere  allegata  una  relazione  tecnica
dalla quale emerga, tra l'altro,  il  rispetto  dei  requisiti  sulle
garanzie di idoneita' tecnico-organizzativa del centro di  assistenza
fiscale, la formula organizzativa, i  sistemi  di  controllo  interno
volti a garantire la correttezza dell'attivita' e adeguati livelli di
servizio nonche' il piano di formazione del personale,  differenziato
in base alle funzioni svolte dalle diverse figure  professionali  che
operano nei centri;
  Visto l'art. 7, comma 2-bis, del citato decreto 31 maggio 1999,  n.
164,  inserito  dall'art.  35,  comma  1,  lettera  a)  del   decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che  i  centri
per  lavoratori  dipendenti,  dopo  il  primo  anno   di   attivita',
presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno  precedente,
una  relazione  sulla  capacita'  operativa  e  sulle  risorse  umane
utilizzate anche in ordine  alla  tipologia  di  rapporti  di  lavoro
instaurati  e  alla  formazione  svolta,  sull'affidamento  a   terzi
dell'attivita' di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti
a garantire la qualita' del prodotto, la qualita' e l'adeguatezza dei
livelli  di  servizio,  sul  numero  di   dichiarazioni   validamente
trasmesse all'Agenzia delle entrate;
  Visto infine il citato art. 7, comma 2, lettera d), ultimo periodo,
il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita' dell'attivita' formativa  tenendo
conto delle diverse figure professionali, l'unita' di misura  per  la
valutazione della formazione e le  modalita'  di  attestazione  e  di
verifica dello svolgimento della formazione;

                              Decreta:

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto:
    a. per «C.A.F.» si intende un centro di  assistenza  fiscale  per
lavoratori dipendenti e pensionati  di  cui  all'art.  32,  comma  1,
lettere d), e) e f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
    b. per «strutture del C.A.F.» si  intendono  tutte  le  sedi  del
C.A.F., comprese quelle individuate ai sensi  dei  commi  1  e  1-bis
dell'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,
n. 164, quest'ultimo inserito dall'art. 35, comma 1, lettera  c)  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
    c. per «attivita' formativa»  si  intende  l'attivita'  promossa,
organizzata e fornita dai C.A.F. ai propri operatori,  anche  tramite
soggetti terzi, ai fini del corretto  svolgimento  dell'attivita'  di
assistenza fiscale e comprende sia le attivita' di formazione che  le
attivita' di aggiornamento;
    d. per «credito formativo»  si  intende  la  misura  dell'impegno
richiesto  per  l'assolvimento   dell'obbligo   e   della   rilevanza
dell'attivita'  formativa  in  relazione  alle  specifiche  finalita'
previste dal presente decreto ed e' pari ad un'ora per  la  frequenza
dei corsi di formazione e di aggiornamento;
    e. il «periodo formativo» e' l'arco  temporale  di  un  anno  (1°
agosto - 31 luglio) entro il quale  si  valuta,  per  il  periodo  di
assistenza fiscale, lo sviluppo della formazione e dell'aggiornamento
che assolve all'obbligo formativo;
    f. il «R.A.F.» e' il responsabile dell'assistenza fiscale di  cui
all'art. 12 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164 che, ai fini del presente decreto, e' responsabile  del  processo
della formazione degli operatori;
    g. il «coordinatore della formazione» e' colui che,  su  incarico
del R.A.F., gestisce il piano formativo annuale.
                               Art. 2

                     Formazione e aggiornamento

  1. Le attivita' di  formazione  sono  dirette  all'acquisizione  di
competenze specialistiche e di  conoscenze  scientifiche  e  tecniche
indispensabili al corretto svolgimento dell'attivita'  di  assistenza
fiscale. Le attivita' di aggiornamento sono dirette al  mantenimento,
all'adeguamento e allo studio integrato delle novita' fiscali nonche'
all'approfondimento delle  esperienze  maturate  e  delle  conoscenze
acquisite nella formazione iniziale. Le  attivita'  di  aggiornamento
possono  essere  dirette   anche   all'approfondimento   di   singoli
argomenti.
  2. Le attivita' di formazione e di aggiornamento sono rivolte  agli
operatori e agli addetti all'assistenza  fiscale  che  operano  nelle
strutture dei  C.A.F..  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non
trovano applicazione nei confronti:
    a. degli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti
contabili e in quello dei consulenti del lavoro, tenuto  conto  degli
obblighi di formazione e aggiornamento continui gia'  previsti  dalla
normativa vigente per gli esercenti professioni regolamentate;
    b. degli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei
periti ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza  o  in  economia  e  commercio  o
equipollenti o diploma di ragioneria, limitatamente all'attivita'  di
formazione.
                               Art. 3

              Organizzazione delle attivita' formative

  1. Presso ogni C.A.F.  deve  essere  identificato  un  coordinatore
della formazione che, in accordo con  il  R.A.F.  responsabile  della
formazione  degli  operatori,  stabilisce  un  piano  annuale   delle
attivita' formative da svolgere in relazione al successivo periodo di
assistenza fiscale.
  2. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo  a  quello  in  cui  e'
stata prestata l'assistenza fiscale il coordinatore della  formazione
redige  un  resoconto,  approvato  dal  R.A.F.   responsabile   della
formazione, in merito al piano formativo e alle relative modalita' di
espletamento   adottate,   all'elenco   dei   partecipanti    nonche'
all'ammontare  dei  crediti  formativi  conseguiti  da  ogni  singolo
discente rispetto alle attivita' svolte  e  al  riscontro  verificato
durante l'anno di assistenza  fiscale  prestata.  Il  resoconto  e  i
relativi documenti sono conservati per un periodo  non  inferiore  ai
successivi tre anni.
  3. L'attivita'  formativa  deve  terminare  prima  dell'inizio  del
periodo  di  assistenza  fiscale  rispetto  alla  quale  sono   stati
organizzati gli interventi  formativi  ovvero  prima  dell'immissione
degli operatori nell'attivita' di assistenza fiscale.
  4. L'attestato di  partecipazione  ai  corsi  di  formazione  e  di
aggiornamento deve essere conservato, anche in  formato  elettronico,
per tutta la durata  dell'attivita'  di  assistenza  fiscale  e  deve
essere accessibile nei luoghi dove si svolge l'assistenza stessa.
                               Art. 4

            Attivita' formative e metodologie didattiche

  1. L'attivita' di formazione e di aggiornamento e' svolta  mediante
la frequenza di corsi e la partecipazione a seminari e  convegni  con
finalita' tecnico-pratiche  nelle  materie  del  diritto  tributario.
L'attivita'  formativa  prendera'  in  oggetto,  in  particolare,  il
contenuto e le modalita' di  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi, l'adempimento dichiarativo a carico delle  persone  fisiche,
nonche' le disposizioni di settore relative all'assistenza fiscale.
  2. Fra gli operatori impiegati nell'attivita' di assistenza possono
essere identificati soggetti formati e aggiornati che possono  essere
impiegati come formatori per gli altri operatori.
  3. L'attivita' formativa e' proposta in lezione frontale o  tramite
videoconferenze, con proposizione  di  casi  e  successiva  disamina,
esercitazione, simulazione. Nell'erogazione dell'attivita'  formativa
e'  possibile  fare  ricorso  a  strumenti  di   supporto   cartacei,
telematici, audiovisivi e  altri  utili  all'efficacia  della  stessa
attivita' formativa.
  4. L'attivita' formativa puo' essere proposta anche  con  modalita'
e-learning  prevedendo  valutazioni  intermedie   riscontrabili   sui
sistemi informativi in merito all'apprendimento.
  5. Gli eventi formativi possono essere organizzati internamente con
personale qualificato, avvalendosi di associazioni, reti  e  consorzi
fra C.A.F. o di soggetti terzi qualificati.
  6. L'ammissione al corso di formazione deve essere  subordinata  al
superamento di un test di  ingresso.  Il  test  d'ingresso  puo'  non
essere effettuato se l'operatore e' stato formato in anni precedenti.
  7. Le metodologie didattiche indicate nel presente articolo  devono
essere adeguate  ad  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
prefissati  dall'art.  2  del   presente   decreto.   Il   grado   di
apprendimento deve essere verificato tramite esami periodici.
  8. Il rilascio  di  un  attestato  di  partecipazione  deve  essere
subordinato al superamento di un esame.
                               Art. 5

                          Crediti formativi

  1.  I  crediti  formativi  sono   attribuiti   limitatamente   alla
realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente  decreto
mediante la frequenza delle descritte attivita' formative. Un credito
formativo e' pari ad un'ora per la frequenza dei corsi di  formazione
e di aggiornamento. Le ore di partecipazione a  seminari  e  convegni
sono riconosciute limitatamente a quelle impiegate per  le  attivita'
di cui al comma 1 dell'art. 4.
  2. Per la partecipazione ai corsi e agli eventi formativi di durata
superiore a un giorno, i crediti  formativi  sono  riconosciuti  solo
qualora  risulti   documentata   la   partecipazione   con   profitto
dell'operatore all'intero evento.
  3. Con riferimento alle funzioni svolte dalle figure  professionali
che operano nei C.A.F., e' necessario assicurare il seguente  livello
minimo di aggiornamento annuale:
    a. 40 crediti  per  gli  operatori  impiegati  nell'attivita'  di
elaborazione e controllo;
    b. 30 crediti  per  gli  operatori  impiegati  nell'attivita'  di
elaborazione e controllo con piu' di tre anni di esperienza anche  in
C.A.F. diversi.
  4. Per l'attivita' di formazione diretta agli operatori alla  prima
esperienza deve essere assicurato un  livello  minimo  di  formazione
pari a 100 crediti.
  5. In fase di prima applicazione  del  presente  decreto,  ai  fini
della  determinazione  del  livello  minimo  di  attivita'  formativa
annuale,  si  tiene  conto  dell'esperienza  acquisita   negli   anni
pregressi.
                               Art. 6

                              Verifica

  1. L'Agenzia delle  entrate  effettua  i  controlli,  relativamente
all'attivita' formativa,  circa  il  rispetto  dei  requisiti  minimi
indicati nel presente decreto nell'ambito  delle  attivita'  previste
dal decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 dicembre 2018

                                                    Il Ministro: Tria

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