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giovedì 20 giugno 2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 24 maggio 2019 Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2019 sull'isola di Ustica. (19A03905) (GU n.143 del 20-6-2019)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 maggio 2019
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per
l'anno 2019 sull'isola di Ustica. (19A03905)
(GU n.143 del 20-6-2019)

                             IL MINISTRO
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta comunale di Ustica (Palermo) in data
8 febbraio 2018, n. 7;
  Vista la nota della Prefettura di Palermo Area III^ Ter, in data 25
febbraio 2019, n. 29756, con la quale esprime il proprio nulla-osta;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione   Siciliana
comunicato con nota della Presidenza in data 21 marzo 2019, n. 11802;
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti;

                              Decreta:

                               Art. 1

                               Divieti

  Dal 1° agosto 2019 al 31 agosto 2019 e'  vietato  l'afflusso  e  la
circolazione sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti  a
persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica fatte salve le
deroghe di cui agli articoli successivi.
                               Art. 2

                               Deroghe

  Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto  i  seguenti
veicoli:
    a) veicoli per trasporto pubblico;
    b) veicoli che trasportano merci deperibili;
    c) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente  della
Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'  italiana  o
estera;
    d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi  di  polizia  o  di
pubblico interesse;
    e) veicoli  appartenenti  agli  iscritti  all'albo  usticesi  non
residenti, ai sensi  dell'art.  8  del  vigente  statuto  comunale  e
riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune  di
Ustica;
    f) veicoli  con  targa  estera,  sempreche'  siano  condotti  dal
proprietario o da  un  componente  della  famiglia  del  proprietario
stesso, nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti
da turisti stranieri, ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto-legge  n.
465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione  del
contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
    g)  veicoli  del  servizio  televisivo,  cinematografico  o   che
trasportano artisti e attrezzature  per  occasionali  prestazioni  di
spettacolo,  per  convegni   e   manifestazioni   culturali,   previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica;
    h) veicoli appartenenti a persone che  trascorrano  almeno  sette
giorni sull'isola e che possano dimostrare la  durata  del  soggiorno
mediante  autocertificazione  redatta  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  nella  quale
risultino  i  dati  completi  del  veicolo,  del  dichiarante   (dati
anagrafici, indirizzo e codice fiscale), nonche' quelli relativi agli
esercizi alberghieri  e/o  extra  alberghieri,  che  dovranno  essere
esibiti a richiesta degli organi di controllo;
    i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate  sul
territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti
nei ruoli comunali della tassa  Rifiuti  solidi  urbani,  per  l'anno
2018, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  da
esibire a richiesta degli organi di controllo;
    j) veicoli appartenenti ai titolari di attivita' commerciali  e/o
turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino  che
il   veicolo   sia   destinato   all'attivita'    medesima,    previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica.
  Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai  giorni
feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci.
                               Art. 3

                           Autorizzazioni

  Al Comune di Ustica e' concessa la facolta', in caso di appurata  e
reale necessita'  ed  urgenza,  di  concedere  ulteriori  deroghe  al
divieto di sbarco sull'isola.
                               Art. 4

                              Sanzioni

  Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e'  punito  con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  431  a
euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art.  8  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
                               Art. 5

                              Vigilanza

  Il prefetto di Palermo e' incaricato della esecuzione del  presente
decreto e di assicurare  l'assidua  e  sistematica  sorveglianza  del
rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.
    Roma, 24 maggio 2019

                                               Il Ministro: Toninelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 1-1624

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