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mercoledì 31 luglio 2019
N. 203 ORDINANZA 3 - 24 luglio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Revoca della patente di guida conseguente alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo e comma 3-ter; codice penale, art. 590-quater. - (GU n.31 del 31-7-2019 )
N. 203 ORDINANZA 3 - 24 luglio 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Revoca
della patente di guida conseguente alla condanna o all'applicazione
della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio
stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 222, comma 2, quarto periodo e comma 3-ter; codice
penale, art. 590-quater.
-
(GU n.31 del 31-7-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma
2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 1, comma 6,
lettera b), numeri 1), e 2), della legge 23 marzo 2016, n. 41, e
dell'art. 590-quater del codice penale, come introdotto dall'art. 1,
comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di
omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche'
disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), promossi
dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di
Brescia, dal Tribunale ordinario di Verbania (n. 3 ordinanze), dal
Tribunale ordinario di Firenze e dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale ordinario di Grosseto, con ordinanze del 23
aprile, del 17, 18 e 19 ottobre, del 19 settembre e del 20 dicembre
2018, iscritte rispettivamente al n. 178 del registro ordinanze 2018
e ai numeri 15, 16, 17, 18 e 36 del registro ordinanze 2019 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima
serie speciale dell'anno 2018 e numeri 7 e 11, prima serie speciale,
dell'anno 2019.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2019 il Giudice
relatore Giovanni Amoroso.
Ritenuto che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
ordinario di Brescia, con ordinanza del 23 aprile 2018 (r. o. n. 178
del 2018), ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222,
comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede
obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di condanna
o applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di
omicidio stradale (art. 589-bis del codice penale);
che il rimettente premette che, chiesto il rinvio a giudizio di
S. Z. Z. per il reato di omicidio stradale commesso in danno di M.
C., veniva depositata dal difensore istanza di applicazione di pena,
munita del consenso del pubblico ministero;
che il comma 2 dell'art. 222 del decreto legislativo citato fa
conseguire, automaticamente e indefettibilmente, alla condanna,
ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli
artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni stradali gravi o
gravissime) cod. pen., la revoca della patente di guida;
che - secondo il giudice rimettente - la sanzione della revoca
della patente appare sproporzionata rispetto al caso di specie
sicche' la sua rigida automaticita' sembra irragionevole e contraria
al principio di eguaglianza, con conseguente violazione del parametro
costituzionale indicato;
che analoga questione di legittimita' costituzionale della
medesima disposizione censurata e' stata sollevata dal Tribunale
ordinario di Verbania con ordinanze del 17 ottobre 2018 (r. o. n. 15
del 2018) e del 19 ottobre 2018 (r. o. n. 17 del 2019), dal Tribunale
ordinario di Firenze con ordinanza del 19 settembre 2018 (r. o. n. 18
del 2019) e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Grosseto con ordinanza del 20 dicembre 2018 (r. o. n. 36
del 2019) con riferimento, da parte di tutti i giudici rimettenti, a
ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle
parti per il reato di lesioni stradali gravi o gravissime (art.
590-bis cod. pen.);
che il Tribunale ordinario di Verbania, con ordinanza del 18
ottobre 2018 (r. o. n. 16 del 2019), ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 590-quater cod. pen., in
riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il
divieto di prevalenza e equivalenza dell'attenuante speciale di cui
all'art. 590-bis, settimo comma, cod. pen.; nonche' dell'art. 222,
commi 2 e 3-ter, cod. strada, in riferimento all'art. 3 Cost., nella
parte in cui prevede rispettivamente la revoca della patente di guida
(comma 2) e l'impossibilita' di conseguire una nuova patente di guida
prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca (comma 3-ter);
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo dichiararsi le questioni inammissibili o comunque
infondate.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per la stretta
connessione dell'oggetto delle sollevate questioni di legittimita'
costituzionale;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte
(sentenza n. 88 del 2019) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n.
285 del 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di
condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di
cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni
personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice
possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la
sua sospensione ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso
comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorche' non ricorra alcuna delle
circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo
degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.;
che pertanto, non ricorrendo tali circostanze aggravanti in
alcuno dei giudizi a quibus, non sussiste piu' il rigido automatismo
dell'applicazione della sanzione amministrativa della revoca della
patente, potendo il giudice disporre la sospensione della stessa
secondo la gravita' della condotta del condannato e tenendo conto
degli artt. 218 e 219 cod. strada;
che quindi le questioni di legittimita' costituzionale sollevate
dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, dal
Tribunale di Firenze e dal Tribunale di Verbania (quest'ultimo con le
ordinanze del 17 e 19 ottobre 2018, nonche' con l'ordinanza del 18
ottobre 2018 in parte qua) sono divenute prive di oggetto e sono
pertanto manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 91 del
2019, n. 137 del 2017, n. 38 e n. 34 del 2017, n. 181 e n. 4 del
2016);
che le ulteriori questioni sollevate dal Tribunale di Verbania
con l'ordinanza del 18 ottobre 2018 (r. o. n. 16 del 2019) nella
parte riferita all'art. 590-quater cod. pen. e all'art. 222, comma
3-ter, cod. strada, sono altresi' manifestamente inammissibili;
che, con riferimento particolare all'art. 590-quater cod. pen.,
le questioni sono del tutto prive dell'indicazione della fattispecie,
la cui insufficiente descrizione impedisce il necessario controllo in
punto di rilevanza e le rende manifestamente inammissibili (ex
multis, ordinanze n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016);
che manifestamente inammissibile - come gia' ritenuto da questa
Corte (sentenza n. 88 del 2019) - e' anche la questione avente ad
oggetto l'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, per difetto di
rilevanza, atteso che nel giudizio penale non vengono in rilievo i
presupposti perche' il condannato possa chiedere una nuova patente di
guida dopo la revoca della stessa in ipotesi applicata dal giudice
penale;
che, in conclusione, tutte le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Brescia,
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di
Grosseto, dal Tribunale ordinario di Firenze e dal Tribunale
ordinario di Verbania con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 590-quater del codice penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale
ordinario di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada,
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario
di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
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