MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 maggio 2019
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per
l'anno 2019 sull'isola di Favignana. (19A03906)
(GU n.143 del 20-6-2019)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Favignana
in data 13 dicembre 2018, n. 243, concernente il divieto di afflusso
sull'isola medesima dei veicoli a motore appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Vista la nota n. 0015812 in data 28 febbraio 2019, con la quale
l'Ufficio territoriale del Governo di Trapani esprime il proprio
parere al riguardo;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana
comunicato con nota della Presidenza in data 21 marzo 2019, n. 11806;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
Dal 1° luglio 2019 al 15 settembre 2019 e' vietato l'afflusso e la
circolazione, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente nel comune omonimo.
Art. 2
Deroghe
Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti
veicoli:
a) veicoli per il trasporto pubblico;
b) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
c) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di
pubblico interesse;
d) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate
sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei
ruoli comunali dell'imposta IMU o TARI del Comune di Favignana, per
l'isola di Favignana;
e) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal
proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;
f) autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da
turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n.
465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del
contratto di noleggio;
g) autoveicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non
siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle
strade dell'isola;
h) autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino
di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull'isola, nei quali
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
i) veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas;
j) autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone
che dimostrino di soggiornare nell'isola di Favignana per un periodo
di almeno cinque giorni, mediante biglietto navale di andata e
ritorno e/o che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione
in strutture alberghiere o extra alberghiere;
k) veicoli appartenenti a residenti nell'arcipelago delle Egadi;
l) autoambulanze e carri funebri;
m) veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per
prestazioni di spettacolo, per convegni, per manifestazioni
culturali, per servizi televisivi e cinematografici previa
autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo le necessita',
dall'amministrazione comunale.
Art. 3
Autorizzazioni
Al Comune di Favignana e' concessa la facolta', in caso di appurata
e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al
divieto di sbarco sull'isola.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a
euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
Art. 5
Vigilanza
Il prefetto di Trapani e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto del divieto stabilito
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 24 maggio 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, n. 1-1623
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