DECRETO 28 febbraio 2019
Modifica del decreto 20 maggio 2015 concernente la revisione generale
periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli
articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(19A04064)
(GU n.144 del 21-6-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada» e, in particolare,
l'art. 111, comma 1, con il quale e' disposta, a far data dal 30
giugno 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in
circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo
stato di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate
antecedentemente al 1° gennaio 2009 e l'art. 114, comma 3, che
stabilisce che le macchine operatrici, per circolare su strada, sono
soggette, tra l'altro, alla disciplina prevista dal su indicato art.
111;
Visto il decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, recante «Revisione generale periodica delle
macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
Visto l'art. 6 del su menzionato decreto interministeriale 20
maggio 2015, concernente le date di decorrenza dell'obbligo di
revisione generale delle macchine agricole ed operatrici in
circolazione, in particolare: al comma 1 dispone, per le macchine
agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), all'Allegato 1, la
tabella delle scadenze, in funzione dell'anno di immatricolazione,
per la prima revisione e successivamente ogni cinque anni; al comma 2
dispone per le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere
b) e c), che la data di avvio dell'obbligo decorre dal 31 dicembre
2017; al comma 3 dispone per le macchine operatrici, di cui all'art.
2, che la data di avvio dell'obbligo decorre dal 31 dicembre 2018;
Visti, altresi', gli articoli 3 e 4, del citato decreto
interministeriale, che dispongono sulle sanzioni da applicare ai
veicoli non presentati a revisione e che continuano a circolare oltre
i termini fissati dal decreto stesso;
Considerato che l'art. 5 del citato decreto del 20 maggio 2015,
valutata la particolare complessita' costruttiva ed operativa dei
veicoli da revisionare, ha previsto una specifica disciplina tecnica
per l'esecuzione dei controlli, nel rispetto dei criteri di cui
all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ai fini
della sicurezza della circolazione stradale; e che la predisposizione
della predetta normativa tecnica di dettaglio ha evidenziato numerose
difficolta' organizzative e tecniche per l'attuazione dei nuovi
controlli tecnici di revisione;
Considerato che i richiamati termini, stabiliti all'art. 6 del
decreto 20 maggio 2015, per l'obbligo di revisione delle macchine
agricole ed operatrici sono spirati senza che fossero disponibili sia
la dovuta disciplina tecnica sia il luogo idoneo alle operazioni
tecniche di revisione;
Ritenuto che sussiste per l'utenza il rischio di incorrere in
sanzioni per il mancato rispetto di disposizioni il cui quadro
attuativo non e' stato ancora completato;
Decreta:
Art. 1
All'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 20 maggio 2015,
le parole: «di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)» sono sostituite
dalle seguenti «di cui all'art. 1, e le macchine operatrici, di cui
all'art. 2».
Art. 2
Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 6, del decreto
interministeriale 20 maggio 2015.
Art. 3
L'Allegato 1, del decreto 20 maggio 2015, richiamato dal comma 1,
dell'art. 6, e' cosi' sostituito:
Allegato 1
===============================================================
| Macchine agricole e | |
| macchine operatrici | Tempi |
+===========================+=================================+
|Veicoli immatricolati entro| |
|il 31 dicembre 1983 |Revisione entro il 30 giugno 2021|
+---------------------------+---------------------------------+
|Veicoli immatricolati dal | |
|1° gennaio 1984 al 31 | |
|dicembre 1995 |Revisione entro il 30 giugno 2022|
+---------------------------+---------------------------------+
|Veicoli immatricolati dal | |
|1° gennaio 1996 al 31 | |
|dicembre 2018 |Revisione entro il 30 giugno 2023|
+---------------------------+---------------------------------+
| |Revisione al quinto anno entro la|
|Veicoli immatricolati dopo |fine del mese di prima |
|il 1° gennaio 2019 |immatricolazione |
+---------------------------+---------------------------------+
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 febbraio 2019
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Toninelli
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo
Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 1º aprile 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 570
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