N. 202 ORDINANZA 15 - 24 luglio 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Persone diversamente abili - Accessibilita' delle aree demaniali
destinate alla libera balneazione - Individuazione da parte dei
Comuni di almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle
persone diversamente abili.
- Legge della Regione Puglia 3 ottobre 2018, n. 48 (Norme a sostegno
dell'accessibilita' delle aree demaniali destinate alla libera
balneazione per le persone diversamente abili), art. 2, comma 2,
lettera a).
-
(GU n.31 del 31-7-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2,
lettera a), della legge della Regione Puglia 3 ottobre 2018, n. 48
(Norme a sostegno dell'accessibilita' delle aree demaniali destinate
alla libera balneazione per le persone diversamente abili), promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il
4-7 dicembre 2018, depositato in cancelleria il 5 dicembre 2018,
iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 2019.
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2019 il Giudice
relatore Giancarlo Coraggio.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 5 dicembre 2018, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 2, comma 2,
lettera a), della legge della Regione Puglia 3 ottobre 2018, n. 48
(Norme a sostegno dell'accessibilita' delle aree demaniali destinate
alla libera balneazione per le persone diversamente abili), per
violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione,
per contrasto con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 - in particolare
artt. 5, 9, 19, lettere b) e c), e 30, paragrafo 5, lettera c) -,
nonche' con l'art. 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), e con l'art. 5 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, deducendo che:
- con l'impugnata legge regionale n. 48 del 2018, la Regione
Puglia ha introdotto norme a sostegno dell'accessibilita' delle aree
demaniali destinate alla libera balneazione per le persone
diversamente abili, al fine di garantire l'accessibilita' totale alle
spiagge in concessione, a quelle libere con servizi e a quelle
pubbliche, con la predisposizione e la manutenzione di percorsi
idonei all'utilizzo da parte di soggetti con disabilita' (come
indicato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge),
secondo le finalita' indicate dall'art. 1, a tenore del quale «La
Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della
Repubblica Italiana, dell'articolo 8 della legge 5 dicembre 1992, n.
104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), dell'articolo 10 dello Statuto
della Regione Puglia, e dell'articolo l, comma 4, lettera c), della
legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e
dell'uso della costa), riconosce e sostiene il diritto delle persone
diversamente abili a una piena integrazione nella collettivita',
garantendo loro una liberta' di accesso e fruizione delle aree
demaniali destinate alla balneazione»;
- l'art. 2 della medesima legge regionale, nel testo vigente al
momento della proposizione del ricorso, dopo aver premesso, al comma
l, che la Regione Puglia eroga incentivi alle amministrazioni
comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la
totale accessibilita' e fruibilita' delle spiagge destinate alla
libera balneazione delle persone diversamente abili, al comma 2,
lettera a), precisa che dette amministrazioni devono «individuare
almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone
diversamente abili»;
- che tale previsione contrasterebbe con gli evocati parametri in
quanto, nel riconoscere ai Comuni costieri pugliesi i benefici
economici previsti, attrezzando per la fruizione delle persone
diversamente abili soltanto una singola spiaggia, individuata
nell'intero territorio comunale, incentiverebbe quei Comuni ad
assolvere, in misura parziale e insoddisfacente, l'obbligo di
garantire alle persone diversamente abili la liberta' di accesso e
fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione, favorendo,
dunque, un'azione amministrativa che non assicura a questi ultimi la
completa accessibilita' e fruizione delle aree demaniali destinate
alla balneazione e crea, inevitabilmente, una irragionevole
discriminazione a detrimento di quelle persone che incontrano un
ostacolo ingiustificato per la piena realizzazione del loro diritto;
che la Regione Puglia non si e' costituita in giudizio;
che, con atto depositato in data 24 maggio 2019, il Presidente
del Consiglio dei ministri - dopo avere rilevato che l'art. 62 della
legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di
stabilita' regionale 2019)», ha sostituito il comma 2 dell'art. 2
della legge reg. Puglia n. 48 del 2018, eliminando la disposizione
impugnata - ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della
Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via
principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del
processo (tra le tante, ordinanze n. 61 e n. 4 del 2019, n. 244 e n.
205 del 2018).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Translate
mercoledì 31 luglio 2019
N. 202 ORDINANZA 15 - 24 luglio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Persone diversamente abili - Accessibilita' delle aree demaniali destinate alla libera balneazione - Individuazione da parte dei Comuni di almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili. - Legge della Regione Puglia 3 ottobre 2018, n. 48 (Norme a sostegno dell'accessibilita' delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili), art. 2, comma 2, lettera a). - (GU n.31 del 31-7-2019 )
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento