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mercoledì 31 luglio 2019

N. 203 ORDINANZA 3 - 24 luglio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Revoca della patente di guida conseguente alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo e comma 3-ter; codice penale, art. 590-quater. - (GU n.31 del 31-7-2019 )



N. 203 ORDINANZA 3 - 24 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie  -  Revoca
  della patente di guida conseguente alla condanna o all'applicazione
  della pena su  richiesta  delle  parti  per  i  reati  di  omicidio
  stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 222, comma 2, quarto periodo e  comma  3-ter;  codice
  penale, art. 590-quater.

(GU n.31 del 31-7-2019 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  222,  comma
2, quarto periodo, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285
(Nuovo codice della strada), come modificato dall'art.  1,  comma  6,
lettera b), numeri 1), e 2), della legge 23  marzo  2016,  n.  41,  e
dell'art. 590-quater del codice penale, come introdotto dall'art.  1,
comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato  di
omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali,  nonche'
disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274),  promossi
dal Giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  ordinario  di
Brescia, dal Tribunale ordinario di Verbania (n.  3  ordinanze),  dal
Tribunale  ordinario  di  Firenze  e  dal  Giudice  per  le  indagini
preliminari del Tribunale ordinario di Grosseto, con ordinanze del 23
aprile, del 17, 18 e 19 ottobre, del 19 settembre e del  20  dicembre
2018, iscritte rispettivamente al n. 178 del registro ordinanze  2018
e ai numeri 15, 16, 17,  18  e  36  del  registro  ordinanze  2019  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  50,  prima
serie speciale dell'anno 2018 e numeri 7 e 11, prima serie  speciale,
dell'anno 2019.
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nella camera di consiglio del  3  luglio  2019  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso.
    Ritenuto che il Giudice dell'udienza  preliminare  del  Tribunale
ordinario di Brescia, con ordinanza del 23 aprile 2018 (r. o. n.  178
del  2018),  ha  sollevato,  in  riferimento  all'articolo  3   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222,
comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285  (Nuovo  codice  della  strada),  nella  parte  in  cui   prevede
obbligatoriamente  l'applicazione   della   sanzione   amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna
o applicazione della pena su richiesta delle parti per  il  reato  di
omicidio stradale (art. 589-bis del codice penale);
    che il rimettente premette che, chiesto il rinvio a  giudizio  di
S. Z. Z. per il reato di omicidio stradale commesso in  danno  di  M.
C., veniva depositata dal difensore istanza di applicazione di  pena,
munita del consenso del pubblico ministero;
    che il comma 2 dell'art. 222 del decreto  legislativo  citato  fa
conseguire,  automaticamente  e  indefettibilmente,  alla   condanna,
ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti  a  norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli
artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni stradali gravi o
gravissime) cod. pen., la revoca della patente di guida;
    che - secondo il giudice rimettente - la  sanzione  della  revoca
della patente  appare  sproporzionata  rispetto  al  caso  di  specie
sicche' la sua rigida automaticita' sembra irragionevole e  contraria
al principio di eguaglianza, con conseguente violazione del parametro
costituzionale indicato;
    che  analoga  questione  di  legittimita'  costituzionale   della
medesima disposizione censurata  e'  stata  sollevata  dal  Tribunale
ordinario di Verbania con ordinanze del 17 ottobre 2018 (r. o. n.  15
del 2018) e del 19 ottobre 2018 (r. o. n. 17 del 2019), dal Tribunale
ordinario di Firenze con ordinanza del 19 settembre 2018 (r. o. n. 18
del 2019) e dal Giudice per le  indagini  preliminari  del  Tribunale
ordinario di Grosseto con ordinanza del 20 dicembre 2018 (r. o. n. 36
del 2019) con riferimento, da parte di tutti i giudici rimettenti,  a
ipotesi di condanna o applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti per il reato di  lesioni  stradali  gravi  o  gravissime  (art.
590-bis cod. pen.);
    che il Tribunale ordinario di  Verbania,  con  ordinanza  del  18
ottobre 2018 (r. o. n.  16  del  2019),  ha  sollevato  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  590-quater  cod.  pen.,   in
riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in  cui  prevede  il
divieto di prevalenza e equivalenza dell'attenuante speciale  di  cui
all'art. 590-bis, settimo comma, cod. pen.;  nonche'  dell'art.  222,
commi 2 e 3-ter, cod. strada, in riferimento all'art. 3 Cost.,  nella
parte in cui prevede rispettivamente la revoca della patente di guida
(comma 2) e l'impossibilita' di conseguire una nuova patente di guida
prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca (comma 3-ter);
    che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo  dichiararsi  le   questioni   inammissibili   o   comunque
infondate.
    Considerato che i giudizi possono essere riuniti per  la  stretta
connessione dell'oggetto delle sollevate  questioni  di  legittimita'
costituzionale;
    che, successivamente alle ordinanze di rimessione,  questa  Corte
(sentenza  n.   88   del   2019)   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs.  n.
285 del 1992, nella  parte  in  cui  non  prevede  che,  in  caso  di
condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle  parti
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati  di
cui  agli  artt.  589-bis  (Omicidio  stradale)  e  590-bis  (Lesioni
personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il  giudice
possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la
sua sospensione ai sensi del secondo e  terzo  periodo  dello  stesso
comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorche' non ricorra alcuna  delle
circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e  terzo
degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.;
    che pertanto,  non  ricorrendo  tali  circostanze  aggravanti  in
alcuno dei giudizi a quibus, non sussiste piu' il rigido  automatismo
dell'applicazione della sanzione amministrativa  della  revoca  della
patente, potendo il giudice  disporre  la  sospensione  della  stessa
secondo la gravita' della condotta del  condannato  e  tenendo  conto
degli artt. 218 e 219 cod. strada;
    che quindi le questioni di legittimita' costituzionale  sollevate
dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale  di  Brescia,  dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale  di  Grosseto,  dal
Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Verbania (quest'ultimo con le
ordinanze del 17 e 19 ottobre 2018, nonche' con  l'ordinanza  del  18
ottobre 2018 in parte qua) sono divenute  prive  di  oggetto  e  sono
pertanto manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 91 del
2019, n. 137 del 2017, n. 38 e n. 34 del 2017, n.  181  e  n.  4  del
2016);
    che le ulteriori questioni sollevate dal  Tribunale  di  Verbania
con l'ordinanza del 18 ottobre 2018 (r. o.  n.  16  del  2019)  nella
parte riferita all'art. 590-quater cod. pen. e  all'art.  222,  comma
3-ter, cod. strada, sono altresi' manifestamente inammissibili;
    che, con riferimento particolare all'art. 590-quater  cod.  pen.,
le questioni sono del tutto prive dell'indicazione della fattispecie,
la cui insufficiente descrizione impedisce il necessario controllo in
punto di  rilevanza  e  le  rende  manifestamente  inammissibili  (ex
multis, ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016);
    che manifestamente inammissibile - come gia' ritenuto  da  questa
Corte (sentenza n. 88 del 2019) - e' anche  la  questione  avente  ad
oggetto  l'art.  222,  comma  3-ter,  cod.  strada,  per  difetto  di
rilevanza, atteso che nel giudizio penale non vengono  in  rilievo  i
presupposti perche' il condannato possa chiedere una nuova patente di
guida dopo la revoca della stessa in ipotesi  applicata  dal  giudice
penale;
    che, in conclusione, tutte le questioni devono essere  dichiarate
manifestamente inammissibili.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  quarto  periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,  dal
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di  Brescia,
dal Giudice per le indagini preliminari del  Tribunale  ordinario  di
Grosseto,  dal  Tribunale  ordinario  di  Firenze  e  dal   Tribunale
ordinario di Verbania con le ordinanze indicate in epigrafe;
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 590-quater del  codice  penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3  e  27  Cost.,  dal  Tribunale
ordinario di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    3) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod.  strada,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal  Tribunale  ordinario
di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                     Giovanni AMOROSO, Redattore
                    Filomena PERRONE, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.

                           Il Cancelliere
                       F.to: Filomena PERRONE

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