9CO975995 4 POL ITA R01 UE, REGOLE PIU' SEMPLICI PER I RIMBORSI DA RITARDO DEI VOLI (9Colonne) Bruxelles, 20 giu - L'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe ha proposto oggi alla Corte di Giustizia d'interpretare la Convenzione di Montreal trasporto aereo internazionale nel senso di concedere al passeggero di rivolgersi direttamente a uno dei tribunali o corti dei luoghi designati (alternativamente: domicilio del vettore, sede principale della sua attività, luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, luogo di destinazione), senza necessità di prendere in considerazione le norme interne di competenza geografica in vigore nello Stato di cui trattasi. Il caso ha avuto origine all'aeroporto di Roma, quando alcuni passeggeri di un viaggio aereo a/r Roma-Corfù-Roma effettuato con Easy-Jet nell'agosto 2015, hanno chiesto al Tribunale ordinario di Roma di condannare la compagnia aerea a pagare loro non solo le compensazioni pecuniarie ma anche il risarcimento dell'ulteriore danno, entrambi conseguenti alla cancellazione del volo di andata nonché al ritardo del volo di ritorno. I passeggeri, in qualità di "consumatori" avevano presentato la domanda di risarcimento al Tribunale del loro luogo di residenza (Roma) ma Easy-Jet aveva contestato la competenza territoriale del Tribunale di Roma, sostenendo che fosse competente il Tribunale di Civitavecchia, nella cui circoscrizione è compreso l'aeroporto di Roma-Fiumicino. Le conclusioni di oggi, se seguite dalla Corte, dovrebbero ridurre il rischio di vedersi contestate le richieste di rimborso per mere ragioni procedurali. (Gif / UE) 201410 GIU 19
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